REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 3125/2022 pubblicata il 19/12/2022
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2984/2021 promossa da:
XXX (C.F.)
ATTORE
con
PM INCARICATO AGLI AFFARI CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione notificato in data 10.05.2021 XXX ha domandato l’autorizzazione agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso da maschile in femminile e la contestuale rettificazione degli atti di stato civile, ordinando all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita e di residenza (Foggia) la rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome proprio da *** a ***. Completata l’attività istruttoria consistita in attività di produzione documentale e in una consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza del 14.11.2022, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia dell’attore ai termini di cui all’art. 190 c.p.c. *****
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ha rappresentato l’attore di aver manifestato sin da bambino un disturbo dell’identità di genere acuitosi durante la pubertà determinante una forte dissociazione tra sesso e genere.
La percezione di appartenenza al sesso femminile ha indotto l’attore ad assumere comportamenti nettamente femminili. Lo sviluppo puberale e la comparsa di tratti fisici più marcatamente maschili è stata fonte di profonda sofferenza per *** che ha iniziato a percepire in modo evidente l’incongruenza tra il suo sesso biologico e il suo genere percepito. Dalla relazione rilasciata dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa emerge in modo evidente, dunque, la diagnosi certa di Disforia di Genere, ovvero la condizione di transessualismo (transgenderismo, o gender nonconforming). Le summenzionate dott.sse, infatti, sottolineano che nella persona XXX è ravvisabile “un’incongruenza marcata, persistente, stabile e al momento irreversibile tra il genere maschile assegnato alla nascita e il genere femminile percepito, vissuto ed espresso nei comportamenti, abbigliamento, modalità relazionali” e che pertanto “la persona in questione presenta un’identità di genere psicosessuale femminile, stabile nel tempo e ad oggi valutabile come definitiva e irreversibile.” (doc. 03). 6. Dal mese di maggio del 2019, inoltre, parte attrice si sottopone regolarmente a terapia ormonale femminilizzante con effetti positivi, sia sul piano somatico che psicologico. Il percorso endocrinologico intrapreso dalla persona XXX è monitorato dal Prof., dalla cui documentazione medica emerge chiaramente che i cambiamenti fisici e la volontà di parte attrice risultano ormai irreversibili (docc. 04 – 05). Grazie alla terapia, parte attrice ha presentato un’armonica e consistente modificazione dei tratti fenotipici (da maschili a prettamente femminili) e ha iniziato la “prova di vita reale” (real life experience) vestendo gli abiti della voluta sessualità femminile.
7. L’evidente femminilizzazione del corpo ha acuito la sofferenza che parte attrice prova relativamente ai caratteri sessuali primari maschili.
Nella richiamata relazione psicologica, infatti, si legge che la persona XXX “Sente come una parte estranea a lei gli attributi maschili e li vive come un ostacolo ad una vita normale: non va al mare per paura che si vedano e ha enormi difficoltà anche a toccare quelle parti del suo corpo.” (doc. 03). Inoltre, l’ormai evidente incongruenza tra l’aspetto fisico di parte attrice e la sua identità anagrafica è, per la stessa, fonte di profondo disagio e di difficoltà nello svolgimento di attività quotidiane legate alla sua vita professionale e privata (doc. 03). 8. In considerazione dell’irreversibilità della transizione e ribadendo la diagnosi certa di Disforia di Genere, la Dott.ssa e la Dott.ssa esprimono parere favorevole all’adeguamento dei dati anagrafici e alla sottoposizione agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso (doc. 03).
Le summenzionate dottoresse, inoltre, chiariscono in modo indubbio il carattere di urgenza delle richieste attoree, ritenendo che la rettificazione del sesso anagrafico e l’autorizzazione agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso si connotino come una misura “urgente e indispensabile alla risoluzione della componente disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e decisivo miglioramento del grado di benessere psicologico” (doc. 03).
La consulenza tecnica disposta d’ufficio ha pienamente confermato la fondatezza della domanda, concludendo in maniera esente da vizi logici e di metodo, che: XXX *** è risultato essere affetto da “Disforia di genere con specificatore post-transizione”. 1. La disforia sessuale del XXX *** non è determinata da patologie organiche né psichiatriche di sorta; 2. XXX *** non necessita di particolari e diversi percorsi per poter modificare anagraficamente il sesso; 3. La rettifica anagrafica richiesta può essere autorizzata prescindendo dall’intervento chirurgico; 4. L’intervento chirurgico può essere autorizzato come il rimedio più idoneo teso a creare la corrispondenza tra i suoi caratteri sessuali e la percepita natura femminile”.
In tale stato di cose, essendo pienamente dimostrato il perfezionamento del processo di conquista dell’identità femminile da parte dell’attore, non resta che autorizzare gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso da maschile in femminile e la contestuale rettificazione degli atti di stato civile, ordinando all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita e di residenza (Foggia) la rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome proprio da *** a ***. Le spese di lite, non sussistendo una parte soccombente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie la domanda di XXX, nato il 14.09.1991 a Foggia e, provvedendo ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2011, autorizza gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso da maschile in femminile e la contestuale rettificazione degli atti di stato civile, ordinando all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita e di residenza dell’attore (Foggia) la rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome proprio da *** a ***.
• Spese irripetibili.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 08.11.2022.
Il Presidente est.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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