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Inquadramento del lavoratore, riconoscimento livello CCNL Mobilità

La sentenza ribadisce che per il riconoscimento di un livello superiore è necessario che il lavoratore abbia svolto mansioni più complesse rispetto a quelle previste dal proprio inquadramento contrattuale, per un periodo di tempo significativo e con carattere di continuità.

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Pubblicato il 8 marzo 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. NOME COGNOME all’esito della discussione, ha pronunciato la seguente

Sentenza _N._393_2025_- N._R.G._00006556_2023 DEL_12_02_2025 PUBBLICATA_IL_12_02_2025

contestuale ai sensi dell’art. 429 c. 1, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 6556/2023 , (c.f. ), elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE c o n t r o (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura in atti; CONVENUTA Oggetto: Inquadramento superiore.

Differenze retributive Conclusioni delle parti Per parte ricorrente:

Richiama le conclusioni di cui al ricorso limitando la domanda di condanna per differenze retributive alla somma lorda di € 1.167,23, oltre accessori come per legge.

C.F. P. parte convenuta:

Richiama le conclusioni di cui alla memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Le allegazioni e domande delle parti e lo svolgimento del processo Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. depositato il 25.9.2023 il sig. premesso di essere stato dipendente della RAGIONE_SOCIALEp.a.

dal 7.10.2016 al 31.3.2023 e poi de dal 1°.4.2023 in avanti, a seguito di cambio appalto inerente il lotto 1 relativo all’espletamento dei servizi ambientali integrati presso il complesso immobiliare di Torino INDIRIZZO, conveniva in giudizio le due società datrici di lavoro, rivendicando il riconoscimento del livello E3 del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie a decorrere dal 1°.6.2020, con le relative differenze retributive essendo inquadrato dal 1°.3.2020 nel livello F2 del CCNL indicato e, quindi, a seguito del passaggio presso L’RAGIONE_SOCIALE al livello F1. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente esponeva di essersi occupato presso la stazione INDIRIZZO di Torino della pulizia e del lavaggio marciapiedi lungo i binari ferroviari e le aree soggetto al pubblico passaggio, per mezzo ed alla guida, in mezzo all’utenza, di macchine lavasciuga, spazzatrici elettriche nonché carrelli elettrici con rimorchio, avendo seguito apposito corso e conseguente abilitazione alla guida di carrelli elettrici e motocarrelli.

Tutto ciò premesso ed esposto in fatto, in diritto il ricorrente rivendicava il riconoscimento nel livello E, posizione retributiva 2 CCNL applicato, dal 1°.6.2020, con la conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento, a titolo di differenze retributive di € 10.084,18 e di € 1.531,23, oltre accessori come per legge.

Si costituivano in giudizio entrambe le società convenute, chiedendo il rigetto del ricorso.

corso del giudizio, il ricorrente conciliava la lite con la RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, il giudizio veniva dichiarato estinto nei confronti di quest’ultima, proseguendo solo contro la società La causa veniva istruita mediante prova per testi.

All’udienza in data 25.11.2024 il difensore del ricorrente, preso atto che quest’ultimo aveva dichiarato nel corso dell’interpello di non aver mai svolto il turno notturno presso , riduceva la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive fino al settembre 2023 alla somma lorda di € 1.167,23, rinunciando alla domanda di pagamento dell’indennità di turno in terza anche per il periodo successivo.

Infine, all’udienza odierna i procuratori delle parti discutevano la causa, che viene ora decisa con la presente sentenza.

2.

Il merito L’accertamento del diritto al superiore trattamento economico e normativo postula, in linea generale, che il lavoratore abbia svolto, nell’esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al suo profilo di inquadramento, con diritto all’attribuzione della qualifica superiore ed al corrispondente trattamento economico.

Invero, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell’art. 2103 c.c., non può prescindersi tre fasi successive cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010; da ultimo Cass. civ. sez. lav., 8.2.2021, n. , il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003).

Ciò posto, va rilevato che ai sensi dell’art. 26 del CCNL Mobilità Ferroviaria, appartengono al livello in cui formalmente stato inquadrato il ricorrente – ovvero il livello “ F” – “i lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all’esperienza e alle abilitazioni conseguite. Può essere richiesto l’utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Figure Professionali esemplificative:

Generici (servizi ausiliari) Lavoratori che svolgono, sia a bordo treno che a terra, attività generiche comunque connesse con i servizi ferroviari, che non richiedono particolari qualificazioni professionali ” mentre appartengono al livello rivendicato dal sig. – ovvero il livello “E” – “i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze alle abilitazioni conseguite.

