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Codice Civile
Codice Penale

Inefficacia dell’atto di donazione per frode ai creditori

Il tribunale ha accolto la domanda di un creditore volta a far dichiarare l’inefficacia di un atto di donazione di un immobile. Il giudice ha ritenuto che l’atto fosse stato posto in essere al fine di sottrarre il bene all’aggressione del creditore, in quanto intervenuto successivamente alla condanna del disponente al risarcimento del danno e determinando la totale spoliazione del suo patrimonio. La difesa del convenuto, basata sull’asserita natura onerosa dell’atto, è stata rigettata per mancanza di prova. La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale in tema di azione revocatoria.

Pubblicato il 01 August 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 24531 /2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL
TRIBUNALE CIVILE di ROMA
Sezione XIV
Civile in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._11202_2024_- N._R.G._00024531_2023 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_02_07_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24531 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2023, assunta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 10 giugno 2024 e vertente TRA proc. n. 775/2014, in persona del suo curatore p.t.
, avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall’avv. NOME COGNOME
ATTRICE , rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall’avv. NOME COGNOME
CONVENUTO , residente in Peschiera del Garda, INDIRIZZO
CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come da memorie depositate da:
parte attrice il 19.03.2024;
parte convenuta costituita il 20.03.2024.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l’atto di citazione introduttivo del presente procedimento, la curatela del fallimento proc. n. 775/2014, dichiarato con sentenza di questo tribunale del 16.10.2024, ha esposto:
-che questo tribunale, con sentenza del 30 maggio 2022 resa a definizione del procedimento penale iscritto al n. 18068/2017 R.G. e gravata in appello, aveva pronunciato condanna di , quale suo legale rappresentante dal 3 febbraio 2011 al 18 settembre 2012 e quale componente del consiglio di amministrazione della società, poi fallita, dal 19 settembre 2012 al 6 dicembre 2012, al risarcimento del danno in favore della curatela, costituita parte civile, per la cifra di euro 800.000,00 nonché della ulteriore di euro 50.000,00 in vincolo solidale con altro coimputato, oltre che al pagamento delle spese processuali; -che con atto a rogito notaio del 5.07.2022, rep.
n. 3897, aveva donato al coniuge la quota parte del 50% della proprietà dell’immobile posto in Peschiera del Garda, INDIRIZZO la cui residua quota era già in di lei titolarità, il tal modo privando il proprio patrimonio di bene alcuno;
-ha, quindi, chiesto, ai sensi dell’articolo 2901 cod. civ., affermando la ricorrenza dei relativi presupposti legittimanti, in contradditorio con , la giudiziale declaratoria di inefficacia di tale atto traslativo, con vittoria di spese processuali.

Ritualmente citato, si è costituito in giudizio ed ha contestato l’avversa domanda, eccependo che l’atto di donazione de quo era stato posto in essere in esecuzione di pregresse intese con la donataria, proprio coniuge, volte al ripianamento di precedente debitoria nei suoi confronti ed a proprio carico, avente scadenza al 31 dicembre 2018, attestata da scrittura privata del 18 giugno 2023 in forza della quale egli si era impegnato alla restituzione della cifra di euro 51.444,15 che era stata da costei anticipata per la ristrutturazione dell’immobile ceduto, come comprovato dal saldo delle fatture emesse dall’impresa edile –‘RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME’- all’uopo incaricata, sicchè trattavasi di atto a titolo oneroso non soggetto a revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 comma 3 cod. civ.; ne ha conclusivamente chiesto il rigetto, con salvezza di esborsi di causa.

, ritualmente citata
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

La causa è stata istruita in via meramente documentale ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate.

Esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, il decidente che il legittimo esperimento dell’actio pauliana ex art. 2901 cod. civ. non necessariamente presuppone il preventivo accertamento, in via definitiva, del credito a cui tutela essa venga promossa (in tal senso già Cass. SS. UU. 18.05.2004 n. 9440 e, ex plurimis, Cass. 5.02.2019 n. 3369) la cui ricorrenza deve, pertanto, essere oggetto di incidentale verifica ed apprezzamento nel relativo giudizio ai sensi dell’articolo 34 c.p.c..

Nel caso di specie la pretesa creditoria di natura risarcitoria affermata dalla curatela attrice nei confronti del convenuto trova titolo nella richiamata pronuncia di questo tribunale del 30 maggio 2022 resa a definizione del procedimento penale iscritto al n. 18068/2017 R.G. (all. 4 relativo fascicolo) che, con adeguato, consistente e convincente apparato motivo, rende adeguata contezza delle ricorrenza dei pertinenti fatti costitutivi e la mera circostanza dell’intervenuto proposizione di appello, in difetto della deduzione di ragioni ed elementi alla cui stregua poter, in ipotesi, riconsiderarne contenuto e statuizioni finali, non può essere addotta quale ragione di rigetto della proposta domanda.

