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Interpretazione del titolo esecutivo e responsabilità solidale

La sentenza chiarisce i principi di interpretazione del titolo esecutivo e la responsabilità solidale in caso di concorso di più soggetti nella causazione del danno. Il giudice dell’esecuzione deve attenersi al dispositivo della sentenza, integrandolo con la motivazione solo in caso di ambiguità oggettiva, senza poter effettuare una propria valutazione nel merito. La solidarietà passiva, se presente, comporta la corresponsabilità di tutti i condebitori per l’intero debito, salva la possibilità di successiva azione di regresso.

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Pubblicato il 31 marzo 2025 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 1075/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE SEZIONE I CIVILE

La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. NOME COGNOME relatore dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._549_2025_- N._R.G._00001075_2022 DEL_24_03_2025 PUBBLICATA_IL_24_03_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2022 e 952/2023 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME ) INDIRIZZO 03100 FROSINONE; )

VIA

COGNOME. COGNOME NAPOLI;

elettivamente domiciliato in INDIRIZZO NOME INDIRIZZO 80122 NAPOLI presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME COGNOME C.F. C.F. C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME COGNOME con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO CHIANTI INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO CHIANTI INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME, con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO CHIANTI INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME, con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME ) INDIRIZZO 50123 FIRENZE; elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. NOME COGNOME NOME COGNOME, con il patrocinio dell’avv. NOMECOGNOMENOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. NOMECOGNOMENOME COGNOME con il patrocinio dell’avv. COGNOMENOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. NOMECOGNOMENOME COGNOME con il patrocinio dell’avv. NOMECOGNOMENOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO COGNOME 2 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOME, con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOME C.F. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO COGNOME RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO 53100 SIENA presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME PROPRIO E QUALE EX SOCIO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME ) INDIRIZZO 50123 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOME INCIDENTALE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Per in accoglimento dei motivi di gravame spiegati con l’atto di citazione in appello introduttivo del giudizio rubricato al nr. 952/2023 R.G. – Corte d’Appello di Firenze, riformare la sentenza n. 174/2023, emessa in data 24.02.2023 dal Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Ci-vile, Dott.ssa NOME COGNOME e pubblicata il 27.02.2023, resa inter partes all’esito del giudizio rubricato al n. 2174 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2021 – Tribunale di Siena, non notificata e per l’effetto: In via preliminare :

accertare e dichiarare, per le ragioni esposte con il presente atto, che la corretta interpreta-zione della sentenza n.244/2013 del Tribunale Ordinario di Siena e della sentenza n.1161/2019 della Corte d’Appello di Firenze non conferisce all’appellato sig. il diritto ad agire esecutivamente nei confronti della per l’importo reclamato con l’atto di precetto notificato in data 07.07.2021, non costituendo le statuizioni contenute nella sentenza n.1161/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, valido titolo esecutivo nei confronti della Società appellante a norma dell’art.474 c.p.c. In via principale e nel merito: C.F. C.F. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte con il presente atto ed all’esito della corretta interpretazione delle sentenze n.244/2013 del Tribunale Ordinario di Siena e n.1161/2019 della Corte d’Appello di Firenze, che l’obbligo di risarcimento a carico della è limitato ad € 14.095,15 ( € 15.661,30 in virtù delle ripartizioni indicate nella ctu, detratto il 10% per la responsabilità a carico dei proprietari delle unità immobiliari del complesso denominato ” di ), oltre interessi e rivalutazione e per l’effetto dichiarare l’illegittimità dell’atto di precetto notificato in data 07.07.2021 per l’inesistenza del relativo diritto dell’ap-pellato ad agire esecutivamente per le somme il cui pagamento è stato intimato con l’atto di precetto notificato in data 07.07.2021; In via subordinata accertare e dichiarare in ogni caso e per le ragioni esposte con il presente atto ed all’esito della corretta interpretazione delle sentenze n.244/2013 del Tribunale Ordinario di Siena e n.1161/2019 della Corte d’Appello di Firenze, che l’eventuale obbligo di pagamento dell’appel-lante è circoscritto a quello indicato sub 2 del dispositivo della sentenza n.1161/2019

Corte d’Appello di Firenze e con vincolo di solidarietà solo con i soggetti indicati in detta statuizione.

Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

Alla luce della disposta riunione con il giudizio rubricato al nr.1075/2022 R.G. Corte d’Appello di Firenze si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Per insiste per il rigetto di tutte le domande formulate da parte appellante e dall’Ing. intervenuto ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., insistendo nell’accoglimento delle conclusioni spiegate in atti, così come rassegnate nelle note depositate il 6.11.2023 e di seguito nuovamente trascritte:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, disattesa ogni altra istanza, rigettare l’appello proposto da perché infondato in fatto e diritto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale civile di Siena n. 234/2022 pubblicata il 14.03.2022.

