TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in persona della dott.ssa, in funzione giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 147/2020 pubblicata il 07/02/2020
Resa nella causa civile di primo grado, iscritta in data 8.10.2015 al n. /2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa presso l’Intestato Tribunale con notifica di atto di citazione
DA
XXX (c.f.), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv., che la rappresenta e la difende, giusta procura a margine dell’atto di citazione
– attrice –
CONTRO
COMUNE DI YYY (c.f.), in persona del Commissario prefettizio e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– convenuto –
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento danno da cosa in custodia – art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DI XXX
“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, previo ogni altro provvedimento e declaratoria occorrenda:
– Accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune di YYY nella causazione del sinistro accorso a XXX e, per l’effetto condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall’odierna attrice per complessivi € 14.357,71, di cui: € 9.762,56 per 8% di IP, € 4.547,15 per 188 giorni di IT (30 gg. al 100%, 30 gg. al 75%, 60 gg. al 50% e 68 gg. al 25%) € 138,00 per spese documentate oltre danno morale, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
B) condannare il Comune di YYY, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
CONCLUSIONI DEL COMUNE DI YYY
“Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
– in via preliminare, dichiarare la nullità dell’atto di citazione;
– in via principale, rigettare la domanda di parte attrice perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto e non provata;
– in via subordinata, accertare e dichiarare la totale responsabilità della Sig.ra XXX nella determinazione dell’evento per cui è causa;
– in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità della medesima Sig.ra XXX nella determinazione dell’evento per cui è causa; – con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX evoca in giudizio il COMUNE DI YYY per ottenerne la condanna, previo accertamento delle relative responsabilità, al risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro.
Nello specifico, nell’atto introduttivo del presente giudizio, si rappresenta che, in data 19.04.2013, ad ore 20.30 circa, in YYY, mentre l’attrice percorreva a piedi il Lungomare, in compagnia di *** e di ***, giunta all’estremità nord del suddetto lungomare intercettava col piede una mattonella instabile della pavimentazione, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni fisiche.
Infatti, al Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di ***, dove la XXX veniva soccorsa e trasportata da terzi, i medici le diagnosticavano “frattura olecrano sinistra” (cfr. copia cartella clinica P.S. – doc. 3 attrice).
Quindi, la danneggiata, in un primo momento medicata con stecca gessata, veniva poi sottoposta ad un intervento di osteosintesi con due fili di Kirscner e cerchiaggio metallico (cfr. documentazione medica – docc. da 5 a 9 attrice).
Successivamente, l’attrice, che si era sottoposta ad un ciclo di sedute fisioterapiche e riabilitative (cfr. certificati medici – docc. da 11 a 17 attrice) ed aveva sostenuto anche spese mediche (cfr. ricevute fiscali – docc. da 22 a 46 attrice), veniva giudicata guarita in data 16.10.2013 (cfr. certificato medico – doc. 18 attrice).
Nonostante le cure ed i trattamenti effettuati, l’attrice lamenta la permanenza di postumi del sinistro (tra i quali, in particolare, deficit di flessione/estensione del gomito, parestesie, cicatrice di cm 15).
Visto che, secondo la ricostruzione attorea, l’esclusiva responsabilità per il sinistro occorso sarebbe ascrivibile all’omessa custodia della pavimentazione del lungomare da parte dell’ente convenuto, parte attrice chiede, pertanto, al COMUNE DI YYY il risarcimento integrale dei pregiudizi sofferti, quantificati nella somma complessiva di € 14.357,71.
Instauratosi il contraddittorio, si costituisce in giudizio l’Ente Territoriale convenuto, preliminarmente eccependo la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c. per omessa indicazione dell’esatto punto in cui il sinistro si sarebbe verificato.
Nel merito, il Comune contesta integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiede la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ovvero, in subordine, il riconoscimento di un (prevalente) concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell’evento.
