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Ingiustificata rottura delle trattative

La sentenza affronta la complessa questione della natura giuridica della lettera d’intenti e dei suoi effetti vincolanti tra le parti e verso terzi. Inoltre, analizza le conseguenze dell’inadempimento contrattuale, distinguendo tra responsabilità contrattuale e precontrattuale. Infine, chiarisce i limiti dell’eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive e la differenza tra decadenza e presupposizione.

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Pubblicato il 27 febbraio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRIMA SEZIONE CIVILE NRG 16166/2020

All’udienza in data 13/02/2025 ore 9.30, dinanzi al giudice dr.ssa NOME COGNOME compaiono, mediante collegamento audiovisivo a distanza, per parte attrice l’avv. COGNOME

per parte convenuta l’avv. NOME COGNOME per delega orale avv. NOME COGNOME

personalmente (procuratore speciale delle società attrici) e (legale rappresentante della Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.

I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d’udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l’ordinato svolgimento dell’udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell’udienza è vietata.

Preliminarmente, parte attrice rappresenta che le operazioni di smantellamento dell’impianto sono state completate a fine gennaio.

Parte attrice precisa le conclusioni richiamando quelle di cui al foglio di precisazione delle conclusioni del 14/09/2023 con la precisazione che le domande devono intendersi svolte solo nei confronti della Parte convenuta precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alle note conclusive del 13/01/2025.

Conferma di rinunciare alle domande aventi ad oggetto l’adempimento della lettera d’intenti del 9/01/2017.

I difensori discutono oralmente la causa.

Con riguardo alla nota depositata da parte convenuta in data 6/02/2025, parte attrice chiede convenuta e l’indicata iscrizione di ipoteca sia avvenuta.

la proposta transattiva poiché altrimenti sottrarrebbe un bene al creditore.

Parte attrice rappresenta che sull’immobile ci sono altre due ipoteche.

Parte osserva come si tratti di ipoteche relative a debiti contratti in relazione al progetto di cui è causa.

Parte attrice rappresenta come tale circostanza costituisca un’ulteriore prova del fatto che la a ottenuto un mutuo di € 800.000,00 per un progetto ma poi non ha utilizzato questi soldi per il progetto, non ha pagato nessun fornitore.

Il danno oggi lamentato dalla non è stato causato dalla ***.

La mancata sottoscrizione del contratto di fornitura non è stata la causa dei problemi finanziari della Parte rappresenta di aver prodotto le fatture relative al progetto, che comunque è stato realizzato (l’impianto è stato costruito e ha iniziato a produrre energia), salvo poi non andare a buon fine per i motivi che sono stati detti (mancata sottoscrizione del contratto di fornitura da parte della *** e mancato pagamento dell’energia).

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori delle parti alla lettura della sentenza anche in loro assenza.

All’esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies Cpc dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la presente

SENTENZA N._770_2025_- N._R.G._00016166_2020 DEL_13_02_2025 PUBBLICATA_IL_13_02_2025

nella causa civile Nrg. 16166/2020 promossa da:

*** Sa (P.Iva.) e (P.Iva. elettivamente domiciliate in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che le rappresenta e difende per delega in atti;

attrice;

contro (P.Iva.) , elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZOINDIRIZZO presso studio dell’avv. prof. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per delega in atti;

convenuta;

e contro RAGIONE_SOCIALE

convenuto contumace

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Attrici:

-come da foglio di precisazione delle conclusioni del 14/09/2023 con la precisazione che le domande devono intendersi svolte solo nei confronti della “… In via preliminare a. accertare i gravi inadempimenti delle convenute, e RAGIONE_SOCIALE. accertare l’intervenuta risoluzione dell’accordo intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e *** il 9 gennaio 2017, nonchè c. dichiarare decaduta dai diritti reali di godimento di cui all’atto Notaio dell’8 agosto 2017 Nel merito d. condannare RAGIONE_SOCIALE e n solido tra loro a risarcire i danni patiti e patiendi da ***, quantificati in prima battuta in € 330.000,00 o in ogni maggiore o minor somma risulti dovuta a tale titolo in corso di causa; e. condannare ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 bis o ter c.p.c. corrispondere a i canoni annuali a oggi dovuti in forza dell’atto notaio agosto 2017 e quantificati in € 9.000,00 oltre iva;

f. condannare a corrispondere a gli ulteriori canoni annuali debendi dalla domanda al saldo in misura di € 3.000,00 oltre iva per ciascun anno a partire dal gennaio 2021.

In ogni caso Con vittoria di spese e onorari di causa”;

Convenuta “… in via principale e nel merito:

rigettare la domanda di risoluzione della lettera di intenti ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;

rigettare la domanda di decadenza del contratto di superficie, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di decadenza, dichiarare tenuta e condannare la *** a manlevare le convenute da ogni onere e costo inerente le operazioni di smaltimento;

rigettare le richieste di risarcimento danni formulate dalla ***;

rigettare le richieste di pagamento delle rate del contratto di superficie formulate dalla nei confronti di e, nella denegata ipotesi di accoglimento, previo accertamento dell’inadempimento di *** della lettera di intenti, dichiarare tenuta quest’ultima a manlevare la convenuta da qualsiasi obbligo ed onere inerente il pagamento delle rate del contratto di superficie, con conseguente revoca delle ordinanze ex art. 186 ter c.p.c. in via riconvenzionale:

previo accertamento dell’inadempimento della *** alla conclusione del previo accertamento della gravità dell’inadempimento della ***, accertare e dichiarare la risoluzione della lettera di intenti per fatto e colpa della *** e, pertanto, dichiararla tenuta a risarcire le seguenti voci di danno in favore delle odierne convenute in favore della danno emergente, consistente negli investimenti sostenuti per la realizzazione del progetto che si determinano nell’importo pari ad € 979.651,94 (IVA compresa), o la veriore somma accertanda in corso di causa, oltre al pagamento delle rate previste nel contratto di superficie; danno da mancato guadagno, conseguente ai mancati utili percepibili in conseguenza della mancata realizzazione del progetto, pari ad € 2.110.096,85.

, o la veriore somma accertanda in corso di causa, eventualmente in via equitativa;

dichiarare in ogni caso tenuta la *** o la eventualmente in solido, a farsi carico delle operazioni di smantellamento dell’impianto, sostenendone i relativi costi o, comunque, a tenere indenne la o la *** dai relativi oneri;

in via d’estremo subordine:

nella denegata ipotesi in cui non dovesse riconoscersi efficacia vincolante alla lettera di intenti, accertare e dichiarare la responsabilità della *** per l’ingiustificata rottura delle trattative e, conseguentemente, dichiararla tenuta e condannarla a tale titolo alla rifusione in favore delle convenute in solido o eventualmente solo di Sm delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto, come dedotto nelle domande riconvenzionali sopra formulate.

in ogni caso: accertare e dichiarare il diritto dei convenuti in solido, o eventualmente della sola che ha erogato l’energia termica al pagamento del corrispettivo per l’energia termica erogata nel 2018 e nel 2019, che verrà determinato in corso di causa e che, comunque, sin da ora si determina nell’importo non inferiore ad € 24.500,00, oltre IVA, o la veriore somma accertanda in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa;

dichiarare tenuti e conseguentemente condannare gli attori in solido o eventualmente la sola *** che ha sottoscritto la lettera di intenti a versare ai convenuti in solido o eventualmente alla sola il corrispettivo per l’erogazione dell’energia termica nel 2018 e nel 2019 che pari ad € 24.500,00, oltre IVA, o la veriore somma accertanda in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad accessori di legge”.

MOTIVAZIONE Co- la lettera d’intenti del 9/01/2017, sottoscritta dalla San RAGIONE_SOCIALE (oggi *** Sa – società lussemburghese che gestisce il RAGIONE_SOCIALE *** RAGIONE_SOCIALE del Monastero di Santo Stefano Belbo) e dalla RAGIONE_SOCIALE (società operante nel settore delle energie rinnovabili) (cfr. doc. 3 fasc. att.);

– il contratto di costituzione di diritto di superficie e di servitù dell’8/08/2017, sottoscritto dalla (società lussemburghese proprietaria di immobili situati in località *** a Santo Stefano Belbo, alcuni dei quali sono parte del Relais ***) e dalla (società avente come socio unico la RAGIONE_SOCIALE costituita in data 29/03/2017, in funzione del progetto di cui alla lettera d’intenti del 9/01/2017) (cfr. doc. 4 fasc. att.).

In particolare, in relazione a tali accordi, la *** Sa (già *** RAGIONE_SOCIALE) e (parti attrici) hanno convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e la (parti convenute) contestando loro una serie di inadempimenti contrattuali;

nello specifico:

– mancata fornitura della “copertura assicurativa sull’eventuale mancato funzionamento dell’impianto” di cui alla lett. H della lettera d’intenti del 9/01/2017 (cfr.

doc. 3 fasc. att. p. 3);

cattivo funzionamento dell’impianto cogenerativo realizzato dalle convenute, il quale, “benché attivato il 22 dicembre 2017, non ha mai funzionato come avrebbe dovuto tanto da non aver mai fornito energia elettrica al Relais e da aver fornito allo stesso – ma mai alla SPA! – energia termica in modo intermittente e discontinuo” (cfr. cit. p. 4), circostanza confermata dalla perizia dell’ing. dell’11/04/2019, ove si legge che “il funzionamento dell’impianto è stato estremamente insoddisfacente … i contatori … mostrano una produzione elettrica lorda di 225.840 kWh nel 2018 (equivalenti a circa 250 ore a pieno carico equivalenti alla potenza nominale di 100 kWel) e di 58.919 kWh nel 2019 (equivalenti a circa 590 ore a pieno carico in un periodo di 3 mesi o 2360 ore a pieno carico riparametrate su un anno)” (cfr. doc. 5 fasc. att.); – mancato pagamento da parte della delle rate annuali dovute alla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. VIII del contratto del dell’8/08/2017 (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 9);

