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Codice Civile
Codice Penale

Inquadramento lavoratore subordinato, differenze retributive

Inquadramento lavoratore subordinato, non può prescindersi dall’accertamento delle attività lavorative in concreto svolte, differenze retributive.

Pubblicato il 28 July 2018 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 2143/2018 pubblicata il 27/07/2018

nella causa promossa da

XXX e YYY, con l’Avv.to, elettivamente domiciliati in Milano;

RICORRENTI contro

ZZZ e JJJ, con l’Avv.to, elettivamente domiciliati in Bergamo;

KKK, con l’Avv.to, elettivamente domiciliato in Milano;

RESISTENTI e con

WWW, con l’Avv.to e l’Avv.to elettivamente domiciliata in Milano

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: diritto al superiore livello di inquadramento e differenze retributive anche per erronea applicazione degli istituti contrattuali.

All’udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data

11.11.2017, XXX e YYY hanno convenuto in giudizio ZZZ, JJJ e KKK per l’accertamento del diritto al inquadramento nel 3° livello del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione, in subordine, nel livello 4 Super e, in via ulteriormente subordinata, nel livello 4 Junior, sin dal 7.7.2014 e la condanna delle convenute, in solido, al pagamento delle relative differenze retributive nonché di ulteriori differenze retributive maturate; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si sono ritualmente costituita in giudizio ZZZ, JJJ e KKK contestando in fatto e in diritto l’avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.

***

Per quanto di interesse i ricorrenti hanno esposto di aver sempre lavorato nell’ambito dell’appalto di KKK relativo alla movimentazione delle merci presso lo stabilimento di *****, da ultimo, con decorrenza 7.7.2014, assunti da ZZZ nell’ambito di una procedura di cambio di appalto, in forza di verbale del 30.6.2014, sottoscritto tra le OO.SS., la società cedente e quella subentrante, ove era prevista l’applicazione del CCNL Trasporti merci e logistica e l’integrazione della paga base di un valore economico che tenesse conto del rinnovo contrattuale di agosto 2013 non ancora definito da Confcooperative.

Entrambi i ricorrenti hanno quindi esposto di essere stati assunti da ZZZ con inquadramento nel quinto livello e qualifica di operaio, mansioni di facchinaggio e spostamento delle merci e assimilati, con orario tempo pieno di 39 ore settimanali, ,a loro dire per svolgere, da luglio 2014 fino al maggio 2015, le mansioni di capisquadra e poi unicamente quelle di movimentazione merci, peraltro sempre osservando turni notturni, così maturando il diritto al superiore inquadramento contrattuale, con il diritto alle relative differenze retributive anche per effetto della corretta applicazione dei determinati istituti contrattuali.

È disposta quindi attività istruttoria; di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.

***

Viene introdotto testimone di parte resistente KKK che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono …, dipendente KKK, indifferente; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

lavoro in KKK da circa 20 anni con mansioni attualmente e dall’1.1.2016 di responsabile magazzino dei secchi – drogheria di ***, so chi sono i ricorrenti, hanno lavorato in frutta quando c’ero io, all’epoca ero responsabile del magazzino frutta e verdura sempre a ****;

XXX e YYY erano operatori generici, si occupavano di smistamento frutta e verdura, lavorano in un gruppo di una quarantina di persone della ZZZ; io ero al magazzino tutti i giorni; il personale ZZZ lavorava su turni, mediamente il magazzino apriva verso le 22.30 – 23 di sera fino alle 8 del mattino, nel dettaglio non mi sono mai interessato della gestione dei turni da parte della cooperativa, essendo dinamica a noi estranea;

per KKK l’unico referente ZZZ delegato sul posto era ***, era il nostro interlocutore, con lui facevamo anche le riunioni per impartire le regole operative; ignoro poi nel dettaglio come ZZZ organizzasse le attività del proprio personale. ***

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono *** …, dipendente della ZZZ, ho un contenzioso con ZZZ e le altre convenute per il riconoscimento di livello interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro in ZZZ da metà 2014, presso il magazzino di ***; io mi occupo di smistamento frutta e verdura, scarico e carico; lavoriamo su turni, mediamente dalle 24 o anche prima fino alla mattina, tra le 8 e le 10 a seconda delle necessità: conosco i ricorrenti, abbiamo lavorato assieme al magazzino;