*****
La causa, istruita mediante istruttoria orale, con escussione dei testi attorei *** e *** (cfr. verbale udienza del 6.06.2017) e del teste di parte convenuta geom. *** (cfr. verbale udienza del 20.06.2017), nonché con espletamento di C.T.U. medico-legale col dott., viene ritenuta matura per la decisione, stante la completezza della documentazione in atti.
Successivamente, all’udienza del 12.06.2019 le parti precisano le rispettive conclusioni nei termini surriportati e ricevono i richiesti termini ex art. 190 c.p.c. *****
A questo punto, per quanto attiene all’eccezione preliminare di nullità per asserita genericità dell’atto di citazione, formulata dal convenuto si osserva che la stessa è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, la Cassazione al riguardo ha precisato come: “La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell’art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il petitum venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell’identificazione dell’oggetto della domanda, dell’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la ratio ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell’esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l’attore chiede e per quali ragioni), che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda.
La nullità dell’atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l’incertezza dell’oggetto della domanda investa il contenuto dell’atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto l’improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza”(cfr. Cass. civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077).
Similmente, la giurisprudenza di merito ha chiarito che: “In tema di vizio della citazione dovuto all’indeterminatezza della cosa oggetto della domanda, di cui al c.p.c., art. 164, comma 4, da parte del giudice è necessaria una valutazione da compiersi caso per caso, dovendo tenere in considerazione la ragione ispiratrice della norma che risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Da ciò deriva che, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall’intero contesto dell’atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l’obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell’attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Corte appello Napoli, sez. VI, 29/01/2018, n. 462).
Sul punto è stato ulteriormente precisato che: “La violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l’aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse. Analogamente, quanto alla causa petendi, si ritiene soddisfatto il requisito della sufficiente determinatezza, allorché siano desumibili dal complessivo contenuto dell’atto i fatti costitutivi della domanda proposta dall’attore” (cfr. Trib. Cosenza, sez. I, 26/07/2017, n. 1535).
Pertanto, il principio che è dato evincere dall’insieme delle massime sopra citate è quello di ritenere la nullità dell’atto di citazione quale extrema ratio (desumibile anche dalla sanatoria prevista dall’art. 164, comma 5 c.p.c.), ricorrente in ipotesi del tutto residuali di assoluta mancanza di editio actionis ossia di identificazione del petitum, mediato ed immediato, nonché delle ragioni poste a fondamento della domanda. In tale caso, la pronuncia in rito di inammissibilità è doverosa (e l’unica possibile) in quanto il convenuto non è stato posto nelle condizioni di prendere posizione e di controdedurre rispetto alle difese attoree, né per il giudice è potuto addivenire ad uno scrutinio nel merito della causa.
Diversamente, nel caso in cui il giudice accerti che la causa petendi è, seppure gravemente, generica ovvero inconsistente in fatto o in diritto, egli dovrà pronunciarsi nel merito, rigettando la domanda attorea per infondatezza.
Nel presente caso, il presunto vizio di indeterminatezza (consistente nella dedotta mancata identificazione dell’esatto punto del sinistro) lamentato da parte convenuta non solo non ha inficiato la possibilità per quest’ultima di prendere posizione rispetto alle domande attoree (come ha fatto in comparsa di costituzione e risposta e nelle difese successive), ma è stato ampiamente superato ad esito dell’istruttoria orale espletata. *****
È necessario premettere come la presente vicenda si inscriva nell’alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all’art. 2051 c.c.
L’orientamento giurisprudenziale più risalente, ravvisa in tale fattispecie normativa una responsabilità per colpa presunta, il cui fondamento sarebbe pur sempre il fatto dell’uomo, nella specie, il custode, venuto meno al suo dovere di controllo e di vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 1995 n. 11264; Cass. civile, sez. III, 1 giugno 1995, n. 6125).
Secondo l’indirizzo più recente che si sta progressivamente consolidando, la responsabilità del custode è una responsabilità di tipo oggettivo, e affinché si configuri è sufficiente che esista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che venga in considerazione la condotta del custode (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 giugno 2012, n. 10860; Cass. civile, sez. III, 16 gennaio 2009, n. 993; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5741).
Si può, inoltre, osservare che sussiste una differenza sostanziale tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 2051 c.c.: la prima delle disposizioni citate impone un obbligo generale di astensione dall’arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere); la seconda, invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Quindi, nella fattispecie dell’art. 2051 c.c. viene in evidenza l’esistenza di un dovere di vigilanza e di precauzione gravante su colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene.
In altri termini, la disposizione in esame prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell’evento inevitabile ed imprevedibile.
Tale responsabilità si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita. Il giudizio relativo alla negligenza del custode va condotto ex ante.
Pertanto, accedendo al tale ricostruzione, il danneggiato è gravato dall’onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l’evento si verificasse (cfr. Cass. civile, sez. III, 12 giugno 2016, n. 12744), incombendo sul convenuto l’onere di provare il caso fortuito (cfr. Cass. civile, sez. III, 4 ottobre 2005, n. 21684).
Il caso fortuito si connota per imprevedibilità ed eccezionalità e costituisce il fattore interruttivo del nesso causale tra il fatto ed il danno-evento. Al riguardo, si precisa che ai fini della prova liberatoria viene in rilievo una nozione oggettiva di caso fortuito, intesa in senso ampio, tale da ricomprendervi sia il fatto naturale (ovvero la forza maggiore), sia quello del terzo, ovvero il fatto dello stesso danneggiato, ad esempio attraverso un uso improprio della cosa (cfr. Cass. civile, VI, 9 novembre 2017, n. 26533).
La giurisprudenza ha, inoltre, elaborato la nozione di insidia o trabocchetto cioè una anomalia della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592).
Ai fini del giudizio di responsabilità del custode, assume poi rilevanza il comportamento del danneggiato, a cui saranno ascrivibili i danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, secondo l’applicazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c. fatta dalla giurisprudenza anche alla fattispecie normativa in esame.
Quindi, il comportamento della vittima viene in rilievo quando (ed in quanto) sia connotato da negligenza ed imprevedibilità; il relativo giudizio va condotto alla stregua dell’art. 1176 c.c., comparando la condotta del danneggiato con quella di una persona di normale avvedutezza. Pertanto, l’esclusione di responsabilità del custode avviene sulla base di un duplice accertamento in ordine all’imprevedibilità ed alla negligenza del comportamento della vittima.
Con riferimento al dovere di custodia incombente sulla p.a. in relazione alle strade di competenza, la Suprema Corte ha precisato che: “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della p.a.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale – risultata “molto sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche e rappezzi” – costituisse esimente della responsabilità dell’ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile)”, cfr. Cass. civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, però, precisato, in un caso solo in parte sovrapponibile al presente, che: “La concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza un’anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (cfr. Cass. civile, sez. VI, 14/06/2016, n. 12174); la fattispecie sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità riguardava l’ipotesi di un motociclista che lamentava di essere caduto in prossimità di una buca stradale, non segnalata e non riconoscibile, e, quindi, in apparenza costituente un’insidia stradale. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità della P.A. sulla base del principio espresso dalla massima sopra citata, precisando altresì che “il fatto che il danneggiato abiti nei pressi dell’insidia non viene effettivamente utilizzato per porre una presunzione di conoscibilità a suo carico, non compatibile con i principi di cui all’art. 2051 c.c., ma come un elemento da considerare insieme ad altri nell’effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia”. Infatti, mentre in primo grado, la domanda risarcitoria avanzata ex art. 2051 c.c. nei confronti del Comune era stata accolta, in quanto il tribunale di merito non aveva ritenuto che l’Amministrazione avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito, la Corte d’Appello investita del gravame aveva poi ribaltato tale decisione, affermando, invece, che l’evento dovesse essere ricondotto, causalmente, alla sola condotta del danneggiato. In sede di impugnazione veniva, per l’appunto, accertata la presenza di una buca, non presegnalata, la cui consistenza, però, era svalutata fino ad essere considerata un semplice avvallamento, non particolarmente profondo, riconoscibile ed evitabile usando l’ordinaria diligenza. Inoltre, la circostanza che il danneggiato abitasse non distante da tale tratto stradale — secondo la Corte — costituiva un ulteriore elemento a riprova della conoscibilità dell’insidia e della condotta incauta del danneggiato.
La Suprema Corte, investita in ultimo grado della questione, ha rigettato, infine, il ricorso proposto dal motociclista, ritenendo che il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte (la buca), in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, fosse stato proficuamente svolto in sede di merito, e che da esso fosse pacificamente emerso che l’evento era ascrivibile alla condotta poco attenta del danneggiato, il quale aveva riportato conseguenze dannose da una situazione di pericolo non grave, prevedibile, evitabile ed affrontabile senza riportarne danni.
Al riguardo, si precisa che la cosiddetta “insidia stradale” non rappresenta un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (in questi termini, cfr. Cass. civ. n. 15375/2011; Cass. civ. n. 15196/2013; Tribunale Roma, sez. XII, 31/01/2017, n. 1756); secondo la Corte costituzionale (n. 156/1999); essa costituisce “una sorta di figura sintomatica di colpa della P.A., elaborata dalla esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentare tecniche di giudizio, in base a una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”. In tal modo, più che una responsabilità oggettiva — quale pare riconosciuta dalla una parte della giurisprudenza di merito — si tratterebbe di una responsabilità per colpa, attenuata da un’inversione dell’onere della prova.
Come sopra ricordato, nel difficile tentativo di armonizzare i due opposti orientamenti, si legge, talora, che la responsabilità per insidia stradale comporta che la P.A., cui spetta la gestione e la manutenzione della strada, debba risarcire le conseguenze dei fatti lesivi ad essa attribuibili, allorché vi siano congiuntamente due presupposti negativi, che attengono alla sfera del danneggiato: l’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e l’elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso.
In questa prospettiva, la connotazione dell’insidia con i due caratteri della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva comporterebbe, secondo un orientamento piuttosto tranchant, che non si condivide, l’inapplicabilità del concorso di colpa, di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., cosicché se il fatto è imputabile alla P.A. vi sarebbe il conseguente risarcimento integrale del danno, invece se il fatto fosse anche solo in parte riconducibile al danneggiato, quest’ultimo non avrebbe diritto ad alcun risarcimento.
Per contro, altre pronunce si spingono più decisamente sul solco della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., ritenendo erronea una ricostruzione in termini di responsabilità per colpa sia pure presunta, ma ammettendo il custode a provare che il danno è stato determinato da cause create dalla vittima, da lui non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione (cfr. Cass. civile, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. civile, 30 settembre 2009, n. 20493; Cass. civile, 20 novembre 2009, n. 24529).
In un’altra interessante pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che, per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla P.A., in riferimento ai beni demaniali, i criteri di apprezzamento e di individuazione del caso fortuito sono assai più elastici rispetto a quanto accade per i beni privati (in quanto esposti a fattori di rischio non controllabili dal custode). Pertanto, solamente quando venga accertato che il danno è stato cagionato da fattori strutturali ed intrinseci al bene può essere affermata la responsabilità dell’ente, dovendo, al contrario, la stessa essere esclusa ogniqualvolta il pregiudizio sia scaturito da condotte estemporanee di terzi ineliminabili dal custode pur nell’ambito di una diligente condotta (Cass. civile, 6 giugno 2008, n. 15042). *****
Tutto ciò premesso, applicando i principii sopra richiamati al caso di specie, è necessario verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, in primo luogo, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita ed, in secondo luogo, se il difetto della pavimentazione del lungomare in questione possa essere ritenuto o meno insidia, da ciò dipendendo l’esclusione ovvero la possibilità di valutare un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell’evento di danno, tale da escludere o da ridurre percentualmente la responsabilità del Comune convenuto.
Vengono, dunque, in rilievo le dichiarazioni rese dalle testimoni escusse, entrambe presenti sul luogo al momento del fatto, le quali hanno concordemente riferito anche in ordine all’esatto punto dove si è verificato il sinistro.
Nello specifico, con la propria deposizione, *** ha confermato la ricostruzione attorea, riconoscendo la foto dei luoghi di causa allegata alla II memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. di parte attrice e riferendo che “il lungomare consiste in un’area pedonale situata lungo il litorale e che, intorno alle 20:30, in prossimità dell’hotel, XXX inciampava in una mattonella apparentemente stabile ma che in realtà, in quel tratto era staccata (…) il tratto di lungomare su cui si è verificato il sinistro è regolarmente pavimentato ed illuminato (…) la mattonella, all’apparenza posizionata regolarmente, in realtà una volta calpestata si è inclinata, facendo cadere la sig.ra XXX (…) Nel mese di maggio 2013, alcuni giorni dopo la caduta, il tratto di lungomare in questione veniva transennato e venivano sostituite alcune mattonelle (…) La sig.ra XXX, al momento dell’evento, indossava dei sandali bassi, completamente senza tacco”.
Analogamente, la teste ***, anch’ella presente in loco al momento dell’occorso, ha riconosciuto la foto ritraente il teatro del sinistro ed ha riferito che: “il 19.04.2013, verso le 20:30 circa, mi trovavo in compagnia di XXX e *** sul Lungomare di YYY e passeggiavamo con direzione verso l’hotel. Il lungomare consiste in un’area pedonale situata lungo il litorale, regolarmente pavimentata e illuminata. A circa 20 mt dall’hotel la sig.ra XXX inciampava su una mattonella della pavimentazione apparentemente regolare, ma in realtà non fissata al suolo che, una volta calpestata, si inclinava determinando la caduta della sig.ra XXX (…) Confermo che nel maggio 2013, dopo l’evento, il Lungomare veniva transennato nel tratto del sinistro e venivano sostituite alcune mattonelle (…) Al momento dell’evento la sig.ra XXX indossava delle calzature basse, senza tacco”.
Tali coerenti e concordi deposizioni non vengono smentite dal teste di parte convenuta, il geom. ***, responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di YYY, il quale si è limitato a riferire che: “alla data del 19.04.2013 non mi risulta che la pavimentazione del Lungomare nord non fosse regolarmente posata; la stessa era posata regolarmente; voglio specificare che le piastrelle sono 40 cm x 40 cm o 50 cm x 50 cm; sono fatte in calcestruzzo con uno spessore di circa 2,5 – 3 cm, per cui abbastanza pesanti e consistenti (…) non ricordo se la pavimentazione del lungomare sia stata sistemata nel mese di maggio 2013”.
Si osserva che – curiosamente – il predetto teste, nel corso della medesima disposizione, resa a circa quattro anni dalla vicenda di cui è causa, è stato in grado di confermare[1] senza esprimere incertezze (plausibili stante il decorso del tempo) che nell’aprile 2013 la pavimentazione del lungomare nord era regolarmente posata, mentre ha dichiarato di non ricordare se nel maggio 2013 fossero stati eseguiti lavori di sistemazione sul medesimo tratto.
Tale rilievo induce a dubitare dell’attendibilità del teste stesso.
Pertanto, la dinamica dell’incidente può dirsi sufficientemente provata.
A questo punto, si osserva che la zona interessata dall’evento di danno presente i caratteri tipici dell’insidia: l’imprevedibilità e l’inevitabilità.
Infatti, da entrambe le deposizioni delle testimoni di parte attrice è emersa una discrasia tra apparente stato di sicurezza (piastrelle prima facie regolarmente posate, senza buche o dislivelli visibili) e reale situazione (piastrella instabile, non fissata al suolo) dei luoghi; divario tale da rendere impossibile alla persona di media accortezza di poter porre in essere cautele e comportamenti idonei ad elidere il concreto pericolo.
Di conseguenza, il fatto che nel caso di specie il luogo si presentasse ben illuminato è del tutto irrilevante, posto la responsabilità ascritta al Comune inerisce allo stato della pavimentazione su quel tratto pedonale.
In proposito, in una condivisibile pronuncia, il Tribunale Roma, sez. XII, 5/12/2017, n. 22792, ha precisato che: “L’insidia ed il trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto che, pur assumendo grande rilievo in sede probatoria, in quanto può essere considerata idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in concreto l’esistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma di cui all’art. 2051 c.c. e la parte dal provare gli elementi costitutivi della sua domanda. Pertanto, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia vale anche ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità del custode del bene per difetto di manutenzione”.
Nel presente caso, come già rilevato, non può muoversi alcun rimprovero alla danneggiata, che certo non stava mantenendo un comportamento abnorme o inidoneo allo stato dei luoghi, nel passeggiare in orario serale, su di un tratto pedonale di lungomare illuminato insieme alla nipote e ad un’amica, peraltro, indossando calzature basse.
Invece, va ritenuta la responsabilità del COMUNE convenuto, per omissione della dovuta manutenzione e del doveroso controllo esigibili su di un’area pedonale verosimilmente percorsa a piedi da un elevato numero di utenti (soprattutto in primavera-estate).
Di conseguenza, nessun concorso di colpa ex art. 1227 c.c. può riconoscersi in capo a XXX ed il convenuto va dunque condannato all’integrale risarcimento del pregiudizio patito dall’attrice in conseguenza del sinistro. *****
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, ci si riporta alle condivisibili deduzioni del C.T.U. dott., il quale ha accertato, sulla base della documentazione medica in atti nonché di indagine medico-legale sulla perizianda, che le lesioni descritte, di lieve entità e, pertanto, inquadrabili nelle c.d. micropermanenti disciplinate all’art. 139 Cod. Ass. sono con certezza causalmente collegate al sinistro.
Per quanto attiene al danno risarcibile, applicando le tabelle vigenti, in considerazione dell’età della vittima (sessantaduenne al momento del sinistro), esso è liquidato in € 3.133,31, per quanto attiene al danno biologico permanente (pari al 4 %).
Il danno biologico temporaneo è quantificabile in € 3.324,30, di cui € 1.424,70 (in relazione ai 30 giorni di I.T.T.), € 1.662,15 (con riferimento a 70 giorni di I.T.P. al 50 %) ed € 237,45 (con riferimento a 20 giorni di I.T.P. al 25%).
In totale, dunque, il danno complessivo è quantificabile in € 6.457,61.
Vanno, altresì, risarcite le spese mediche documentate, le quali ammontano ad € 146,24, includendo in tale importo rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma via via rivalutata, a far data dal 14.10.2013 (data dell’ultimo esborso) fino alla pronuncia.
Di conseguenza, il danno risarcibile complessivo è pari ad € (6.457,61 + 146,24=) 6.603,85.
Per quanto attiene al danno morale, liquidabile sulla base delle stesse tabelle milanesi nella misura di 1/3 rispetto al danno biologico, si osserva che parte attrice non ha allegato alcunché, né ha articolato alcun capitolo di prova testimoniale, per dimostrare tale pregiudizio, il cui riconoscimento non è automatico, sottostando al principio della causalità giuridica di cui all’art. 1223 c.c.
Pertanto, tale danno, nel caso di specie, non può essere riconosciuto, non essendone stata dimostrata l’esistenza, né a sopperire tali carenze probatorie possono impropriamente utilizzarsi le risultanze della c.t.u., che non è mezzo di prova, ma approfondimento istruttorio basato sulla documentazione prodotta nei termini da chi vi aveva interesse[2].
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che: “In caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell’ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall’art. 139 cod. ass., con l’onere da parte del danneggiato dell’allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”, (cfr. Cass. civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
Al riguardo, al giurisprudenza di merito ha ulteriormente precisato come: “Non è possibile desumere profili di nocumento non patrimoniale non compresi nel danno biologico. Liquidato il danno biologico nel minimo grado di invalidità, non può essere riconosciuta alcuna ulteriore personalizzazione, non essendo possibile desumere ulteriori profili di nocumento non patrimoniale non compresi in esso” (cfr. Trib. Roma, sez. XII, 05/12/2017, n. 22792).
Sul punto anche il Tribunale Udine, sez. I, 10/03/2018, n. 327 ha stabilito che: “In tema di personalizzazione del risarcimento del danno, deve ritenersi esclusa la possibilità di duplicazione delle poste di danno non patrimoniale. Ne consegue che, a fronte di una mancata dimostrazione della concreta e specifica personalizzazione del pregiudizio subito, non è possibile applicare un aumento rispetto all’importo già determinato a titolo di danno biologico. Infatti, ogni lesione del diritto alla salute comporta svariate conseguenze (ad es. sofferenze fisiche o psichiche, impossibilità o difficoltà a svolgere determinate attività quotidiane, sportive, ricreative, relazionali, ecc.), che – sulla base di valori medi e presuntivi – sono già ricomprese e computate negli importi liquidati quale danno biologico permanente, con la conseguenza che per ottenere il risarcimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione è necessario provare un quid pluris, specifico per il soggetto danneggiato e non ricompreso nelle normali conseguenze del danno subito”.
Di conseguenza, il COMUNE DI YYY, riconosciuto responsabile del sinistro occorso a XXX, va condannato alla rifusione all’attrice della somma complessiva di € 6.603,85.
*****
Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., in applicazione del principio di soccombenza, il COMUNE DI YYY va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’attrice, con distrazione in favore del procuratore antistatario della stessa ex art. 93 c.p.c. Tali spese sono liquidate, ai sensi del d.m. 55 del 2014 e ss.mm., in complessivi € 5.824,25, di cui € 4.835,00 per compensi, € 725,25 per spese generali al 15% ed € 264,00 per esborsi documentati, oltre ad IVA e CPA, come per legge.
Parimenti, le spese relative alla C.T.U. del dott. sono definitivamente poste a carico del Comune convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Crotone in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott.ssa, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione formulata dalla difesa del convenuto, per le ragioni esposte nella parte motiva.
2) Riconosciuta l’integrale responsabilità del sinistro di cui è causa in capo al COMUNE DI YYY, condanna quest’ultimo al risarcimento del danno patito dall’attrice, quantificata in complessivi € 6.603,85.
3) Pone definitivamente le spese della C.T.U. a carico del Comune.
4) Condanna il COMUNE DI YYY alla rifusione delle spese di lite sostenute da XXX, quantificate in € 5.824,25, di cui € 4.835,00 per compensi, € 725,25 per spese generali al 15% ed € 264,00 per esborsi documentati, oltre ad IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell’attrice, antistatario ex art. 93 c.p.c. Crotone, 7 febbraio 2020
IL GIUDICE
[1] Solo in questo senso può intendersi la doppia negativa “non mi risulta che la pavimentazione…non fosse regolarmente posata”.
[2] Peraltro, nel presente caso, ad esito degli accertamenti eseguiti sull’attrice, il c.t.u. ha riscontrato postumi permanenti di limitata gravità consistenti in: “limitazione funzionale dei movimenti di pronosupinazione di gomito sinistro con Rom ridotti di circa ¼ ed incompleta estensione, iponotrofia dei muscoli di avambraccio sinistro rispetto all’arto controlaterale sano, dolore alla digitopressione dell’area traumatizzata e deficit di presa della mano sinistra, cicatrice regione olecranica di circa 20 cm”.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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