Ciò posto, va, quindi, osservato che, con atto a rogito notaio del 5 luglio 2022 (all. 5 fascicolo parte attrice), donava al coniuge la quota di ½ della proprietà dell’immobile posto in Peschiera del Garda alla INDIRIZZO la cui parte residua era già in titolarità della donataria.

Tale atto traslativo, sulla scorta di quanto dedotto e documentato dalla procedura attrice, deve ritenersi possa inscriversi a pieno titolo nella portata precettiva dell’articolo 2901 cod. civ. atteso che:
– interveniva successivamente alla condanna del disponente al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare attrice pronunciata da questo tribunale con la richiamata sentenza penale e determinava la totale spoliazione del suo patrimonio sì da precludere, in radice, la mera possibilità di avvio di azioni esecutive a soddisfo della affermata pretesa creditoria;
– l’asserto relativo alla conseguente incapienza assoluta del disponente, enunciato dalla curatela sin dall’atto di citazione, non è stato oggetto di avversa contestazione sì da potersi ritenere processualmente provato ai sensi dell’articolo 115 comma 1 c.p.c. e trova, inoltre, conferma negli esiti delle verifiche immobiliari riportate nella ispezione ipotecaria allegata in atti;
-tale relazione di contiguità temporale e la ricostruita sottesa situazione in fatto dà piena ed inequivoca evidenza alla consapevolezza, in capo al donante, del pregiudizio in tal modo arrecato alle pretese dei propri creditori.

La ragione difensiva opposta dal convenuto costituito per la quale l’atto donativo impugnato costituirebbe adempimento di un credito maturato dalla donataria a titolo di rimborso pro quota per interventi eseguiti sull’immobile donato –sì da conclusivamente chiedere di ‘qualificare l’atto di donazione impugnato dal fallimento attore come atto titolo oneroso e quale adempimento del debito nascente dalla scrittura tra le parti del 8.06.2013’ con conseguente rigetto dell’avversa domanda- non si presta ad adesivo recepimento.

Va, sul punto, osservato che l’atto di donazione, come può percepirsi dalla sua lettura, non reca indicazione della funzione solutoria cui, secondo l’assunto del convenuto costituito, avrebbe assolto in termini di datio in solutum ex art. 1197 cod. civ., né la donataria ha in esso rilasciato quietanza alcuna in favore del donante per soddisfo che sarebbe stato in tal modo conseguito di propri pregressi crediti.

Pertanto, il proposto argomento di difesa si risolve nella natura simulata dell’atto di donazione perche dissimulante una compravendita immobiliare il cui prezzo sarebbe stato costituito dal credito maturato dalla parte acquirente in favore del disponente.

A tale fine sarebbe stato, però, necessario, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1414 cod. civ., che l’atto traslativo a titolo oneroso che sarebbe stato effettivamente voluto dalle parti avesse trovato enunciazione in forma scritta poichè richiesta ab sustantiam ai sensi dell’articolo 1350 cod. civ. perché avente ad oggetto bene immobile.

L’esistenza di tale scrittura non è stata né dedotta, né dimostrata e ciò, preso atto della inammissibilità ai fini del decidere dei capitoli di prova orale articolati da parte convenuta costituita nella memoria istruttoria depositata il 25.09.2023 -poiché diretti a dimostrare circostanze che avrebbero dovuto trovare enunciazione in atto scritto- determina il rigetto di tale argomento oppositivo.

L’accertata natura gratuita dell’atto dispositivo esclude, poi, rilevanza al contegno subiettivo partecipativo della donataria.

La domanda va, pertanto, accolta.

Il governo delle spese di lite segue la soccombenza con loro solidale addebito ai litisconsorti convenuti e liquidazione, in dispositivo, in favore della curatela attrice in applicazione dei parametri del d.m.
n. 55/2014 e ss. mm. ragguagliati al valore della causa pari ad euro 259.000,00 dichiarato all’atto dell’iscrizione a ruolo, disponendo che il relativo pagamento intervenga in favore dello Stato ai sensi dell’articolo 133 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, risultando la procedura ammessa al beneficio del patrocinio erariale con decreto del giudice delegato del 30.03.2023 (all. 1 fascicolo parte attrice).

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del fallimento ‘Commercial proc. n. 775/2014 nei confronti di e di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara l’inefficacia quanto alla curatela attrice, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto a rogito notaio del 5 luglio 2022 rep.
n. 3897, racc. n. 3121 con cui donava a la quota parte dl ½ della proprietà dell’immobile posto in Peschera del Garda, alla INDIRIZZO costituito da appartamento al piano primo e locale autorimessa al piano seminterrato, censito in catasto urbano al foglio 9, p.lla 8 sub 4 3 sub 7; condanna e di , in vincolo solidale, al pagamento, in favore della curatela attrice, delle spese processuali che determina in euro 14.103,00 per compensi di avvocato ed euro 1.107,00 per esborsi disponendo che il relativo pagamento intervenga in favore dello Stato, risultando la procedura ammessa al beneficio del patrocinio erariale con decreto del giudice delegato del 30.03.2023.

Roma 1 luglio 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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