– infine, abbandono dell’impianto da parte delle convenute sin dalla primavera del 2019 (marzo 2019), senza manutenzione alcuna.

di diritto (essendo decorso inutilmente il termine di 15 giorni concesso con la diffida ad adempiere del 12/03/2019 – cfr. doc. 7 fasc. att.) e di condannare entrambe le convenute, in solido, al conseguente risarcimento dei danni patiti dalla *** Sa, pari al risparmio di spesa di cui questa avrebbe dovuto beneficiare se il progetto di cui alla lettera d’intenti del 9/01/2017 avesse avuto corretta esecuzione (€ 330.000,00 – cfr. doc. 6 fasc. att.);

– con riferimento al contratto di costituzione di diritto di superficie e di servitù dell’8/08/2017, di dichiarare la decaduta da tali diritti reali di godimento “poiché ha abbandonato il progetto rispetto al quale la concessione di tali diritti era strumentale”, “con conseguente condanna di alla riconsegna dell’area ripristinata allo status quo ante” (cfr. cit. p. 8, 9) e di condannare la pagare alla i canoni annuali di € 3.000,00 (oltre Iva) di cui all’art. VIII del contratto dell’8/08/2017 (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 9). Con comparsa di costituzione e risposta del 21/01/2021, si sono costituite la RAGIONE_SOCIALE e la chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando una serie di domande riconvenzionali.

In particolare:

– con riferimento alla domanda di accertamento della risoluzione della lettera d’intenti del 9/01/2017 e alla conseguente domanda risarcitoria, le convenute hanno preliminarmente eccepito l’intervenuta prescrizione delle contestazioni attoree ex art. 1667 Cc ovvero ex art. 2226 Cc, avendo le attrici denunciato gli asseriti difetti dell’impianto solo nel marzo 2019 (cfr. doc. 7 fasc. att.) a fronte della fornitura di energia termica iniziata dagli inizi dell’anno 2018;

nel merito, le convenute hanno negato gli inadempimenti contestati dalle attrici, sostenendo che ad essere inadempiente sarebbe stata la *** Sa, avendo costei rifiutato di concludere il contratto di fornitura di energia termica, in violazione della lett. D della lettera d’intenti;

infine, le convenute hanno contestato la quantificazione attorea del danno “che presuppone la mancata completa utilizzazione dell’impianto” (cfr. comp. risp. p. 16);

– con riferimento alla domanda di decadenza della dai diritti reali di godimento di cui al contratto del 8/08/2017, le convenute ne hanno chiesto, in via principale, il rigetto e, in subordine, nell’ipotesi di accoglimento, la condanna della *** Sa a manlevarle da ogni onere e costo inerente alle operazioni di smaltimento;

la *** Sa, negli anni 2018 e 2019, “abbia beneficiato di energia termica senza versare un euro” (cfr. comp. risp. p. 16);

in subordine, nell’ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento, la ha chiesto di condannare la *** Sa a manlevarla da qualsiasi obbligo e onere inerente il pagamento delle rate.

In via riconvenzionale, le convenute hanno richiesto al Tribunale:

– di accertare l’inadempimento della *** Sa, consistente nella mancata conclusione del contratto di fornitura di energia termica, e, conseguentemente, di pronunciare una sentenza costitutiva produttiva degli effetti del contratto di fornitura di energia termica non concluso, recante le clausole contenute nella lettera d’intenti del 9/01/2017 (lett. D, E, F, H, I, K);

– in subordine, di condannare la *** Sa a stipulare tale contratto, stabilendo un termine per l’adempimento e una sanzione per ogni giorno di ritardo;

– in ulteriore subordine, di dichiarare la risoluzione della lettera d’intenti del 9/01/2017 per inadempimento della *** Sa, condannandola conseguentemente al risarcimento dei danni patiti dalle convenute pari agli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti (€ 800.000,00), oltre al mancato guadagno (€ 2.110.096,85);

– in estremo subordine, per il caso in cui dovesse essere esclusa l’efficacia vincolante della lettera d’intenti, di condannare la *** Sa al risarcimento dei danni derivanti dall’ingiustificata rottura delle trattative, pari ai costi sostenuti dalle convenute per la realizzazione del progetto, oltre ai costi per la rimozione dell’impianto;

– in ogni caso, di condannare le attrici (o eventualmente la sola *** Sa) a pagare alle convenute (o eventualmente alla sola il corrispettivo per l’erogazione dell’energia termica negli anni 2018 e 2019, per un importo non inferiore a € 24.500,00 oltre Iva.

