REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello, Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine assegnato ai sensi dell’art.127 ter c.p.c. per il deposito delle note di trattazione scritta del 04.04.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 327/2023 pubblicata il 03/05/2023
nella controversia iscritta al n. 129/2019 R.G.L. vertente tra:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. -appellante
CONTRO
XXX,
rappresentata e difesa dall’Avv.
-appellata-
I.N.P.S.
In persona del legale rappresentante.
SCCI Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps Spa
rappresentati e difesi dall’Avv. -appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti, Giudice del lavoro nr. 145/2019 pubblicata il 11/02/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 29.03.2019 Riscossione Sicilia Spa (già Serit Sicilia Spa) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Patti con la quale, in accoglimento dell’opposizione proposta da XXX con ricorso depositato in data 06.11.2015, è stata dichiarata l’illegittimità parziale degli atti di iscrizione ipotecaria opposti, di competenza dell’adito G.L, compensando interamente le spese di lite tra il ricorrente e Inps -SCCI Spa e condannando, invece, Riscossione Sicilia con distrazione.
Con il primo motivo l’appellante contesta “Erronea valutazione della prova documentale. Erronea valutazione delle eccezioni formulate da Riscossione Sicilia Spa. Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 77 del DPR n.602/1973. Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma II lett. U bis del DL n.70/2011”
Si duole che il primo Giudice ha erroneamente e genericamente affermato, senza alcuna motivazione, che Riscossione non ha fornito prova dell’avvenuta comunicazione preventiva delle iscrizioni ipotecarie opposte.
Al punto 1.1. dell’appello Riscossione richiama l’ipoteca Reg. Gen. n.2916 evidenziando di avere notificato la comunicazione preventiva e la comunicazione di avvenuta iscrizione, riportando date e numeri delle rispettive raccomandate, soffermandosi sulle notifiche ex art. 26 del DPR 1973/602.
In relazione alle altre due ipoteche, Reg. Gen. 1419 e Reg. Gen. 8447 espone trattarsi di iscrizioni antecedenti il D.L. 70/2011 e, quindi, ad esse non applicabile l’obbligo di invio della comunicazione preventiva. Per dette ultime iscrizioni evidenzia di avere fatto corretta applicazione dell’art. 77 comma 1 del DPR n.602/1973 comunicando l’avvenuta iscrizione con disponibilità a fornire chiarimenti al contribuente nelle giornate e orari di sportello. Rappresenta, in ogni caso, che dette ultime due iscrizioni ipotecarie non avendo ad oggetto le cinque cartelle indicate in ricorso dalla XXX, rispetto alle quali il primo Giudice si è dichiarato competente, non possono essere ricomprese tra gli atti di iscrizione ipotecaria opposti dichiarati illegittimi dal Tribunale, essendo soltanto una l’ipoteca sulla quale il Tribunale si è dichiarato competente, la nr. 2916 Reg. Gen., preceduta da rituale comunicazione preventiva.
Per il resto insiste nell’improcedibilità / inammissibilità dell’originaria azione, non avendo la XXX proposto opposizione nonostante la regolare notificazione delle cartelle, per come provato dalle allegazioni documentali offerte in primo grado. Richiama la procedura di iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR n.602/1973 ed il disposto di cui al DL n.70/2011 art. 7 comma 2 lett. U-bis, l’insussistenza della prescrizione, anche in ragione degli atti interruttivi, istando per le spese di lite.
L’Inps e la SCCI si sono costituiti in giudizio con memoria del 24.04.2020, analizzando i diversi profili della vicenda giudiziaria, alla luce del motivo di gravame, rassegnando articolate conclusioni alle pagine 7/8 della memoria, invocando il ristoro delle spese e compensi del grado.
XXX si è costituita in giudizio con memoria del 01.02.2022 contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Con riguardo all’iscrizione ipotecaria Reg. Gen. nr. 2916 espone che in data 17.07.2014 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione e in data 21.04.2015 quella di avvenuta iscrizione e che, benchè Riscossione si sia avvalsa dell’art. 26 del DPR 1973/602, la procedura risulta viziata poiché gli atti sono stati consegnati a persone diverse dal destinatario, in mancanza di produzione della Cad, richiamando sul punto la sentenza delle SS.UU. n.10012/2021.
