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Codice Civile
Codice Penale

Infruttuosità di una procedura esecutiva immobiliare

Il giudice dell’esecuzione può disporre l’estinzione anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità, ma solo quando dalla vendita non possa trarsi una somma utile a soddisfare, almeno in parte, le ragioni dei creditori. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto fondata l’opposizione in quanto sussistevano ancora ragionevoli possibilità di soddisfacimento dei creditori.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Firenze 03 Terza sezione civile

Il Tribunale di Tribunale di Firenze, nella persona del dr. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2542_2024_- N._R.G._00008113_2023 DEL_02_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8113/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto:
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare, vertente

T R A (Codice Fiscale e Partita Iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso procura in calce al ricorso ex art. 617 c.p.c. dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, INDIRIZZO;
ATTRICE CONTRO (C.F. ), rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze INDIRIZZO CONVENUTA (c.f rappresentata e difesa per procura in atti dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio e elettivamente domiciliato in 50137 Firenze, INDIRIZZO CONVENUTO (p.i, ) in persona del legale rapp.te. p.t, (c.f. (p.i. ) in persona legale rapp.te. p.t. , (c.f. (p.i. , in persona del suo Procuratore speciale p.t. C.F. C.F. C.F. C.F. CONVENUTI CONTUMACI

Conclusioni:
Per parte attrice come in atto di citazione:
«Piaccia all ’Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, per i motivi e le ragioni dedotti in atti, previa ogni declaratoria del caso, in via preliminare, ove richiesta non concedere, per i motivi ampiamente esposti, la revoca della sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento 20- 21/01/2022 oggi opposto;
nel merito, ribaditi e richiamati tutti i motivi e le ragioni esposte e ritrascritte nel ricorso ex art. 617 c.p.c e nella successiva nota di trattazione, dichiarare nullo, inefficace e comunque illegittimo e, per l’effetto, revocare il provvedimento impugnato costituito dall’ordinanza del 20-21/01/2022 assunta del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Firenze nell ’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al n. 668/2013;
con tutti i provvedimenti consequenziali e per tutti i motivi esposti in parte narrativa.
Con vittoria di spese non imponibili e competenze professionali anche della fase cautelare».

Per parte convenuta come da note per l’udienza del 15.04.2024:
«Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni domanda ed eccezione avversaria ed in accoglimento delle eccezioni e delle domande qui formulate:
Respinge l’opposizione proposta per i motivi tutti sopra indicati e in quanto infondata con la conferma del provvedimento di chiusura della procedura immobiliare n. 668/2013 (riunita con la 53/2017).
In tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio».
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
«Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze:

laddove richiesta, non concedere la revoca della sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento 20-21/01/2022 oggi opposto NEL MERITO:
dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace e comunque illegittima e per l’effetto revocare, l’ordinanza dl 20-21/01/2022 emessa dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Firenze nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al n. 668/2013.
Con vittoria di spese non imponibili e competenze professionali anche della fase cautelare».

Esposizione dei motivi di fatto e di diritto

Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., ritualmente notificato, IL impugnava il provvedimento emesso dal G.E. Dott.ssa Principale di questo Tribunale in data 20/01/2022 con il quale era stata dichiarata l’improcedibilità della procedura esecutiva R.G.E. 668/2013 ai sensi dell’art. 164 bis disp.
att. c.p.c. (doc. 2) avente ad oggetto l’espropriazione degli immobili di proprietà di Parte attrice deduceva che il prezzo base previsto per l’ultimo tentativo di vendita (anche comprensivo del ribasso per le spese di smaltimento rifiuti da porsi a carico esclusivo dell’aggiudicatario come da provvedimento del 21.11.2019) era comunque idoneo a superare i meri costi della esecuzione, essendo stato svolto l’ultimo tentativo al prezzo base di euro 839.231,28 e che quattro tentativi di vendita si erano svolti prima della liberazione del compendio immobiliare dai numerosi occupanti senza titolo. Con provvedimento del 27/5/22, il GE dott.ssa COGNOME disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento opposto «fino all ’esito della cautela» (cfr doc. 2).

