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Codice Civile
Codice Penale

Inefficacia donazione per pregiudizio creditorio

La sentenza afferma il principio per cui anche un credito non ancora definito con sentenza passata in giudicato può essere tutelato con l’azione revocatoria qualora l’atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito. Inoltre, si ribadisce che per gli atti a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni) per la declaratoria di inefficacia.

Pubblicato il 06 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 6052/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI

VENEZIA

I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._3519_2024_- N._R.G._00006052_2021 DEL_03_10_2024 PUBBLICATA_IL_09_10_2024

nella causa civile promossa da RAGIONE_SOCIALEF. ), con l’avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA Contro (C.F. ), con l’avv. COGNOME NOME COGNOME contro (RAGIONE_SOCIALE.F. ), contumace OGGETTO:

Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI:

come da verbale d’udienza del 5.06.2024 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito in giudizio al fine di sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di data 7.02.2017, con cui aveva donato alla moglie l’intera sua quota di partecipazione nella C.F. RAGIONE_SOCIALE. società pari al 42% del capitale sociale, comprensiva di diritti annessi e connessi.

A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:

l’esistenza a carico del di una pretesa erariale pari ad euro 4.096.878,93, derivante dagli atti impositivi non definitivi n. NUMERO_DOCUMENTO – 2015, relativo all’anno di imposta 2009 e notificato in data 3.12.2015, e n. T6301BS02983 – 2015, relativo all’anno di imposta 2010 e notificato in data 3.12.2015;

il pregiudizio arrecato all’Erario per effetto della predetta donazione;

la sicura consapevolezza in capo al di aver arrecato un danno alle pretese creditorie per il tramite dell’atto in questione, peraltro successivo alla notifica dei suddetti atti impositivi.

Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia della donazione di data 7.02.2017, escludendo in particolare di essere stato consapevole di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore, tenuto conto della non definitività degli accertamenti in questione, dell’affidamento provvisorio disposto per un totale di euro 745.195,06, dell’avvenuta iscrizione di ipoteca per euro 1.651.865,84 su due immobili in proprietà al convenuto, dell’esistenza di ulteriori beni immobili utilmente aggredibili. Ha, pertanto, concluso chiedendo – in via preliminare – la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, in attesa dell’esito dei giudizi relativi agli accertamenti in capo alla e – nel merito – il rigetto delle pretese avversarie.

Non si è costituita dichiarata contumace all’udienza del 18.05.2022.

La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione dal nuovo Giudice Istruttore medio tempore divenuto assegnatario del fascicolo all’udienza del 5.06.2024.

Le parti hanno rinunciato espressamente ai termini ex art. 190 cpc.

La domanda attorea è fondata e va accolta.

L’esistenza di un credito in capo ad è dimostrata dagli atti impositivi n. NUMERO_DOCUMENTO – 2015 e n. NUMERO_DOCUMENTO – 2015.

In proposito, il fatto che i predetti accertamenti non siano definitivi, poichè tuttora sub iudice, non solo non rileva, ma neppure vale a giustificare la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito” (cfr. Cass. n. 3369/2019). L’ammontare del credito complessivamente vantato (euro 4.096.878,93), l’avvenuta iscrizione di ipoteca sugli immobili del per la minor somma di euro 1.651.865,84 e l’insussistenza di ulteriori beni immobili in proprietà al debitore utilmente aggredibili dall’odierna attrice, portano a ritenere altresì configurabile l’eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie di che ha visto la garanzia patrimoniale generica del notevolmente alleggerita dalla donazione in favore della moglie della quota di partecipazione nella società pari al 42% del capitale sociale, comprensiva di diritti annessi e connessi. Come precisato in giurisprudenza, il presupposto oggettivo della fattispecie (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.

Al riguardo provata dal creditore la modificazione peggiorativa della garanzia patrimoniale, resta in onere al debitore la prova della capacità satisfattiva del patrimonio residuo, tale da garantire il credito (cfr. Cass. n. 19207/2018).

