fbpx
LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Iscrizione ipotecaria e distrazione spese legali

Il decreto chiarisce che l’iscrizione ipotecaria per spese legali, in caso di distrazione a favore del difensore, può essere richiesta solo nei limiti della quota di debito di ogni condebitore e non per l’intero importo su tutti gli immobili.

Prenota un appuntamento in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza per una consulenza legale.

Pubblicato il 24 gennaio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE

Rg.vg 15826/2024

Il tribunale in persona dei giudici:

dr.ssa NOME COGNOME dr.ssa NOME COGNOME dr.ssa NOME COGNOME Giudice rel.est.

ha pronunziato il seguente:

DECRETO N._R.G._00015826_2024 DEL_11_01_2025 PUBBLICATO_IL_11_01_2025

Ex artt. 2674 bis c.c. e 113 disp att. c.c. L’avv. NOME COGNOME ha rappresentato che con sentenza n. 2038/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 22.4.2024 , sono stati condannati, all’esito di un giudizio di divisione ereditaria, al pagamento della somma di euro 11.163,00, oltre accessori, a titolo di compensi legali con distrazione in suo favore.

Ha quindi chiesto alla Conservatoria la iscrizione ipotecaria sugli immobili loro assegnati per effetto della citata pronuncia in relazione alla complessiva somma riconosciutagli.

Il Conservatore ha provveduto alla iscrizione con riserva evidenziando diversi dubbi in ordine alla iscrivibilità della formalità nei termini in cui è stata richiesta dall’avv.to COGNOME Il reclamante ha proposto reclamo avverso tale iscrizione con riserva in quanto nella sua prospettazione non sussisterebbe alcun fondato dubbio in ordine al proprio diritto di iscrivere la richiesta ipoteca nei confronti di tutti i soggetti che sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, tenuto altresì conto che il Tribunale di , a seguito di apposita istanza di correzione di errore materiale, ha emendato la parte dispositiva del provvedimento aggiungendo la dicitura, omessa in un primo momento, “con attribuzione all’avv. NOME COGNOME dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. Civ”. Operata la comunicazione del reclamo al Pm e sentito il Conservatore comparso all’udienza camerale in ordine alle ragioni dell’apposta riserva, il Tribunale ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Va subito detto che buona parte delle obiezioni illustrate nella nota di iscrizione lettura del dispositivo appare evidente che per effetto della c.d. distrazione/attribuzione l’avv.to COGNOME NOME abbia ottenuto la condanna (attribuzione) in suo favore della somma liquidata per le spese del giudizio.

Ciò è tanto più chiaro se si considera che a fronte del secondo ricorso per la presunta correzione di errore materiale, finalizzata ad ottenere la esplicita dicitura “condanna” in suo favore, il Tribunale, nel dichiarare il non luogo a provvedere, ha precisato che le spese di lite sono state poste a carico degli eredi costituiti con imputazione/condanna a loro carico.

Quindi non può sostenersi che la sentenza prodotta dal richiedente a sostegno della richiesta iscrizione di ipoteca non sia una pronuncia di condanna avuto specifico riguardo al capo relativo alle spese del giudizio (art. 2818 c.c.).

Nella ricostruzione operata dal Conservatore poi vi sarebbero fondati dubbi “in relazione alla individuazione dei soggetti creditori delle cifre” in quanto nella nota il creditore ipotecario non sarebbe il soggetto che è stato indicato ossia COGNOME NOME bensì il quale però in modo contraddittorio risulterebbe in nota anche tra i soggetti contro cui si vorrebbe iscrivere la formalità;

sarebbe, secondo il Conservatore, “inspiegabilmente” sia tra i soggetti contro che tra quelli a favore.

Di qui la difficoltà anche tecnica a consentire la iscrizione richiesta.

In particolare il Conservatore assume che il richiedente vorrebbe iscrivere ipoteca in forza di un provvedimento emesso a favore del suo cliente al fine di iscrivere ipoteca anche contro quest’ultimo;

la Conservatoria assume dunquw che certamente non vi sarebbe un idoneo titolo di iscrizione contro per l’importo indicato di euro 11.163,00.

