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Codice Civile
Codice Penale

Inefficacia di Contratto di Affitto, Azione Revocatoria Ordinaria

La Corte ha stabilito che la costituzione di un affitto ultranovennale su un bene di proprietà di un debitore, seppur a canone congruo, integra un eventus damni qualora comporti una variazione qualitativa del patrimonio tale da pregiudicare le ragioni del creditore. Inoltre, la Corte ha ritenuto sussistente la scientia decoctionis e il consilium fraudis in capo all’amministratore della società affittuaria, figlia di uno dei debitori, in virtù della sussistenza di un vincolo parentale che rendeva altamente probabile la conoscenza della situazione debitoria.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI ANCONA Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 246/2021

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. NOME COGNOME Estensore Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._888_2024_- N._R.G._00000246_2021 DEL_06_06_2024 PUBBLICATA_IL_07_06_2024

nella causa in grado d’appello iscritta al N° 246 del Ruolo generale affari contenziosi civili dell’anno 2021, promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. (C.F./P.I. (C.F. ), e (C.F. , tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al presente atto, dall’Avv. NOME COGNOME, del foro di Macerata, (C.F. ), con questa elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Macerata, , la quale dichiara di voler ricevere ogni C.F. C.F. C.F. seguenti recapiti fax. e pec.
– APPELLANTI –

CONTRO

(codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno n. ), e per essa, quale mandataria (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. , partita I.V.A. n. ), rappresentata e difesa, giusta procura che si allega al presente atto anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. del Foro di Roma e con studio in Roma , dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. del Foro di Milano e con studio in Milano – dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. ) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge all’indirizzo di posta elettronica certificata eleggono domicilio presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME del Foro di Ancona, sito in Jesi, – APPELLATO –

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1156/2020 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 14.12.2020 e notificata in data 3.2.2021

CONCLUSIONI

C.F. C.F. C.F. l’appellante:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in riforma dell’impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l’assoluta carenza dei presupposti prescritti dall’art. 2901 cod. civ. per l’accoglimento dell’azione revocatoria e, per l’effetto, respingere la domanda proposta nel giudizio di prime cure da quale mandataria della nei confronti degli odierni appellanti, siccome infondata in fatto ed in diritto, dichiarando pienamente efficaci nei confronti dell’Istituto di Credito appellato 1) il “Contratto di affitto” del 10 febbraio 2009 autenticato nelle firme per notar (rep. n. 204259, racc. n. 25387), intercorso tra (parte locatrice), da un lato, e, dall’altro, , in persona del legale rappresentante p.t.
(parte conduttrice) e 2) l’”Atto integrativo di contratto di affitto ultranovennale – Accordo ex art. 45 legge 203/1982” del 17 febbraio 2010, autenticato nelle firme per notar (rep. n. 206247; racc. n. 26486) intercorso tra i detti , da un lato, e, dall’altro, in persona del legale rappresentante p.t. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

” Per l’appellato: “Voglia l’Ecc.mo
Tribunale adito 1. Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’appello per i motivi esposti nei punti I e II della parte narrativa;
2. In ogni caso, respingere l’appello e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 2072/2020 del 14.12.2020 (Tribunale di Macerata R.G. n. 2430/2011) in ogni sua parte; 3. Con vittoria si spese, competenze ed onorari DI CAUSA Il Tribunale di Macerata con la sentenza n. 1156/2020 pubblicata in data 14.12.2020 accoglieva la domanda revocatoria proposta da quale mandataria della nei confronti dichiarando l’inefficacia del contratto di affitto del 10.2.2009 e dell’atto integrativo di contratto di affitto ultranovennale – Accordo ex art. 45 legge 203/1982 del 17.2.2010.

In particolare, il Tribunale, accertata l’anteriorità del credito, costituito dalla fideiussione in favore della prestata da il 23.1.1997 in relazione al contratto di apertura di credito stipulato fra la citata società e la data 3.1.1997, riteneva sussistente l’eventus damni, avendo i concesso in affitto un proprio terreno per un periodo di quaranta anni al canone annuo di 2.000,00 €.

Il primo giudice riteneva altresì sussistente la scientia damni ed il consilium fraudis, ravvisabile nel fatto che legale rappresentante pro-tempore della ossia della società affittuaria, al momento della conclusione degli atti oggetto di revocatoria fosse NOME COGNOME, figlia di e che la stessa sede della società si trovasse presso la residenza di damni, della scientia decotionis, la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata. Si costituisce cessionaria del credito tutelato della domanda revocatoria, e per essa, quale mandataria insistendo, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., nonché per il mancato esperimento della procedura di mediazione e, comunque, per il rigetto del gravame con conferma della sentenza gravata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve respingersi l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell’appello proposta da parte appellata per mancato esperimento del tentativo di mediazione, in quanto l’azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l’effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità “inter partes” dell’atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. ” (Cass., 23/09/2021 n. 25855).

2. Parimenti è da respingersi anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello di specificità, in relazioni alle statuizioni impugnate ed alle ragioni di critica.

3. Passando al merito, con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ. e 2967 cod. civ., sotto il profilo della carenza dell’eventus damni, nonché il difetto assoluto e la contraddittorietà della motivazione.

3.1.
In particolare, gli appellanti deducono che la valutazione dell’ammontare del canone annuo di affitto, ritenuta dal Tribunale particolarmente esigua, avrebbe dovuto considerare il maggior valore conseguito dal terreno a seguito delle migliorie realizzate, avendo peraltro lo stesso Ctu ritenuto congruo il canone concordato dalle parti.

3.2. Avuto riguardo poi all’atto integrativo, la clausola di indennizzo prevista in favore dell’affittuaria in caso di recesso anticipato da parte del concedente, sarebbe volta a riequilibrare il rapporto fra le parti, rimanendo le migliorie apportate nella disponibilità del concedente medesimo.