In relazione alle ulteriori due ipoteche, antecedenti il DL 70/2011, rileva che anch’esse sono nulle per difetto di notifica e/o comunque il credito è prescritto.
Con ulteriore argomentazione reitera le eccezioni e le difese svolte in primo grado in punto di irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e di decorso dei termini prescrizionali, evidenziando per ciascuna di esse il viziato iter notificatorio.
L’appellata, indi, chiede l’integrale conferma della sentenza alla luce dell’infondatezza dell’appello con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio con distrazione.
Così instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 08.02.2022 la Corte onerava l’appellante di produrre documentazione attestante la tipologia dei crediti sottesi le due iscrizioni ipotecarie antecedenti il DL 70/2011.
Assegnata la causa ad altro relatore, con deposito del 27.07.2022 Riscossione depositava gli estratti di ruolo di cui all’ordinanza predetta. Approfonditi i temi della controversia, il Collegio, in esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine assegnato ex art.127 ter c.p.c., dispone con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione viene redatta in forma sintetica in applicazione degli articoli 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. alla luce dell’art. 127 ter c.p.c.
Giova premettere che XXX con il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c, premetteva di avere richiesto in data 31.10.2015 alla Conservatoria dei RR.II. di Messina certificazione attestante la mancanza di iscrizioni ipotecarie sugli immobili di sua proprietà al fine di poter completare una pratica di finanziamento. All’esito esponeva di avere appreso, come da visura prodotta, dell’iscrizione delle seguenti tre ipoteche sugli immobili anch’essi identificati in atto:
1. Ipoteca Reg. Gen. nr. 1419 Reg. Part. Nr. 443. Presentazione nr. 181 del 04/02/2005 per un importo capitale di euro 56.449,15;
2. Ipoteca Reg. Gen. nr. 8447 Reg. Part. Nr. 1032 Presentazione nr. 39 del 13/08/2008 per un importo capitale di euro 28.640,44;
3. Ipoteca Reg. Gen. nr. 2916 Reg. Part. Nr. 162 Presentazione nr. 36 del 13/04/2015 per un importo capitale di euro 199.708,22;
Avviata la procedura di accesso ai documenti la ricorrente otteneva da Riscossione gli estratti di ruolo relativi alle cartelle, di cui alle iscrizioni ipotecarie, molte delle quali dichiarava inerenti a contributi previdenziali individuali mai notificate, invocando la declaratoria di illegittimità delle iscrizioni ipotecarie per i motivi rassegnati ai capi A), B), C), D) dell’atto introduttivo.
Tanto premesso, occorre rappresentare che il primo Giudice ha considerato l’azione sottesa la controversia in esame quale accertamento negativo, individuando il legittimato passivo nell’ente concessionario della Riscossione, qualificazione che non è oggetto di osservazioni tra le parti e che appare condivisibile alla luce del principio espresso anche da Cass. Civ Sez. lav.n.10272 del 19.04.2021.
Sempre il Tribunale, in applicazione del principio espresso dalle SS.UU. con la sentenza n.19667/2014 ha ritenuto decisivo per l’accoglimento dell’opposizione la circostanza che non fosse stata inviata da Riscossione al contribuente, prima dell’iscrizione ipotecaria, anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77 comma 2 bis del DPR n.70/2011, una comunicazione con l’indicazione di un termine fissato in trenta giorni entro il quale poter esercitare il diritto di difesa, con eventuali osservazioni e/o con il pagamento del dovuto. Il Giudice di prime cure, in buona sostanza, ha ritenuto violato in capo a Riscossione l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con conseguente nullità delle iscrizioni ipotecarie.
L’accoglimento del suddetto motivo, ritenuti assorbiti gli altri, ha condotto alla statuizione impugnata.
