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Codice Civile
Codice Penale

Insussistenza del rapporto di lavoro subordinato

La sentenza definisce la differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, sottolineando come la subordinazione non possa derivare dalla sola partecipazione all’attività d’impresa ma richieda l’obbligatorietà della prestazione e la soggezione al potere direttivo del datore di lavoro. Viene inoltre analizzata la differenza tra collaborazione autonoma ed etero organizzata, con particolare riferimento alla necessità, per la configurabilità di quest’ultima, che le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente.

Pubblicato il 08 October 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE – Collegio di Lavoro – composta dai Signori Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente relatore – Dott. NOME COGNOME Consigliere – Dott. NOME COGNOME Consigliere – ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._79_2024_- N._R.G._00000017_2024 DEL_12_08_2024 PUBBLICATA_IL_12_08_2024

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 17 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 15/2/2024 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME per mandato a margine del ricorso in appello, tra- smesso per via telematica, unitamente al ricorso stesso, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico

– appellante –

contro (C.F. ), in persona della liquidatrice sig.ra rappresentata e difesa dall’Avv.NOME COGNOME in forza di procura speciale di data 21/5/2024 trasmessa per via telematica, unitamente alla memoria difensiva d’ap- pello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico – appellato –

Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.344/2023 del Tribunale di Udine – accertamento rapporto di lavoro, impugnazione di licenziamento e paga- Causa chiamata all’udienza di discussione del 13/6/2024.

Conclusioni Per l’appellante:

NEL MERITO:

per i motivi sopra esposti, riformarsi l’impugnata sentenza n. 344/2023 del Tribunale di Udine, dd. 19.12.2023, pubblicata il 19.12.

2023, notificata il 17.01.2024, e per l’effetto accogliersi le conclusioni formulate nel ricorso ex artt. 414 c.p.c., che si ripropongono testualmente:

“IN INDIRIZZO

accertarsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 27/02/2019 o dalla data che sarà accertata in giudizio e per l’effetto, dichiarata la nullità, annullabilità e comunque 1’illegittimità del licenzia- mento, condannare la società resistente:

• a reintegrare il ricorrente nel posto di la- voro e a risarcirgli il danno pari all’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento, da determinarsi anche ai sensi dell’art. 36 Cost., per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari, salvo diversa anche maggiore quantificazione ad Euro 3.153,24.- (=Euro 2.702,93 + 16.66%) dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, ed in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre rivalutazione ed interessi legali sul capitale rivalu- tato; • a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive maturate, anche ai sensi dell’art.36 Cost., dal 27/02/2019 al 31/07/2021 l’importo di Euro 98.571,45.- oltre a Euro 6.475,59 a titolo di TFR, o le maggiori somme che saranno accertate in giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali sul capitale rivalutato;

Spese legali rifuse.

IN INDIRIZZO

accertarsi che tra le parti è intercorsa a decorrere dal 27/02/2019 o dalla data che sarà accertata in giudizio una collabora- zione ex articolo 2, D. Lgs.

n. 81/2015 e per 29 l’effetto, dichiarata la nullità, annul- labilità e comunque 1’illegittimità del recesso, e accertato il rifiuto della prestazione da parte della resistente, condannarsi la società resistente:

• a reintegrare il ricor- rente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno pari all’indennità commisurata al- l’ultima retribuzione di riferimento, da determinarsi anche ai sensi dell’art. 36 Cost., per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari, salvo diversa anche maggiore cenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, dedotto quanto percepito per l’eventuale svolgimento di altre attività lavorative, ed in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre rivalutazione ed interessi legali sul capitale rivalutato; • a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributi- ve maturate, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., dal 27/02/2019 al 31/07/2021 l’importo di Euro 98.571,45.- oltre a Euro 6.475,59.- a titolo di TFR, o le maggiori somme che saranno accertate in giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali sul capitale rivalutato;

Spese legali rifuse.

