fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Iscrizione Gestione Commercianti e Requisiti

La sentenza chiarisce i requisiti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti, in particolare la necessità di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Viene inoltre definito l’onere probatorio in capo all’ente previdenziale.

R.G. 40756/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

QUARTASEZIONE LAVORO FATTO E DIRITTO

SENTENZA N._6596_2024_- N._R.G._00040756_2022 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024

Con ricorso in riassunzione depositato il 26/12/2022, a seguito dell’ordinanza del 4/10/2022 emessa dal Tribunale di Velletri dichiarativa dell’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificatogli in data 13.01.2022, portante crediti contributivi fissi/percentuale sul minimale accertati e dovuti all’ a seguito dell’iscrizione d’ufficio di esso ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE per il periodo maggio 2019 – dicembre 2019, per un importo complessivo pari ad € 2.720,10. A fondamento dell’opposizione il ricorrente, richiamata la normativa di riferimento, ha contestato la sussistenza dei requisiti fattuali e giuridici per la sua iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE in qualità di socio della avvenuta d’ufficio a far data dall’1.05.2019;

al riguardo, infatti, il ricorrente, premesso di essere disoccupato, ha dedotto di non aver mai partecipato personalmente, con carattere di abitualità e prevalenza, all’attività di impresa, tanto che l’ momento della sua iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti – la cui comunicazione, tra le altre, neppure gli era stata notificata – non aveva fornito prova della sussistenza di tali presupposti.

Il ricorrente ha infatti dedotto:

che l’attività della veniva svolta in due punti vendita (uno sito ad Albano Laziale e l’altro a Genzano) gestititi unicamente dagli addetti alle vendite e dal personale dipendente della società;

che esso ricorrente, nella sua qualità di amministratore, gestiva unicamente taluni aspetti burocratici della vita societaria che si limitavano a saltuari contatti con il commercialista (per le buste paga dei dipendenti e/o ai fini della regolarità contributiva) ovvero con i fornitori (per la sottoscrizione dei relativi contratti di fornitura merce e/o utenze) e, ancora, con il Notaio (per la sottoscrizione di contratti che necessitavano della sua firma quale legale rappresentante della società).

Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l’ affinché, previa sospensione dell’esecutorietà dell’avviso opposto, fosse dichiarata nullità/inesistenza dell’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA e, quindi, non dovute le somme da quest’ultimo portate.

Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi.

Fissata l’udienza di comparizione delle parti, si è costituito in giudizio con memoria dell’1/05/2023, contestando l’avversa pretesa e ribadendo la legittimità dell’avviso impugnato.

previdenziale ha quindi richiamato tutte le difese operate nel giudizio a quo sia avuto riguardo alla notificazione, perfezionatasi a seguito di compiuta giacenza, del provvedimento d’iscrizione, che alla legittimità della stessa iscrizione del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE stante la sua partecipazione diretta, a decorrere dal maggio 2019, al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

al riguardo, ha rilevato gli aspetti sintomatici della sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, quali il mancato svolgimento da parte del nel periodo in contestazione (2019), di altra attività lavorativa ed, ancora, l’assenza di personale assunto dalla nel suddetto periodo che potesse per suo inquadramento professionale svolgere attività gestionale e di controllo.

Ferme restando le eccezioni e difese già formulate dinanzi al Tribunale di Velletri, con la memoria in riassunzione l’Istituto ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva della e l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ai sensi dell’art. 24, comma 5, D.lgs. 46/1999 oltreché, nel merito, ha svolto nuove ed ulteriori deduzioni (con relativa documentazione allegata – doc. 9 e ss. della memoria in riassunzione) legittimanti la suddetta iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE (quali, ad esempio, lo stralcio delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito relativi al mancato pagamento da parte del ricorrente dei contributi accertati per la sua iscrizione alla Gestione Separata) oltreché formulato nuove richieste istruttorie (quali l’ammissione a prova contraria).

Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.

seppur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.

Dichiarata inammissibile la richiesta di prova contraria formulata dall’ per la prima volta nel giudizio di riassunzione, dichiarata l’inammissibilità, per le medesime ragioni, della documentazione prodotta in questo giudizio con riferimento ai documenti da 9 a 16, con relativo stralcio della produzione documentale in parola, ammessa la prova orale richiesta dal ricorrente sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 3), 5) e 7) del ricorso, escussi tre testimoni, all’udienza del 5.06.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente. *** *** *** L’opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.

Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della non costituita.

Ed invero, l’art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come successivamente modificato, ha previsto la cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall’ sino al 31.12.2008, con la conseguenza che in relazione all’avviso di addebito impugnato non può sussistere il litisconsorzio necessario con la non potendo essere i contributi portati dal medesimo avviso (relativi all’anno 2019) oggetto della cessione di cui al cit. art. 13.

