REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._214_2024_- N._R.G._00000376_2024 DEL_10_09_2024 PUBBLICATA_IL_10_09_2024
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rimini in INDIRIZZO – RICORRENTE – CONTRO con sede in Roma in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore ;
rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Rimini presso la sede dell’ sita a Rimini in INDIRIZZO – CONVENUTO – MOTIVAZIONE
La domanda con la quale ha richiesto l’irripetibilità della somma pari ad € 12.738,01 (di cui € 6.942,25, in conguaglio alla prestazione pensionistica per gli anni 2022 e 2023, ed € 5.795,76 per conguaglio indennità relativa alle identiche annualità ) richiesta dall’ con nota in data 19 settembre 2023 a titolo di ricalcolo della pensione cat. INCIV n. 044NUMERO_DOCUMENTO riconosciuta alla ricorrente a far data dal 1 novembre 2018 per avere la percepito ratei relativi all’assegno di accompagnamento in epoca successiva alla revoca sanitaria intervenuta in seguito alla visita di C.F. revisione del 17 novembre 2022 e per non avere inoltre la stessa comunicato i redditi dell’anno 2021 , appare meritevole di accoglimento.
Quanto alla indennità di accompagnamento , va detto che il verbale sanitario trasmesso alla ricorrente in data 6 dicembre 2022 contenente l’esito della visita di revisione non consentiva di certo alla di avvedersi del fatto che, a fronte della conferma della invalidità TOTALE, le era stata revocata l’indennità di accompagnamento :
circostanza questa desumibile solo dal mancato richiamo all’art. 1 della L.18/80.
Quanto alla dedotta mancata comunicazione dei dati reddituali , l’art. 35, comma 10 bis della legge n. 14 del 2009 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano al Fisco i redditi incidenti sulle prestazioni in godimento siano tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all’ In caso di mancata comunicazione, si procede alla eventuale sospensione della prestazione e qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito. Risulta quindi di tutta evidenza come l’art. 35 comma 10 bis della legge n. 14 del 2009 abbia quali destinatari naturali solo i titolari di prestazioni collegate al reddito che devono comunicare una “situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento” i quali − pena la revoca delle relative prestazioni − sono tenuti a comunicare la loro situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento all’amministrazione finanziaria o direttamente agli enti previdenziali che erogano la prestazione. Invece i titolari di prestazioni collegate al reddito che, come la ricorrente, non posseggono alcun reddito incidente sulle prestazioni in godimento, non sono destinatari della norma in questione e non hanno quindi alcun obbligo di comunicazione.
L’obbligo di comunicazione non può infatti che riguardare chi ha qualcosa da comunicare che possa incidere sulla prestazione , dovendo l’ essere messo nelle condizioni di liquidare nella giusta misura le prestazioni od anche non liquidarle affatto se vengano a mancare i requisiti reddituali.
La circolare n. 195/2015 al riguardo è chiara :
“…nel caso in cui, ai fini della comunicazione all’istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall’istituto, e più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel casellario centrale dei pensionati e conosciute dall’ il titolare non e’ tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all’istituto…” .
Se dunque la ricorrente non aveva alcun reddito da comunicare , e quindi alcun obbligo di fare comunicazioni all’ allora nei suoi riguardi non è applicabile il meccanismo sanzionatorio che colpisce i pensionati che omettono di dichiarare – al fisco o agli istituti previdenziali – i redditi da loro posseduti, incidenti sulle prestazioni in godimento.
Sussistono in ogni caso le condizioni di operatività della speciale ipotesi di sanatoria prevista dall’ art. 52 comma 2 L. n. 88 del 1989 ( il quale stabilisce in generale che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell’interessato ) , come autenticamente interpretato dall’ art. 13 comma 1 L. n. 412 del 1991.
Norma quest’ultima che integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all’art. 52, co. 2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l’errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l’ente fosse già a conoscenza di essi.
La combinata lettura dell’art. 52, commi 1 e 2, e dell’art. 13, comma 1 (che offre l’interpretazione autentica del comma 2 dell’art. 52) induce così a ritenere che può in ogni momento rettificare la pensione, ma non può procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ medesimo, salvo che l’indebito sia dipeso da dolo del pensionato o consegua all’incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ Sulla stessa linea si veda anche la sanatoria prevista dal settimo comma dell’art. 38 Legge 28.12.2001 n.448 a norma del quale : “…Il recupero dell’indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo….
” Sul punto va detto allora che la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di ripetibilità dei ratei di pensione di reversibilità indebitamente pagati ( vedi Cass. Sez. L n. 25309 del 01/12/2009 Rv. 611846 ; conforme stessa sezione n.3334 del 2005 Rv.
5799780 ) ha infatti chiarito come l’art. 1, commi 260 – 265 della legge n. 662 del 1996, nell’innovare integralmente la disciplina precedentemente contenuta nella legge n. 412 del 1991, ha ancorato il diritto dell’ente di procedere alla ripetizione delle somme erogate alla sussistenza dei requisiti reddituali e soggettivi del pensionato, senza, peraltro, incidere sulla regolamentazione della ripetibilità in caso di dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti previdenziali, che resta affermata dall’art. 1, comma 265, della legge n. 662 del 1996.
Con la conseguenza che deve ritenersi tuttora operante la previsione di cui all’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 , che, nell’identificare la nozione di dolo nell’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall’ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite, costituisce principio generale di settore che informa anche la successiva disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996. Sulla stessa linea l’Ordinanza di Cass. Sez. L. n. 5984 del 23/02/2022 (Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01) che ha chiarito come l’irripetibilità dell’indebito previdenziale sia subordinata al ricorrere di quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all’interessato;
c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente :
difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c. .
Ritiene allora il giudicante che − sulla base della corretta interpretazione della normativa di riferimento di cui agli art. 13 Legge n. 4121991 e 1 comma 265 L. 6621996 fornita dalla giurisprudenza di legittimità sicuramente applicabile alla presente fattispecie riguardante il recupero di somme erogate dall’ a titolo di pensione conseguente all’accertato superamento della soglia reddituale − si debba ritenere che la ripetizione per l’intera somma sia proponibile solo qualora risulti accertata la sussistenza del dolo ( nella accezione sopra indicata ) del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti pensionistici. Ipotesi quest’ultima sicuramente non avveratasi nel caso di specie , non essendoci stata da parte della pensionata dolo o colpa grave nella formazione dell’indebito.
Ne consegue la natura illegittima dell’indebito pensionistico richiesto dall’ Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro Visto l’art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato il giorno 1�92024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con l’
1) Accertata l’irripetibilità dell’indebito pensionistico ad € 12.738,01 (di cui € 6.942,25, in conguaglio alla prestazione pensionistica per gli anni 2022 e 2023, ed € 5.795,76 per conguaglio indennità relativa alle identiche annualità ) richiesta dall’ con nota in data 19 settembre 2023 a titolo di ricalcolo della pensione cat. INCIV n. NUMERO_DOCUMENTO riconosciuta alla ricorrente a far data dal 1 novembre 2018 , condanna il suddetto ente previdenziale a restituire a le somme già riscosse o trattenute a tale titolo , oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire , ed a ripristinare la pensione di cecità civile illegittimamente revocata.
2) Condanna l’ alla rifusione in favore della parte opponente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.695,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad esborsi pari a € 43,00 ed I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso a Rimini il giorno 10�92024.
Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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