IN INDIRIZZO DI MERITO:

accertata la prestazione lavorativa resa dal ricorrente nel periodo dal 27/02/2019 al 31/07/2021 o dalla data che sarà accertata in giudizio e l’avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e/o comunque l’applica- zione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, accertato il rifiuto della resistente alla prestazione lavorativa, condannarsi la società:

• al pagamento delle differenze retributive maturate dal 27/02/2019 al 31/07/2021 corrispondente, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., salvo diversa anche maggiore quantificazione, alla somma di Euro 98.571,45.- oltre a Euro 6.475,59.- a titolo di T.F.R., oltre alla regolarizza- zione previdenziale del rapporto e pagamento di 30 rivalutazione e di interessi legali sul capitale rivalutato dal dovuto al saldo;

• al pagamento di tutte le retribuzioni mensili dall’offerta della prestazione lavorativa pari ad oggi, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi legali sul capitale rivalutato.

Spese di causa rifuse.

IN INDIRIZZO DI MERITO:

accertarsi e dichiararsi che tra le parti è intercorsa a decorrere dal 27/02/2019, o dalla data che sarà accertata in giudizio, una collaborazione ex articolo 409, n. 3, c.p.c. e per l’effetto condannarsi la società resistente a corrispondere al ricorrente, anche ai sensi dell’art. 2225 c.c., l’importo di Euro 98.571,45.- o la maggior somma che sarà determinata in giudizio, oltre riva- lutazione ed interessi legali sul capitale rivalutato.

” Spese e competenze di causa rifuse per entrambi i gradi di giudizio.

IN INDIRIZZO

Disporsi interroga- torio formale del legale rappresentante pro tempore della società resistente sulle cir-trascritte con la premessa “vero che”, epurate da eventuali giudizi e/o valutazioni e trasformate in altrettanti capitoli di prova).

Ammettersi prova testimoniale sulle cir- costanze capitolate in “fatto” del presente ricorso (da intendersi qui integralmente tra- scritte con la premessa “vero che”, epurate da eventuali giudizi e/o valutazioni e tra- sformate in altrettanti capitoli di prova) e a contrario sui capitoli di controparte even- tualmente dedotti e ammessi, con i testi:

– – i rappresentanti dei ristoranti:

RAGIONE_SOCIALE” a Udine;

“Al RAGIONE_SOCIALE” a Udine;

RAGIONE_SOCIALE” a Torvi- scosa (UD);

RAGIONE_SOCIALE” a Milano;

“La vetta” a Bologna;

RAGIONE_SOCIALE” a Bologna , “RAGIONE_SOCIALE” a Bologna e “RAGIONE_SOCIALE” a Genova.

– tutti gli ospiti degli appartamen- ti di Udine e Grado risultati dagli elenchi inviati alla Questura di cui si chiede l’esibi- zione;

– nonché gli altri dipendenti, ex dipendenti, e collaboratori occupati dalla socie- tà resistente dal 2019 a tutto il 2021, quali risultano dal libro unico di cui si chiede l’esibizione.

Ordinarsi alla resistente la produzione in giudizio del libro unico, dei verbali dell’assemblea sociale, del consiglio di amministrazione, del collegio sinda- cale, nonché dal registro fatture e degli altri libri contabili a decorrere dal 2019.

Ordi- narsi alla resistente la produzione in giudizio dei registri presenze inviati periodica- mente alla Questura di Udine e Gorizia dal 2019 al 2022.

Disporsi CTU per estrarre dal server aziendale e comunque dei computer aziendali le comunicazioni intercorse col ricorrente con l’email aziendale ( , nonché per quantificare, se contestate, le retribuzioni o, comunque, il trattamento economico maturato dal ri- corrente ad oggi non corrisposto ed infine in caso di contestazione dei messaggi Whatsapp disporre perizia informatica sul cellulare personale del ricorrente con n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.

Il ricorrente fin da ora mette a disposizione il proprio cellulare per gli accertamenti del caso.

Riservato ogni altro mezzo.