Infondata è, invece, l’eccezione di tardività dell’opposizione sollevata dall’ al momento della sua costituzione nel presente giudizio.

Al riguardo, giova infatti rilevare che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, il ricorso in opposizione, a fronte del perfezionarsi della notificazione dell’avviso di addebito in data 13/01/2022, è stato iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Velletri entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto ex lege e, specificatamente, in data 22/02/2022 (cfr. doc. 3 del ricorso).

Nel merito, giova rammentare che a mente dell’art. 29 comma 1 della legge n. 160/1975, come riformulato dall’art. 1 comma 203 della legge n. 662/96 “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.

Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché’ per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

Per quanto concerne il requisito di cui alla citata lett. c) il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sezioni Unite n. 3240 del 12.2.2010 – ha chiarito che:

“il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa; in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (Cass. n. 5360 del 2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l’ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 35181/2021).

Ne discende, quindi, che la mera qualifica di amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a giustificare l’obbligo d’iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, dell’attività di impresa.

Per quanto concerne il riparto dell’onere probatorio, deve invece rilevarsi che le opposizioni ad avviso di addebito si configurano come domande di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che sarà onere dell’intimante opposto – che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.

Tanto chiarito da un punto di vista generale, deve rilevarsi come nella fattispecie in esame l’ , sul quale incombe, come detto, il relativo onus probandi, non ha fornito alcuna prova circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale per i commercianti.

Per contro, la prova orale espletata ha consentito a questo giudice di escludere che il ricorrente nel periodo in contestazione (maggio – dicembre 2019) abbia partecipato al lavoro aziendale della con carattere di abitualità e prevalenza.

Il teste , seppur non abituale cliente dei due punti vendita (“mi recavo lì più o meno una volta al mese, soprattutto dalla casa al mare di Terracina”) , riferisce “il ricorrente nei negozi non l’mai visto, quando ci andavo avevo sempre a che fare con le commesse e ciò in tutti e due i negozi.

NOME Io andavo in negozio per gli acquisti perché avevo degli sconticini dalle commesse…”.

Dello stesso tenore la deposizione del teste , la quale afferma:

“io andavo nel negozio ma c’erano sempre le commesse.

Parlo di prima del covid, nel 2019 tra maggio e dicembre.

Il ricorrente non lavorava nei negozi … NOME … io andavo lì per comprare”.

Ed ancora, nello stesso senso il teste :

“ho frequentato i negozi di Genzano e di Albano perché mio suocero ha la casa a Casalazzara (che si trova sotto ad Albano) e potevo usufruire di qualche sconto.

Il periodo era il 2019, prima del covid, e lo ricordo perché il ricorrente soffriva di disturbi di ansia e depressione;

nei negozi non c’era mai e per questo l’ho pure rimproverato perché temevo non curasse i propri interessi”.

Le dichiarazioni rese dai tre testi trovano altresì conforto nella documentazione allegata al ricorso, con particolare riferimento alle buste paga prodotte in atti (cfr. doc. 4) 3, 4, 5 e 6 del ricorso), le quali effettivamente dimostrano che nel periodo intercorrente tra il mese di maggio 2019 ed il mese di dicembre dello stesso anno, fossero impiegati nella società, seppur non tutti per l’intero periodo, un numero complessivo di 4 dipendenti ( (stagista), dato questo che trova ulteriore conferma nel prospetto allegato alla email dello (cfr. doc. 4) 3 del ricorso) oltreché nella visura storica della (cfr. doc. 4) 8, pag. 14). Né le risultanze istruttorie in atti, da esaminare in applicazione del regime dell’onere probatorio sopra illustrato, consentono all’interprete di concludere per lo svolgimento da parte del ricorrente di un’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale;

del resto, dagli atti di causa e dalle deduzioni operati da entrambe le parti non risulta che il ricorrente fosse in possesso di conoscenze tecniche e professionali che potessero permettergli di svolgere una qualunque attività intellettuale in favore della società.

Né dirimente, in senso contrario, il fatto che il ricorrente sia anche amministratore della operando le due attività (quella di socio e quella di amministratore) su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (in termini, Cass. Civ. 10426/2018). In conclusione, non essendo stata fornita la prova, gravante sull’ della sussistenza dei presupposti legge per l’iscrizione dell’opponente alla gestione commercianti, ossia l’esercizio di attività d’impresa con carattere di abitualità e prevalenza – nel senso delineato dalla giurisprudenza sopra richiamata (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 35181/2021) – deve dichiararsi illegittimo l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA e, quindi, non dovute le somme dal medesimo portate (€ 2.720,10).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in ossequio al D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia, alla complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, all’attività processuale svolta e all’effettivo impegno nelle diverse fasi del procedimento.

Tali le motivazioni del dispositivo.

come in dispositivo.

Roma, decisa il 5 giugno 2024 Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati