REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri sezione lavoro 1° grado
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa, in funzione di Giudice del lavoro, all’esito
dell’udienza figurata “a trattazione scritta” ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1120/2022 pubblicata il 27/10/2022
ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 83 comma 7 lettera h) d.l. n. 18/2020 e succ. mod.
da
XXX, rappresentato e difeso dall’avv.
– ricorrente – contro
INPS , rappresentato e difeso dall’avv. resistente –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione per incompetenza territoriale la ricorrente in epigrafe
ha opposto l’avviso di addebito n. di cui veniva a conoscenza in data 26/01/19 a seguito di una comunicazione PEC, recante l’intimazione di pagare la somma di euro 9.113,72 a titolo di contributi a percentuale IVS e sanzioni dovuti alla gestione commercianti per l’anno 2012, calcolato sui maggiori redditi accertati dall’Agenzia delle Entrate con accertamento unificato n. TK7011300367. A tal fine deduceva la prescrizione del credito così azionato, nonché l’erroneità nel merito della presta contributiva.
Si costituiva in giudizio l’INPS il quale chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva assegnata a questo Giudicante con provvedimento Presidenziale del 1.7.2022.
Con riferimento a tutte le eccezioni di natura “formale” riguardanti la pretesa nullità della notifica dell’avviso di addebito opposto, l’incompetenza territoriale della sede emittente nonché il difetto di motivazione dello stesso AVA, deve eccepirsene la tardività ex art. 617 c.p.c. Infatti com’è noto: “Avverso la cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:
1) l’opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l.n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione a ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorchè l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;2) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità dell’iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 com. 1 c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; c) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.” (Cass. Civ. sez. II, 22 febbraio 2010 n. 4139). Ordunque, è del tutto evidente che la predetta massima si attaglia perfettamente al caso in esame, atteso che, anche con riferimento alla riscossione esattoriale dei crediti previdenziali, il contribuente ha a disposizione tre diversi strumenti processuali: 1) l’opposizione ex art. 24 commi 5 e 6 D.lgs. n. 46/99 avverso l’iscrizione a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva; 2) l’opposizione ex comb. Disp. artt. 615 c.p.c. e 29 D.lgs. n. 46/99 qualora si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per assenza di titolo legittimante l’iscrizione a ruolo o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; 3) l’opposizione ex art. 617 c.p.c. qualora si adducano vizi formali riguardanti il procedimento di riscossione, ivi compresi i vizi attinenti la notifica della cartella esattoriale e/o dell’avviso di addebito.
Pertanto l’opposizione spiegata è tardiva in quanto non proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell’AVA, intervenuta il 16.01.2019.
In ordine alla prescrizione, con l’avviso di addebito opposto, l’INPS ha chiesto il pagamento dei contributi a percentuale dovuti alla gestione commercianti sul maggior reddito d’impresa accertato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2012, sulla base dell’accertamento unificato n., accertamento che la stessa parte ricorrente dà per notificato il 27.04.2017 (come reso palese dalla lettura del ricorso promosso dalla XXX dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nella quale si indica, senza rilevare alcun vizio di notifica, la data di notifica del suddetto accertamento).
Per i contributi di cui si discute occorre aver riguardo, ex D.M. 24 novembre 1995, alla data fissata per il pagamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche riferita ai relativi anni, secondo quanto disposto dall’art. 17 DPR 7 dicembre 2001 n. 435 e successive modifiche (cfr. circolare INPS n. 69/05), per cui , posto che con riferimento ai redditi anno 2012 il termine per il pagamento dell’IRPEF era fissato al 9.07.2013 (Dpcm 13 giugno 2013, pubblicato su GU n. 139 del 15.06.2013), alla data di notifica dell’accertamento unificato dell’Agenzia delle Entrate, ossia il 27.4.2017, il termine prescrizionale di cui all’art. 3 L.n. 335/95 non era ancora decorso.
In ordine agli effetti interruttivi della prescrizione dell’avviso di accertamento questo Giudicante ritiene di condividere quanto anche recentemente espresso dalla S.C: (si veda Cass. 31/08/2020, n. 18140) che ha statuito il seguente principio di diritto: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, all’esito della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi l’Agenzia delle entrate svolge un’attività di controllo e richiede anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell’avviso di accertamento dei contributi previdenziali compiuto dalla Guardia di Finanza – che, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette – costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS”. Nel corpo motivazionale ha così argomentato: “Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 17769 del 08/09/2015, Cass. n. 5439 del 24/2/2019) che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 l’Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all’INPS, sicchè ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS.
16. In virtù della medesima unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi, deve ritenersi idoneo atto di interruzione della prescrizione contributiva anche l’accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, quando da esso emerga un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, che venga assunto quale presupposto per la contestazione di un’evasione contributiva”.
Occorre pertanto passare al merito delle doglianze attoree. Al riguardo è stata ritenuta la necessità vista il rapporto di presupposizione tra l’avviso di addebito opposto e l’accertamento unificato n. posto a fondamento delle pretese contributive dell’INPS, di onerare le parti di rendere delucidazioni e attestazioni circa l’esito del giudizio introdotto dal ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’accertamento unificato n..
Parte ricorrente ha dedotto e provato che la procedura presso la Commissione è stata definita con domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7 del D.L. 23/10/2018 n. 119 conv. in L. 17/12/2018 n. 136 presentata il 21/05/2019, con la quale l’importo totale preteso dall’Agenzia di € 59.716,00 è stato ridotto a € 2.998,00 (somma comprensiva di interessi e sanzioni). Come correttamente ha rilevato parte ricorrente visto che l’INPS per il suo accertamento ha applicato l’aliquota 8% ne consegue che l’avviso INPS va rettificato all’importo di € 239,84.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, per la sussistenza di una procedura di definizione agevolata a fronte del rigetto (e della inammissibilità per tardività) delle censure non attinenti al merito.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando,
annulla l’avviso di addebito opposto e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS della somma di € 239,84 a titolo di contributi a percentuale IVS e sanzioni dovuti alla gestione commercianti per l’anno 2012; spese compensate.
Così deciso in Velletri, 27.10.2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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