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Codice Civile
Codice Penale

Interesse del debitore a contestare, cause di prelazione

Interesse del debitore a contestare la sussistenza o il grado delle singole cause legittime di prelazione.

Pubblicato il 13 February 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 299/2022 pubblicata il 27/01/2022

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 5206/2011, vertente fra le parti:

XXX e YYY, con l’Avv. ; parte attrice contro

ZZZ ; e

KKK e JJJ con l’;

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già Equitalia sud SpA, Equitalia ETR SpA, SESIT SpA) con l’Avv. che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;

SSS e TTT con l’Avv.;

PPP SNC (contumace)

RRR (contumace)

-parti convenute opposte-

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26 ottobre 2021

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio di cognizione ha origine dall’opposizione ex art. 512 proposta dagli odierni attori -debitori esecutati- nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 474/1989 pendente dinanzi a questo Tribunale e promossa dal creditore ZZZ, con l’intervento degli odierni convenuti.

Con provvedimento del GE (ordinanza del 17.11-29.12.2010), gli attori hanno introdotto il giudizio di merito, giusta atto di citazione notificato il 2-4 maggio 2011, nel quale hanno rilevato:

– l’erroneità del progetto di distribuzione laddove: riconosce il privilegio ex art. 2771 c.c. alla SESIT; quantifica in eccesso per complessivi €. 16.558,39 (per capitalizzazione degli interessi calcolati sulla somma precettata già comprensiva di interessi e per il credito, prescritto, portato da una sentenza n 299/1993 e inammissibilmente fatto valere mediante nota spese del 13.1.2008, in luogo di regolare intervento) il credito di JJJ; quantifica in eccesso il credito di KKK per circa €. 6.000,00;

– l’erroneità del progetto di distribuzione laddove: attribuisce a SSS, TTT e RRR (i cui crediti sono espressamente riconosciuti e non contestati nel quantum, unitamente al credito di ZZZ) la somma pari al credito dai medesimi complessivamente vantato prelevandola per l’intero dalla massa della condebitrice solidale coesecutata YYY, in luogo dell’imputazione al 50% con restituzione del residuo in favore della debitrice; distribuisce, in ogni caso, in favore dei creditori esclusivi di XXX il residuo spettante a YYY;

In via pregiudiziale di rito, ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione in conseguenza della mancata comunicazione del provvedimento del GE del 17.11.2010 se non in data 4.7.2011 (a fronte della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio il 4.5.2011), va dichiarato il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quale condizione della controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. pro tempore vigente (vendita anteriore al 1.3.2006), per i motivi che di seguito si illustrano.

In particolare, deve escludersi in sede di distribuzione l’interesse del debitore che ha subito l’espropriazione a contestare la sussistenza o il grado delle singole cause legittime di prelazione che assistono i diversi crediti concorrenti (contestazioni riservate, invece, ai creditori concorrenti, considerato che le stesse incidono reciprocamente sulla misura in cui possono avere effettiva soddisfazione).

Più in generale, il debitore, in caso di massa attiva insufficiente, è privo di interesse ad agire (inteso quale idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato) al fine di sollevare contestazioni in ordine all’ammontare dei crediti (ove le contestazioni, anche se accolte, non consentano comunque di restituire alcun residuo al debitore) essendo a ciò legittimati soltanto i creditori.