Per l’appellata:

nel merito: respingere l’appello avversario siccome infondato in fatto :

a) ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate nella parte in fatto della memoria di data 11.11.2022 e della presente memoria non ammesse in primo grado (da 1 a 18, 20, 24, 26 e da 29 a 43), qui da intendersi per integralmente richiamate premesso “Vero che”.

Si indicano a testi:

dott. In caso di ammissione di ulteriori prove orali capitolate da controparte, ammettersi prova contraria con i testi sopra indicati.

c) Ci si oppone all’ammissione delle istanze di esibizione avversarie, siccome inammissibili, esplorative ed irrilevanti rispetto alla materia del contendere, nonché all’istanza di C.T.U., in difetto di prova sia dell’esi- stenza di un rapporto di lavoro, che dell’asserita mansione.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della legge 69/09) Con ricorso di data 20/7/2022 il sig affermava di aver iniziato a lavorare per la a febbraio 2019 occupandosi, fino ad agosto 2022, dell’attività dell’azienda consistente nella commercializzazione di vino e nell’affitto di beni propri.

Deduceva il ricorrente che gli aveva fornito dei biglietti da visita con il logo aziendale e un indirizzo mail con il dominio della società stessa;

che il suo numero di cellulare compariva nell’insegna della società;

che la sig.ra proprietaria del 100% delle quota della , lo presentava, in occasione degli incontri con i clienti e gli ospiti degli appartamenti, come responsabile delle vendite;

che gli impiegati della società si relazionavano con lui quotidianamente, anche per anticipare o posticipare la loro prestazione di lavoro;

che il commercialista della società si interfacciava con lui con cadenza quasi settimanale al fine di ottenere i dati necessari per le varie incombenze fiscali;

che a partire da luglio 2019 egli aveva se- guito, su indicazione della sig.ra l’enologo dell’azienda del sig.

contattato per avviare la vendita di nuove tipologie di vino;

che sempre a luglio 2019 quindi lo aveva incaricato di contrattare la fornitura di due tipologie di birra;

che al fine di smaltire il magazzino della società egli aveva contattato, su indicazione della sig.ra tale sig.

il quale a settembre 2019 aveva iniziato a lavo- rare per recandosi presso ristoranti, rivenditori e clienti e inviando a lui un report quotidiano sull’attività svolta;

che lo stesso aveva fatto il sig. il quale proponeva i prodotti commercializzati dalla società a grossisti e ristoratori;

che anch’egli si era recato presso i potenziali clienti per promuovere i prodotti della ditta, sulla base di appuntamenti fissati dalle impiegate di , alle quali egli comunicava tramite Whatsapp le vendite effettuate e i dati per la fatturazione;

che egli aveva anche organizzato le spedizioni della merce tenendo i contatti con la ditta COGNOME;

che sempre su incarico della sig.ra proprietaria di tre apparta- menti siti a Udine e uno a Grado, messi a disposizione di , egli aveva contat- tato il sig. della ditta RAGIONE_SOCIALE per la ristrutturazione di tali immobili;

che le segretarie di si relazionavano con lui per la gestione delle prenotazioni su Booking e Airbnb ed egli quotidianamente si occupava della consegna e ritiro delle chiavi agli ospiti nonchè di coordinare il personale di pulizia;

che egli aveva quindi lavorato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.00, per almeno 44,5 ore alla settimana, e per modificare tale orario doveva farsi autorizzare dalla sig.ra che quest’ultima ad agosto 2021 gli aveva comunicato l’interruzione del rapporto;

e che per il lavoro prestato aveva ricevuto solo la somma di Euro 8.000,00 tramite due bonifici bancari, rimanendo quindi in credito della somma complessiva di Euro 98.571,45.