XXX e YYY erano inizialmente i nostri responsabili, facevano anche carico, scarico e smistamento; i ricorrenti gestivano il lavoro di noi dipendenti della ZZZ, ci dicevano cosa dovevamo fare di volta in volta; nel caso di ferie, permessi o altre necessità io invece mi rivolgevo all’ufficio, mandavo una email, all’indirizzo; i 2 ricorrenti facevano carico e scarico, ma solo se c’era necessità, quando c’era molto lavoro; durante la giornata i ricorrenti alle volte facevano anche i muletti per sollevare i cestoni;

conosco ****, era già presente a **** al mio arrivo, anche lui era un nostro responsabile;

**** e i ricorrenti facevano lo stesso lavoro, anche se *** aveva maggiori responsabilità, in quanto era lui che gestiva tutti i dipendenti, e quando lui non c’era erano i ricorrenti a ricoprire le sue mansioni;

non sempre **** e i ricorrenti erano presenti insieme;

quando c’era presente anche ****, i ricorrenti facevano carico, scarico e smistamento;

l’organizzazione del lavoro a un certo punto, non ricordo di preciso quando, è cambiata, visto che la responsabilità dei ricorrenti è durata circa un anno, poi hanno smesso di occuparsi della gestione del lavoro, e se ne è occupato il solo ****;

quanto ai turni, venivano scritti, li visionavamo alla fine del lavoro, non so dire chi di preciso li scriveva, alle volte ci veniva detto che la comunicazione veniva dall’ufficio; XXX e YYY si occupavano all’incirca di una ventina di persone;

quando facevano i turni di sabato, e alle volte la nostra Cooperativa metteva i ricorrenti a gestire altre 3 cooperative; ogni cooperativa al sabato doveva infatti indicare un responsabile a gestire il lavoro. ***

Viene introdotto testimone di parte resistente ZZZ che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono **** …, dipendente della ZZZ, indifferente; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per ZZZ da 3 anni, al magazzino frutta e verdura di KKK di *****; io sono capo squadra, vi sono una quarantina di persone che lavorano per ZZZ; in concreto, gestisco il magazzino e mi occupo dei turni dei lavoratori;

sono anche il referente di ZZZ con KKK, facciamo delle riunioni quando KKK deve darci qualche nuova comunicazione, sono io il solo interlocutore;

la nostra attività inizia la sera, durante la settimana iniziamo tra le 22 e le 24 a seconda degli orari che ci dà KKK, finiamo al mattino tra le 8.30 e le 9.00;

XXX e YYY si occupano di smistamento, carico e scarico; quando ho iniziato a **** i ricorrenti già vi lavoravano;

ricordo che al mio arrivo c’era un rumeno che faceva il capo squadra che io ho affiancato per circa una settimana, non ricordo di preciso il nome;

quanto alle ferie, i lavoratori fanno la richiesta, alcuni me la lasciano e io mando via mail, altri mandano la richiesta direttamente alla mail aziendale, all’indirizzo ***; io sono presente al magazzino per tutto il turno dalla sera al mattino;

in mia assenza, per es in caso di ferie come quando sono andato via un mese, sono stato sostituito dalla collega ***, che lavora con noi al magazzino; io ho a disposizione di un cellulare aziendale, escludo che i ricorrenti ne siano provvisti. ***

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono *** …, dipendente di ZZZ, indifferente; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per ZZZ all’incirca dalla metà del 2014, mi occupo di movimentazione merci al magazzino frutta e verdura di ***;

XXX e YYY per circa un anno hanno fatto i capi squadra;

in concreto usavano il muletto, si occupavano di carico e scarico, gestivano il magazzino, nel senso che ne erano i responsabili;

erano loro a quanto ne so che parlavano con KKK, se c’erano problemi con le bolle erano loro che se ne occupavano;

oltre ai ricorrenti c’era come responsabile anche ***, facevano le stesse cose, anche *** faceva di tutto come carico, scarico;