Nel corso del giudizio è intervenuto il fallimento della RAGIONE_SOCIALE (cfr. sentenza del Tribunale di Torino n. 16/2022 del 27/01/2022), che è stato dichiarato dal difensore delle convenute all’udienza del 16/03/2022.

Con ordinanza in data 5/08/2022, il Giudice istruttore (dr. NOME COGNOME ha dichiarato l’interruzione del processo ex artt. 43 c. 3 L. Fall. e 300 Cpc.

La causa è stata riassunta nei confronti del Curatore del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE che non si è costituito, rimanendo contumace.

In data 10/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente art. 281 sexies Cpc sulle conclusioni come precisate nel presente verbale.

In particolare, atteso che, nel corso del giudizio, la RAGIONE_SOCIALE è fallita mentre ha perso la disponibilità dell’impianto (che è stato pignorato e poi smantellato), le parti hanno rinunciato a una serie di domande;

nello specifico:

– le attrici hanno insistito per l’accoglimento delle proprie domande unicamente nei confronti della – la convenuta ha rinunciato alle domande aventi ad oggetto l’adempimento della lettera d’intenti del 9/01/2017, mentre ha insistito per l’accoglimento delle domande:

di risoluzione della lettera d’intenti del 9/01/2017 per inadempimento della *** Sa;

di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento della lettera d’intenti ovvero, in subordine, dall’ingiustificata rottura delle trattative precontrattuali da parte della *** Sa;

di pagamento del corrispettivo per l’erogazione dell’energia termica negli anni 2018 e 2019, per un importo non inferiore a € 24.500,00 oltre Iva.

2.

In relazione alle domande di risoluzione e di risarcimento danni, formulate reciprocamente dalla *** Sa e dalla con riferimento all’inadempimento della lettera d’intenti del 9/01/2017 -sottoscritta dalla RAGIONE_SOCIALE Maurizio RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr. doc. 3 fasc. att.)-, occorre innanzitutto interrogarsi sulla natura giuridica di tale documento e sull’opponibilità/vincolatività dello stesso alla 2.1.

In punto di diritto, va premesso che l’espressione “lettera d’intenti” definisce, di regola, un documento con il quale le parti fissano il contenuto degli accordi raggiunti nel corso delle trattative (solitamente lunghe e/o complesse), al fine di ottenere una documentazione dello svolgimento delle trattative (in funzione probatoria) (eventualmente) di fissare alcuni elementi già concordati di un futuro negozio, senza per questo ancora vincolarsi ad un accordo da completare.

Se un documento è qualificato dalle parti quale “lettera d’intenti”, ma ciò contrasta con il suo effettivo contenuto, il Giudice procede alla riqualificazione del contratto.

Per effettuare tale valutazione, il Giudice può fare ricorso ai criteri interpretativi dettati dall’art. 1362 Cc e ss, “i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d’interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del “nomen le clausole le une per mezzo delle altre” (cfr. Cass. Cass. 25742/2021; Cass. 14006/2017; Cass. 2720/2009).

2.2.

Nel caso di specie, mediante la lettera d’intenti del 9/01/2017, la RAGIONE_SOCIALE (oggi *** Sa) e la RAGIONE_SOCIALE:

I) da un lato, hanno dato atto delle trattative svoltesi positivamente fino a quel momento -finalizzate alla realizzazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, “di un impianto di piro-gassificazione a biomassa legnosa vergine (l’impianto) della potenza nominale elettrica di circa 100 KW e dalla capacità termica di circa 200 KW da posizionare nelle immediate vicinanze dell’attuale area tecnica della struttura che ospita il Relais ***” (cfr. doc. 3 fasc. att., p. 1)-, esplicitando le rispettive intenzioni; in particolare – l’intenzione della RAGIONE_SOCIALE di realizzare il citato impianto, a proprie spese, “con l’intento di usufruire degli incentivi ancora oggi disponibili e di cedere l’energia elettrica alla rete di distribuzione dell’energia elettrica nazionale o a Spa (*** Spa) e di vendere esclusivamente a RAGIONE_SOCIALE l’energia termica prodotta” (cfr. doc. 3 fasc. att., p. 2);

– l’intenzione della RAGIONE_SOCIALE di costituire una (detenendone il 100% del capitale sociale) al “fine … di produrre energia elettrica da cedere alla rete elettrica nazionale e ad RAGIONE_SOCIALE e di produrre in contemporanea energia termica da vendere a RAGIONE_SOCIALE” (cfr. doc. 3 fasc. att., p. 2);

– l’intenzione della RAGIONE_SOCIALE di concedere alla citata costituenda newco (SPV) “un diritto superficiario per tutto il periodo di incentivazione sulla/e particella/e (eventualmente derivante da frazionamento catastale) che le parti andranno a concordare nelle immediate vicinanze dell’attuale area tecnica della struttura alberghiera per una superficie indicativa di circa 80 mq., dove verrà posizionato l’impianto e le strutture ed attrezzature tecnologiche necessarie suo funzionamento, per importo onnicomprensivo non superiore a 3.000 euro (tremila/00 euro) annui (oltre Iva se dovuta)” (cfr. doc. 3 fasc. att., p. 2);

II) dall’altro lato, hanno fissato “le principali indicazioni che saranno successivamente regolamentate da apposito accordo” (cfr. doc. 3 fasc. att., p. 2);

in particolare, è stato previsto:

– rispetto all’energia termica, che “la provvederà a cedere tutta l’energia termica prodotta dall’impianto (per Contr Contrindicativamente si ritiene essere di almeno 10 anni)” al prezzo di € 0,0432 € per ogni Kw/h ceduto (valore determinato dalle valutazioni di carattere economico di cui all’allegato A, che evidenzia il “risparmio netto ottenuto da RAGIONE_SOCIALE”), soggetto a “una variazione su base semestrale … che terrà conto dell’andamento del prezzo a MWh del gas naturale dell’anno precedente rilevato sull’hub RAGIONE_SOCIALE …”; laddove il fabbisogno termico del Relais *** risultasse superiore alla potenza istantanea di 220 KW, “l’ulteriore potenza termica verrà erogata e garantita dall’esistente sistema di riscaldamento attraversi le caldaie alimentate a GPL”;

“la vendita del calore avverrà attraverso la fornitura di acqua calda con temperatura di uscita di circa 90° garantendo una potenza termica di circa 220 KW per un periodo di tempo che si prevede non essere inferiore a 8.000 ore annue pari a circa 1,760.000 KWh termici” (cfr. doc. 3 fasc. att., p. 2, 3, lett. D, E, F);

– rispetto all’energia elettrica, che “la SPV fornirà l’energia elettrica prodotta a RAGIONE_SOCIALE”, per un periodo di funzionamento annuo non inferiore a 8.000 ore annue e una produzione annua non inferiore a 880 MWh, “ad un prezzo pari al Prezzo Unico Zonale aumentato di 4,80 c€/Kwh”;

il “possibile risparmio economico” per la *** Spa è indicato nell’allegato B;

“l’energia elettrica non ceduta a RAGIONE_SOCIALE sarà ceduta al gestore di rete secondo un contratto da definirsi” (cfr. doc. 3 fasc. att., p. 3, lett. G);

– rispetto al funzionamento dell’impianto, che “la SPV garantirà il corretto funzionamento dell’impianto alle condizioni di regime indicate per non meno di 6500 ore annue;

a supporto della performance, fornirà a RAGIONE_SOCIALE un copertura assicurativa sull’eventuale mancato funzionamento dell’impianto che coprirà i costi maggiori sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per la mancata produzione termica” (cfr. doc. 3 fasc. att., p. 3, lett. H).

In attuazione delle intenzioni di cui alla lettera d’intenti del 9/01/2017, in data 29/03/2017, è stata costituita la , controllata al 100% dalla RAGIONE_SOCIALE con la denominazione RAGIONE_SOCIALE, con contratto dell’8/08/2017, la ha costituito in favore della un diritto di superficie e servitù, al fine di consentirle “la realizzazione e la successiva gestione dell’impianto cogenerativo ad alto rendimento alimentato da fonti rinnovabili” (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 2).

Quanto alle “indicazioni” di cui alla lettera d’intenti del 9/01/2017, contrariamente a quanto previsto nel documento, alcun “apposito accordo” è poi intervenuto tra la San Contr RAGIONE_SOCIALE d’intenti del 9/01/2017, né esisteva ancora in quella data.

In altri termini:

– se è vero che, con la puntuazione di clausole di cui alla lettera d’intenti del 9/01/2017, la *** Sa e la RAGIONE_SOCIALE hanno raggiunto un’intesa che può ritenersi vincolante in ordine al contenuto delle obbligazioni che intendevano imporre alla costituenda newco ( ) con successivo “apposito accordo” (cfr. doc. 3 fasc. att., p. 2);

– è pur vero che la vincolatività di tale intesa non può farsi gravare, in ragione del principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 Cc, su un soggetto terzo, qual è la quale, contrariamente a quanto era stato previsto nella lettera d’intenti, non è stata coinvolta in un successivo “apposito accordo” (con il quale la avrebbe dovuto assumere su di sé le obbligazioni indicate nella lettera d’intenti del 9/01/2017).