Con vittoria di spese e di onorari.

” Per , NOME NOME, “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, disattesa ogni altra istanza, rigettare l’appello proposto da perché infondato in fatto e diritto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale civile di Siena n. 234/2022 pubblicata il 14.03.2022.

Con vittoria di spese e di onorari.

” per i sig.ri NOME COGNOME NOME COGNOME in qualità di erede della defunta la Sig.ra , NOME COGNOME e per il Sig. – quanto al giudizio n. 1075/2022 RG:

“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze ogni altra eccezione e/o domanda reietta:

– riunire il presente giudizio con quello incardinato da avverso la sentenza “gemella” del Tribunale di Siena che ha deciso sul medesimo titolo esecutivo nei confronti del concreditore (RG 952/2023);

– confermare integralmente la sentenza appellata e correlativamente respingere come infondato l’appello proposto, con vittoria di spese di lite”.

– quanto al giudizio n. 953/2023 RG “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Firenze ogni altra eccezione e/o domanda reietta :

– riunire il presente giudizio con quello incardinato da avverso la sentenza “gemella” del Tribunale di Siena che ha deciso sul medesimo titolo esecutivo nei confronti degli altri concreditori R.G. n. 1075/2022 la cui prima udienza è fissata al 23.11.2023;

– confermare integralmente la sentenza appellata e correlativamente respingere come infondato l’appello proposto, con vittoria di spese di lite”.

Per “Voglia l’Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e le conclusioni proposte nel presente appello dalla appellante Con vittoria di spese” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel primo procedimento 1075/2022, l’appello riguarda la sentenza 234 -2022 del Tribunale di Siena, con la quale il giudice di primo grado ha pronunciato, provvedendo nella lite RG 3092/2020, accogliendo parzialmente l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE p.RAGIONE_SOCIALE e per l’e ffe tto ha dich iarato l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata degli opposti nel giudizio su indicato per la somma di euro 60.138,28 sulla scorta della sentenza 1161/2019 della Corte di appello di Firenze; ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all’opposizione agli atti esecutivi proposta da RAGIONE_SOCIALE e ha compensato le spese del giudizio.

Provvedendo nella lite R.G. 584/2021 ha accolto parzialmente l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME e ha dichiarato l’inesistenza del diritto a procedere alla esecuzione forzata degli opposti nel giudizio su indicato per la somma di euro 60.138,28 sulla scorta della medesima sentenza della Corte di appello rigettando i restanti motivi di opposizione e compensando le spese del giudizio.

La sentenza era resa tra RAGIONE_SOCIALE da un lato e, nella causa 3092/2020, COGNOME, COGNOME, San Pedre HRAGIONE_SOCIALE, e COGNOME, COGNOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Siena RAGIONE_SOCIALE e, nella causa 584/2021, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME. e COGNOME, COGNOME NOME rimasto contumace e COGNOME NOME quale terzo interventore.

Nel secondo procedimento, 952/2023, il Tribunale di Siena aveva pronunciato sentenza 174/ 2023 tra RAGIONE_SOCIALE da un lato e dal l’altro COGNOME NOME in proprio e quale socio unico successore della RAGIONE_SOCIALE , accogli end o parzialme nte la esecuzione e dichiarando la inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell’opposto COGNOME NOME per la somma di € 4.218,35, compensando le spese di lite.

Nella sentenza 234 del 2022 il tribunale di Siena ha così motivato.

Nella causa 3092/2020, la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione avverso il precetto notificatole deducendo che con sentenza 1161/2019, la Corte di appello di Firenze decidendo sulla impugnazione proposta avverso la sentenza 244- 2013 del tribunale di Siena aveva statuito “in riforma parziale dell’impugnata sentenza accoglie la domanda degli attori in primo grado nei confronti degli altri chiamati RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME studio tecnico geocad, RAGIONE_SOCIALE incorporante , aggiusta tutto di simo COGNOME NOME, COGNOME NOME quale successore di COGNOME NOME nei limiti delle rispettive responsabilità accertate indicate del CTU con vincolo di solidarietà passiva ex Art 2055 codice civile”. In data 12/11/2020 RAGIONE_SOCIALE notificavano precetto di pagamento per la complessiva somma di € 483.192,04 imputata pro quota millesimale ai creditori in solido.