XXX e YYY, non ricordo quando di preciso, nel 2015 hanno smesso di fare ù attività di responsabile, che facevano anche al sabato, ne ignoro il motivo, e l’unico che se ne occupa è ***; per ferie e permessi ci è stato detto che se ne occupa solo l’ufficio, mandiamo una email; noi lavoriamo su turni, non so dire chi se ne occupa, io vedo solo il mio orario;

nel reparto Isola 2 ci sono circa una ventina e più dipendenti ZZZ, i ricorrenti si occupavano di tutte queste persone;

se c’erano contemporaneamente ***, YYY e XXX, in quel caso se c’era *** era lui che decideva; sabato erano invece i ricorrenti che organizzavano il lavoro visto che *** non lavorava di sabato. ***

Viene introdotto testimone di parte resistente KKK che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono *** …, dipendente KKK, indifferente; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro in KKK da 18 anni con mansioni attualmente di direttore logistica, ivi compreso per il centro distribuzione di *** già dal 2009, ove mi reco tutte le settimane;

ho già avuto modo di vedere i ricorrenti, che vedo oggi in aula, so che lavorano nel magazzino frutta e verdura di *** credo come dipendenti ZZZ; ignoro di cosa si occupino nel dettaglio i due ricorrenti; in loco ci sono sicuramente responsabili ZZZ, ma non ne conosco nel dettaglio i nomi, tantomeno so riferire in relazione alle dinamiche interne dei lavoratori sia per ferie o permessi che per la loro organizzazione in magazzino;

penso che *** sia uno dei responsabili e coordinatori al magazzino per ZZZ

***

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono **** …, dipendente ZZZ, ho un contenzioso con ZZZ; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per ZZZ dal 2014, al magazzino di ****, dove mi occupo di carico e smistamento; conosco i ricorrenti;

preciso che quando lavoravamo per *** e ***, i ricorrenti erano responsabili, facevano anche smistamento, carico, si occupavano del nostro programma di lavoro predisponendo i turni; per ferie o permessi mi rivolgevo ai ricorrenti che a loro volta si rivolgevano all’ufficio;

ZZZ è arrivata nel 2014, nei primi tempi, per il primo anno, i ricorrenti hanno svolto le stesse mansioni; ZZZ aveva portato con sé fin da subito anche *** come responsabile, al quale i ricorrenti si sono affiancati, per turni e organizzazione lavoro, per spiegare ad *** come funzionava;

preciso che i ricorrenti iniziavano il turno prima di ***;

a un certo punto *** è dovuto andare in ferie ed è stata mandata un’altra persona a sostituirlo; preciso che i ricorrenti fanno sempre carico e smistamento ma *** si rivolge comunque a loro per ogni necessità;

da quando è arrivata ZZZ le ferie e i permessi si chiedono ad *** o all’ufficio per email; il turno da lunedì a giovedì inizia alle 22.30 e finisce alle 8.30 – 9.00;

ci sono sempre 2 o 3 persone che iniziano prima alle 21.30 per smistare e preparare per chi arriva dopo alle 22.30;

i due ricorrenti sono tra coloro che iniziano prima; venerdì, sabato e domenica si inizia prima alle 22 fino alle 8.30 – 9.00, in questo caso i due ricorrenti arrivano anche alle 20 – 20.30.

***

Viene introdotto testimone di parte resistente ZZZ che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono **** …, dipendente ZZZ, indifferente; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro in ZZZ da circa 8 o 9 anni, mi occupo del controllo nei vari cantieri, compreso *** almeno quando lo acquisimmo nel 2014 o 2015; sono andato a Limito i primi tempi per conoscere i lavoratori e fare lo star up, poi inserimmo un nostro preposto e vi sono tornato solo se il preposto si assentava e di tanto in tanto per verificare che tutto andasse bene;

conosco i ricorrenti, si occupadello scarico e della preparazione della merce;

al mio arrivo a Limito il preposto, ***, venne subito insediato; *** si occupava del controllo e gestione cantiere;

non mi risulta che i due ricorrenti prima di *** svolgessero le sue mansioni né che dopo lo abbiano affiancato;

ferie e permessi vengono richiesti riempendo un modulo prima della richiesta, il modulo viene poi consegnato in cantiere al preposto che lo trasmette in azienda; confermo che salvo il primo periodo di start up sono andato di rado a ***, eventualmente per sostituire *** se era in malattia, ferie o permesso.