3.3. Gli appellanti concludono pertanto che non è ravvisabile l’eventus damni, atteso che il contratto di affitto, stipulato a condizione eque, prevedeva non solo la corresponsione del canone, ma anche la realizzazione di alcune opere, attestata dalla documentazione fiscale e amministrativa prodotta, che avrebbero grandemente incrementato il valore del terreno.
Essi rilevano infine di essere titolari pure del diritto di usufrutto su altri beni 3.4.

Il motivo è infondato.

3.5. Conviene premettere che, com’è noto, il requisito oggettivo dell’ eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito…” (Cass., 14/07/2023 n. 20232; Cass., 13/03/2023 n. 7297; Cass., 18/06/2019 n. 16221).

A tal riguardo, deve in primo luogo ritenersi non condivisibile l’affermazione per cui l’ammontare del canone annuo corrisposto dalla , ritenuto adeguato anche dal CTU in relazione alle opere e miglioramenti pattuiti, consenta di escludere l’eventus damni derivante dall’atto di disposizione impugnato.

Tale negozio integra infatti quella variazione qualitativa, costituita nel caso di specie un affitto di ben quaranta che sottrae per detto periodo il bene all’azione esecutiva.

A tal proposito, la Cassazione ha rilevato, con riferimento ai contratti di affitto agrari, quale quello in questione, che “l’azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore;

ipotesi che può ben ricorrere anche nel caso di atti, come la locazione di durata ultranovennale di cui si tratta, che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore” (Cass., .6.

Orbene, a fronte della rilevantissima durata dell’affitto che sottrae di fatto il bene alla possibile azione esecutiva e considerato che la fattispecie invocata non riguarda un atto a tiolo gratuito ma a titolo oneroso, assume scarso rilievo la congruità del canone pattuito, peraltro subordinata, secondo quanto specificato dal ctu, all’effettiva esecuzione delle opere di ristrutturazione pattuite dalle parti.

Le stesse particolari modalità di pagamento del corrispettivo, in buona parte determinato mediante la futura esecuzione di opere di ristrutturazione da parte dell’affittuario, a fronte di un canone di scarsa entità , confermano che l’atto di disposizione è oggettivamente pregiudizievole delle ragioni dei creditori.

3.7. Del pari irrilevante la clausola di recesso anticipato dal contratto, priva di effetti nei confronti dei terzi e pattuita ad unico beneficio dei concedenti e dunque non operativa nel caso di azione esecutiva sul bene da parte dei creditori.

3.8. Né gli appellanti hanno fornito la prova rigorosa che il loro patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni dei creditori, a fronte della rilevante esposizione nei confronti dell’ appellata.

4. Con il secondo mezzo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2967 cod. civ., la carenza della scientia decotionis e del consilium fraudis nonché il difetto assoluto di motivazione.

4.1. In particolare, gli appellanti rilevano che l’ amministratore pro tempore situazione debitoria della di cui rano fideiussori, in quanto la

4.2. A tal riguardo il Tribunale avrebbe erroneamente tratto tale presunzione dalla mera sussistenza del rapporto parentale di NOME COGNOME con i concedenti atteso che la stessa già da tempo non viveva più con la propria famiglia.

Inoltre, non sarebbe stata considerata la natura imprenditoriale della società affittuaria, ed il fatto che la stipulazione del contratto era avvenuta in un periodo precedente rispetto all’aggravamento della situazione debitoria della della quale erano fideiussori 4.3.
Pure tale mezzo è infondato.

4.4. In riferimento alla sussistenza della scientia decoctionis in capo all’amministratore pro tempore della al momento della stipulazione del contratto di affitto, la Suprema Corte ritiene che “…se la conoscenza, da parte del terzo contraente, dello stato d’insolvenza dell’imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell’atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la legge non pone limiti in ordine ai mezzi cui può essere affidato l’assolvimento dell’onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la.

5. Inoltre, l’ orientamento della Suprema Corte è pacifico nel ritenere che “la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. ” (Cass., 18/01/2019 n. 1286).

4.6. A tal riguardo deve rilevarsi che NOME COGNOME, amministratrice unica della società affittuaria al momento della conclusione del contratto e della stipula dell’accordo integrativo, è , rispettivamente, figlia e nipote dei concedenti.

Ciò posto e considerato che è ininfluente, ai fini della prova dell’elemento soggettivo, il fatto che la svolgesse effettivamente attività di impresa, appare del tutto inverosimile che NOME COGNOME non fosse a conoscenza delle condizioni economiche dell’ impresa di famiglia e della rilevante e diretta esposizione debitoria del padre e dello zio, quali garanti della su citata impresa.

4.7. Invero, non è stata fornita alcuna prova contraria idonea a superare tale presunzione, apparendo al riguardo insufficiente la circostanza che NOME COGNOME non abitasse con la famiglia di origine, fermo restando
che la società affittuaria di cui era la stessa era amministratrice aveva sede presso la del padre, circostanza che conferma l’esistenza di uno stretto e persistente collegamento tra le parti.

5. L’appello va pertanto respinto.

6. Le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, c. 1 quater, dPR n. 115/2002, per il pagamento del contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l’appello, da parte degli appellanti in solido.

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nonché nei confronti di e per essa quale mandataria RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 1156/2020, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
Rigetta l’appello.

Condanna nonchè in solido alla refusione delle spese del presente grado in favore di e per essa, quale mandataria, , che liquida in 9.991,00 €, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, c. 1 quater, DPR n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti in solido, del contributo deciso in Ancona nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 Il Presidente est. Dott.

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