La RAGIONE_SOCIALE aveva chi esto di ac certare che l’obbligo di risarcimento a suo carico in favore di tutti i soggetti in essi indicati era di 14.095,15 € oltre interessi e rivalutazione e che l’obbligazione solidale favore di tutti i soggetti indicati era di 133.561,27 oltre interessi e rivalutazione.

I convenuti avevano rinunciato al precetto poiché le sentenze azionate in sede esecutiva non riportavano la formula esecutiva in favore di loro tutti e avevano chiesto la cessazione del contendere con compensazione delle spese.

Nella causa 584/2021 la RAGIONE_SOCIALE aveva opposto il precetto notificatole.

Si richiama la sentenza 1161/2019 della Corte di appello sopra riportata.

Gli opposti notificavano atto di precetto di 414.340,70 ripartiti pro quota millesimale fra i creditori solido.

La RAGIONE_SOCIALE spiegava opposizione;

interveniva NOME COGNOME cont est ando il diritt o degli opposti a procedere in via esecutiva anche nei suoi confronti in solido con RAGIONE_SOCIALE e Sar a NOME COGNOME sostenendo motivi di censura ulteriori.

I convenuti costituitisi avevano chiesto dichiararsi inammissibile l’intervento spiegato dal COGNOME e rigettare l’opposizione.

Nel detto procedimento 3092/ 2020, il Tribunale di Siena procedeva alla riunione con la causa 584/2021.

Nel merito qualificava le doglianze mosse dalla opponente come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui viene contestata la regolarità formale dei titoli esecutivi e dei due precetti notificati nonché come opposizione preventiva alla esecuzione nella parte in cui verte sull’esatta quantificazione del credito contro di essa vantato dagli odierni opposti.

Esaminava per prima le doglianze qualificate come opposizione al precetto nei due giudizi riuniti trattandosi di profili del tutto sovrapponibili, di seguito le opposizioni agli atti esecutivi, la decisione sull’intervento spiegato dal Ne COGNOME NOME, le determinazioni in punto di spese di lite del giudizio.

In ordine alla opposizione a precetto parte attrice contestava il quantum del diritto di credito vantato dagli opposti sostenendo che non poteva rispondere oltre l’ammontare di euro 133.561,27.

Ripercorreva i fatti della controversia, riassumendo che gli opposti al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle parti comuni del complesso immobiliare nel quale erano siti gli immobili di loro proprietà, per carenza progettuali e costruttive, avevano convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Siena la società venditrice che costituendosi aveva chiamato in causa la ditta appaltatrice dei lavori, il direttore dei lavori, i progettisti, la società che aveva effettuato le indagini geologiche e le società alle quali erano stati appaltati i vari impianti tra i quali vi era la RAGIONE_SOCIALE cui era subentrata per fusione per incorporazione la opponente RAGIONE_SOCIALE A.. termine del giudizio la Corte di appello con sentenza 1161/2012 statuiva come di seguito:

“ in riforma parziale dell’impugnata sentenza e in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale: accoglie la domanda degli attori in primo grado nei confronti dei terzi chiamati geometra NOME COGNOME COGNOME i e RAGIONE_SOCIALE con vincolo di solidarietà passiva;

accoglie la domanda degli attori in primo grado nei confronti degli altri chiamati di NOME COGNOME studio tecnico RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in corporante per fusione RAGIONE_SOCIALE, Aggiustatutto di NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME NOME successore di COGNOME NOMECOGNOME nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal CTU con vincolo di solidarietà passiva ex Art 2055 codice civile…” In virtù di detta sentenza passata in giudicato nei confronti della opponente, gli opposti avevano agito in via esecutiva ed in particolare C era to NOME COGNOME avevano notificato a un precetto di pagamento per complessiva somma di euro 483.192,04; COGNOME NOME avevano notificato a RAGIONE_SOCIALE un p rec etto di pagamento per la complessiva somma di 414.340,70 €. RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione ritenendo di non poter rispondere dell’intero danno posto che la Corte aveva individuato una responsabilità pro quota in capo a ciascun debitore ed aveva richiamato sul punto la dicitura “nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal CTU.

”, indicata sia motivazione che nel dispositivo della sentenza.

La questione della controversia era costituita proprio dalla corretta portata ed interpretazione della sentenza della Corte di appello che attiene alla condanna nella RAGIONE_SOCIALE in favor e degli odierni opposti al risarcimento dei danni subiti.

L’interpretazione di parte attrice non poteva condividersi e per smentirla bastava leggere un passaggio della motivazione alla cui luce va sempre letto il dispositivo della corte territoriale che richiamava.