Figure Professionali esemplificative:

Operatore (servizi ausiliari e/o di pulizia).

Lavoratori che svolgono attività di carattere operativo di limitata complessità nell’ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della realizzazione del processo lavorativo Operatore qualificato di logistica.

Lavoratori che nell’ambito delle attività di logistica sussidiarie ai servizi a bordo treno in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa tecnico/pratiche che richiedono possesso conoscenze qualificate.

”.

In merito alla differenza esistente fra i due livelli di inquadramento contrattuale si richiama, anche ai sensi dell’art.118 disp.att.

c.p.c. la recente sentenza di questo Tribunale, n. 376/2025 emessa il 7.2.2025, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente e nella quale il Tribunale di Torino, con motivazione che si ritiene di condividere integralmente, ha osservato quanto segue:

“Anzitutto, deve rilevarsi che risulta infondata l’eccezione di parte convenuta, che vorrebbe ricomprese, tra le attività di supporto al processo lavorativo, di cui all’esemplificazione del livello E sopra riportata, attività di natura amministrativa, o di coordinamento di squadre di lavoro / gruppi operativi, o attività tecniche di logistica, posto che queste ultime sono indicate non nella declaratoria generale del livello contrattuale, ma nelle esemplificazioni specifiche per i diversi rami di attività del settore disciplinato dal CC; le attività amministrative in relazione alla figura dell’ausiliario alla circolazione, alla manovra infrastruttura, alla manovra dei rotabili, agli uffici ed alla figura dell’operatore qualificato di logistica, le attività di coordinamento / preposizione a squadre /gruppi operativi con riferimento alle figure dell’armatore ferroviario dei raccordi e, di nuovo, dell’operatore qualificato di logistica.

Non si può snaturare la volontà negoziale delle parti sociali inserendo forzatamente una definizione “chiusa” delle attività supporto all’interno dell’esemplificazione dell’operatore di servizi ausiliari/di pulizia, definizione invece prevista con carattere di specificità per altre esemplificazioni di figure ben differenti.

Fatta questa prima precisazione, deve evidenziarsi che i caratteri distintivi (di natura generale) tra i due livelli contrattuali in esame sono la genericità delle mansioni, con eventuale uso di apparecchiature di uso “semplice” (livello F) e la limitata complessità delle mansioni (livello E; indicazione tratta dall’esemplificazione per l’operatore dei servizi di pulizia, ma sostanzialmente desumibile anche dalle altre).

Entrambi i livelli contrattuali prevedono invece le abilitazioni conseguite;

si può sin da ora affermare che il c.d. patentino rilasciato da RAGIONE_SOCIALE per la conduzione dei mezzi elettrici oggetto di contenzioso non rileva quindi quale “abilitazione conseguita” (posto che, come si è appena visto, essa non è carattere discretivo tra i due livelli), ma, al limite, per caratterizzare la limitata complessità delle mansioni, in ragione della differenziazione tra lavoratori con differente livello di qualificazione.

Ciò posto, deve concludersi che la guida dei veicoli indicati in ricorso integri lo svolgimento delle mansioni di limitata complessità previste dalla norma contrattuale sopra esaminata.

Ora, è fatto pacifico che sia la guida del veicolo con spazzole elettriche, per la pulizia dei marciapiedi e delle banchine ferroviari, sia la guida del veicolo c.d. carrello elettrico / trattorino con rimorchio, per il trasporto di rifiuti al sito di raccolta, consiste nella conduzione di veicoli di velocità assai limitata (circa 10 km/h), con due sole marce (avanti ed indietro), che non è richiesta alcuna patente di fonte pubblicistica, ma il mero patentino rilasciato e richiesto da in seguito a corso di breve durata (per parte convenuta di sole tre ore); ma di sicuro la declaratoria contrattuale del livello, in particolare per la figura dell’operatore dei servizi di pulizia, richiede che siano disbrigate mansioni di limitata complessità.

