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Codice Civile
Codice Penale

Interesse ad agire, rigetto opposizione assegnazione pensione

La sentenza ribadisce il principio di diritto secondo cui l’interesse ad agire, quale condizione necessaria per agire in giudizio, deve sussistere anche nelle opposizioni agli atti esecutivi. Nel caso specifico, l’impugnazione dell’ordinanza di assegnazione è risultata infondata, in quanto il calcolo richiesto avrebbe portato ad un risultato deteriore per l’opponente.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Ottava Civile

SENTENZA R.G._00021414_2023 DEL_10_08_2024 PUBBLICATA_IL_12_08_2024

ai sensi dell’art. 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 21414/23 R.G. tra (c.f. ) rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del foro di Piacenza ATTORE in opposizione (c.f. ) residente in Torino (TO), INDIRIZZO – Agenzia Complessa di Collegno (TO), INDIRIZZO CONVENUTI CONTUMACI

Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Per parte attrice Come da ricorso introduttivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 6.12.2023, la sig. ha adito il Tribunale di Torino, avanzando istanza ex art 617 c.p.c. di accertamento del diritto della stessa a vedere assegnato in pagamento il quinto della pensione, nei limiti di cui all’art. 545, comma 7, c.p.c., che il terzo pignorato ha dichiarato di dovere al debitore esecutato , al netto di trattenute fiscali ma senza tenere in considerazione, e dunque al lordo, ai fini del calcolo del detto quinto assegnabile dell’importo della trattenuta mensile per pregressa cessione volontaria di Euro 245,00, in conformità ai conteggi ed alle conseguenti trattenute già operati dallo stesso terzo pignorato a far data dal giugno 2022 e C.F. C.F. cui alla dichiarazione positiva ex art. 547 cpc depositata agli atti della esec. mob. presso terzi n. 5694/2022 rge.

A tal fine esponeva che:

1) con atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. ritualmente notificato in data 23.05.2022 (quanto al terzo pignorato) ed in data 26.05.2022 (quanto al debitore esecutato), provvedeva a pignorare tutte le somme dovute al debitore sig.
da parte del terzo pignorato ;

2) che nell’ambito della predetta procedura l’ dichiarava:
“che il sig. è titolare di pensione cat. VO/S n° NUMERO_DOCUMENTO e di pensione di vecchiaia erogata da stato estero dell’importo netto mensile totale di € 1.254,07;
che su detto importo mensile è stato calcolato un accantonamento di € 110,38, trattenuto a partire dalla rata di giugno 2022, salvaguardando la quota del rateo pari ad 1,5 volte l’importo massimo dell’assegno sociale, ai sensi dell’art. 545 c.p.c. come riformato dall’art. 13 del decreto legge n° 83 del 27 giugno 2015, per l’anno 2022 pari ad € 702,16;
che l’importo mensile sopra indicato è già interessato da cessione volontaria del quinto con trattenuta mensile di € 245,00;
3) che il terzo pignorato correttamente calcolava ed accantonava dunque, sin dalla notifica del pignoramento, le trattenute mensili in vista del provvedimento di assegnazione, assumendo come base di calcolo del quinto pignorabile l’intero importo del trattamento dovuto al debitore esecutato e pari ad Euro 1.254,07;
4) che il G.E., con provvedimento comunicato via INDIRIZZO.e.c. alle parti in data 20.12.2022, disponeva ”..
assegna in pagamento al creditore procedente , salvo esazione e fino a concorrenza del credito come sopra determinato, il quinto della pensione nei limiti di cui all’art. 545, comma 7, c.p.c. che il terzo pignorato ha dichiarato di dovere al debitore esecutato , al netto di trattenute fiscali e della cessione volontaria e di cui alla dichiarazione del terzo sopra menzionata;
4) con ricorso ex art 617 c.p.c. la ricorrente aveva impugnato la detta ordinanza chiedendone la modifica nel senso auspicato dell’assegnazione del credito al lordo della cessione volontaria, ma l’istanza di correzione veniva rigettata mentre la richiesta ex art 617 c.p.c. veniva dichiarata chiusa nella fase sommaria con la concessione dei termini per il giudizio di merito.

Con il ricorso introduttivo la sig creditore procedente, ha introdotto il giudizio di merito di opposizione all’esecuzione ed ha ribadito le censure rispetto all’ordinanza del 20.12.2022.

Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia del debitore e del terzo pignorato e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava la discussione e, all’odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell’art 281 sexies comma 3 c.p.c. sulle conclusioni sopra indicate.

2. L’opposizione è infondata per difetto di interesse ad agire ex art 100 c.p.c. L’ interesse ad agire costituisce condizione dell’azione e, anche nell’opposizione agli atti esecutivi, sussiste solo quando è astrattamente configurabile per l’opponente un’utilità dipendente dall’accertamento della nullità dell’atto (cfr. Cass. n. 12326/2005 nella specie, l’opponente aveva eccepito la nullità di un primo , mentre l’assegnazione delle somme al creditore – oggetto della opposizione – era avvenuta nell’ambito di processo esecutivo instaurato con un secondo pignoramento, come nel caso in esame concluso con ordinanza di assegnazione del GE in data 6.9.2021). Non è quindi fondata l’opposizione ex art 617 c.p.c. quando difetti una delle condizioni dell’azione che è requisito di fondatezza della domanda, necessario affinchè l’azione possa raggiungere la finalità concreta cui è diretta e quindi il giudice possa eventualmente pronunciare nel senso favorevole all’attore:
infatti la mancanza delle condizioni dell’azione non esclude ab origine l’esistenza del processo, ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia di accoglimento della domanda.

L’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., nel caso qui in esame, ha ad oggetto l’ordinanza di assegnazione somme del G.E. in data 20.12.2022, emessa all’esito del pignoramento presso terzi introdotto dalla ricorrente, nella parte in cui indica, come assegnata alla creditrice procedente, la quota di 1/5 del rateo di pensione calcolato al netto della cessione volontaria del quinto con trattenuta mensile di € 245,00.

Il G.E. non ha sospeso l’esecuzione.

L’attore sostiene che debba operarsi il diverso calcolo della quota di pensione assegnabile, ovvero “al lordo” anzichè “al netto” della cessione volontaria del quinto, richiamando la disciplina del d.p.r. n. 180/1950 che consente il cumulo tra cessioni volontarie e pignoramento, con l’unico limite stabilito dall’art 68 della metà del trattamento pensionistico/da lavoro.

Il d.p.r. n. 180 del 1950, contenente l’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, modificato dalla I. n. 311 del 2004 e dalla I. n. 80 del 2005, di conversione del d.l. n. 35 del 2005, all’art. 2 così recita:

“Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1)….;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro”.

Le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004, e n. 80 del 2005 al d.p.r. n. 180 del 1950 hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate solo per il lavoro pubblico (in tal senso, cfr. Cass. n. 4465/11).
L’ultimo comma dell’art 2 stabilisce che “Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei casi di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni”.

L’art 68 inserito nel titolo V intitolato “del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni” nel caso di cumulo tra cessioni e pignoramento stabilisce che “Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all’art. 2”.

Il calcolo della differenza tra la metà della pensione al netto delle ritenute e al lordo della cessione e la quota ceduta è sempre superiore ai limiti dell’art 545 c.p.c. e dell’art 2 dello stesso d.p.r. quando si tratti di cessione del quinto, con conseguente operatività della disposizione nei termini stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4584/1995 “Dal combinato disposto tra le due norme (art 2 e 68 dpr n. 180/1950 n.d.r.) si evince quindi che, allorché il pignoramento od il sequestro segua ad una cessione, gli stessi incontrano l’ulteriore limite della metà complessiva, nel senso che in tal caso rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (e cioè, ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi); poiché tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto per ciascun pignoramento ed i limiti previsti per il loro concorso (che, naturalmente, non potrà più raggiungere la metà dello stipendio, dovendosi sempre dedurre la quota ceduta”.

Il rilievo che la Corte di Cassazione dà, nell’interpretare la disposizione in esame, alla quota di stipendio/pensione ceduta volontariamente prima del pignoramento, a parte l’obiter dictum circa la non operatività del cumulo in caso di calcolo dei limiti di pignorabilità di cui all’art 545 c.p.c. (ma la Corte si pronuncia quando le disposizioni del dpr n. 180/1950 riguardavano i soli dipendenti pubblici), è quindi non tanto quello di una sua esclusione nel momento della determinazione della quota pignorabile e quindi del calcolo c.d. “al lordo” tout court quanto di una sua limitata cumulabilità con il pignoramento. L’applicazione del cumulo, come inteso dalla Suprema Corte, sembra portare a una assegnazione entro limiti ancor più ristretti di quanto avviene con l’assegnazione “al netto”.
Infatti, per le pensioni vale il limite di impignorabilità assoluta pari al doppio dell’assegno sociale con un minimo di euro 1000 (art 545 co 7 c.p.c.).

Sull’eccedenza si calcolano le quote dell’art 545 commi 3, 4 e 5 c.p.c. Ipotizzando di applicare anche alle pensioni il cumulo parziale dell’art 68 dpr n. 180/50 si dovrà considerare solo la metà del rateo mensile della pensione “al lordo” della cessione, sottrarre la quota ceduta e sulla differenza applicare il limite di impignorabilità dell’art 545 co 7 c.p.c. (euro 1000) e sul residuo i limiti dell’art 545 co. 4
c.p.c. (1/5).

Tenuto conto di quanto sin qui detto tutte le volte che i 3/10 della pensione superano l’eccedenza dei 1000 € il calcolo suddetto vedrà operata una ulteriore decurtazione per salvaguardare la quota di impignorabilità, con conseguenze, come detto, deteriori rispetto al semplice calcolo effettuato al netto della cessione.

Nel caso in esame in cui la pensione ammonta ad € 1.254,07 e la quota ceduta ad € 245 come da dichiarazione del terzo agli atti e i limiti di impignorabilità dell’art. 545 co. 7 c.p.c. erano fissati ad € 702,16 (pari all’assegno sociale aumentato della metà per l’anno 2022) e dal 22.9.2022 ad € 1000 circa, il calcolo suddetto porta ad individuare una quota di pensione pignorabile inferiore perché pari ad € 382 circa (€ 1254/2=€ 627- quota ceduta € 245= € 382) fino al mese di settembre 2022 (con assegnazione di circa € 76 anziché € 61) e pari ad € 254 circa per i mesi successivi (con assegnazione di circa € 50,8 anziché € 61) posto che devono comunque essere applicati i limiti dell’art 545 co. 7 e co. 4 c.p.c. con un risultato deteriore, almeno dal 22.9.2022, rispetto a quello indicato dal G.E. nell’ordinanza impugnata.

L’applicazione della norma invocata che comporta un calcolo per individuare la quota pignorabile della pensione tale per cui il risultato è quello di ottenere l’assegnazione di una somma inferiore rispetto a quella ottenuta all’esito del procedimento esecutivo, non consente alla ricorrente di trarre alcuna utilità dall’accertamento richiesto.

Per questi motivi difetta l’interesse della ricorrente a proporre la domanda che va, quindi, respinta.

3. Nulla sulle spese non essendo costituita la parte convenuta.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l’opposizione ex art 617 co 2 c.p.c. Nulla in punto spese.
Torino il 9.8.2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME

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