***

All’esito dell’istruttoria si possono trarre le seguenti considerazioni.

Con riferimento ai criteri per il riconoscimento di un superiore inquadramento, in diritto è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto: Nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell’inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l’impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all’inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l’attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell’insegnamento ad altro personale dell’uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria (Cass., n. 26234 del 30/10/2008).

Va poi ricordato che: Quando la disciplina collettiva, in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di diverse categorie, prevede l’attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché essa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo, il giudice deve compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza e all’impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal lavoratore. Nel caso in cui sia assolutamente impossibile comparare le rispettive mansioni secondo il criterio dettato dal contratto collettivo, si deve fare ricorso ai criteri validi per l’ipotesi di assenza di una disciplina collettiva in materia. In tal caso, se il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione, il cui espletamento è attributivo della categoria superiore, spetta tale categoria (senza che il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità, abbia alcun rilievo ostativo); se, invece, detto criterio non soccorre, assume, se possibile, carattere assorbente quello della quantità delle energie lavorative profuse nelle singole mansioni del lavoratore, nel senso che deve ritenersi caratterizzante una mansione che – anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività – richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale; gradatamente può costituire, anche da sola, fattore di normalità la frequenza nell’espletamento di determinate funzioni, ai fini dell’inquadramento nella relativa categoria; in ultima analisi operano il criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza della seconda, se concorrente con la prima (Cass., n. 12125 del 13/09/2000).

***

Nel caso di specie, deve preliminarmente osservarsi (trattandosi di circostanza rilevante anche in relazione agli ulteriori profili di censura avanzati dai ricorrenti) che non può revocarsi in dubbio che al rapporto di lavoro di XXX e YYY trovi diretta applicazione il C.C.N.L. Trasporto merci e logistica.

Ciò lo si desume chiaramente dal medesimo verbale di cambio appalto ove vi è una inequivoca indicazione in tal senso.

Tanto detto, appartengono all’invocato 3° livello i “lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell’adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”.

Tra i profili professionali è espressamente indicato quello di capo squadra di magazzino e ribalta che coordini più di tre operai, mansione che i ricorrenti assumono di aver svolto anche allorquando passavano alle dipendenze di ZZZ.

***

Ebbene, deve innanzitutto osservarsi che tutti i colleghi dei ricorrenti esaminati quali testimoni hanno confermato che, prima dell’insediamento di ZZZ, tanto XXX che YYY svolgessero proprio le mansioni di capisquadra, con il compito di riorganizzare i turni nonché l’attività lavorativa degli operai.

È tuttavia incontroverso, anche alla luce di quanto riferito dai medesimi testimoni di parte ricorrente, che ZZZ, non appena subentrava nell’appalto di ****, ivi destinava un proprio preposto, *** ***, con il compito di svolgere le mansioni di responsabile.

Tali mansioni, per come concordemente emerso dall’istruttoria, vedevano il preposto assumere la veste di referente con la committente, quale unico interlocutore anche nell’ambito delle riunioni disposte come luogo di confronto e di comunicazione delle regole operative.

Resta il fatto che tutti i colleghi dei ricorrenti esaminati quali testimoni hanno avuto modo di riferire che, soprattutto nel primo anno, tanto XXX che YYY rappresentavano comunque un necessario punto di riferimento per il nuovo preposto che si rivolgeva loro per ogni necessità.

Sebbene ciò non abbia trovato conforto nelle dichiarazioni dei testimoni delle parti convenute, può senza dubbio ritenersi verosimile la circostanza, se si considera che già prima XXX e YYY svolgevano un ruolo analogo, all’interno di un particolare contesto lavorativo, caratterizzato comunque da articolate dinamiche all’interno del magazzino e considerata pertanto l’ovvia necessità del preposto di essere affiancato da chi già conoscesse compiutamente come gestire la commessa.