Ed è proprio la limitata complessità l’elemento caratterizzante della conduzione di tali veicoli, in quanto non tutti gli operatori “generici” sono abilitati alla loro guida (appunto, è necessaria a frequentazione con esito positivo di corso con rilevanza di dimensione aziendale di breve durata), e, al di là dell’aspetto della previa abilitazione da parte di (gestore delle piattaforme nelle quali è eseguito l’appalto da parte della società convenuta), anche l’aspetto pratico e concreto della corretta guida nell’ambito fisicoambientale della stazione ferroviaria non è propriamente alla portata di un qualsivoglia operatore del settore delle pulizie; infatti, è pacifico che le macchine elettriche in discorso hanno un ingombro superiore a quello della persona dell’operatore (che vi deve montare alla posizione di rifiuti), sono intrinsecamente pericolosi, in quanto pensati ed in movimento (anche se a velocità limitata), che con essi il lavoratore deve muoversi in spazi non aperti, che in alcuni punti sono addirittura ben limitati (si pensi alle piattaforme di salita e discesa) e con ostacoli sul percorso, a volte dovendo porre attenzione al movimento dell’utenza pedonale della stazione. Non può quindi dirsi che la guida di tali mezzi costituisca operazione generica, come quelle previste dalla norma che disciplina il livello F, norma che ricomprende attività, appunto generiche, di pulizia, nel corso delle quali possono essere usati anche strumenti di semplice utilizzo (ed i mezzi elettrici in discorso, se non complessi come mezzi da strada, non possono dirsi semplici come un carrellino pieno di acqua e detergente, mosso a mano dall’operatore).

In buona sostanza, la guida della macchina spazzatrice e del carrello con rimorchio, in particolare nelle condizioni ambientali indicate, se non fosse definita di “limitata complessità”, sarebbe trattata dalla contrattazione collettiva allo stesso modo dell’utilizzo di un banale secchio con ruote o di un qualunque attrezzo manuale per detergenza ed igienizzazione;

conclusione che è evidentemente poco accettabile, a livello logico”.

Ciò premesso in linea generale avuto riguardo alla differenza esistente fra i due livelli del CCNL presi in considerazione, va evidenziato che, nella specie, i testi escussi hanno confermato che il ricorrente non svolgeva attività generiche, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, utilizzando mezzi semplici, ma svolgeva, nell’ambito della mansione affidata, attività di limitata complessità, utilizzando anche mezzi quali la lavasciuga ed il trattorino, peraltro da guidare in prossimità dei binari e in mezzo al pubblico in transito nella Stazione INDIRIZZO di Torino. Tutti i tre testi escussi, ossia due colleghi di lavoro del sig. sin dal periodo di assunzione presso la RAGIONE_SOCIALE , ove il ricorrente ha lavorato dal 7.10.2016 fino al 31.3.2023, ed il responsabile del cantiere, hanno confermato che il ricorrente ha svolto sin dall’inizio del rapporto , mansioni di pulizia, guidando la lavasciuga ed un trattorino elettrico cui viene agganciato un carrello per trasportare i rifiuti, anche passando in mezzo al pubblico quando la stazione è aperta all’utenza e a fianco dei binari, eseguendo operazioni di guida di non semplice realizzazione, stanti le dimensioni delle macchine e gli spazi contenuti esistenti fra i binari. Il teste sig. ha affermato che il ricorrente ha svolto mansioni di pulizia utilizzando quotidianamente, nel corso dei turni sia diurni sia notturni, la lavasciuga e il trattorino, oltre a svolgere mansioni di pulizia con scopa e paletta, attività di “deragnatura”, nonché potatura del verde e specificando che entrambi i mezzi sopra indicati hanno una marcia avanti ed una indietro, l’acceleratore, il freno ed il volante e specificando che durante la guida “bisogna stare attenti perché in stazione c’è tanta gente; ci sono stati dei casi in passato in cui la macchina è caduta nei binari senza conducente.

Bisogna fare attenzione quando di gira sui binari perché le macchine sono grandi.

La lavasciuga potrebbe essere lunga 2 metri per 1,20;

ce ne sono anche di più piccole.

Il trattorino ha due posti e sarà circa 1,3 metri di lunghezza per 1,50 di larghezza e allo stesso si attaccano i carrelli dietro”.

Il teste sig. ha confermato l’uso continuativo da parte del ricorrente fino ad agosto 2023 della macchina lavasciuga e del trattorino, per almeno due o tre ore per turno.