Con riferimento al debitore esecutato XXX, risultando l’insufficienza della massa attiva (€. 70.000,00 circa per la soddisfazione dei crediti chirografari) a soddisfare integralmente i creditori (che vantano crediti per complessivi €. 165.000,00 circa), non può dirsi sussistente alcun interesse alla presente controversia distributiva, atteso che non risulta allegato e tantomeno provato che adottando i diversi criteri di computo dei crediti indicato dal debitore, sarebbe residuata una parte del ricavato da restituire al medesimo. In proposito, di contro, risulta pacifica e non contestata la circostanza della mancata integrale soddisfazione dei crediti di ZZZ (soddisfatto al 37,67% sulla massa di XXX), PPP (soddisfatto al 5,20%), JJJ (soddisfatto al 26,2%) e di KKK (soddisfatto al 31,50%), sicchè anche aderendo alle indicazioni dell’attore, non si giungerebbe a esito diverso. In particolare, tenendo conto della massa da distribuire ai chirografari pari a €. 70.280,52, a fronte dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari per oltre €. 165.000,00, le somme contestate (pari a non oltre €. 25.000,00, con quantificazione sommaria per eccesso), risultano insufficienti a far residuare alcunchè in favore del debitore.

Con riferimento alla debitrice esecutata YYY, risultando non contestata la solidarietà passiva (con l’esecutato XXX) e l’ammontare dei crediti soddisfatti, non risulta in alcun modo allegato, né provato che sarebbe residuata una somma in suo favore. Risulta, in proposito, priva di fondamento la tesi difensiva secondo la quale la solidarietà coinciderebbe con la soddisfazione del credito al 50% (circostanza, al più, rilevante nei rapporti interni tra i condebitori ai sensi dell’art. 1298 c.c.). Soccorre, in proposito, il disposto dell’art. 1292 c.c. secondo cui “l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri,..,”. Correttamente, anche alla luce dell’insufficienza della massa attiva di XXX, il progetto di distribuzione ha previsto la soddisfazione integrale dei crediti in titolarità di SSS, TTT e RRR mediante il ricavato della massa di titolarità della condebitrice solidale YYY. In definitiva, stante la legittimità del progetto di distribuzione sul punto, deve escludersi la sussistenza di interesse ad agire in capo all’esecutata, la quale non può essere destinataria di alcuna somma in sede di distribuzione, tenendo conto di quanto segue. Infatti, nel riconoscere la fondatezza della doglianza attiene la erronea destinazione del residuo €. (4.031,14) della massa di YYY in favore dei creditori chirografari del solo XXX, va parimenti esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire, atteso che quanto illegittimamente distribuito ai chirografari della massa di XXX sarebbe dovuto essere imputato pro quota al pagamento del credito privilegiato di cui all’onorario del creditore ex art. 2770 c.c. (€. 8.650,81), risultando sottoposta a esecuzione anche la condebitrice (non mera comproprietaria) YYY (mentre nel progetto di distribuzione il credito ex art. 2770 c.c. viene imputato alla massa attiva del solo XXX, nonostante nei confronti di YYY fosse stata promossa la procedura RGE 507/1995 poi riunita a quella n. RGE 474/1989 con evidente onere a carico anche della massa di YYY di sostenere gli oneri privilegiati per il promovimento dell’espropriazione). E’ evidente che essendo il residuo di ammontare (€. 4.031,14) inferiore al 50% (€. 4.325,40) delle spese di giustizia, non vi sarebbe alcunché da retrocedere all’esecutata, la quale, pertanto, non può conseguire il risultato utile sperato, facendo venire meno l’idoneità astratta della pronuncia richiesta (quale condizione dell’azione).

Va, infine, dichiarata l’inammissibilità della domanda proposta dalla creditrice KKK per la prima volta nel giudizio ex art. 512 c.p.c. proposto dagli esecutati, non risultando formulate osservazioni al piano di riparto nel termine di legge.

Le spese di lite, in assenza di notula dei difensori vengono liquidate d’ufficio, come in dispositivo (scaglione fino a €. 260.000,00 in base al valore del progetto di distribuzione, fasi 1, 2, 4 valore medio, 3 valore minimo), secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. rigetta le domande di parte attrice;

2. condanna gli attori a pagare, in solido fra loro, in favore delle convenute costituite le spese di lite che liquida nella somma €. 10.730,00 per ciascuna, per competenze professionali oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori di ZZZ e di KKK- JJJ dichiaratisi antistatari;

Così deciso in Bari, il 26.01.2022

La Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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