La decisione non faceva altro che applicare espressamente il principio della solidarietà passiva sancito dall’articolo 2055 c.c. in virtù del quale “se il fatto dannoso era imputabile a più persone tutte sono obbligati in solido al risarcimento del danno” posto che in tema di responsabilità aquiliana, qualora un illecito civile sia imputabile a più autori gli stessi sono solidalmente responsabili nei confronti del danneggiato.

Richiamava per completezza anche il disposto dell’articolo 1669 CC.

Il secondo comma dell’articolo 2055 c. c. che stabilisce la possibilità di regresso di colui che ha pagato nei confronti degli altri, serviva ad interpretare la portata della previsione specifica fatta dalla corte territoriale in ordine ai limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal CTU, limiti che varranno nei rapporti interni tra gli obbligati in solido per definire la misura delle rispettive responsabilità in sede di regresso.

Né poteva condividersi la contestazione relativa all’errato calcolo della rivalutazione e degli interessi legali correttamente effettuato nei rispettivi precetti sulla base delle direttive contenuta nella sentenza di primo grado.

Doveva invece accogliersi la contestazione relativa alle spese legali in ordine alla quale l’opponente aveva rappresentato che il capo di condanna della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali non era stato modificato dalla sentenza del giudice d’appello il quale si era limitato a compensare le spese del giudizio svoltosi dinanzi a sé.

Non vi era stata pertanto riforma sul capo delle spese che non prevedeva alcuna condanna di  in primo grado e che aveva disposto la integrale compensazione nel secondo grado.

La opponente pertanto non doveva rifondere le spese processuali liquidate con la sentenza di primo grado pari ad euro 60.138,23.

Nessuna doglianza era stata fatta valere in sede di gravame.

Accoglieva pertanto l’opposizione nei limiti della somma ora indicata.

Procedeva poi all’esame dell’opposizione agli atti esecutivi, irrilevante nel prosieguo del presente giudizio.

Quanto all’intervento spiegato da NOME COGNOME nel giudizio 584/2021 non poteva dichiararsi la inammissibilità dato che l’interventore era destinatario dell’atto di precetto notificato anche a RAGIONE_SOCIALE S.p.

A..

Le doglianze er ano simili a quelle svolte dalla opponente principale ed anche per lui andava accolto l’opposizione nei limiti delle spese di lite.

Quanto alla doglianza relativa all’erroneità della sentenza d’appello ove la Corte aveva pacificamente riconosciuto il diritto degli attori in primo grado di ottenere il risarcimento del danno da parte del convenuto, dei terzi chiamati, rilevava che la doglianza in merito era inammissibile in sede di opposizione all’esecuzione.

Decideva in punto di spese.

Nella sentenza 174/2023 il Tribunale di Siena decideva sulla opposizione a esecuzione avanzata da RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME il quale aveva azionato precetto in proprio e quale socio unico successore della società RAGIONE_SOCIALE per la complessiva somma di 80.395,89 esponendo quale motivo di censura la insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma precettata, posto che la condanna al risarcimento dei danni era effettuata nel limite della responsabilità accertato ed indicato CTU, insussistenza della condanna a pagare le spese di lite dei giudizi, all’errato calcolo di interessi dovuti ed indicati nel precetto, mancata notificazione dei titoli esecutivi precedentemente all’atto di precetto, insussistenza delle procure alle liti. Nel merito esaminati i motivi di censura qualificati come opposizione agli atti esecutivi e disattesi gli stessi, richiamava per la decisione sui motivi posti a fondamento dell’opposizione preventiva all’esecuzione, quanto sopra già riportato nella sentenza 234-2022 e limitava il titolo detratta la quota di 4218,35 € pari alle spese processuali liquidate in primo grado.

Quanto al calcolo degli interessi e rivalutazione, le censure non erano condivisibili così come non era condivisibile la contestazione in ordine al pagamento dei danni imputati al condominio ed ammontante a 100.636,22.

Infatti, la sentenza della Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, e quindi anche la condanna al pagamento in favore degli attori e tra questi non vi era il condominio.

Tale statuizione non poteva essere messa in discussione.

Proponeva appello avverso la sentenza 234 /2022, RAGIONE_SOCIALE

A., lamentando la erroneità della sentenza di primo grado.

Premetteva la decisione nel merito della azione dei danni prodromica al giudizio in sede di opposizione all’esecuzione della sentenza resa in sede di appello.

Censurava:

uno- omessa ambigua ed errata valutazione di quanto statuito dalla Corte di appello di Firenze in relazione al disposto di cui all’articolo 2043 e 2055 c.p.c. Erronea interpretazione della parte motiva della sentenza della Corte ed errata interpretazione della parte espositiva e della sua valenza di titolo esecutivo.