Il teste sig. responsabile del cantiere ha chiarito che le modalità di utilizzo dei macchinari nella stazione Porta INDIRIZZO di Torino sono imposte da sulla base della disposizione n. 12 del luglio 2015, specificando che per poter condurre i mezzi elettrici sopra indicati nella stazione di Porta Nuova gli operatori devono possedere una abilitazione rilasciata da a seguito di un corso teorico di 4 ore e che ha come prerequisiti il possesso della patente di guida B o l’attestazione dei requisiti medici per detta patente; l’abilitazione ha durata di 5 anni e viene rinnovata previo corso di aggiornamento e verifica del possesso della patente B o del requisito sanitario per la stessa.

Parte Parte Tutti i testi escussi hanno specificato che, poiché dell’agosto 2023, il ricorrente non aveva rinnovato la patente B, gli era stato precluso l’uso dei mezzi in superficie, continuando a utilizzarli nel piano sotterraneo, oggetto anch’esso di pulizia da parte degli operatori, ma non di proprietà e sul quale detta società nulla aveva prescritto avuto riguardo alla guida dei mezzi, anche atteso che tale luogo era interdetto al pubblico.

I testi escussi hanno dichiarato che il sig. negli ultimi anni in cui era dipendente di RAGIONE_SOCIALE aveva svolto unicamente il turno notturno, ossia dalle 22 alle 5, utilizzando peraltro anche in tale periodo le macchine sopra indicate e sebbene in tali orari vi fosse meno afflusso di pubblico, la stazione ferroviaria rimane comunque aperta all’utenza fino a mezzanotte e mezza e riapre verso le 4:30 del mattino, potendo, dunque, il ricorrente svolgere attività di pulizia con i mezzi anche in periodo temporale notturno con presenza di pubblico, seppure limitato, e guidando tali mezzi in spazi di limitata estensione e con la presenza di ostacoli fisici. Peraltro, dal 1°.4.2023, quando il è transitato per cambio appalto presso L è pacifico in giudizio, per averlo ammesso lo stesso ricorrente nel corso dell’interpello, che il suddetto non ha più svolto turni notturni, operando, pertanto, con la lavasciuga e il trattorino nel corso delle attività svolte in orario diurno, con la presenza del pubblico in stazione ed operando negli spazi ristretti fra i binari, con conseguente svolgimento di attività di limitata complessità alla guida dei mezzi indicati.

Le mansioni svolte in concreto, e con continuità fino all’agosto 2023, dal sig. , consistevano, quindi, nella pulizia della stazione ferroviaria di Torino INDIRIZZO alla guida di mezzi (trattorino elettrico con rimorchio, lavasciuga) transitando nei corridoi a fianco dei binari e in altre aeree e zone di pubblico passaggio, comunque alla presenza e in mezzo all’utenza e ad altri colleghi, dovendosi sussumere, dette mansioni, nel livello richiesto piuttosto che nel livello formalmente assegnato.

La società convenuta ha, infine, osservato che la descrizione del livello F prevede l’eventuale utilizzo, da parte degli operatori, di mezzi e di Parte meccaniche, descrizione che si attaglierebbe ai mezzi di locomozione manovrati dal ricorrente.

Come peraltro convincentemente osservato nella sentenza n. 376/2025 dell’intestato Tribunale più sopra già richiamata e che si condivide anche su detto punto:

“La dizione di “mezzi e di attrezzature meccaniche” presente nella declaratoria del livello particolare nell’esemplificazione della figura del pulitore di impianti fissi e a bordo treno, deve però essere letta nel contesto in cui è inserita, e quindi insieme alla descrizione delle “attività manuali e/o generiche” e “delle apparecchiature di uso semplice” che si leggono nella prima parte (di carattere generale) della declaratoria del livello.

La lettura contestualizzata porta a ritenere che per “attrezzature meccaniche” devono intendersi non mezzi di locomozione, ma strumenti meccanicamente azionati dal lavoratore, mediante uso di energia fisica, quali appunto gli strumenti di pulizia manuale prima menzionati (i carrelli con ruote trasportati a mano, per l’uso di acqua e detergenti, o per raccolta e trasporto di rifiuti), i piccoli aspirapolvere elettrici, se in uso, bracci telescopici per pulizia di vetri e finestrini, spruzzatori a pressione, e simili; appunto, strumenti utilizzabili da lavoratore strettamente manuale, dedito ad attività del tutto generiche di pulizia”;