Deduceva il ricorrente che il lavoro autonomo e il lavoro subordinato si distinguono perchè nel primo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell’attivi- tà mentre il secondo è caratterizzato dall’inserimento del lavoratore nella organizza- zione d’impresa del datore di lavoro, a favore del quale vengono messe a disposizione le energie lavorative;

che in concreto egli non aveva mai dovuto assicurare un qualche risultato ed era stato retribuito, per i primi due mesi di rapporto, sulla base del tempo è la c.d. “RAGIONE_SOCIALE alienità”, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.30/1996;

che egli era stato inserito nell’organizzazione della aveva operato nell’interesse esclusivo della società, essendo tenuto a relazionare quotidianamente e nel dettaglio la sig.ra riguardo all’attività da lui svolta, e dalla sig.ra doveva essere autorizzato per qualsiasi iniziativa;

che inoltre sussistevano anche altri indici di subordinazione come la continuità della prestazione, la mancanza di rischio d’impresa, l’assenza di una struttura imprenditoriale, il potere del datore di lavoro di determinare luogo e orario di lavoro, il pagamento di un com- penso periodico;

che, in subordine, era ravvisabile in concreto la fattispecie dell’art.2 comma 1 del d.lgs. 81/2015;

e che il licenziamento intimatogli da doveva ritenersi illegittimo e comunque inefficace perchè intimato oralmente.

Si costituiva in giudizio la società convenuta replicando che la sua attività principale era consistita, da marzo 2019 a settembre 2020, nel commercio al dettaglio di bevande alcoliche, alla quale si era aggiunta, da settembre 2019, quella di affitto a breve termine di immobili mediante le piattaforme di prenotazione on line RAGIONE_SOCIALE e ***;

che le attività inerenti a queste piattaforme e alle prenotazioni effettuate con questo mezzo erano state curate dalla sig.ra mentre dei connessi adempimenti amministrativi si erano occupate prima la sig.ra e poi la sig.ra ;

che a partire da febbraio 2019 e fino a luglio 2021 la sig.ra aveva avuto una relazione sentimentale con il sig.

; che la coppia ave- va convissuto in case di proprietà della sig.ra la quale aveva anche provve- duto a tutte le esigenze economiche della famiglia e del , cui aveva fornito, fra l’altro, una carta di credito e un bancomat con addebito su suoi conti correnti;

che inizialmente il sig. aveva accompagnato la sig.ra nelle visite ai clien- ti, cominciando poi a comportarsi come se fosse stato il proprietario grazie al suddetto rapporto sentimentale;

che il sig. si era recato presso l’ufficio della società, aperto per tre o quattro ore, solo al mattino, dal lunedì al venerdì, se e quando aveva voluto, senza osservare alcun orario e senza ricevere alcun ordine;

che anzi era il sig. ;

che il sig. aveva venduto vino a pochi clienti, in genere amici o conoscenti;

che il sig. aveva deciso di aggiungere alla vendita di vino anche quella di birra, aveva deciso di ampliare l’attività di locazione di immobili, aveva deciso, peraltro senza esito concreto, di avviare anche l’attività di vendita di prodotti di sanificazione, mascherine per il Covid e abbigliamento;

che la sig.ra aveva lasciato fare tutto ciò in considerazione del loro rapporto sentimentale e di con- vivenza;

che negli anni 2019, 2020 e 2021 la società aveva prodotto solo perdite;

che a fine luglio 2021 la sig.ra aveva interrotto la relazione di convivenza con il sig.

per motivi di carattere personale;

che il sig. non si era rassegnato a questa interruzione e solo quando aveva compreso che non vi era possibilità di riprendere la relazione aveva sollecitato un incontro con la sig.ra per cercare una composizione bonaria del loro rapporto affettivo-lavorativo.

Deduceva COGNOME che il sig. non aveva mai lavorato per la società, non era mai stato soggetto a controlli o poteri disciplinari nè aveva mai ricevuto ordini o incarichi da parte della sig.ra e neppure si era interfacciato settimanalmen- te con il commercialista;

che mai il sig. aveva chiesto autorizzazioni alla sig.ra nè le aveva reso conto delle sue poche vendite, e non aveva utilizzato stru- menti della società nè seguito orari di lavoro, avendo in realtà fatto ciò che voleva approfittando della posizione di convivente della sig.ra e che nessun licen- ziamento vi era mai stato;

Espletata l’attività istruttoria richiesta dalle parti il Tribunale di Udine respin- geva tutte le domande proposte dal sig.

osservando che la tesi del ricorrente riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato era rimasta priva di ri- scontro probatorio;

che non era ravvisabile una forma di collaborazione ai sensi dell’art.2 del d.lgs. 81/2015 mancando la prova sia della continuità della prestazione che della organizzazione da parte della committente delle modalità di esecuzione.

Contro questa decisione ha proposto appello il sig per i motivi che ver- ranno qui di seguito esaminati;

si è costituita chiedendo il rigetto dell’im-    Con il primo, assai articolato, motivo di appello il sig.

afferma che il Tribunale di Udine ha erroneamente ricostruito il rapporto dedotto in giudizio, omettendo di considerare tutte le risultanze dell’istruttoria orale e documentale.

In particolare l’appellante sostiene che le affermazioni (o le omesse contesta- zioni) della stessa e le dichiarazioni dei testi, nonchè i documenti prodotti (come la stampa delle chat di Whatsapp), hanno confermato i fatti rilevanti per la decisione e cioè che, nel periodo oggetto di controversia, egli aveva accompagnato la sig.ra agli appuntamenti con i clienti;

si era recato quotidianamente nell’ufficio della società;

si era occupato della vendita di vino e birra;

aveva dato disposizioni alle collaboratrici , le quali si rivolgevano a lui per risolvere eventuali problemi e questioni inerenti alla vendita di vino e alla locazione di appartamenti;

aveva gestito l’attività di locazione e seguito la ristrutturazione di alcuni immobili adibiti a questa atti– vità, aveva deciso di ampliare l’attività sociale;

era stato dotato di un indirizzo di posta elettronica nel dominio della società, di biglietti da visita con il logo e il suo numero di cellulare era stato esposto sulla porta dell’ufficio della sede;

aveva tenuto rapporti giornalieri con i collaboratori i quali lo relazionavano quotidianamente sull’attività da essi svolta.

Questi fatti dimostrerebbero, secondo l’appellante, che egli era inserito nella organizzazione aziendale di , alla quale forniva le sue energie lavorative, senza utilizzare alcun mezzo o strumento di sua proprietà, e ciò per esple- tare i compiti a lui affidati ovvero smaltire le giacenze di magazzino, ampliare il parco clienti, dare una spinta al ramo locazione immobili supervisionando le ristrutturazioni e intervenendo per risolvere ogni problema che i collabora- tori della società incontravano nell’attività di locazione. 1.1.

In estrema sintesi il sig. allega, a sostegno della sua pretesa, di aver Testi (o con l’assenso) della legale rappresentante della società, in modo continuativo, senza usare mezzi propri ed essendo stabilmente inserito nell’organizzazione dell’impresa;

e da questi presupposti ricava che il suo rapporto con la società appellata va ricondotto alla categoria del lavoro subordinato.

1.1.1.

Il dato materiale della collaborazione prestata dal sig.

alla società RAGIONE_SOCIALE (o, forse meglio, alla socia ed amministratrice unica sig.ra non è di per sè rilevante e significativo:

ciò che conta non è infatti il tipo o il contenuto dell’attività lavorativa, ma le modalità con cui essa viene svolta, essendo da tempo consolidato il principio per cui “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità concrete del suo svolgimento, e l’elemento tipico che contraddistingue il primo tipo di rap- porto è integrato dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del presta- tore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, men- tre altri elementi – come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere va- lore indicativo ma mai determinante” (così, in massima, Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6701 del 11/11/1983). 1.1.2.

Gli altri elementi di giudizio allegati dall’appellante si ricollegano, presumibilmente, al concetto di doppia alienità1 (citato nel ricorso di primo grado) ov individuato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.30/1996:

“Devono cioè concorrere tutte le condizioni che definiscono la subordinazione in senso stretto, peculiare del rapporto di lavoro, la quale è un concetto più pregnante e insieme qualitativamente diverso dalla subordinazione riscontrabile in altri contratti coinvolgenti la capacità di lavoro di una delle parti.

La differenza è determinata dal concorso di due condizioni che negli altri casi non si trovano mai congiunte:

l’alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e l’alienità dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce.

Quando è integrata da queste due condizioni, la subordinazione non è semplicemente un modo di essere della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro, comportante l’incorporazione della prestazione di lavoro in una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli alla regola secondo cui la subordinazione consisterebbe nel fatto che il lavoratore opera senza una sua organizzazione di capitale, mezzi e lavoro (alienità dell’organizzazione produttiva) e senza partecipare direttamente al risultato finale cui l’attività è destinata (alienità del risultato). Al di là delle questioni dogmatiche, e delle definizioni teoriche, su cui si può discutere, è vero che la giurisprudenza ha spesso individuato le caratteristiche essenziali del lavoratore subordinato nel fatto di essere inserito nell’organizza- zione aziendale del datore di lavoro;

e di essere tenuto ad eseguire una presta- zione di mezzi e cioè, in altri termini, a mettere le sue energie lavorative a disposizione dell’imprenditore (che se ne può avvalere per le sue esigenze produttive, appropriandosi direttamente del risultato).

E’ peraltro ormai consolidata la tendenza – connessa all’evoluzione e ai muta- menti delle attività di impresa e delle forme di lavoro dipendente – a spostare l’accento dalla “etero-direzione” (cui fa esplicito riferimento l’art.2094 c.c. che definisce appunto il prestatore di lavoro subordinato come colui che presta il suo lavoro “sotto la direzione dell’imprenditore”) alla “etero-organizzazione”, privilegiando appunto, come elemento costitutivo e indice sintomatico della subordinazione, l’inserimento nella struttura produttiva dell’impresa; tendenza che si è manifestata, in particolare, nella progressiva affermazione della categoria della subordinazione attenuata, cui si è fatto ricorso per quei casi in cui risulta difficile utilizzare il parametro tipico della soggezione agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, come ad esempio quando la prestazione lavorativa sia di natura intellettuale e creativa, o, al contrario, abbia un contenuto semplice, ripetitivo e predeterminato2 (fattispecie queste cui non pare ri- 2 “In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa, con la conseguenza che, ai fini del- l’individuazione del vincolo, rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22785 del 07/10/2013;sul conducibile l’attività del sig. Resta però fermo che l’inserimento nell’organizzazione aziendale, per essere costitutivo della subordinazione (anche attenuata), non può consistere nel solo dato materiale della partecipazione all’attività d’impresa (perchè altrimenti qualunque forma di collaborazione sarebbe lavoro dipendente) ma richiede che esista l’elemento della obbligatorietà:

occorre cioè che il lavoratore sia tenuto ad eseguire una determinata prestazione e sia soggetto ad un qualche vincolo di presenza e di orario (magari variabile e flessibile) e soprattutto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.

1.2.

Nel caso in esame il ricorrente, ora appellante, non è riuscito a dimostrare che queste condizioni si siano verificate.

1.2.1.

Non vi è innanzitutto alcuna prova che il sig.

sia stato incaricato dalla sig.ra socia ed amministratrice unica di , di gestire l’attività di commercializzazione di bevande alcoliche e di locazione a breve termine di immobili;

la circostanza è stata confermata solo dalla teste madre dell’appellante (“Lui era stato delegato dalla sig.ra sia per gesti- re gli appartamenti sia per la gestione delle vendite del vino”) ma si tratta di una dichiarazione cui non può essere attribuito (in mancanza di altri riscontri) un effettivo valore probatorio sia perchè la teste non ha chiarito come, quando e da chi abbia appreso il fatto (essendo probabile che le sia stato riferito dal figlio e quindi dalla stessa parte in causa), sia per il suo coinvolgimento nella vicenda oggetto di controversia (conseguente al rapporto di parentela con il sig. ed al fatto di aver ella stessa proposto causa contro ), sia infine per l’evidente labilità della sua memoria (avendo così dichiarato:

“Io non mi ricordo più esattamente quale sia stato il periodo del mio rapporto di lavoro con la società , adesso sono un po’ confusa e non so assoluta- mente dire quale è stato il periodo che mi ha coinvolta posso dire che non è stato un periodo breve”).

fosse obbligato a presentarsi nell’ufficio di tutti i giorni ed a rimanervi per un certo numero di ore (o comunque ad operare a favore della società per una quantità minima di tempo al giorno o alla settimana) e che in concreto abbia fatto ciò (essendo tale circostanza stata smentita dalle testi da ritenere maggiormente credibili rispetto alla teste per i motivi già esposti nel punto precedente);

che dovesse chiedere alla sig.ra il permesso di allontanarsi dal luogo di lavoro (peraltro indefinito) o giustificare a posteriori le sue assenze e che di fatto abbia chiesto permessi o presentato giustificazioni;

che abbia ricevuto dalla sig.ra e fosse tenuto a seguire, ordini o anche semplici direttive sull’attività da svolgere;

che dovesse chiedere (e abbia effettivamente chiesto) alla sig.ra di essere autorizzato ad intraprendere le sue iniziative di ven- dita dei prodotti commercializzati dalla società;

che fosse tenuto a rendere specificamente conto alla sig.ra e di fatto l’abbia relazionata sull’attività da lui svolta (cosa anzi smentita dalla teste la quale ha riferito che era stato il a dirle di contattarla tramite Whatsapp perchè “voleva essere lui a prendere le decisioni, se io mi permettevo di mandare messaggi alla lui mi aveva detto che non gli andava bene e che quello di cui avevo bisogno lo dovevo chiedere direttamente a lui”);

che fosse soggetto a 3 “28) è vero veniva in ufficio senza un orario prestabilito, ma quando voleva lui e non c’era nessuno che gli impartisse ordini anzi era lui a darne a me quelli che venivano in ufficio erano gli ospiti degli appartamenti e in questo caso era presente solo se c’era qualche problema da risolvere perché negli altri casi l’arrivo presso gli appartamenti era gestito in autonomia dal cliente 41) non è vero escludo con certezza che lui lavorasse seguendo questi orari fissi 42) non è vero, lui faceva quello che voleva da solo NOME io quando avevo bisogno di qualcosa gli scrivevo dei messaggi whatsapp perché lui in ufficio non c’era mai. ” 4 “Se io aevo in ufficio un problema p una questione ad esempio per mandare un bonifico mi rivolgevo esclusivamente alla mi rivolgevo se era presente in ufficio e se insorgeva un problema ad esempio con una bolla per il vino o con gli ospiti degli appartamenti.

NOME io e ci scrivevamo via whatsapp per la risoluzione delle questioni inerenti i clienti dell’attività di vendita di vino o di locazione degli appartamenti.

41) io ero in ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e non aveva un orario fisso, non so dire nulla sul pomeriggio mentre la mattina sia lui che la venivano in ufficio a volte assieme a volte solo uno o l’altro si fermavano ma non tutta la mattina.

” 5 “9) non so dire se venisse presentato ai clienti come responsabile delle vendite quello che posso dire puntuali relativi alla sua presenza ed all’opera prestata e che la sig.ra abbia effettivamente esercitato su di lui un qualche potere gerarchico e di vigilanza.

1.2.3.

Non è infine decisiva la circostanza che il sig.

abbia dato disposizioni alle collaboratrici di e che costoro si siano rivolte a lui per la soluzione di problemi concreti inerenti all’attività aziendale:

a nessuna delle due infatti l’appellante venne presentato come responsabile delle vendite e non vi sono altri elementi da cui poter ricavare che si impose alle due impiegate (e venne da loro obbedito) perchè do- tato del relativo potere (giuridico) quale dipendente della società e non piuttosto perchè lo esercitò di fatto e di sua iniziativa (come pare ricavarsi dalla già citata deposizione della teste avvalendosi della posizione di convivente della sig.ra (che, a quanto pare, gli lasciò ampio spazio di azio- ne6, cosa che ulteriormente porta ad escludere la subordinazione).   

