REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. ha emesso la seguente
SENTENZA n. 19534/2018 pubblicata il 12/10/2018
nel giudizio n. del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2015, trattenuta in decisione all’udienza del 22 maggio 2018 posta in deliberazione il 12 settembre 2018 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA XXX, elett.te domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv., rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati, come da procura a margine all’atto introduttivo;
ATTORE E
YYY di seguito, breviter, l’Agenzia, in persona del Dott., Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. – giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv., in Roma;
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 3 del R.D. n. 639/1910
CONCLUSIONI: All’udienza del 22 maggio 2018 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, come da verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, la Sig.ra XXX ha proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento ingiunzione di pagamento prot. 12224/AMAG del 20.07.2015 – predisposta a norma dell’art. 17 commi 3 bis e 3 ter del d.lgs 26.02.1999, n.46 e dell’art. 2, comma 1, del R.D. 14.04.1910, n. 639 con cui è stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 8.812,59 a titolo di recupero del credito derivante dal prot. n. relativo alla restituzione di un finanziamento agevolato erogatogli ai sensi del Titolo II del d. lgvo. 185/2000 (normativa in materia di incentivi in favore dell’autoimpiego).
A sostegno della domanda eccepiva: 1) la nullità dell’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 163 c.p.c.2° comm a, per la mancata indicazione del numero dell’ingiunzione e della data di emissione, della sede legale e del codice fiscale e/o P.Iva dell’emittente; per la mancata sottoscrizione autografa da parte del responsabile addetto alla sua redazione, per la nullità e/o l’inesistenza della notifica perchè effettuata da un soggetto non abilitato (dipendente delle poste italiane).
Eccepiva, inoltre, l’illegittimità del provvedimento opposto per carenza di potere in capo all’Agenzia di agire per tramite dell’ingiunzione fiscale sostenendo che lo strumento di cui all’art.2 del R.D. n.639/2010 era riservato esclusivamente agli Enti Pubblici, eccependo altresì, l’intervenuta prescrizione del diritto in capo a controparte a procedere ad esecuzione forzata.
Concludeva chiedendo: “1) in via preliminare, sospendere l’esecutorietà o l’efficacia esecutiva dell’atto d’ingiunzione di pagamento emesso dall’Agenzia ***” il 20/7/15 e recante il numero di protocollo /AMAG, ricorrendo gravi motivi; 2) annullare e, comunque, dichiarare inefficace l’atto di ingiunzione impugnato per tutti motivi esposti in narrativa; 3) in via del tutto subordinata, dichiarare che l’importo effettivamente erogato dall’*** è di €.3.977,98 e, per l’effetto, condannare l’opponente al pagamento della minor somma dovuta o di quella ritenuta di giustizia. 4) Con vittoria di spese e competenze professionali, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.”.
Si costituiva 1′Agenzia, contestando puntualmente, la fondatezza di ogni avversa deduzione ed eccezione della domanda attrice, così concludendo:” a) in via preliminare, rigettare l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’ingiunzione opposta; b) nel merito, rigettare la domanda avversaria in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Venivano concessi i termini per il deposito di memorie di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. , indi ritenuta la causa adeguatamente istruita mediante prova documentale, all’udienza in epigrafe, la stessa veniva trattenuta in decisione con termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c., così come inciso dall’art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è infondata e non può essere accolta.
Si rileva, preliminarmente, che l’atto impugnato reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione atteso che vi sono indicati: l’Ufficio che ha emesso il provvedimento; il responsabile del procedimento; l’importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale; il termine per provvedere al pagamento; le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie ed infine l’avvertimento che l’ingiunzione è esecutiva di diritto e può essere impugnata davanti all’Autorità giudiziaria del Foro di Roma nel medesimo termine di giorni trenta.
Deve inoltre respingersi, perché infondata l’eccezione di legittimità del provvedimento opposto sulla ritenuta mancanza della sottoscrizione del funzionario responsabile. Al riguardo ed in relazione all’art. 3 del D.lvo n° 39/1993, il provvedimento de quo risulta validamente formato e sottoscritto “la firma autografa del rappresentante dell’ufficio che ha redatto il presente atto è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile”. Nel caso di emanazione di atti amministrativi a mezzo di sistemi informatici e telematici, la firma autografa è legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa, nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, che nel caso di specie è il Sig. ***, Responsabile della Funzione Finanza e Impresa che può avvalersi dei poteri di firma sanciti dalla procura ad hoc rilasciatagli in data 1 marzo 2012 con atto Notaio *** di Roma Rep. Rog. (ns. doc. 2), per una serie di atti tra cui tutte le attività di riscossione coattiva di cui all’ingiunzione di pagamento prevista dall’art. 17 commi 3 bis e quater D. Lgs. 46/1999 cit. e 2 comma 1 R.D. 14.4.1910 n. 639. Si ritiene, da ultimo, riportare la massima della Sez. L, Sentenza n. 13375 del 2009: ” Osserva innanzi tutto il Collegio che questa Corte ha avuto modo a più riprese di rilevare la non essenzialità ontologica del requisito della sottoscrizione degli atti amministrativi ai fini della esistenza e validità degli stessi (Cass. sez. 1^, 22.11.2004 n. 21954; Cass. sez. 3^, 5.5.2000 n. 5684; Cass. sez. 1^, 24.9.1997, n. 9394).”.