potendosi ulteriormente aggiungere che per “attrezzature meccaniche” debbono considerarsi gli attrezzi, macchine, arnesi, strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere l’attività di pulizia, ivi compresi quelli da adoperarsi manualmente dall’operatore e che, pur formati da meccanismi ed ingranaggi, non sono i mezzi di pulizia dotati di motore elettrico e circolanti su ruote, ma, più semplicemente, piccoli aspiratori elettrici, il carrello contenente gli strumenti di pulizia, i bracci telescopici e altri attrezzi di tale natura. Per tutto quanto sopra esposto, in definitiva, la domanda del ricorrente può trovare accoglimento con il riconoscimento del diritto del sig. ad essere inquadrato al livello E-figura Operatore, del CCNL Mobilità, dall’assunzione all’attualità.

rileva, in senso contrario, il fatto che il ricorrente abbia utilizzato le macchine lavasciuga ed i trattorini presso l’odierna convenuta solo dal all’agosto 2023, posto che successivamente non ha rinnovato la patente di guida, atteso che, da un lato, egli ha continuativamente svolto l’attività di guida di tali mezzi sin dall’assunzione presso la RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro lato, in ogni caso, ha certamente svolto detta attività in modo continuativo per almeno 4 mesi presso , periodo di tempo sufficiente al riconoscimento del superiore inquadramento ai sensi dell’art. 26 CCNL contenente una disciplina di miglior favore rispetto a quanto stabilito in linea generale dall’art. 2103 settimo comma c.c. (che prevede che l’assegnazione al livello superiore divenga definitiva trascorsi sei mesi continuativi di svolgimento di mansioni superiori). Invero, la norma di legge in esame prevede il periodo di sei mesi continuativi solo in mancanza di uno specifico periodo di tempo di svolgimento di mansioni superiori stabilito dal CCNL.

Nella specie, l’art. 26 del CCNL sopra richiamato prevede che nel caso di assegnazione al livello superiore i lavoratori “hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi”.

Dunque, nella specie, sono sufficienti soli tre mesi di assegnazione a mansioni superiori per l’acquisizione in via definitiva del livello superiore, periodo di tempo interamente trascorso avuto riguardo al ricorrente, anche solo prendendo in considerazione l’attività lavorativa svolta presso e non considerando il pregresso periodo di lavoro presso la RAGIONE_SOCIALE

Può, inoltre, essere accolta la domanda del ricorrente di riconoscimento, sin dall’assunzione presso la società convenuta, della posizione retributiva RAGIONE_SOCIALE, la quale, in forza del CCNL di settore, viene maturata dal lavoratore al raggiungimento di due anni di anzianità nella posizione retributiva 3 (e accertamenti di livello e di posizione retributiva sono limitati al periodo lavorato alle dipendenze de , posto che ormai la pronuncia viene emessa solo nei confronti di quest’ultima, stante la conciliazione raggiunta con la RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente ha altresì diritto al riconoscimento delle conseguenti differenze retributive fra il livello riconosciuto e quello rivendicato e ottenuto giudizialmente nei confronti de dal 1°.4.2023 e fino alla data della domanda, ossia al 30.9.2023, con esclusione dell’indennità di turno, cui la difesa del ricorrente ha rinunciato all’udienza del 25.11.2024.

Atteso che parte convenuta non ha specificamente contestato i conteggi del ricorrente avuto riguardo ad altri aspetti delle differenze retributive rivendicate, deve condannarsi la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive dovute per il riconoscimento del superiore livello, nel periodo dal 1°.4.2023 al 30.9.2023, della somma lorda di € 1.167,23, oltre accessori come per legge.

3.Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della concreta non particolare difficoltà (inferiore alla media) del valore (indeterminabile, complessità bassa) della controversia.

P.Q.M

Visto l’art. 429 c.p.c.;

ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, nel contraddittorio fra le parti:

ACCERTA e DICHIARA il diritto di ad essere inquadrato nel livello E (figura Operatore), posizione retributiva 2 del CCNL Mobilità- Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie dal 1°.4.2023 all’attualità e, per l’effetto:

DICHIARA TENUTA e CONDANNA la sig. , a titolo di differenze retributive dovute per superiore inquadramento per il periodo dal 1°.4.2023 al 30.9.2023, della somma lorda di € 1.167,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

CONDANNA parte convenuta a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Cosi deciso in Torino, lì 12 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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