Nella fase cautelare, il giudice dell’esecuzione tabellarmente competente ex art. 618 c.p.c, con l’ordinanza del 3 maggio 2023 sospendeva l’efficacia esecutiva del provvedimento opposto, ritenendo la opposizione dotata del necessario fumus di fondatezza «Ciò premesso, sussistono i presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento con cui è stata dichiarata la estinzione anticipata della procedura per infruttuosità.

Se è infatti pur vero, come rilevato dal giudice dell’esecuzione e come risulta dalle relazioni del delegato, che ad oggi, dopo innumerevoli tentativi, non vi è stata aggiudicazione, anche a fronte di una già sensibile riduzione del prezzo base, il che non consente alcuna prognosi positiva di fruttuosità all’esito anche di ulteriori tentativi di vendita, è altresì vero che il valore dei crediti azionati, nel loro complesso, potrebbe assicurare, anche in caso di aggiudicazione a prezzo ulteriormente ribassato, una significativa esdebitazione.

Difatti, l’ultimo tentativo di vendita è stato effettuato al prezzo base di euro 839.221,28.

Pertanto, vista la concorde richiesta dei creditori, si procede nel senso di sospendere la pronuncia di infruttuosità.

Quanto ai successivi tentativi di vendita, si procederà con separato provvedimento in pari data a fissare udienza nel contraddittorio delle parti previa acquisizione di adeguata relazione degli ausiliari.

Possono quindi concedersi termini per la introduzione del giudizio di merito, con compensazione delle spese della fase cautelare, attesa la impossibilità di individuare alcuna parte realmente soccombente, essendo stato il provvedimento in oggetto adottato previa valutazione da parte del giudice dell’esecuzione delle condizioni ex art. 164 bis disp. Att. cpc.

P. Q. M

Visti gli artt. 617, 618 e 624 c.p.c., 1. Sospende l’efficacia esecutiva della ordinanza del 21.1.2022 con cui veniva disposta la estinzione anticipata ex art. 164 bis disp. Att cpc delle procedure riunite;
2. assegna alla parte interessata, termine perentorio di sessanta giorni per l’introduzione del giudizio di merito, giudizio da iscrivere a ruolo.

Dispone che all ’atto dell ’iscrizione a ruolo, siano depositate, oltre alla copia dell ’atto di citazione notificato, copia dell ’atto difensivo già depositato innanzi al G.E. nonché copia del presente provvedimento;
3. compensa tra le parti le spese della fase cautelare».

Entro il termine assegnato veniva coltivato il merito dell’opposizione dal il quale si opponeva all’eventuale richiesta di revoca della sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento 20-21/01/2022 opposto chiedendo che venisse dichiarato nullo, inefficace e comunque illegittimo e, per l’effetto, revocare il provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio la debitrice la quale insisteva per la conferma del «provvedimento di chiusura» della procedura immobiliare n. 668/13 rilevando che erano stati esperiti ben 11 tentativi di vendita;
si costituiva anche creditore intervenuto, il quale richiamava quanto dedotto, eccepito e richiesto dalla parte attrice.

Il Giudice, con provvedimento del 6/11/23 considerato che nessuna delle parti aveva formulato richieste istruttorie né chiesto la concessione dei termini id cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta, la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni per 15/4/23 nella quale tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti regolarmente citati in giudizio litisconsorti necessari (cfr. Cass. 5 gennaio 1996 n. 47, Cass. 15 maggio 2007 n. 11187) quali creditori anche intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 668/2013.

L’opposizione è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Sull’applicabilità dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. La presente opposizione agli atti esecutivi trova il proprio referente normativo nell’art.164 bis disp. att. c.p.c. Giova premettere che tale norma è stata introdotta dall’art. 19, comma 2, lett. b) del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014.

La disposizione in esame, rubricata «Infruttuosità dell’espropriazione forzata», stabilisce che quando risulti che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori – anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo – sia disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

La norma consente, dunque, al giudice dell’esecuzione di disporre la prematura estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità, indipendentemente dalla volontà del creditore.