Infondata è da ritenersi l’eccepita nullità della notifica della ingiunzione di pagamento perché effettuata a mezzo di posta raccomandata. Al riguardo giova rammentare che l’ingiunzione fiscale, è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo, la mancanza di questa, ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l’infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione, (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006); rilevando inoltre che gli eventuali vizi della notificazione devono ritenersi sanati dalla tempestiva impugnazione ai sensi dell’art. 156 c.p.c. 3° comma.
Rileva, inoltre, il giudicante, del tutto infondata l’eccepita carenza di legittimazione attiva di Invitalia, atteso che la legge n. 608 del 1996 all’art. 9 septies e successive integrazioni, ha previsto misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo, affidando all’allora Società *** (** Spa) la selezione dei proponenti da ammettere ai corsi di formazione nonché la successiva concessione ed erogazione dei finanziamenti agevolati. A seguito del D.lgs del 9 gennaio 1999 n. 1, a cui hanno fatto seguito i due Dpcm rispettivamente del 26 gennaio 1999 e del 9 giugno 1999, è stata istituita la società *** S.p.a., la quale è succeduta ex lege in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l’allora Società ***. La società *** Spa ha modificato la propria denominazione sociale in YYY, in breve, giusta la delibera assembleare del giorno 18 luglio 2007, Rep., Rogito, Notaio in Roma, in osservanza al disposto di cui all’art. 1 comma 460 della L 27 dicembre 2006 n. 296.
Giova rammentare, inoltre, che Invitalia ha il potere di avvalersi della procedura di cui al RD n. 639/1910 per la riscossione coattiva mediante ruolo, che le è attribuito dal DM Economia e Finanze 4.2.2008 (G.U., serie gen., n. 57 del 7.3.2008), emesso ai sensi dell’art. 17, comma 3-bis, del D.Lgs n. 46 del 1999, come modificato dall’art. 1, comma 151, della legge n. 244 del 2007, il quale prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti; che l’art. 3-ter del medesimo decreto legislativo prevede che, in caso di emanazione dell’autorizzazione, la società interessata procede all’iscrizione a ruolo dopo avere emesso un’ingiunzione conforme all’art. 2, primo comma, del RD n. 639/1910. Infine destituita di fondamento è da ritenersi l’eccezione di prescrizione, al riguardo osservando che nel caso di specie, trova applicazione la ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè di restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo (cfr. Cass. Sent. n. 2086 del 30.1.08; sent. n. 17798 del 30.8.11); inoltre ed a margine, nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011).
Dall’esame della documentazione in atti risulta comunque che, l’Agenzia, dopo aver accertato “la mancata presentazione della documentazione necessaria all’erogazione del saldo investimenti”, e quindi l’inadempimento agli obblighi assunti in virtù dell’art. 5 del contratto di finanziamento, ha comunicato al beneficiario, con lettera del 30.03.2006, la intervenuta revoca (disposta dall’Agenzia con delibera in pari data) delle agevolazioni a suo tempo concesse (docc. 4 e 5) risultando il provvedimento ex art. 2 del R.D. n. 639 del 1910, datato 20 luglio 2015, con cui *** ingiungeva alla Sig.ra XXX il pagamento della somma di €. 8.812,59 emesso e notificato nei termini.
Tanto dedotto la domanda attrice deve essere rigettata ritenendosi assorbita ogni ulteriore eccezione o deduzione. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento in favore dell’YYY, (già *** S.p.a.) delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
P Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l’opposizione all’Ingiunzione di Pagamento di pagamento prot. /AMAG del 20.07.2015, emessa dalla Agenzia *** S.p.A. e notificata il 10/08/2015;
b) condanna la Sig.ra XXX al pagamento in favore dell’YYY, (già *** S.p.a.) delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €. 2.450,00 oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2018
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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