Di siffatti poteri sono, invece, sprovviste le concessionarie televisive private.
In materia di risarcimento del danno da interruzioni di trasmissioni televisive mediante messaggi pubblicitari oltre i limiti stabiliti dalla direttiva CEE n. 552/89 del 3 ottobre 1989, la Suprema Corte ha stabilito che affinché una concessionaria privata possa essere equiparata allo Stato, ai fini dell’applicabilità nei suoi confronti di direttive comunitarie non attuate, è necessario non soltanto che si tratti di organismo incaricato con atto della pubblica autorità di prestare, sotto il suo controllo, un servizio di interesse pubblico, ma anche che esso disponga, a tale scopo, di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra i singoli.
Di siffatti poteri sono, invece, sprovviste le concessionarie televisive private.
Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 23937 del 9 novembre 2006
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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