Con il secondo motivo di impugnazione il sig. lamenta che il Tribunale non abbia accolto la domanda fondata sulla esistenza di una collaborazione etero organizzata ai sensi dell’art.2 del d.lgs. 81/2015 o, in subordine, di una collaborazione coordinata e continuativa ex art.409 c.p.c. 2.1.

Riguardo alla prima ipotesi valgono le medesime considerazioni già svolte nel punto precedente:

come manca la prova della subordinazione allo stesso modo manca la prova del fatto che l’attività del sig.

sia stata etero organizzata da Non risulta infatti che la sig.ra (ovvero l’unica persona che, nell’ambito della società, avrebbe avuto il potere di fare ciò) abbia organizzato le modalità di esecuzione della prestazione:

nessuno dei testi ha potuto confermare che costei abbia impartito direttive o indicazioni vincolanti al sig.ri al luogo ed ai tempi di lavoro, riguardo alla ricerca di fornitori e clienti di bevande alcoliche e di potenziali conduttori degli immobili, riguardo ai prezzi da praticare e in generale riguardo a qualunque altro aspetto dell’attività da lui svolta.

Dalle deposizioni testimoniali risulta che il sig. era del tutto libero di decidere se e quando recarsi presso la sede di ;

cosa vendere, a chi ed a quali condizioni;

come tenere i rapporti con clienti e fornitori della società;

una situazione quindi ben diversa da quella dei soggetti (come i riders o gli operatori di call center) a cui è stata ritenuta applicabile la disciplina della collaborazione etero organizzata.

2.2.

Quanto all’ipotesi residuale della collaborazione autonoma ex art.409 n.3 c.p.c. si deve osservare che – al di là della questione della sua effettiva esistenza – il sig.

non ha fornito alcun dato ed elemento utile a quantificare il residuo compenso che gli sarebbe ancora dovuto a questo titolo, essendosi limitato a pretendere il pagamento della somma di Euro 98.571,45 e cioè il medesimo importo richiesto a titolo di retribuzioni a lui spettanti come lavora- tore subordinato o come collaboratore etero organizzato.

2.2.1.

L’art.2225 c.c. stabilisce che il corrispettivo dovuto al prestatore d’opera auto- nomo “se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi” (ipotesi queste mai invocate dall’appellante) “è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normal- mente necessario per ottenerlo”.

In concreto il sig.

non ha descritto – se non in modo del tutto generico – i risultati ottenuti grazie alla sua attività:

non è noto in particolare se abbia acquisito nuovi clienti per i vini e le birre commercializzati da quanti prodotti siano stati venduti per effetto del suo intervento;

se, ed in quale misura, la sua opera abbia incrementato il numero e il valore degli affitti degli appartamenti offerti in locazione dalla società tramite le piattaforme Booking Di conseguenza, essendo rimasti ignoti e indeterminabili i risultati, è anche impossibile quantificare il lavoro normalmente necessario per ottenerli;

nè vi sono dati precisi riguardo alla quantità dell’impegno del sig.

a favore (dovendosi escludere che abbia lavorato 44,5 ore a settimana, trattandosi di una circostanza non confermata da nessun teste).

   L’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, o di una collaborazione etero organizzata, priva di fondamento le domande riguardanti le differenze retributive e le conseguenze del preteso (e indimostrato) licenziamento.

L’appello proposto dal sig. va quindi integralmente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:

respinge l’appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Udine n.344/2023 di data 19/12/2023, che per l’effetto integralmente conferma;

condanna l’appellante a rifondere alla società appellata anche le spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 10.717,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;

dà atto della sussistenza in capo all’appellante dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.

Trieste, 13/6/2024.

Il Presidente Estensore (dott.NOME COGNOME)

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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