Nel caso di specie, si esclude che il abbia dato prova dell’esistenza di ulteriori cespiti atti a garantire il credito complessivamente vantato dall’attrice, posto che non è contestato il fatto che gli immobili già ipotecati non valgano a coprire l’intero debito, mentre sugli immobili siti in Rovigo, INDIRIZZO il convenuto vanta un mero diritto di abitazione (cfr. doc. 9 fasc. Quanto agli ulteriori presupposti, qualora l’azione revocatoria abbia per oggetto atti a titolo oneroso e posteriori al sorgere del credito, ad integrare l’elemento soggettivo del c.d. consilium fraudis, ricorre la consapevolezza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore; laddove abbia ad oggetto atti anteriori al sorgere del credito, la fattispecie postula l’intenzionale preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo al programma pregiudizievole (tra le altre Cass 13446/2012).

Diversamente, gli atti dispositivi a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 2901 n. 1, prima parte, c.c., subiscono gli effetti dell’azione in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (la c.d. scientia damni), oltre al dato oggettivo dell’avvenuto trasferimento del bene:

ciò, pertanto, senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore o la conoscenza da parte del terzo in ordine all’intenzione fraudolenta del debitore (il consilium fraudis), trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di atti a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2901 comma 1, n. 2, c.c..

La prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato, secondo ferma giurisprudenza, può essere tratta anche da presunzioni, potendosi desumere il carattere lesivo dall’entità della variazione del patrimonio del debitore-donante, da cui consegue la consapevolezza di quest’ultimo di precludere o rendere quantomeno difficile l’attivazione coattiva del credito;

dalla intenzionale preordinazione dell’atto, il cui indice presuntivo può trarsi dal lasso di tempo trascorso fra il compimento dell’atto ed il sorgere del debito (tra le altre Cass. n. 17867/2007).

Ciò precisato in via di principio, dai riscontri in atti emerge come i crediti vantati dalla parte attrice siano sorti e portati a conoscenza del debitore in epoca precedente rispetto all’atto di donazione.

Deve, pertanto, ritenersi che il disponente fosse pienamente consapevole di pregiudicare le ragioni creditorie con l’atto in questione, alla luce dell’entità complessiva del debito oggetto degli avvisi di accertamento, pari ad oltre 4.000.000,00 di euro (è, infatti, del tutto ininfluente in proposito che l’Ente abbia in data 28.04.2016 disposto affidamenti provvisori per il minor ammontare di euro 745.195,06), del rigetto delle varie istanze di sospensione dell’esecuzione da egli proposte, del valore degli immobili in proprietà ed ipotecati inferiore rispetto al debito complessivo, dell’assenza di altri in beni in proprietà aggredibili dai creditori (fatta salva la proprietà di un immobile sito in Rovigo per la quota pari a 3581/100000 – cfr. doc. 9 bis fasc. convenuto) ed il contesto temporale in cui la donazione è stata perfezionata (poco più di un anno dopo la notifica degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTONUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTONUMERO_DOCUMENTO portanti un credito dell’Erario di euro 4.096.878,93, in pendenza dei giudizi tesi ad accertare la legittimità delle pretese e con il rigetto delle istanze di sospensione dell’esecuzione).

Ad ulteriore supporto di tale conclusione, per quanto non necessario, vanno sottolineati l’ambito strettamente familiare dell’operazione, nonché il coinvolgimento della anche nelle attività delle società ruotanti attorno al e dunque, con argomento presuntivo dotato di alto grado di attendibilità, la consapevolezza in capo al nucleo familiare della finalità pregiudizievole del trasferimento a discapito delle ragioni creditorie.

In conclusione, provata l’esposizione del debito nota al convenuto ed il carattere pregiudizievole del trasferimento del bene, può presumersi in base ad indizi gravi, precisi e concordanti, ricorrenza dei presupposti della revocatoria ordinaria, come tempestivamente azionata.

La domanda svolta può dunque essere accolta come da dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:

dichiara l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell’atto a rogito del Notaio n. 18234 Rep.

N. 78.246 di data 7.02.2017, con cui ha donato ad l’intera sua quota di partecipazione nella società pari al 42% del capitale sociale, comprensiva di diritti annessi e connessi;

condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in euro 40.469,00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Venezia, in data 27.09.2024 Il Giudice Dott. NOME COGNOME

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