La ratio dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. è da rinvenirsi nella tutela dell’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo esecutivo, principio costituzionale posto dal secondo comma dell’art. 111 Cost., nonché in quello privatistico alla fruttuosità dell’esecuzione per la soddisfazione del creditore.

Prima di disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva il giudice dell’esecuzione dovrà comunque sperimentare tutte le potenzialità offerte dalla normativa per consentire una vendita del bene ad un prezzo che possa soddisfare, almeno in parte, le ragioni dei creditori e potrà disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva quando il bene sia invendibile;
quando dall’aggiudicazione possa trarsi un prezzo utile solo ai costi della successiva vendita o agli oneri futuri dalla procedura;
oppure qualora la vendita consenta di soddisfare i creditori, per sorte capitale ed interessi solo in misura minima.

Nella fattispecie il G.E. a seguito dell’ultimo esperimento di vendita del 26/11/21 nel quale il prezzo base veniva fissato in Euro 839.231,28, con il provvedimento opposto, dichiarava, inaudita altera parte, l’improcedibilità della procedura esecutiva senza esplicita ulteriore motivazione.

Il provvedimento risulta palesemente in contrasto con il principio per il quale non può disporsi l’estinzione di una procedura laddove la stessa appaia ragionevolmente idonea a soddisfare in misura rilevante i creditori, procedente ed intervenuti, considerato che il credito complessivo del ammontava a circa Euro 508.000,00 e quello degli altri creditori chirografi intervenuti a circa Euro 125.000,00.

L’ammontare complessivo dei costi è stato sino ad oggi sostenuto integralmente dal creditore procedente e le spese relative alla attività di «bonifica del compendio», già preventivate e quantificate dal Custode, sono state poste a carico dell’aggiudicatario con provvedimento del G.E. del 21/11/19.

Si deve inoltre tenere in considerazione che dal primo tentativo di vendita del 29/1/2016 ne sono seguiti altri 5, tutti infruttuosi perché, l’immobile risultava occupato da circa 50 immigrati.

Parte attrice deduce che all’interno dell’immobile veniva svolta attività di affittacamere da una ditta individuale intestata al marito della debitrice con accordo per l’ospitalità di gruppi di profughi, (cfr. doc. 8 estratto relazione CTU pag. 17);
circostanza che non viene contestata dalla debitrice.

Risulta pertanto che proprio l’indebito utilizzo dell’immobile da parte di soggetti collegati con la debitrice avrebbe reso «ianappetibile la vendita» nell’arco di almeno cinque degli undici tentativi di vendita esperiti;
inoltre è da tenere in considerazione che gli ulteriori tentativi si sono svolti nel periodo interessato dalla nota pandemia.

Si deve inoltre rilevare che il numero dei tentativi di vendita, ritenuto della debitrice convenuta elevato, non è da considerarsi requisito corroborante ai fini della chiusura anticipata di cui all’art. 164 bis disp.
att. c.p.c. in quanto, sempre considerando il prezzo base d’asta del fabbricato, residuano considerevoli possibilità circa il buon esito della procedura anche rispetto ad una possibile vendita dell’intero compendio mobiliare in unico lotto.

Orbene, alla luce delle allegazioni e delle risultanze emerse nel corso del giudizio, risulta la fondatezza della opposizione.

Per tutto quanto sopra esposto, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. merita di trovare accoglimento, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l’applicabilità dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. Peraltro, il GE ha già adottato ogni conseguente provvedimento necessario in caso di fondatezza, anche nel merito, della opposizione:
difatti, con l’ordinanza del 3/5/23 aveva revocato il provvedimento adottato.

Sulle spese processuali Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo presente l’assenza di attività istruttoria e la non complessità delle questioni giuridiche trattate.

Il Tribunale di Tribunale di Firenze, in persona del g.u., dr. NOME COGNOME, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa da nei confronti di in accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi così provvede:
revoca il provvedimento del G.E. Tribunale di Firenze del 20/01/2022 di estinzione per infruttuosità della procedura R.G.E. 668/2013;
condanna il convenuto a pagare in favore dell’attore opponente le spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.023,00 oltre IVA cpa e rimborso spese generali come per legge.

Firenze, 02/08/2024 Il Giudice dr.

NOME COGNOME La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

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