All’udienza camerale del 18.12.2024 il Conservatore ha ulteriormente argomentato la propria decisione evidenziando che oltre a mancare una formale condanna mancherebbe nella istanza una “richiesta pro quota ma la questione più problematica attiene a al quale si è sostituito il suo difensore;

con l’attribuzione e la iscrizione a suo carico non avrebbe un titolo specifico e vi sarebbe una identificazione tra soggetto passivo e attivo del credito e della conseguente iscrizione”.

Orbene il Tribunale non ritiene fondato il dubbio rappresentato dalla anomalia della iscrizione della formalità a favore e contro la medesima persona posto che detta anomalia non c’è.

L’avv. NOME COGNOME come risulta viene ad instaurarsi un autonomo rapporto tra i soggetti indicati come debitori dei compensi liquidati ed il difensore munito di procura individuato come distrattario (principio questo da ultimo ribadito anche dalla recente ordinanza della Suprema Corte n. 17061/2024).

Pertanto sarà il solo distrattario, nel caso l’avv.to COGNOME colui che potrà agire con il titolo giudiziale che riconosce l’attribuzione delle spese in suo favore nei riguardi di tutti i soggetti ivi indicati come tenuti a detta corresponsione, compreso il suo cliente Questo principio non muta nel peculiare giudizio divisorio che viene in rilievo nel caso che ci occupa in cui il Tribunale di Napoli Nord (nella sentenza richiamata dal reclamante), anche recependo l’accordo divisorio transattivo intervenuto tra le parti costituite, ha posto le spese di lite a carico di tutte parti costituite sicché l’indicazione di è stata operata dai giudici per indicare il soggetto in favore del quale è stata svolta l’attività defensionale liquidata con distrazione all’avv. NOME COGNOME ma non già per identificarlo quale creditore della somma di euro 11.163,00 stabilita a titolo di compensi. La sentenza ha infatti individuato solo come debitore tenuto al pagamento della somma sopra citata divisa in parti uguali con le altre due parti costituite.

Del resto, il secondo comma dell’art. 93 c.p.c. consente alla parte di superare il provvedimento di distrazione in favore del suo difensore solo chiedendo allo stesso Giudice, fino a quando il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la revoca con la procedura di correzione dell’errore materiale dimostrando di avere soddisfatto il credito del difensore per il onorari e le spese.

La vera criticità della richiesta di iscrizione in esame si annida in relazione alle modalità con le quali è stata richiesta la formalità sugli immobili assegnati nei confronti di tutti e per l’intero importo.

Il richiedente/reclamante pure avendo posto a fondamento della sua istanza la citata pronuncia che espressamente pone la somma di euro 11.163,00 a carico di ciascuna parte costituita in parti uguali e non carico di costoro in via solidale ha chiesto la iscrizione per l’intero importo su tutti gli immobili, nei riguardi di in relazione alla somma complessiva e non già pro quota.

L’espressa indicazione della ripartizione del debito per le spese legali in parti uguali tra i condebitori nella sentenza sopra citata induce a ritenere, in ossequio alla disposizione generale di cui all’art. 1294 c.c. (i condebitori sono tenuti in solido se alla quota di ciascuno (quote uguali stabilite dal Tribunale) o quanto meno si nutrono seri e fondati dubbi che il titolo negoziale posto a fondamento della richiesta formalità possa consentire una iscrizione ipotecaria su ciascuno immobile e contro ciascuno debitore per l’intero importo. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il reclamo va respinto.

Per la natura del procedimento in oggetto, in cui non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, non deve farsi luogo ad alcuna statuizione sulle spese del giudizio.

Il Tribunale, letti gli artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. att. c.c. -respinge il reclamo proposto dall’avv. NOME COGNOME

nulla sulle spese del giudizio;

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consigli della VI sezione del 18.12.2024 Il Giudice rel.

est. Dr.ssa NOME COGNOME La Presidente Dr.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Articoli correlati