Non senza considerare che i testimoni di parte ricorrente hanno altresì evidenziato che XXX e YYY iniziavano in ogni turno la loro

prestazione prima degli altri colleghi, al fine di provvedere a tutte le operazioni preliminari e necessarie al corretto svolgimento del turno.

Soprattutto, è emerso che durante il turno del sabato XXX e YYY svolgevano il ruolo di capisquadra nella pienezza delle loro funzioni, occupandosi anche dei dipendenti di altre cooperative, in quanto il preposto *** non lavorava in quella giornata.

L’attendibilità e credibilità dei testi di parte ricorrente è ravvisabile, ad avviso del giudicante, da un lato, per la sopra evidenziata piena concordanza delle dichiarazioni rese e, dall’altro lato, dal fatto che i testi di ZZZ, JJJ e KKK (salvo il solo ***) hanno solo genericamente saputo riferire delle concrete modalità di gestione del rapporto all’interno del magazzino, in termini assolutamente generici e, quindi, non seriamente apprezzabili.

***

Può quindi ritenersi provato che tanto XXX che YYY anche dopo il subentro di ZZZ, e per un periodo di circa un anno, pur occupandosi anche di mansioni di carico e scarico (come confermato dall’istruttoria), svolgevano giornalmente anche una attività di organizzazione del lavoro (come detto, ogni giorno prima dell’inizio del turno), di fatto affiancando *** *** e sostituendolo nella giornata del sabato.

Nondimeno, i compiti osservati dai ricorrenti non possono ricondursi all’invocato superiore terzo livello, non essendovi svolgimento di attività di natura tecnicoamministrativa e particolare preparazione e pratica d’ufficio nelle mansioni ricoperte, in considerazione del fatto che pacificamente non partecipavano alle riunioni operative con la committente KKK che certamente rappresentano un elemento qualificante l’attività del preposto ***.

Il ruolo subalterno dei ricorrenti nei confronti di quest’ultimo, poi, rappresenta un ulteriore elemento per non ritenere fondata la domanda principale.

È tuttavia corretta la domanda subordinata di riconoscimento del quarto livello previsto per i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche.

I lavoratori che con mansioni d’ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l’esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.

In questa sede intende valorizzarsi la declaratoria in commento soprattutto per quanto riportato nella prima parte, che valorizza le capacità tecnico-pratiche delle mansioni, ravvisabili nel caso di specie in quanto il ruolo dei ricorrenti (si pensi a quanto visto in relazione a tutta l’attività preparatoria prima dell’inizio del turno) senza dubbio si caratterizza per la necessaria capacità di affrontare dinamiche quali quelle del contesto lavorativo già sopra richiamato, oltre che per il ruolo di vice del preposto del pari ricoperto.

Significativo inoltre il fatto che tra i profili professionali venga individuato proprio quello di altri capisquadra ovvero proprio quello che, dall’istruttoria, è emerso essere l’attività dei ricorrenti ai quali tale livello va quindi riconosciuto con decorrenza 7/7/2014. ***

Prima di quantificare le differenze retributive dovute ai ricorrenti per effetto del superiore livello di inquadramento loro riconosciuto, deve poi darsi conto che i lavoratori si dolgono del fatto che, erroneamente, il datore di lavoro avrebbe calcolato la retribuzione mensile ordinaria su di un monte orario mensile inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. di settore, ovvero 168 ore, peraltro a fronte di buste paga che, pur indicando un monte orario ordinario inferiore, esponevano contestualmente ore di lavoro straordinario che, sommate a quelle ordinarie, davano comunque un dato superiore alle 168 ore lavorate mensilmente.

Ora, è innanzitutto agevole osservare dalla stessa lettura delle buste paga di entrambi i lavoratori versate in atti che, effettivamente, la voce lavorato ore ordinarie indica un numero di ore lavorative mensili pressoché costantemente inferiore alle 168 ore contrattualmente previste; a tale prima anomalia si accompagna la circostanza che le ore straordinarie indicate nella voce subito di fianco sono sempre in misura significativa e, soprattutto, sommate alle ore ordinarie, costantemente superiori alle 168 ore mensili.

La circostanza non è certamente secondaria se è vero che, così come risulta sempre dalla lettura delle buste paga in atti, i ratei di 13ª e 14ª mensilità sono stati calcolati sempre avendo riguardo alla voce sopra indicata lavorato ore ordinarie.