Ne consegue che:

– la *** Sa non ha titolo per chiedere di accertare l’intervenuta risoluzione di diritto (ex art. 1454 Cc) della lettera d’intenti del 9/01/2017 nei confronti di un soggetto che non l’ha sottoscritta, qual è la né può invocare nei confronti di quest’ultima una responsabilità risarcitoria per inadempimento contrattuale della lettera d’intenti del 9/01/2017;

– allo stesso modo, la non ha titolo per esperire domande fondate sulla lettera d’intenti del 9/01/2017 (quali la domanda di risoluzione della lettera d’intenti per inadempimento della*** Sa e di risarcimento dei danni per inadempimento della lettera stessa), non potendo tale società invocare l’inadempimento di un patto a cui non ha preso parte.

All’udienza del 31/01/2025, la *** Sa ha sostenuto che le obbligazioni previste nella lettera d’intenti del 9/01/2017 sarebbero “passate e ricadute sulla (una volta che questa è stata costituita)

” e che ciò sarebbe pacifico in causa (cfr. verbale udienza 31/01/2025).

Ritiene il Tribunale che tale tesi -peraltro esplicitata solo in sede di discussione finale- non sia accoglibile, tenuto conto che, dalle allegazioni delle parti e dai documenti di causa, non risulta che abbia pacificamente assunto su di sé e nei confronti della *** Sa le obbligazioni indicate nella lettera d’intenti, essendosi limitata ad intavolare una trattativa con quest’ultima, finalizzata alla conclusione di un contratto di Contr.3.

Ne consegue il rigetto delle domande di risoluzione e di risarcimento danni formulate reciprocamente dalla *** Sa e dalla con riferimento all’inadempimento della lettera d’intenti del 9/01/2017 3. In via di subordine, la ha chiesto alla *** Sa il risarcimento dei danni conseguenti all’ingiustificata rottura delle trattative precontrattuali, non avendo la *** Sa concluso il contratto di fornitura che le era stato proposto, senza giustificato motivo.

Al riguardo, occorre preventivamente riassumere l’interlocuzione negoziale intervenuta tra la *** Sa e la dopo l’attivazione dell’impianto, finalizzata alla definizione del contratto di fornitura.

In particolare, dagli atti di causa emerge che:

– con e-mail del 6/04/2018, per la ha inviato a (per la *** Sa) una bozza del contratto di fornitura dell’energia termica, che prevedeva -tra il resto-:

che “l’acqua calda verrà fornita in un intervallo di temperatura previsto tra i 90° C massimi ed i 65° C minimi, dipendenti dalla temperatura ambientale esterna” (art. 2, lett. c);

che “il prezzo di cessione del calore sarà pari a 0,0432 € per ogni Kilowattora termico ceduto all’Utente misurato dal dispositivo di misurazione del calore” (art. 6 lett. A);

che “la vendita del calore avverrà attraverso la fornitura di acqua calda con temperatura di consegna massima di 90°”

(art. 6 lett. B);

che “La garantirà il corretto funzionamento dell’impianto alle condizioni di regime indicate per non meno di 6500 ore annue” (art. 6, lett. C);

– con e-mail del 13/12/2018, , per la *** Sa, ha proposto una serie di modifiche contrattuali:

“art 6 a) modificare il prezzo … a euro 0.0371 (- 10%)”;

“art 6 b) acqua calda temperatura di consegna max 90 gradi (Aggiungere minimo 75 gradi);

“art. 6 c) modificare il numero minimo garantito di ore lavorate dall’impianto da 6500 ore … a 7000 ore”;

inoltre “l’acqua calda prodotta nel 2018 sarà a saldo e stralcio della mancata fornitura di energia al prezzo concordato” (cfr.

doc. 11 fasc. conv.);

– con e-mail del 7/02/2019, , per la ha negato le modifiche contrattuali richieste rappresentando:

con riferimento al prezzo, che “tutte le proiezioni economico-finanziare e gli studi di fattibilità dell’operazione nonché i business plan redatti, fra noi condivisi, e consegnati anche ai nostri interlocutori finanziari, sono stati realizzati sulla base del prezzo di Euro 0,0412, così come infatti previsto nella lettera di intenti sarebbero incompatibili con le caratteristiche tecniche dell’impianto e contrastanti con le indicazioni di cui alla lettera d’intenti;

infine, la “proposta secondo la quale l’acqua calda prodotta nel 2018 sia da considerare “a saldo e stralcio” della asserita “mancata fornitura dell’energia al prezzo concordato … sarebbe eccessivamente penalizzante” (cfr. doc. 12 fasc. conv.);

– successivamente le trattative si sono interrotte e, con missiva del 12/03/2019, la *** Sa e la hanno contestato alla RAGIONE_SOCIALE e alla la mancata fornitura di energia elettrica e l’inesatta fornitura di energia termica non ha mai fornito energia elettrica alla *** RAGIONE_SOCIALE ed ha fornito in modo intermittente e discontinuo energia termica alla stessa.