Esponeva quanto di seguito.

“È noto che qualora un evento dannoso derivi da condotte imputabile a più persone queste sono obbligati in solido alla risarcibilità.

Tuttavia ciò accade quando le singole azioni e omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dello stesso danno.

A conforto di detto assunto la corte di cassazione con ordinanza 1842 del 28/1/2021 ha recentemente chiarito che “l’unicità del fatto dannoso richiesto dall’articolo 2055 c.c. non va inteso in modo assoluto ma relativo sicché ricorre tale responsabilità… sempre che le singole azioni o omissioni legate da un vincolo di interdipendenza abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno;

di converso qualora trattasi dei fatti autonomi inscindibili… ciascuna ne risponde solo se e nella misura in cui vi abbia concretamente concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde dell’evento di danno rispetto al quale la sua condotta il operato operato come causa efficiente ponendosi come suo antecedente causale necessario”.

Orbene è evidente… che nel caso di specie-rispetto all’originaria domanda attrice tesa ad accettare la responsabilità della società venditrice per una serie di indistinti danni subiti dal complesso immobiliare-nel corso del giudizio, per effetto delle chiamate in causa di tutti gli altri soggetti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione del complesso e/o dei singoli impianti, è stata accertata-e ciò attraverso la consulenza di ufficio, non a caso più volte espressamente richiamata dal giudice di appello-la sussistenza di una serie di nei dirigenti e colpevoli azioni ed omissioni a differente titolo attribuite e in concreto riferite a responsabilità di vari soggetti persone fisiche o giuridiche, produttive, però, dei diversi eventi dannosi d’identità e grado per differenti. … L’errore interpretativo del giudice dell’opposizione risulta evidente in quanto… in realtà il giudice territoriale aderendo alle conclusioni del CTU, si è di fatto riferito a due ben distinte categorie di soggetti ritenuti responsabili dei differenti danni subiti dagli attori:

da un lato il progettista e l’appaltatrice, dall’altro le imprese che materialmente, con atti autonomi inscindibili, eseguirono svariati lavori di complemento, che per quanto cumulativamente contestate degli attori, risultano produttivi di danni del tutto diversi per oggetto, identità dal danno strutturale e sono pertanto provvisti delle indispensabile efficienza produttiva ai sensi articolo 2055 c.p.c. al più limitatamente al minore evento dannoso ad essi attribuibili.

Con la conseguenza che l’appellante RAGIONE_SOCIALE è tenuta come la Suprema Corte insegna a rispondere solo di quei danni alla cui produzione col suo apporto abbia concretamente concorso.

… Ne’ può trarre in inganno il richiamo della Corte al vincolo di solidarietà passiva ex Art 2055 c.c. in quanto tale vincolo… non può operare rispetto a quei danni accertati come causalmente ricollegabili a distinte ed autonome condotte attribuite a .

A definitivo chiarimento dell’equivoco ne l quale è caduto il giudice dell’opposizione basti osservare che all’evidente scopo di chiarire il reale tenore della sua ambigua azione il giudice appello può però una netta distinzione fra il primo e il secondo punto del suo dispositivo, suddividendo da un lato le paritarie e solidali responsabilità del progettista e dell’appaltatore reali responsabili del danno strutturale e dall’altro quelle ampiamente diversificate dei subappaltatori aventi l’un l’altro reciproco diritto di regresso nelle percentuali ad essi rispettivamente attribuite. … Il principio della solidarietà passiva ex Art 2055 c.c. richiamato dalla corta in quanto applicabile a condotte seppure distinte ma aventi efficacia causale di un identico fatto dannoso non può che ritenersi operativo rispetto agli minori danni accertati dal CTU causalmente ricollegabili a condotta di RAGIONE_SOCIALE in via esclusiva in tal caso quantificati nell’importo di euro 14.095, o solidale con gli altri convenuti di cui al punto 2 del dispositivo quantificabile in tale ipotesi in non più di euro 133.561,27 e salvo ovviamente il diritto di regresso della deducente. Per convincersene, basterà esaminare le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio in particolare da pagina 9 a pagina 14 che ha di tutta evidenza chiarito come all’appellante RAGIONE_SOCIALE non poteva in alcun modo essere attribuita se non nei limitatissimi termini della CTU alcuna responsabilità relativa al crollo e allo smottamento dei terreni vera ad unica causa scatenante del danno strutturale di cui alle domande delle originarie parti attrici.

