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Codice Civile
Codice Penale

Interruzione dei pagamenti rateali, decadenza

Operatività della decadenza dal beneficio del termine, l’interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall’art. 1186 c.c.

Pubblicato il 24 January 2020 in Diritto Civile, Diritto di Credito, Giurisprudenza Civile

SEZIONE Terza CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 119/2020 pubbl. il 22/01/2020

nella causa n° /2019 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione

D A

impresa “XXX” corrente in, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché i soci accomandatari YYY e ZZZ rappresentati e difesi dagli Avv. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del detto difensore, giusta deleghe allegate alla citazione

ATTORE/OPPONENTE

CONTRO

impresa “KKK srl”, corrente in, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore, giusta delega allegata al monitorio

CONVENUTO/OPPOSTO

Oggetto: opposizione ad ingiunzione

Le parti concludevano come da atti consentiti per legge, ex art. 189 c.p.c., così in sintesi: Conclusioni attore:

Revocare l’ingiunzione.

Conclusioni convenuto:

Rigettare l’opposizione.

Svolgimento del processo

Con citazione l’attore, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il convenuto, in epigrafe indicato, per sentir acclarare quanto da esso richiesto nelle conclusioni su scritte.

Assumeva che il 12.3.2019 veniva notificata alla società ingiunzione a pagare all’opposta la somma capitale di € 24.347,44; che il credito non sussisteva.

Si costituiva la convenuta eccependo che la domanda era infondata.

Indi la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e deposito della sentenza badando bene che il giudice deposita immediatamente la sentenza inviandola tramite PCT alla cancelleria che può impiegare giorni a comunicarla alle parti. Motivi della decisione Rilevato che:

va subito detto che l’ingiunzione veniva richiesta dall’opposto nei confronti della società XXX sas di YYY E C. nonché nei confronti degli accomandatari YYY e ZZZ ma veniva notificata solo alla detta società in via telematica e non ai soci, come doveva avvenire visto che il monitante citava anche costoro; pertanto l’ingiunzione era inefficace ex art. 644 cpc nei confronti degli accomandatari YYY e ZZZ; ovviamente la causa procedeva oltre anche nei confronti di costoro, costituitisi nel giudizio oppositivo ostante il principio di legittimità di Cass. 10.3.2009 n. 5764:

“l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all’esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può, e se richiesto, deve- pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all’originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa”;

ciò premesso; la domanda si fondava sul contratto concluso tra le parti il 1.7.2018 nel quale si prevedeva quanto segue:

1- l’opposto locava all’opponente quattro cartelloni pubblicitari dell’esercizio commerciale del convenuto per cinque anni fino all’ultimo giorno del quinto anno e perciò con decorrenza dal 1.7.2018 sino al 31.12.2023;

2- il canone convenuto era per il primo anno di eur 4.300,00 oltre iva;

3- dal secondo anno si prevedeva un aumento di tale canone del 3% per ogni anno nel senso ce ogni anno il canone aumentava del 3% rispetto a quello dell’anno precedente;

3- era convenuto il pagamento delle imposte e tasse comunali indicate per il primo anno 2018 in eur 2.336,00, oltre iva ove dovuta, come da contratto in doc. 1 opposto, tale somma era stata pagata per il detto anno essendo inserita a penna la dicitura pagato;

4- si prevedeva il pagamento della preparazione dei quattro cartelloni al costo di eur 900,00 oltre iva, somma in ogni caso non azionata in monitorio;

5- si prevedeva la rinnovazione automatica del recesso previo disdetta di sei mesi dalla naturale scadenza a con lettera raccomandata, in clausola 6 di condizioni generali espressamente approvata dal locatario si prevedeva che il contratto si intendeva tacitamente rinnovato per uguale periodo e perciò cinque anni salvo la detta disdetta;

6- nelle condizioni generali di contratto l’art. 1, approvato espressamente per iscritto, prevedeva che:

a- un solo mancato pagamento faceva decadere dal termine ex art. 1186 cc il locatario con diritto del locatore di pretendere l’intero -in clausola si scriveva l’intero ammontare dell’impegno- e perciò, credibilmente, il canone ed il rimborso delle imposte e tasse comunali, con sospensione della prestazione da parte del locatore mediante rimozione dei cartelloni; b- nella medesima clausola 1 si prevedeva che nel caso di detto inadempimento -anche per un solo pagamento- vi era la risoluzione del contratto di diritto ed il risarcimento predeterminato nel corrispettivo dovuto per locazione di tutte le cinque annualità fino al 31.1 dell’ultimo anno; venendo al credito monitorio esso si formava così:

7- fattura 69 del 31.7.018 per eur 2.806,20 (doc. 2 monitorio) non pagati eur 1.403,10, assunto pacifico perchè non espressamente contestato dall’opponente e perciò vera ex art. 115 comma 1 ultima parte cpc;

8- fattura 4 del 8.1.2019 (doc. 3 monitorio) per eur 2.338,00;

9- così per gli anni successivi fino a giungere al 31.12.2023 chiedeva il pagamento per i soli canoni della somma complessiva, aumentata in ragione d’anno del 3%, pari complessivamente ad euro 20.606,34;

in ingiunzione alla fine affermava che il credito complessivo era di eur 24.347,44;

per giungere a tale somma il calcolo era 20.606,34 (punto 9) + 1.403,10 (punto 7) +3.338,00 (punto 8); eccezione dell’opponente era che la clausola 1 di condizioni generali era vessatoria e perciò nulla;

l’affermazione è fuori dalla legge l’opponente un’impresa -non un consumatore- approvava espressamente per iscritto tale clausola sottoscrivendola espressamente- male ha fatto; il principio richiamato di legittimità Cass. 9.7.2018 n. 17939 (fine pagina 5 di citazione) non è stato letto attentamente dall’opponente in quanto in esso si affermava che quando le clausole vessatorie non vengano accompagnate dalla descrizione sommaria del loro contenuto, caso qui non ricorrente essendo ogni clausola vessatoria accompagnata dalla breve descrizione del fine della singola clausola vessatoria, sono nulle quando vengano indicate tutte come clausole vessatorie mentre nel contratto de quo non erano indicate vessatorie le clausole 8-11-13; infatti Cass. 9.7.2018 n. 17939, la sentenza richiamata dall’opponente, affermava:

“la doglianza relativa alla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione della clausola di deroga per essere stata prevista nella specie «un’unica sottoscrizione aggiuntiva per un gran numero di clausole delle quali talune non posseggono il carattere della vessatorietà», è infondata, risultando, nelle specie, le clausole oggetto della doppia sottoscrizione – in tutti i contratti sopra richiamati ed anche, quindi, in quello di fideiussione stipulato dal ricorrente – correttamente richiamate, in conformità al principio affermato da Cass. 11/11/2015, n. 22984; ed invero dagli atti – che la Corte in questa sede ben può esaminare – risulta che la sottoscrizione è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, evidenziandosi che oltre al richiamo numerico delle stesse, vi è pure una, benché sintetica, indicazione del contenuto, così risultando rispettata l’esigenza di tutela codificata nell’art. 1341 cod. civ., dovendo reputarsi essere stata l’attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole ed è proprio questo il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. (Cass., ord. 2 aprile 2015, n. 6747); a tal fine deve, pertanto, ammettersi l’idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria (tra le altre, Cass., ord., 5/06/2014, n. 12708 e Cass. ovvero Cass. 3/09/2007, n. 18525) e deve negarsi quella di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (ex multis, Cass., ord., 29/02/2008, n. 5733; Cass., ord., 11/06/2012, n. 9492, nonché, a contrario, Cass., ord., 24/02/2014, n. 4404), oppure se sia prevista per legge una forma scritta per il contratto (Cass., ord., 5/06/2014, n. 12708;

