REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori Magistrati: all’udienza del 12 novembre 2018 ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 4389/2018 pubblicata il 20/11/2018
ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge n. 92 del 2012 nella causa in grado di appello iscritta al n.
del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza dell’anno 2018 promossa da: XXX
rappresentato e difeso da avv. con studio in per procura in atti
RECLAMANTE CONTRO
YYY S.r.l. – in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa da avv. per procura in atti
RECLAMATA
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2203/2018 del 21.3.2018.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Osservato che:
– con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva l’opposizione avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale 11- 16/10/2017, con la quale erano state respinte le domande, proposte da XXX contro la società YYY (titolare di alberghi, tra i quali l’Hotel *** di Roma e l’Hotel *** di Pomezia dove il ricorrente aveva prestato attività lavorativa con qualifica di cuoco), di declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento intimatogli, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni (e domande subordinate); – l’originario ricorrente ed attuale reclamante aveva ricevuto lettera di licenziamento pervenuta il 29/12/2016 per superamento del periodo di comporto (assenza dal lavoro per 203 giorni nel 2016, a fronte di periodo di comporto fissato dal CCNL Turismo e alberghi applicato al rapporto in 180 giorni);
– la questione che rimane devoluta nel presente grado di giudizio riguarda la computabilità o meno nel periodo di comporto di 29 giorni di assenza a seguito di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, avvenuto il 24/7/2016 mentre il lavoratore era intento a trasportare cibo nelle celle frigorifere, scendendo le scale dalla cucina, essendo inciampato sul rivestimento del gradino ed avendo battuto la testa;
rilevato che:
– con unico articolato motivo il reclamante censura la sentenza impugnata per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia; infortunio sul lavoro imputabile a responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; violazione dell’art. 2712 c.c. per mancato disconoscimento del documento fotografico; contraddittoria motivazione circa la valenza probatoria della riproduzione fotografica; nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento; responsabilità della datrice di lavoro nella lesione della salute del dipendente; violazione dell’obbligo di sicurezza e/o di specifiche norme ex art. 2087 c.c.; violazione dell’art. 113 L. 81/08; assolvimento dell’onere della prova del lavoratore; mancata prova liberatoria del datore di lavoro; violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 420 c.p.c., comma 6, e art. 421 c.p.c., comma 1;
– sostiene il reclamante di avere prodotto in giudizio una fotografia dello stato dei luoghi, ritenuta priva di valenza probatoria dal Tribunale perché mancante di riferimenti spaziali e temporali; che tale fotografia non è stata validamente contestata dalla società e dimostra l’inidoneità della manutenzione della gomma butterata antisdrucciolo del gradino; che la prova testimoniale richiesta avrebbe consentito di acquisire informazioni sull’effettivo stato del rivestimento del gradino (non sulla dinamica dell’infortunio); che parte datoriale non ha fornito precise allegazioni sulla mancata adozione di idonee misure protettive, così dovendosi ritenere dimostrato il nesso causale tra l’infortunio occorso e la pericolosità dell’ambiente di lavoro per la scivolosità del pavimento; – costituitasi anche nel presente grado di giudizio, la società reclamata sostiene la novità dell’argomento del mancato disconoscimento della fotografia ex art. 2712 c.c.; che, in ogni caso, la fotografia prodotta non chiarisce di quale gradino si tratti, in quale struttura, quando sia stata scattata; di avere prodotto fotografie dei luoghi dalle quali risulta l’integrità del rivestimento dei gradini; che la caduta è stata verosimilmente accidentale per un gesto scoordinato del lavoratore mentre scendeva lungo la rampa di scale portando in mano contenitori di cibo e che il lavoratore avrebbe potuto e dovuto usare l’apposito montacarichi che collega il piano cucina con quello delle celle frigo;
ritenuto, così perimetrato l’ambito delle questioni di fatto e di diritto devolute nel presente grado di reclamo, che la non conformità della fotografia alle cose dalla stessa rappresentate (porzione di gradino rivestito di gomma antisdrucciolo parzialmente danneggiato) è stata sin dal primo grado del giudizio contestata dalla società, che ha dichiarato che i gradini dell’ambiente di lavoro in questione sono rivestiti regolarmente ed ha prodotto documentazione fotografica in controprova;
osservato che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., da ultimo ribadita da Cass. 24742/2018, “l’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi”;
ritenuto quindi che il lavoratore deve provare la nocività dell’ambiente di lavoro, elemento logicamente antecedente alla prova liberatoria del datore di lavoro, e che la prova della nocività non coincide con il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL, che si basa sul diverso presupposto della causa violenta in occasione di lavoro;
ritenuto nel caso di specie che la fotografia prodotta, priva di riferimenti spazio-temporali, risulta inidonea a provare la suddetta nocività, come già rilevato dal Tribunale;
ritenuto che, anche ammettendo in astratto la non integrità del rivestimento di un gradino delle scale sulle quali è avvenuto l’infortunio, manca la prova del nesso di causa tra tale difetto del rivestimento e la concreta dinamica dell’infortunio, perché è del pari possibile che lo stesso sia avvenuto per cause puramente accidentali dovute ad un difetto di coordinamento dei movimenti indipendente dal rivestimento del gradino, come dedotto dalla società, in una situazione assimilabile al rischio elettivo;
ritenuto, infatti, che, poiché la responsabilità contrattuale, ex art. 2087 c.c., non è di natura oggettiva, sicché il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa non determina di per sé l’addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l’altro, della nocività (cfr. Cass. 2038/2013), l’ambito dell’art. 2087 cod. civ. riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (come nel caso di specie, in cui la versione dell’infortunato è possibile, ma il quadro probatorio porta a ritenere parimenti possibili altre dinamiche, con mancato raggiungimento della soglia della probabilità);
ritenuto pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, che:
– la sentenza reclamata deve essere confermata;
– le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
rilevato che, ratione temporis, sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato;
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta:
– respinge il reclamo;
– condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.350, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
– dà atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 228/2012, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2018.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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