” Due- l’errata interpretazione del titolo esecutivo conseguente l’estensione della condanna della RAGIONE_SOCIALE

Omessa ambigua ed errata valutazione di quanto statuito dalla Corte di appello di Firenze in relazione al disposto di cui agli articoli 1669, 2055 c.c..

Il giudice che interpreta il titolo giudiziale deve farlo sulla base dell’analisi del dispositivo integrandolo quando occorre con la parte motivazionale.

Dalla sentenza si evinceva, che vi era una prima condanna ai sensi dell’articolo 1669 c. c. nei confronti di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, mentre la condanna di RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, dello S tudio tecnico, di COGNOME, COGNOME NOME e di COGNOME NOME era avvenuta ai sensi dell’articolo 1667 c.

c. Era quindi fuorviante il richiamo all’articolo 1669 CC con violazione dei limiti del potere interpretativo del giudice dell’opposizione.

Il giudice della interpretazione del titolo avrebbe dovuto tenere conto della ingente condanna e conseguente danno economico attesa l’ambiguità ed incertezza del dispositivo.

Era infatti evidente che la domanda era tesa ad accertare le responsabilità della società venditrice nell’aver eseguito le opere strutturali errate alla quale si aggiungeva la distinta domanda di risarcimento e responsabilità che riguardava le carenze progettuali e costruttive degli impianti di riscaldamento elettrici, di distribuzione del gas, per il quale gli attori lamentavano vizi dell’esecuzione delle opere che ne determinano il cattivo funzionamento e pertanto chiedevano il pagamento delle somme necessarie a eliminarne i vizi. Vi era quindi distinzione tra due gruppi di responsabilità.

Concludeva come in atti.

La medesima RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione avverso la diversa sentenza 174/ 2023 del tribunale di Siena per i medesimi motivi sopra esposti.

Si costituivano nel giudizio 1075/2022 C erato NOME COGNOME deducendo la infondatezza dell’atto di appello.

La impugnazione era contraddittoria dove richiamava l’orientamento secondo cui al giudice dell’opposizione è inibita l’integrazione del titolo sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali e regole di diritto non potendo ritenersi ammissibile una valutazione del merito della controversia mentre con l’appello richiamava a sostegno dell’impugnazione massime di legittimità sulla responsabilità solidale ex articolo 2055 in relazione all’articolo 1669 CC.

La facoltà inibita al giudicante lo è altrettanto laddove allegata dall’appellante.

Richiamava Cassazione 10.807/ 2020.

Solo ove il contenuto del titolo si presenta obiettivamente incerto ed ambiguo è consentita anche l’interpretazione testuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti al processo in cui esso si è formato purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possono intendersi come ivi univocamente definite essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata del dispositivo o nel corpo del provvedimento.

Resta esclusa la possibilità di integrare il provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto e a indirizzi giurisprudenziali poiché in tal modo il giudice dell’esecuzione finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice del merito.

Il tribunale di Siena si era correttamente attenuto ai suddetti principi richiamati nella sentenza impugnata con il rinvio ai precetti espressi da Cassazione 3701/2016.

Il vizio genetico inficiava i mezzi di gravame che partitamente contestava.

Concludevano per la reiezione dell’appello.

Si costituivano F ranco COGNOME+5 deducendo l’infondatezza dell’appello principale.

In primo luogo valutavano la inammissibilità e o la infondatezza delle ragioni di opposizione all’esecuzione reiterate come motivi di appello, per violazione del ne bis in idem, poichè tutte le difese spiegate dalla parte appellante erano finalizzate ad ottenere un riesame di questioni e circostanze relative al decisum della sentenza 1161/2019 della Corte di appello di Firenze costituente il titolo su cui si fonda una pretesa creditoria esecutiva contestata, coperti quantomeno rispetto alla posizione di RAGIONE_SOCIALE da giudicato. Quanto ai pretesi limiti della solidarietà passiva a carico di RAGIONE_SOCIALE di c ui alla s entenza 1161 2019 Corte di appello di Firenze, la interpretazione del dictum era manifestamente errata ponendosi in contrasto con il chiaro disposto del titolo azionato in violazione dell’articolo 2055 CC.