Cass., ord., 18/05/2015, n. 10119)”; pertanto tale eccezione è infondata; qui invece la clausola 1 delle condizioni generali di contratto nella parte in cui richiama l’art. 1186 cc è nulla per violazione di norma imperativa, ex art. 1418 cc, non essendo consentita la deroga di applicazione dell’art. 1186 cc; la detta ultima disposizione non consente la deroga della sua possibile applicazione anche ad ipotesi diverse da quelle lì contemplate dell’insolvenza ovvero della perdita della garanzia ovvero della mancata prestazione della garanzia;

era contrario al precetto normativo di tale disposizione che fossero ad applicarsi come conseguenza il far giungere a scadenza tutte le obbligazioni del quinquennio al mancato pagamento di un solo rateo affermando Cass. 11.11.2006 n. 23093:

“Ai fini dell’operatività della decadenza dal beneficio del termine, l’interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall’art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l’insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mancato pagamento da parte del lavoratore delle rate, oggetto di una conciliazione, costituisse di per sé una condizione sufficiente per il verificarsi della decadenza e per esigere l’intera prestazione)”; così il requisito per poter applicare l’art. 1186 cc è che vi sia insolvenza del debitore che così Cass. 18.11.2011 n. 24330 affermava:

“Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l’art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l’impossibilità da parte di quest’ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione”;

è evidente pertanto che non potendo il disposto della detta disposizione essere applicato al caso di mero inadempimento va dichiarata la nullità della clausola 1 delle condizioni generali di contratto concluso il 1.7.2018 nella parte in cui richiama l’applicabilità dell’art. 1186 cc nell’ipotesi di mero inadempimento nel pagamento anche di un solo rateo; per essere chiari la detta disposizione può essere applicata solo e soltanto nel caso di intervenuta insolvenza del debitore e non nel caso di inadempimento nel pagamento di un solo rateo ovvero, caso qui non evocato dal creditore, quando vengano a mancare garanzie ovvero si perdano le garanzie; è di palmare evidenza che ove ciò non fosse si darebbe spazio a furbate, in altro modo non definibili, del genere consistenti nel vincolare un incauto contraente ad un’obbligazione contrattuale per un tempo notevole di cinque anni e perché non un secolo; su tale ultima questione rilevata d’ufficio veniva concesso termine per memoria ex art. 101 comma 2 cpc; l’opposto affermava che era possibile usufruire del disposto di cui all’art. 1186 anche prevedendo la sua applicabilità in caso di singolo inadempimento nel pagamento di un rateo in virtù della statuizione di legittimità di cui a Cass. 7.10.1993 n. 9943; orbene è vero che in detta sentenza si fa cenno ad applicazione della disposizione in caso di inadempimento nel pagamento di un solo rateo ma qui al questione è che la recente giurisprudenza di legittimità non condivide tale affermazione come sopra riportato; pertanto va dichiarata la nullità della clausola contenuta nel contratto datato 1.7.2018 nella parte in cui richiama l’applicabilità del disposto dell’art. 1186 cc nel caso di inadempimento nel pagamento di un singolo rateo; in ingiunzione si fondava il credito però non solo sul disposto dell’art. 1186 cc bensì anche sulla intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell’opponente (pagina 2 capoverso ricorso ingiuntivo); sicuramente tale inadempimento vi è stato non avendo l’opponente pagato la fattura 69 del 31.7.2018 (doc. 2 monitorio) riferentesi al saldo del primo anno di locazione dei cartelloni periodo 1.7.2018/1.7.2019 e stante la previsione contrattuale di art. 1 condizioni generali di contratto di risoluzione di diritto del contratto e perciò in applicazione dell’art. 1456 cc va dichiarato risolto il contratto concluso il 1.7.2018 per inadempimento della società XXX sas di YYY E C; in ordine al risarcimento si ricorda che la clausola 1 di condizioni generali di contratto prevedeva in tal caso un risarcimento predeterminato nel corrispettivo dovuto per locazione di tutte le cinque annualità fino al 31.1 dell’ultimo anno;