Orbene, con il motivo di gravame Riscossione Sicilia Spa, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata alla prima a titolo universale ex art. 76 del D.L.25.05.2021 n.73, convertito con mod. nella legge 23 luglio 2021 n.106), evidenzia la necessità di operare una distinzione tra le tre iscrizioni ipotecarie alla luce del DL n.70/2011, rappresentando come due di esse – Ipoteca Reg. Gen. nr. 1419 Reg. Part. Nr. 443. Presentazione nr. 181 del 04/02/2005 per un importo capitale di euro 56.449,15 e Ipoteca Reg. Gen. nr. 8447 Reg. Part. Nr. 1032 Presentazione nr. 39 del 13/08/2008 per un importo capitale di euro 28.640,44 siano antecedenti la citata normativa, mentre l’Ipoteca Reg. Gen. nr. 2916 Reg. Part. Nr. 162 Presentazione nr. 36 del 13/04/2015 per un importo capitale di euro 199.708,22, successiva.
Il Giudice di prime cure non ha operato alcuna distinzione tra le tre iscrizioni ipotecarie, accomunandole genericamente, senza alcun apprezzamento sul tempo della iscrizione e sulla diversità di disciplina sottesa, statuendo l’illegittimità parziale degli atti di iscrizione ipotecaria opposti di sua competenza.
E’ pacifico, inoltre, che le iscrizioni ipotecarie sono state iscritte anche per crediti estranei alla competenza che ci occupa e di ciò il Tribunale ne ha dato atto nel dispositivo, pronunziando in termini di illegittimità parziale degli atti di iscrizione.
Orbene, prima di procedere all’esame delle singole iscrizioni ipotecarie appare necessario esaminare la questione sollevata da Riscossione a pagina 6 dell’appello in applicazione della quale sarebbe precluso al Collegio delibare sulle due iscrizioni ipotecarie antecedenti il DL n.70/2011 poiché esse, non avendo ad oggetto le cinque cartelle indicate nell’opposizione dalla XXX e sulle quali il Tribunale si è dichiarato competente, non possono ricomprendersi tra gli atti di iscrizione ipotecaria opposti dichiarati illegittimi dal primo Giudice.
La prospettazione non appare convincente.
La XXX al capo B) del ricorso di primo grado ha chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità delle tre iscrizioni ipotecarie e, quindi, l’indicazione in ricorso delle cartelle che assume non esserle mai state notificate (tutte riconducibili all’iscrizione del 2015), non vale a limitare l’impugnazione ad una sola delle tre iscrizioni.
A ciò si aggiunga che, in esito all’ordinanza della Corte del 08/02/2022, Riscossione ha prodotto gli estratti di ruolo riferiti alle due iscrizioni ante DL 70/2011 dall’esame dei quali si colgono pretese di natura previdenziale riconducibili alla competenza del giudice adito, esame che sconfessa la tesi dell’originaria resistente riportata a pag.4 della memoria di costituzione in primo grado “ le ulteriori cartelle sottese alle iscrizioni ipotecarie per cui è causa non hanno ad oggetto contributi previdenziali e, pertanto, non riguardano la giurisdizione oggi adita”
Le cinque cartelle indicate in atto di opposizione dalla XXX attengono alla iscrizione ipotecaria Reg. Gen. Nr. 2916 e su di esse l’opponente ha opposto ulteriori motivi, non esaminati dal primo Giudice poiché ritenuti assorbiti, che sono stati riproposti dalla appellata con la memoria di costituzione in questo grado.
Pertanto, lo scrutinio del Collegio deve estendersi alle tre iscrizioni ipotecarie.
Orbene, per le due iscrizioni ante DL 70/2011, ipoteca Reg. Gen. nr. 1419 Reg. Part. Nr. 443. presentazione nr. 181 del 04/02/2005 per un importo capitale di euro 56.449,15 e Ipoteca Reg. Gen. nr. 8447 Reg. Part. Nr. 1032 presentazione nr. 39 del 13/08/2008 per un importo capitale di euro 28.640,44, deve concordarsi con il Tribunale sulla loro illegittimità parziale in applicazione dell’arresto delle SS.UU. n.19667/2014 “…. Sicchè può affermarsi il seguente principio di diritto: Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Sul punto, non si ritiene sufficiente la circostanza dedotta dall’appellante circa la disponibilità a fornire al contribuente chiarimenti all’esito dell’avvenuta iscrizione delle due ipoteche, (indicando orari e giorni di apertura degli sportelli), poiché ciò non soddisfa l’esigenza manifestata dal suesposto principio delle SS.UU.
