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Inefficacia pagamenti in concordato preventivo

La sentenza affronta la tematica dell’inefficacia dei pagamenti in ambito di concordato preventivo. Viene affermato il principio per cui i pagamenti effettuati prima della dichiarazione di fallimento, sebbene in costanza di concordato preventivo, non siano soggetti a revocatoria fallimentare ex art. 44 L.F. ma possono essere dichiarati inefficaci ex art 161 comma 7 L.F. se costituiscono atti di straordinaria amministrazione non autorizzati. Diversamente, i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono soggetti a revocatoria fallimentare.

Pubblicato il 25 October 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

Repubblica italiana In nome del Popolo italiano

Il Tribunale di Roma SEZIONE 14^ CIVILE

in persona del giudice unico dott. NOME COGNOME nel procedimento iscritto al N.51604 del ruolo generale degli affari conteziosi dell’anno 2023, pendente tra RAGIONE_SOCIALE.F. ), in persona del suo curatore pro tempore, assistito e difeso dall’Avv. COGNOME Attore (RAGIONE_SOCIALE.F. ), assistito e difeso dall’Avv. COGNOME Convenuto ha pronunciato la seguente

Sentenza N._14846_2024_- N._R.G._00051604_2023 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2023, il conveniva in giudizio per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

in INDIRIZZO

A) accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data 30.10.2019 per € 4.809,60, ai sensi C.F. , con ogni consequenziale effetto di legge e, per l’effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;

B) accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 15.07.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 e 69 bis l.fall., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l’effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad €12.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;

in via subordinata:

A) accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data 30.10.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 2, e 69 bis l.fall. , per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l’effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;

B) accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 15.07.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 2, l.fall , per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l’effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 12.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;

in via ulteriormente subordinata:

A) accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data 30.10.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 2, e 69 bis l.fall. , per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l’effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;

B) accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del 01.09.2020 per un totale di € 12.500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 7, l.fall. , per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l’effetto, condannare il convenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 c.c., al pagamento della somma pari ad € 12.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;

in via di estremo subordine:

A) accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, del pagamento eseguito in data 30.10.2019 per € 4.809,60, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 2, e 69 bis l.fall. , per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l’effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma pari ad € 4.809,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda;

C) accertare e dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento attore, dei pagamenti eseguiti in data 15.07.2020, 22.07.2020, 6.08.2020 e 01.09.2020 per un totale di € 12.500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 l.fall. e dell’art. 2901 e ss c.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge e, per l’effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma pari ad € 12.500,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda.

A supporto della domanda allegava:

che, in data 20 febbraio 2020, la aveva presentato domanda di concordato preventivo ex art.161, 6° comma, l.fall.;

che, in data 14 settembre 2020, aveva rinunciato al procedimento depositando, contestualmente, nuovo ricordo per concordato preventivo “pieno”;

che, con provvedimento del 19 novembre 2020, il Tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda di concordato c.d. prenotativo, inammissibile la domanda di concordato pieno e il fallimento della che nel semestre precedente alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese del deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall., la in data 30.10.2019, aveva effettuato un pagamento per l’importo di € 4.809,60 in favore che successivamente alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall., la aveva effettuato i seguenti ulteriori pagamenti in favore del dott. Data pagamento Importo Fattura 15/07/2020 2.500,00 fatt. 14 22/07/2020 5.000,00 fatt. 17 06/08/2020 2.500,00 fatt. 19 01/09/2020 2.500,00 fatt. 21

che detti pagamenti dovevano ritenersi inefficaci nei confronti della massa dei creditori:

il primo, ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall. ed in virtù del principio di consecuzione delle procedure ex art. 69 bis l.fall.;

gli ulteriori pagamenti ex art. 44 l.fall. e 69 bis l.fall. , ovvero ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall. , ovvero ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall. e 2033 c.c. o, comunque, ai sensi dell’art. 66 l.fall. e 2901 e ss. c.c.

*****

Con comparsa depositata in data 17 gennaio 2024, si costituiva in giudizio il contestando le pretese avversarie ed evidenziando che tutti i pagamenti contestati erano stati da lui ricevuti a titolo di compenso per l’attività svolta quale componente del collegio sindacale della e, pertanto esenti da revocatoria ex art.67, comma 3° lettere a), f) e g) ed in ogni caso, quanto al pagamento effettuato in data 30 ottobre 2019, anche fuori dal periodo sospetto.

*****

Depositate le memorie previste dall’art.171-ter c.p.c. ed assegnati i termini per il deposito delle conclusioni e delle comparse conclusionali e di replica, all’udienza del 3 luglio 2024, la causa era trattenuta in decisione.

*****

Le domande proposte dal Fallimento attore sono solo parzialmente fondate.