Controparte ometteva di considerare che i danni riconosciuti in giudizio attengono alla risarcimento di un unico danno ex Art 1669 CC, che i gravissimi difetti delle strutture e delle opere degli impianti hanno determinato nel complesso immobiliare di natura condominiale e che costituisce oggetto di un’unica azione conservativa ex articolo 1130 c.p.c. Infatti, a seguito della chiamata in manleva operata dal RAGIONE_SOCIALE di  gli attori avevano chiesto l’estensione della domanda anche ai terzi chiamati. Il tribunale di Siena con sentenza del 2013 aveva respinto tale richiesta e ciò era stato fatto oggetto di appello incidentale, accolto, estendendo anche in favore di tutti gli originari attori la condanna formulata nei confronti dei terzi chiamati dalla convenuta COGNOME di , statuendo che “La corte in conclusione ritiene che la sentenza vada parzialmente riformata riconoscendo la responsabilità della convenuta e dei terzi chiamati… Ritiene sussistere l’estensione della domanda da parte degli attori attuali appellanti nei confronti dei terzi chiamati tranne quelli di cui sopra ( RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE ) c on vincolo d i solida rie tà p assiv a ex Art 2055 c.c. non solo tra progettista direttore dell’impresa appaltatrice ma tra tutte le parti cui è riconducibile il danno strutturale alle parti private ed agli impianti. ”.

L’appello non teneva conto:

uno- dell’estensione della domanda spiegata nel giudizio di primo grado dalla società il  ai terzi rit enuti res pons abili de l d anno ex Art 1669 c. c. e dell’accoglimento sul punto dell’appello incidentale;

due-del fatto che la sentenza 1161/2019 afferma in più parti con chiarezza la natura solidale della responsabilità di terzi chiamati-di RAGIONE_SOCIALE senza dist ingu ere mai né implici tam ente né tantomeno espressamente la loro posizione rispetto a quella della società chiamate il RAGIONE_SOCIALE ;

tre- che nella motivazione della sentenza, la corte estende a tutti gli obbligati solidali la condanna complessiva riconosciuta a titolo di risarcimento del danno di cui alla pagina 23 della sentenza.

Non erano inoltre contenuti due diversi accertamenti di responsabilità nel titolo esecutivo.

Ne’ ciò mutava attraverso il richiamo alla CTU la quale individuava solo le quote di responsabilità di ciascun corresponsabile ai fini del regresso.

D’altra parte il richiamo all’articolo 2055 c.c. non avrebbe altrimenti alcun senso come statuito dallo stesso tribunale di Siena.

RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto impugnare la sentenza con ricorso in cassazione per conseguire l’affermazione di un diverso criterio di riparto della.

Meritava rigetto anche secondo motivo di appello per le medesime ragioni sopra sviluppate il quale in ogni caso introduceva nuove argomentazioni interpretative dirette a mettere in discussione il contenuto della sentenza da prospettarsi nel giudizio di merito.

Si è costituito NOME COGNOME aderendo alle difese della appellante RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE di *** Nella causa 952/2023 si è costituito NOME COGNOME preliminarmente svolgendo istanza di riunione, e rilevando la infondatezza dei 2 motivi di appello della parte RAGIONE_SOCIALE espletando difese analoghe alle difese di COGNOME altri.

La Corte procedeva alla riunione dei due appelli di cui in epigrafe e tratteneva la causa in decisione alla udienza del 16 luglio 2024 con termini di legge per deposito di note ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi della sola impugnazione della opposizione alla esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c, cui è circoscritta la censura svolta da cui aderisce l’interventore In sintesi, la censura alle due sentenze si sostanzia nella non corretta lettura da parte del Primo Giudice del dispositivo costituente titolo esecutivo, della sentenza della Corte di Appello di Firenze 1161/2019, come doverosamente integrato, in quanto redatto in forma ambigua e non chiara, dalle motivazioni della sentenza stessa e dagli esiti della ctu pur essi richiamati nell’impianto motivazionale. Si fa opportuno richiamo ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza che appaiono ormai interpretazioni acquisite.

V. ex multis Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/06/2020, n. 10806

L’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell’esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell’opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;

egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l’indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito.

Nel caso di specie la ambiguità è ravvisata nella seguente parte del dispositivo della sentenza laddove al punto 2 la Corte “accoglie la domanda degli attori in primo grado nei confronti degli altri chiamati incorporante per fusione n.q di successore di nei limiti delle rispettive responsabilità accertate ed indicate dal ctu con vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c.;

… “ si ravvisa ambiguità tra il dedotto vincolo di solidarietà tra condebitori e la ripartizione tra i singoli condebitori in virtù delle rispettive responsabilità come accertate dal ctu.

La Corte avrebbe tenuto distinte la posizione del convenuto in I grado e le correlate domande di garanzia verso la impresa costruttrice, d.l. e , esercitate ex art. 1669 c.c., e le posizioni da qualificarsi come azionate ex art. 1667 c.c. rispetto agli altri terzi chiamati tra cui la estranee ai danni strutturali.