Correttamente parte ricorrente richiama la previsione dell’articolo 9 C.C.N.L. di settore, sezione cooperazione, che innanzitutto indica che il calcolo della retribuzione debba avvenire su base mensile dell’orario di lavoro contrattuale, con espresso riferimento al divisore mensile 168 e dedica una disciplina per la distribuzione dell’orario (non rilevante nel caso di specie) confermando tuttavia la media settimanale di ore lavorate pari a 39.

Non è nemmeno contestato, e peraltro è risultato provato dall’istruttoria, che i lavoratori lavorassero osservando un orario a tempo pieno; di ciò hanno riferito tutti i testi esaminati.

JJJ e ZZZ, nella comune memoria difensiva, hanno rivendicato la correttezza delle buste paga in quanto elaborate avendo riguardo al monte orario lavorabile, al netto quindi delle ore contrattuali che, pur essendo retribuite, non sono lavorate (come per esempio ferie, festività e permessi retribuiti).

Le resistenti hanno quindi richiamato il medesimo articolo 9 C.C.N.L. di settore che, tuttavia, non prevede nessuna disposizione in tal senso (tanto più se si considera che, avendo anche un impatto sulle retribuzioni differite, ove anche fosse prevista, vi sarebbe ragionevolmente da dubitare della sua legittimità).

Il fatto poi che vi sia stato un accordo sindacale specificamente dedicato al personale di ribalta in tema di distribuzione dell’orario di lavoro e eventuale flessibilità, è del tutto irrilevante nel presente giudizio ove risulta non solo per tabulas che i ricorrenti hanno lavorato rispettando il monte orario di 168 ore mensili, ma anche in forza dell’istruttoria, dalla quale tutto è emerso tranne una prestazione resa con orario flessibile.

Di conseguenza, i ratei di 13ª 14ª mensilità andranno ricalcolati avendo riguardo ad un monte orario pieno e non ridotto secondo quanto invece disposta dal datore di lavoro.

***

Del pari vanno riconosciuti ai ricorrenti anche gli invocati aumenti periodici di anzianità, non essendo contestata la loro anzianità nell’ambito dello stabilimento KKK rispettivamente dal 5/2/2007 per XXX e dall’1/10/2001 per YYY.

L’articolo 17 del C.C.N.L. di settore prevede espressamente che per ogni biennio di anzianità e fino ad massimo di cinque bienni va riconosciuto l’aumento periodico in cifra fissa, in relazione al livello di appartenenza, non assorbibile.

Si osserva peraltro che in relazione alla non corretta applicazione degli scatti di anzianità, non vi è contestazione da parte del datore di lavoro.

***

Per quanto concerne il lavoro notturno, che, a mente dell’articolo 12 C.C.N.L. di settore, è quello compiuto dalle 22:00 alle 6:00, è innanzitutto pacifico e comunque confermato dall’istruttoria che per tutta la data del periodo in causa i ricorrenti osservavano tale orario.

Senza dubbio poi il turno lavorato comportava il diritto ad una pausa retribuita di 30 minuti secondo le previsioni dell’articolo 9 C.C.N.L. settore, non essendo certamente corretta l’interpretazione della parte datoriale secondo cui la norma si applicherebbe solo nel caso di turni avvicendati, in quanto la disposizione letteralmente estende il diritto alla pausa di 30 minuti anche per i turni continuativi ovvero proprio quelli per cui è causa.

I ricorrenti pertanto hanno senza dubbio maturato il diritto alla relativa maggiorazione.

***

Il riconoscimento del superiore livello comporta delle differenze anche su tutte le retribuzioni indirette e differite, ivi compresa la 13ª e 14ª mensilità (che, per quanto visto ai paragrafi precedenti, vanno già ricalcolate avendo riguardo al monte ore effettivo e non già secondo i criteri adottati dalla cooperativa), ferie, festività, ex festività, permessi e accantonamento TFR.

***

Deve poi ritenersi erroneo anche il calcolo del trattamento economico di malattia,

disciplinato dall’articolo 63 del C.C.N.L. il quale espressamente prevede il diritto all’intera retribuzione, come integrazione della indennità versata da INPS a carico del datore di lavoro.