In dettaglio, sono più settimane che l’impianto di produzione non fornisce alcuna energia termica, senza fornire alcuna spiegazione o giustificazione plausibile”), invitandole a provvedere “al corretto e continuo adempimento delle obbligazioni” assunte con la lettera d’intenti del 9/01/2017, “entro e non oltre 15 (quindici) giorni”, rilevando che, in mancanza, “i contratti tutti intercorsi con la RAGIONE_SOCIALE e la si “intenderanno risolti” ex art. 1454 Cc (cfr. doc. 7 fasc. att.).

ha sostenuto che la mancata conclusione del contratto sarebbe addebitabile alla *** Sa (che avrebbe preteso un’ingiustificata riduzione del prezzo e l’introduzione di modifiche distoniche rispetto alla lettera d’intenti del 9/01/2017) e, in quest’ottica -in via di subordine rispetto alla succitata responsabilità contrattuale (fondata sull’inadempimento della lettera d’intenti), che è stata esclusa al punto 2-, ha invocato la sussistenza di una responsabilità precontrattuale della *** Sa derivante all’ingiustificata rottura delle trattative. Ritiene il Tribunale che anche questa domanda debba essere rigettata, non potendo ritenersi le richieste dalla *** Sa, intervenute nella fase delle trattative precontrattuali, contrarie ai principi di correttezza e buona fede (art. 1337 Cc).

In particolare, occorre tener conto che, nella lettera d’intenti del 9/01/2017, con riferimento all’energia termica, era prevista “la fornitura di acqua calda con temperatura di uscita di circa 90° garantendo una potenza termica di circa 220 KW per un periodo di tempo che si prevede non essere inferiore a 8.000 ore annue pari a circa 1,760.000 KWh termici” (lett. F, cfr. doc. 3 fasc. att., p. 3), sicché la richiesta della *** Sa di indicare un intervallo tra 90°massimi e 75°minimi (anziché 65°minimi come proposto dalla del prezzo, non può ritenersi pretestuosa o ingiustificata, anche tenuto conto della scelta della RAGIONE_SOCIALE e della di cedere integralmente l’energia elettrica alla rete nazionale, in contrasto con quanto previsto alla lett. G della lettera d’intenti, secondo cui la avrebbe dovuto fornire energia elettrica alla *** Spa e, in via residuale, al gestore di rete. 4. L’ultima domanda riconvenzionale della ha ad oggetto la condanna delle attrici o eventualmente della sola *** Sa al pagamento del corrispettivo per l’erogazione dell’energia termica negli anni 2018 e 2019, per un importo non inferiore a € 24.500,00 oltre Iva.

In relazione a tale domanda, parte attrice, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc:

– ha sollevato eccezione di prescrizione biennale;

– ha precisato che “le forniture risalgono di fatto al 2018”, atteso che “l’impianto è stato abbandonato e dismesso nel marzo 2019 ma era già fermo da un paio di mesi”

(cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc p. 4).

L’eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice è inammissibile poiché non sollevata entro la prima udienza di trattazione (art. 183 c. 5 Cpc), ma solo nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc.

Nel merito, la domanda di pagamento:

– deve essere rigettata nei confronti della in quanto non vi sono elementi per ritenere che la stessa abbia beneficiato dell’energia termica erogata dalla – va accolta nei confronti della *** Sa, tenuto conto che la stessa ha confermato l’erogazione del servizio da parte della (limitandosi a precisare che le forniture risalgono di fatto al solo 2018) e non ha sollevato contestazioni specifiche e tempestive in ordine all’importo richiesto.

In particolare, se è vero che la *** Sa, nell’ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, ha ribadito che l’energia termina era stata fornita in modo insufficiente e discontinuo (richiamando i doc. 5 e 6 fasc. att.), è pur vero che la stessa ha comunque riconosciuto l’erogazione di una fornitura di energia termica nel 2018 e nulla ha allegato/contestato rispetto all’importo richiesto di € 24.500,00 oltre Iva, sicché deve ritenersi che tale importo corrisponda al valore dell’energia effettivamente fruita dalla *** Sa. Contr (21/01/2021) al saldo.

5. Rimangono da analizzare le domande relative al contratto concluso tra la e la l’8/08/2017 (cfr. doc. 4 fasc. att.), cioè le domande avanzate dalla di decadenza dei diritti di superficie e di servitù costituiti con il citato contratto e di condanna della a pagare i canoni annuali scaduti ex art. VIII del contratto dell’8/08/2017 (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 9).

5.1.

La domanda di decadenza dei diritti di superficie e di servitù di cui al contratto dell’8/08/2017 è stata motivata dalla sul presupposto del sopravvenuto venir meno dello scopo per cui i citati diritti reali erano stati concessi dalla alla stante il fallimento del progetto delineato nella lettera d’intenti del 9/01/2017, tanto che l’impianto cogenerativo è stato smantellato.

si è opposta osservando che il contratto del 8/08/2017 non contemplava alcuna clausola risolutiva o di decadenza conseguente al mancato utilizzo dell’impianto.