Ciò anche sulla scorta delle risultanze della ctu.

La suggestiva lettura che si è riportata per esteso nella descrizione del fatto e per sintesi supra, non trova tuttavia alcun aggancio con la realtà documentale, integrando invece argomenti che dovevano essere svolti quali motivi di impugnazione nel merito che tuttavia non lo sono stati.

Nella sentenza della Corte resa in riforma parziale della sentenza di I grado del tribunale di Siena, si legge per quanto di interesse, l’accoglimento del motivo di appello incidentale rispetto alla sentenza che aveva escluso la estensione della domanda da parte degli attori nei confronti dei terzi chiamati( non in garanzia né propria né impropria ) per rispondere in via diretta dei danni ascritti alla convenuta principale.

Pag 21 della sentenza La Corte quindi ha ritenuto corretta la estensione della domanda a tutti i chiamati in causa in I grado, senza operare tra le varie posizioni alcuna distinzione.

E che nessuna distinzione venga operata distinguendo tra chiamati ex art. 1669 e chiamati ex art. 1667 c.c. si comprende agilmente da quanto motivato a pag. 23 “la Corte in conclusione… ritiene sussistere l’estensione della domanda da parte degli attuali appellati nei confronti dei terzi chiamati tranne quelli di cui sopra ( ) con vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. non solo tra progettista/direttore ed impresa appaltatrice ma tra tutte le parti cui è riconducibile il danno strutturale alle parti comuni alle parti private ed agli impianti secondo le rispettive responsabilità accertate dal ctu. “.

( enfasi del redattore ).

Medesima dizione è quella riportata in dispositivo.

Si deve quindi rilevare che il vincolo di solidarietà pacificamente esteso tra tutti i chiamati, non riguarda solo come sostenuto dall’appellante, i danni strutturali ma letteralmente tutti i danni anche agli impianti.

Il rinvio operato alle “rispettive responsabilità “come accertate dal ctu, non è negazione della condanna ai sensi dell’art. 2055 c.c. tra tutti i chiamati quindi anche deve combinarsi con l’esame e la decisione dei motivi 4 dell’appellante e 1 RAGIONE_SOCIALE ( pag. 19 della sentenza ) che contestavano la mancata attribuzione delle singole responsabilità come stimate dal CTU rendendo impossibile il regresso.

Così motiva la Corte su detti punti a pag.20 “ la Corte ritiene che il Giudice di prime cure non abbia adeguatamente motivato il dissenso dal suo ausiliario tecnico … anche se ha condiviso la quantificazione dei costi ed inoltra appare opportuno anche ai fini del regresso, ritenendo sussistere il vincolo solidale (enfasi del redattore ), accogliere le indicazioni analiticamente fornite dal ctu ed indicare le specifiche responsabilità delle parti che hanno concorso alla produzione dei danni nella misura indicata nella relazione peritale alla quale si rimanda… “. La Corte dunque ha operato il rinvio alle singole percentuali di responsabilità ai fini dell’espletamento della eventuale e futura ripartizione in sede di diversa azione di regresso, non esercitata nel procedimento che ci occupa, in accoglimento di espresso appello sul punto e ferma , letteralmente, la responsabilità solidale verso gli attori dei chiamati, in virtù di estensione della domanda.

Nessuna ambiguità quindi né nella motivazione né nel dispositivo, e invece una ricostruzione dei fatti da parte dell’appellante ( e segnatamente di una distinzione operata dai Giudici tra due diverse responsabilità nelle quali concorrono in solido imprese diverse ) del tutto avulsa dal dato oggettivo del deciso che appartiene a quanto visibilmente la parte auspicava ma che non ha introdotto nella deputata sede della impugnazione della sentenza resa sul merito.

Nessuna indagine sull’esito della ctu è quindi predicabile atteso che non appare necessario ricorrere ad alcun dato extratestuale essendo il dispositivo benissimo interpretabile alla luce della motivazione che lo precede ed estrinsecazione nel dictum di essa.

L’appello deve essere rigettato.

Seguono le spese alla soccombenza ( valore indeterminabile complessità bassa esclusa fase istruttoria ) .

Rigetta l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena 234/2022 che conferma.

Condanna in solido tra loro al pagamento delle spese di lite sostenute da , COGNOME NOME COGNOME quale unica parte processuale, NOME COGNOME NOME COGNOME in qualità di erede della defunta la Sig.ra , NOME COGNOME quale altra parte processuale quantificate per ciascuna parte processuale in € 7000 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.

Raddoppio del C.U. .

Firenze 19 marzo 2025

La Presidente rel.

I.COGNOME

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