In relazione, invece, alla iscrizione ipotecaria successiva al DL 70/2011 e cioè a dire Ipoteca Reg. Gen. nr. 2916 Reg. Part. Nr. 162 Presentazione nr. 36 del 13/04/2015, si deve osservare quant’appresso.
Riscossione ha notificato presso la residenza della XXX in data 16.07.2014 la comunicazione preventiva di ipoteca e in data 21.04.2015 la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria avvalendosi della procedura ex art. 26 del DPR 1973/602, versando gli atti comprovanti detti adempimenti.
Se è vero che le due raccomandate sono state ricevute da soggetto diverso rispetto alla XXX la procedura notificatoria deve ritenersi utilmente compiuta.
L’esame dell’allegato 3, prodotto da Riscossione, consente di ritenere corretto il procedimento sia per la raccomandata ricevuta il 17.07.2014 e sia per quella ricevuta il 23.04.2015, (comunicazione preventiva di iscrizione e comunicazione di iscrizione).
Contrariamente all’assunto dell’appellata la notificazione ex art. 26 non necessita dell’invio della Cad e/o di ulteriori formalità rispetto alla spedizione e ricezione dell’atto alla residenza del destinatario essendo diversamente regolata rispetto alla notificazione ex legge n.880 del 1982; “ In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall’art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente… Cassazione civile sez. I – 19/01/2023, n. 1686
Sicchè, può affermarsi che le formalità di iscrizione ipotecaria identificata al numero Reg. Gen. 2916 appaiono corrette e ciò impone al Collegio lo scrutinio dell’ulteriore motivo di opposizione proposto dalla XXX con l’originario ricorso, riproposto in appello ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. attinente “l’irregolare notifica delle cartelle di pagamento sottese alla iscrizione ipotecaria e decorso dei termini di prescrizione”
E’ proprio in relazione a detto motivo che occorre, adesso, esaminare le citate cinque cartelle di pagamento indicate in ricorso.
Prescindendo dall’infondata e solo accennata questione di non conformità all’originale degli avvisi postali relativi alle loro notificazioni, non avendo la XXX dedotto alcun disconoscimento, lo scrutinio del Collegio deve dirigersi sulla verifica della regolarità delle notifiche e sull’eccepita prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi.
In relazione alla cartella n. 295 2004 0029990514 – ruolo 2004- le parti concordano sulla circostanza che essa è stata notificata alla XXX in data 06.09.2004 a mani di XXX e ciò, peraltro, è confermato dall’allegato 4 di Riscossione.
La parte privata sostiene che ad essa non avrebbe fatto seguito alcun regolare atto interruttivo, in quanto le successive intimazioni, notificate a soggetti diversi, non conterrebbero alcun riferimento alla cartella. Pur essendo l’assunto infondato, atteso che dall’esame del documento 4) è possibile appurare che l’intimazione di pagamento notificata il 01.12.09 riporta in calce il numero della cartella, tuttavia l’atto interruttivo è tardivo essendo stato notificato oltre il termine di prescrizione quinquennale.
In relazione alla cartella n. 295 2004 0054037781 – ruolo 2004 – risulta notificata il 17.02.2005 con successiva intimazione di pagamento consegnata il 01.12.2009, con riferimento al numero cartella in testa all’atto, (allegato 5 di Riscossione), con effetto interruttivo della prescrizione. La prescrizione, però, non può dirsi ulteriomente interrotta, per come sostenuto da Riscossione con la raccomandata del 26.08.2014 poiché in essa non è indicata la cartella alla quale si riferisce, tuttavia l’effetto interruttivo è rinvenibile nella comunicazione preventiva di ipoteca del 17.07.2014.