Preliminarmente occorre rilevare che, ai fini del computo del c.d. periodo sospetto, utile ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie in ambito fallimentare, deve farsi riferimento alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della prima domanda di di concordato pieno e dichiarata improcedibile, unitamente all’inammissibilità della domanda di concordato pieno e contestualmente alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti (ex multis Cass. 9290/2018) in tema di revocatoria fallimentare, ai fini del computo del c.d. periodo sospetto deve aversi riguardo, infatti, alla data di apertura della prima procedura (anche a carattere prenotativo) laddove tutte le procedure che sono seguite alla prima anche in modo non consecutivo siano state dirette a regolare, come nel caso di specie, la medesima situazione di crisi.

*****

Tanto detto, quanto ai pagamenti avvenuti successivamente al deposito della prima domanda di concordato (prenotativo) e prima della sentenza dichiarativa di fallimento, non può trovare accoglimento la domanda di inefficacia ex art.44 l.fall. giacché tale norma sanziona con l’inefficacia unicamente i pagamenti effettuati successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento e non può trovare applicazione estensiva nell’ambito della procedura concordataria nel cui contesto il debitore conserva l’ordinaria amministrazione del proprio patrimonio e può effettuare pagamenti purchè non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

La norma dell’art.44, peraltro, non è richiamata dall’art.169 della l.fall.. Conseguenzialmente tali pagamenti, proprio perché avvenuti in costanza di procedura concordataria e relativi a prestazioni rese successivamente al deposito della domanda prenotativa devono ritenersi sottratti alla disciplina della revocatoria.

Essi, tuttavia, sono certamente inefficaci ai sensi dell’art.161, comma 7, l.fall. in quanto costituenti atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.

Risulta infatti documentato con il deposito del verbale dell’assemblea del soci del 10 maggio 2019, che ai sindaci siano stato riconosciuto un compenso ciascuno di €8.000,00 annui, mentre per il solo 2020 e senza alcuna specifica autorizzazione del Tribunale è stato loro corrisposto (ancor prima della scadenza dell’incarico) la maggior somma di €12.500,00 (ed, infatti, tutte le fattura prodotte riportano come causale “Acconto compenso professionale per l’attività di Sindaco Effettivo svolta per la Vs rispetto a quello originariamente pattuito e l’anticipato pagamento della prestazione) qualificano l’atto come straordinaria amministrazione. *****

Quanto al pagamento avvenuto nel semestre anteriore al deposito della domanda prenotativa effettuato in data 30 ottobre 2019 per l’importo di €4.811,17 (di cui €1,57 di spese) prodotto sub doc. 7 si osserva che esso non riferisce alla fattura n.21 del 31 ottobre 2019 (consegnata il successivo 4 novembre e, per altro, per importo complessivo iva inclusa di €5.709,60).

Ciò nonostante, la parte convenuta non ha contestato tale pagamento ma, riconoscendo espressamente di averlo percepito ha solo evidenziato la sua non revocabilità in forza delle esenzioni previste dall’art.67 comma iii, lettera a) ed f) e anche lettera g).

Orbene nel caso di specie deve ritenersi operante l’esenzione di cui all’art.67, comma 3, lett. f) l.fall. il quale rende irrevocabili non solo i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti, ma anche quelle relative a prestazioni fornite da collaboratori, anche non subordinati, del fallito.

Con la conseguenza che deve ritenersi esente da revocatoria il pagamento effettuato nei confronti di un soggetto, che pur non dipendente della società presti la sua attività professionale in favore della stessa ed in mosto strutturalmente funzionale all’attività di impresa.

Caratteriste che presenta, per l’appunto, l’attività svolta dal sindaco di RAGIONE_SOCIALE

*****

Per i motivi predetti, quindi, il deve essere condannato unicamente alla restituzione dell’importo di €12.500,00 percepito in pagamento dal 15 luglio al primo settembre 2020.

Su tale somma devono essere riconosciuti unicamente gli interessi legali dalla data della domanda al saldo atteso che il relativo debito ha natura di debito di valuta (cass. 12850/2018 e 699/2007).

***** Quanto alle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, preso atto della parziale soccombenza, si ritiene ricorrano giustificati motivi per disporne la compensazione nella misura di 13 ponendo i restanti 23 a carico del convenuto.

) condanna al pagamento in favore del in persona del suo curatore pro tempore, della somma di €12.500,00 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo;

b) compensa per 13 le spese del presente giudizio e condanna al pagamento dei restanti 23 (pari ad €4.000,00) al in persona del suo curatore pro tempore, oltre al pagamento delle spese generali, dell’iva e degli oneri previdenziali come per legge;

c) rigetta le ulteriori domande proposte;

Così deciso in Roma il 01/10/2024.

Il giudice NOME COGNOME

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