Ritiene il Tribunale che la domanda della impropriamente denominata in termini di decadenza, debba essere riqualificata in termini di presupposizione dovendosi valorizzare il contenuto sostanziale della pretesa, a prescindere dal tenore letterale degli atti.

In particolare, in tema di rapporti giuridici sorti da contratto (come nel caso di specie, ove i diritti reali sono sorti da contratto), la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la cd. presupposizione “deve intendersi come figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di “condizione”, da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall’altro, alla stessa “causa” del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare; il suo rilievo resta dunque affidato all’interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato”;

deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, “dal contenuto del contratto risulti sia che le parti hanno inteso stipularlo sul presupposto dell’esistenza di una situazione di fatto considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, la cui mancanza comporta la caducazione del contratto, sia che il fatto presupposto non ha costituito oggetto di espressa regolamentazione” (cfr. Cass. 1952/2003; Cass. 6631/2006).

del diritto di superficie (con durata fino il 31/12/2039), da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore della in funzione della realizzazione e gestione dell’impianto cogenerativo di cui è causa (cfr. art. I del contratto, doc. 4 fasc. att. p. 2), sicché l’esistenza di tale impianto sul terreno della RAGIONE_SOCIALE costituiva presupposto imprescindibile della volontà negoziale;

– le parti non hanno espressamente regolato l’ipotesi del venir meno dell’impianto cogenerativo (in funzione del quale era stato costituito il diritto di superficie);

– in conseguenza del fallimento del progetto che era stato delineato nella lettera d’intenti del 9/01/2017 (sottoscritta da soggetti diversi rispetto alle parti del contratto dell’8/08/2017), l’impianto cogenerativo è stato smantellato (circostanza incontestata), il che ha inevitabilmente inciso (anche) sull’assetto dei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la essendo venuto meno il presupposto sulla base del quale era stato costituito il diritto di superficie in favore della Ne deriva la caducazione della previsione contrattuale di costituzione della superficie e la conseguente estinzione del relativo diritto di superficie ed anche della servitù in forza dell’art. II del contratto, secondo cui “anche la servitù di cui sopra si estinguerà … al momento dell’estinzione del diritto di superficie” (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 5). 5.2.

Quanto alla domanda di condanna a pagare i canoni annuali scaduti ex art. VIII del contratto dell’8/08/2017 (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 9), la si è opposta sostenendo che sussisterebbero i presupposti per l’operatività dell’eccezione di inadempimento;

in particolare, la ha sostenuto che la non potrebbe pretendere il pagamento delle rate, atteso che la *** Sa nel 2018 e 2019 ha “beneficiato di energia termica senza versare un euro” (cfr. comp. risp. p. 16).

L’eccezione non può essere accolta, tenuto conto che l’art. 1460 Cc consente ai contraenti (di contratti a prestazioni corrispettive) di rifiutare l’adempimento delle proprie obbligazioni “se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”, mentre non è consentito rifiutare il pagamento contrattualmente pattuito a fronte dell’inadempimento non della controparte contrattuale ( nel caso di specie) ma di un terzo (*** Sa).

Ne deriva la condanna della a pagare alla le rate scadute ai sensi dell’art. VIII del contratto dell’8/08/2017 (cfr. doc. 4 fasc. att., p. 9);

in particolare, alla data di pronunciamento della presente sentenza (con la quale viene /01/2025) per un totale di € 24.000,00 oltre Iva, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dalle singole scadenze alla domanda giudiziale (15/01/2020) e oltre interessi ex art. 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo.

Quanto alla richiesta della i essere manlevata dalla *** Sa, il Tribunale ritiene che sia priva di fondamento, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la condanna al pagamento delle rate non costituisce un danno cagionato dalla *** Sa, ma discende dagli impegni contrattuali assunti dalla nei confronti della (cfr. doc. 4 fasc. att.).

L’ordinanza ingiunzione di pagamento pronunciata in corso di causa con riferimento a 7 scadenze maturate (ordinanza del 2/12/2024) è destinata ad essere assorbita nell’emananda sentenza (cfr. Cass. 7292/2002).

6. L’esito della vertenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra la *** Sa e la

PQM

Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna la *** Sa a pagare alla per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 24.500,00 oltre Iva ed oltre interessi ex art. 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale (21/01/2021) al saldo;

dichiara l’estinzione del diritto di superficie e della servitù costituite con il contratto dell’8/08/2017 (atto pubblico Notaio rep. Num. 37381, atti num. 25065);

condanna la a pagare alla per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 24.000,00, oltre Iva ed oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dalle singole scadenze alla domanda giudiziale (15/01/2020) e oltre interessi ex art. 1284 c. 4 dalla domanda giudiziale al saldo;

spese di lite integralmente compensate.

Torino, 13/02/2025.

Il Giudice dr.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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