Alla luce della suddetta ricostruzione la pretesa di Riscossione in forza della suddetta cartella è legittima e non attinta da alcuno dei vizi sollevati dalla XXX. In relazione alla cartella n. 295 2006 0006857433 – ruolo 2006- risulta in atti (allegato 6 Riscossione) copia di cartolina postale con la quale si dà atto di un deposito presso la casa comunale e della spedizione di raccomandata informativa del 11.05.2006 ricevuta il successivo 13.05.2006. Da tale data Riscossione Sicilia non allega alcun atto interruttivo sino alla comunicazione preventiva di ipoteca ricevuta del 17.07.2014, primo atto e, quindi, per detta cartella è spirato il termine di prescrizione quinquennale.
In relazione alla cartella n. 295 2008 0044149381 – ruolo 2008- – risulta in atti (allegato 7 Riscossione) una cartolina postale riferita alla suddetta cartella con adempimento di deposito presso la casa comunale del 13.02.2009. Vi sono poi allegate la cartolina postale che riporta in calce il numero della cartella in esame spedito dall’Ufficio postale di Catania il 19/05/2009 e a seguire la parte di cartolina -retro- che si riferisce sempre alla cartella in esame con sottoscrizione di ricezione del 23.05.2009. Da tale data Riscossione Sicilia non allega alcun atto interruttivo sino alla comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 17.07.2014 e, quindi, anche per detta cartella è spirato il termine di prescrizione quinquennale.
In relazione alla cartella n. 295 2009 0007486037 – ruolo 2009- risulta in atti (allegato 8 Riscossione) copia di cartolina postale che riporta in testa il numero della cartella con notifica eseguita in data 10.11.2009 a mani del genero della XXX. Con riferimento a tale ultima cartella Riscossione Sicilia risulta avere interrotto la prescrizione con la comunicazione preventiva di ipoteca ricevuta dalla XXX il 17.07.2014 e, quindi, entro il termine di termine di prescrizione quinquennale. Così esaminate le cinque cartelle esattoriali può affermarsi che, per due di esse, esattamente la numero n. 295 2004 0054037781 e la numero 295 2009 0007486037 le originarie doglianze della XXX non hanno trovato riscontro, con conseguente parziale accoglimento del gravame in ordine alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria limitatamente ad esse, dovendosi confermare l’illegittimità per il resto, così come statuito dal Giudice di prime cure.
Infine, in relazione al governo delle spese di lite, si ritiene che il parziale accoglimento dell’impugnazione comporti la compensazione per la metà per i due gradi di giudizio tra la XXX e Riscossione, ponendo a carico di quest’ultima (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) la restante metà, liquidata come in dispositivo, mentre vanno interamente compensate tra l’appellante e Inps anche quale procuratore di SCCI Spa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello promosso da Agenzia delle Entrate- Riscossione, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa statuizione, così provvede: in parziale riforma della sentenza n.145/2019 del Tribunale di Patti pubblicata il 11/02/2019 dichiara la legittimità parziale dell’iscrizione ipotecaria Reg. Gen. nr. 2916 Reg. Part. Nr. 162 Presentazione nr. 36 del 13/04/2015, limitatamente alle cartelle n. 29520040054037781 e n 29520090007486037; compensa per metà le spese di lite tra Agenzia delle Entrate -Riscossione e XXX, ponendo la restante metà a carico di Agenzia delle Entrate-Riscossione ed a favore del procuratore distrattario di XXX, avv., che liquida nel complessivo importo di euro 1.756,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge e se dovute; conferma per il resto l’impugnata sentenza. Compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio tra Agenzia delle Entrate -Riscossione e XXX, ponendo a carico di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante, la restante metà che liquida nel complessivo importo di euro 2.560,00, di cui euro 1.560,00 a favore del procuratore distrattario di XXX, avv. ed euro 1.000,00 a favore di XXX, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge e se dovute.
Compensa integralmente le spese di lite tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Inps anche quale procuratore della SCCI Spa
Messina, li 02.05.2023
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente avv.
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