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Codice Civile
Codice Penale

Inefficacia fondo patrimoniale vs creditore

La sentenza ribadisce che la costituzione di un fondo patrimoniale può essere revocata per frode ai creditori se antecedente al sorgere del credito e il disponente era consapevole del pregiudizio arrecato. La semplice esistenza di un’esposizione debitoria del fideiussore può configurare la scientia damni.

Pubblicato il 10 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 6140/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA
SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1189_2024_- N._R.G._00006140_2018 DEL_04_09_2024 PUBBLICATA_IL_05_09_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6140/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME ATTORE/I contro C.F. , contumace.
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 05100 TERNIpresso il difensore avv. COGNOME CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale del 06/07/2021 che si intende qui interamente richiamato.
C.F. C.F. IN FATTO E DIRITTO ha citato in giudizio e la di lui coniuge er sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. – o in subordine nullo ex art. 1414 c.c. – l’atto di costituzione di fondo patrimoniale di alcuni beni immobili siti in Bettona, di cui al rogito del Notaio del 18/4/2011 Rep. n.25499 Racc.n. 15512 , atto trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Perugia il 20.04.2011 Reg. Part.6866.

Deduce di essere creditrice della società RAGIONE_SOCIALE per l’importo complessivo di € 300.000,00 in relazione a diversi rapporti e quindi del fideiussore fino all’importo di € 250.000,00, senza tuttavia specificare specifiche informazioni sugli estremi dei contratti.
i è costituita, evidenziando – genericamente – che era pendente anche un giudizio monitorio per i crediti della banca verso reali, che parte dei beni del fondo sono stati venduti nel 2018, che nel 2011 la RAGIONE_SOCIALE non aveva debiti, eccependo la nullità della citazione, la prescrizione dei diritti e dell’azione, la mancanza di interesse in quanto i beni immobili oggetto di causa sono già stati sottoposti (appare doversi intendere da soggetto terzo) ad esecuzione forzata e, comunque, l’infondatezza di ogni pretesa. on si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Alla prima udienza non è stata disposta l’integrazione della citazione, sicchè l’eccezione di nullità deve ritenersi superata e le eventuali relative carenze in ordine alle allegazioni potrebbe ormai rilevare eventualmente nella valutazione della fondatezza della domanda.

Con la memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, la banca ha specificato che tra gli allegati alla citazione (si noti, senza numerazione specifica o elencazione) vi sono le fideiussioni sottoscritte da in data in data 10.02.2006 e in data 10.04.2008.

La convenuta non ha formulato altre contestazioni.

La causa viene quindi in decisione, dopo lo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c..

Visti gli atti, si osserva quanto segue.

Si deve ritenere, innanzitutto, che la richiesta di un decreto ingiuntivo da parte della banca e la pendenza di una esecuzione forzata sui beni oggetto del fondo patrimoniale di cui qui si discute con tutta evidenza non fanno venire meno l’interesse dell’attrice alle azioni qui proposte e, in sostanza, nel rendere inopponibile il vincolo del fondo patrimoniale al proprio credito, benchè accertato nel giudizio monitorio e benchè concorrano sugli stessi beni altri creditori.

Neppure l’eventuale alienazione di alcuni beni del fondo (solo accennata genericamente), di per sé, non fa venir meno l’interesse all’azione, non potendosi escludere che anche tali atti possano essere ritenuti – in altra sede – inopponibili al creditore.

Nel merito, si deve rilevare che ai fini dell’art. 2901 c.c., tra gli atti sicuramente revocabili va ricompresa anche la costituzione del fondo patrimoniale, in quanto essa limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni e rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito, riducendo conseguentemente la garanzia generale ex art. 2740 c.c. spettante ai creditori.

Trattandosi di atto a titolo gratuito – stante l’assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, giacché non può considerarsi adempimento di un dovere giuridico – ai fini dell’esperimento della revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale risultano necessarie e sufficienti le condizioni di cui all’art. 2901, n. 1, c.c., ossia “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”. Nel caso di specie è sostanzialmente incontroverso che le fideiussioni del sig.
in favore della società RAGIONE_SOCIALE siano antecedenti, di qualche anno, alla all’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Riguardo al fideiussore, il momento dell’insorgenza del credito è da considerarsi quello della sottoscrizione della fideiussione, non essendo necessario che il credito sia concretamente esigibile (da ultimo, Cass. Ord.
10 gennaio 2023 N. 330).

A prescindere da ogni ulteriore valutazione sull’insorgere nel tempo dei debiti (all’attualità non contestati) della società garantita, quindi, si deve ritenere che vi fosse già esposizione debitoria del fideiussore nei confronti della Inoltre, essendo la costituzione di fondo patrimoniale evidentemente un atto a titolo gratuito, è sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. il solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni). Nel caso di specie, è evidente
che il sig. era nelle condizioni di rendersi conto che il vincolo apposto ai beni immobili del suo patrimonio (non essendovi prospettazioni di senso contrario si deve presumere non vi fossero altri beni rilevanti) sottraesse la garanzia patrimoniale al creditore, senza peraltro incasso di corrispettivi, con relativo pregiudizio.

La domanda, quindi, ha elementi sufficienti per essere accolta.

Le spese processuali ai sensi dell’art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell’attività effettivamente espletata in complessivi € 4.300,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda: dichiara inefficace nei confronti di l’atto di cui al rogito del Notaio del 18/4/2011 Rep. n.25499 Racc.n. 15512 , atto trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Perugia il 20.04.2011 Reg. Part.6866;
Condanna rifondere a le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.300,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.

Perugia, 4 settembre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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