i convenuti a pagina 7 di comparsa invocavano l’applicazione del disposto relativo alla riduzione della penale ex art. 1384 cc; tal riduzione è att dovuto perchè, come da pagina 6 di comparsa, senza eccezione alcuna dell’opposta e perciò ex art. 115 comma 1 ultima parte cpc, circostanza vera sin dal marzo del 2019 era stata rimossa la cartellonistica; va subito detto che tale previsione era una penale predeterminandosi il danno ma essendo stati i cartelloni rimossi sin dal marzo del 2019 si ritiene congruo ed equo ridurre la penale suddetta consistente nel pagamento dei canoni sino al 31.12.2019; per intenderci idea dell’opponente in sintesi è poiché hai rimosso i cartelloni a marzo, ergo pago sino a marzo, si sbaglia perchè componente del danno è il lucro cessante che qui era il canone di locazione per cinque anni ma per congruità ed equità qui si è ridotta la penale sino al 31.12.2019 non essendo stata offerta alcuna prova dall’opponente che successivamente al marzo del 2019 vi era stata nuova locazione dei cartelloni; si ritiene congruo il termine del 31.12.2019 perchè se l’opposto per ben nove mesi non riusciva ad allocare i cartelloni a nuovo cliente ben dovrebbe fare a rimuoverli e se ciò non faccia è sua responsabilità ex art. 1227 comma 2 cc; pertanto somme dovute sono eur 2.806,20, come da fattura citata in doc. 2 opposto del 31.7.2018 n. 69 relativa al canone sino al 31.7.2019, più il canone sino al 31.12.2019 pari ad euro 1.845,41, più eur 2.338,00 per le imposte/tasse comunali pagate dall’opposto per l’anno 2019 come da fattura 4 del 8.1.2019 in doc. 3 opposto, precisando che non avendo l’opponente eccepito l’assenza di prova del pagamento, ex art. 115 comma 1 ultima parte cpc, tale somma è dovuta; alla somma di eur 1.845,41 per il canone dal 1.8.2019 al 31.12.2019 si è giunti sulla base che il canone annuale nel detto periodo era per eur 4.429,00 (pagina 7 comparsa di risposta) che diviso per i cinque mesi da agosto a dicembre è pari alla detta somma; pertanto la somma complessiva è pari ad eur 6.989,61;

in applicazione dell’art. 2313 cc la società e gli accomandatari vanno condannati YYY e ZZZ vanno condannati in solido al pagamento di detta somma; pertanto la società XXX sas di YYY E C nonché i soci YYY e ZZZ vanno condannati, in solido passivo tra loro, a pagare a favore della società KKK srl la somma di eur 6.989,61, oltre agli interessi ex artt. 4-5 d. lgs 231/2002 dalle scadenze di fatture al soddisfo; per l’effetto va revocata l’ingiunzione;

stante il ridotto accoglimento della domanda e la nullità contrattuale perpetrata dall’opposto le spese vanno compensate; la sentenza è clausolata ex art. 282 cpc.

P . Q. M.

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio così provvede:

Dichiara la nullità della clausola contenuta nel contratto datato 1.7.2018 nella parte in cui richiama l’applicabilità del disposto dell’art. 1186 cc nel caso di inadempimento nel pagamento di un singolo rateo;

Dichiara risolto il contratto concluso il 1.7.2018 per inadempimento della società XXX sas di YYY E C;

Condanna la società XXX sas di YYY E C nonché i soci YYY e ZZZ, in solido passivo tra loro, a pagare a favore della società KKK srl la somma di eur 6.989,61, oltre agli interessi ex artt. 4-5 d. lgs 231/2002 dalle scadenze di fatture al soddisfo; Revoca l’ingiunzione;

Spese compensate;

Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Busto Arsizio, 22/01/2020
Il Giudice

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