L’articolo 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 obbliga gli intermediari autorizzati ad astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi disponibili.
Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, debbono informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, salvo comunque dare corso all’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
L’articolo 28 dello stesso Regolamento Consob obbliga gli intermediari autorizzati, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, a chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, salvo apposito documentato rifiuto di fornire di fornire le notizie richieste e a consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
Inoltre, gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
L’una e l’altra disposizione regolamentare sono volte ad attuare l’articolo 21 T.u.f., secondo il quale, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono, tra l’altro, comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati e acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall’articolo 1218 c.c., impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute. (Sez.1, n. 705 del 17/4/2020; Sez. 1, n. 10111 del 24/04/2018, Rv. 648553 – 01; Sez. 1, n. 4727 del 28/02/2018, Rv. 647617 – 01; Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017; Rv. 644206 – 01; Sez. 1, n. 22147 del 29/10/2010, Rv. 615479 – 01).
Corte di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 13517 del 18 maggio 2021
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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