Nel caso di specie risulta dalle buste paga che, al contrario, quest’ultimo non vi ha provveduto secondo i termini della previsione contrattuale.

Vero che il regolamento interno della cooperativa, all’articolo 5 espressamente prevede che il trattamento economico del periodo di malattia sarà maggiorato al 100% dal ventunesimo giorno in poi, con la conseguenza che nulla sarà corrisposto nel periodo di carenza e che al socio sarà corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al 20º giorno.

Vi è tuttavia da dubitare della legittimità di tale disposizione, giacché il citato articolo 63 C.C.N.L. di settore non prevede deroga alcuna nel caso di soci lavoratori. ***

Per quanto concerne la tematica del congedo parentale, disciplinato dall’articolo 4, comma 24, lettera a) L. 92/12, da godersi obbligatoriamente nella misura di due giorni retribuiti con una indennità giornaliera a carico di INPS e pari a 100% della retribuzione, trattasi di importi che vengono, come noto, anticipati dal datore di lavoro e successivamente conguagliati.

Del tutto inconferente la difesa della cooperativa che richiama le previsioni del dell’articolo 32 del decreto legislativo 151/01 che disciplina il diverso istituto del congedo parentale facoltativo e non già quello obbligatorio.

Per il resto non vi è nessuna contestazione, risultando inoltre documentale delle buste paga, che datore di lavoro non ha correttamente retribuito il periodo di congedo obbligatorio del ricorrente YYY.

***

Di conseguenza ZZZ va condannata a corrispondere a XXX la somma complessiva di € 15.735,23 e a YYY la somma complessiva di € 110.193,89, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.

Tali importi sono stati calcolati dalla parte in maniera rigorosa, avendo riguardo gli istituti contrattuali e alle relative maggiorazioni, come da conteggi pienamente condivisi dal giudicante, riguardo alle risultanze di tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro dei ricorrenti in atti.

Peraltro tali conteggi non sono stati minimamente contestati in maniera specifica dalle parti convenute.

***

La condanna va poi senza dubbio estesa anche a tutti i soggetti della filiera dell’appalto in questa sede convenuti (salvo WWW , nei cui confronti i ricorrenti non hanno inteso estendere le domande) secondo le previsioni dell’articolo 29 D.lgs 276/03, non essendo contestata la circostanza che l’appalto della committente KKK veniva inizialmente affidato all’appaltatore WWW, da questi a *** ed infine affidato alla cooperativa ZZZ.

***

Deve infine essere senza dubbio accolta la domanda manleva formulata da KKK (la quale ha altresì eccepito il beneficio della preventiva escussione) nei confronti di ZZZ e di WWW (che ha pure invocato il medesimo beneficio), così come del pari la domanda di tale ultima società di essere garantita dal Consorzio JJJ e dalla medesima ZZZ, avendo riguardo alle garanzie da ciascuno di tali soggetti assunte nei singoli contratti di affidamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.

Sentenza esecutiva.

PQM

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di XXX e YYY all’inquadramento al superiore quarto livello super C.C.N.L. Trasporto merci e logistica.

per l’effetto condanna ZZZ, JJJ e KKK a corrispondere ai ricorrenti, in solido tra loro, per i titoli di cui al ricorso (anche per erronea applicazione di istituti contrattuali) i seguenti importi:

a XXX € 15.735,23

a YYY € 10.193,89, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;

condanna tutte le convenute, in solido tra loro (ad esclusione di WWW

), a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi € 8000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario; in accoglimento della domanda di manleva di KKK, la quale si dà

atto ha altresì eccepito il beneficio della preventiva escussione, condanna ZZZ e WWW a tenerla indenne da quanto eventualmente dovrà corrispondere ai ricorrenti per effetto della presente sentenza; in accoglimento della domanda di manleva di WWW, la quale si dà atto ha altresì eccepito il beneficio della preventiva escussione, condanna JJJ e a tenerla indenne da quanto eventualmente dovrà corrispondere ai ricorrenti per effetto della presente sentenza; riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 26/7/2018

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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