REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE – LAVORO
Il dott., in funzione di giudice del lavoro per la delega conferita giusta Decreto Pres.le di variazione tabellare n., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 198/2019 pubblicata il 14/08/2019
nella causa portante R.G. lav. n. /2016 R.G. Lav. promossa da:
XXX, elettivamente domiciliato in, presso l’avv., che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
-Parte ricorrente-
Contro
I.N.P.S. – sede di Caltanissetta, rappresentata e difesa dagli avv.ti, elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’avv.;
-Parte resistente-
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
Con ricorso depositato il 9.11.2016, iscritto al n. /16 R.G. Lav., XXX, premesso di avere svolto attività di bracciante agricolo per 51 giorni nel corso del 2014 presso l’azienda di corrente in e sede di lavoro in, ha adito questo Tribunale chiedendo che, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed la titolare dell’azienda e del suo diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, venisse annullato e disapplicato il provvedimento con il quale l’INPS, sede di, con nota del, aveva comunicato il rigetto della domanda di disoccupazione agricola relativa all’anno 2014 in quanto il ricorrente medesimo non risultava iscritto negli elenchi agricoli. Ha quindi concluso chiedendo che sia accertata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e che sia dichiarato il proprio diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati per il 2014 per 51 giorni.
Si è costituito in giudizio I.N.P.S. contestando la sussistenza del rapporto di lavoro per la durata minima prevista, nonché lo stato di disoccupazione. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante l’esame di un teste all’udienza del 19/4/2018 e, subentrato nella trattazione del ruolo lo scrivente giudice, oralmente discussa all’udienza del 5 giugno 2019 e decisa tramite lettura del dispositivo nella medesima udienza all’esito della camera di consiglio come da verbale, con l’indicazione del termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni ai sensi del disposto di cui all’art. 429 c.p.c.
La domanda è infondata e come tale dev’essere rigettata.
Anzitutto si osserva come in un giudizio, come quello che ci occupa, volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo l’ordinario riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione. Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l’effettività dell’addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall’INPS.
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d’indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l’onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore. In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che « L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell’art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio» (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: «Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l’iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l’istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell’iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell’iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.». La produzione dell’iscrizione nell’elenco, quindi, costituisce prova sufficiente solo ove l’istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (cfr. C. Cass. 13877/2012 cit.); non risulta quindi utile all’istruzione del giudizio la richiesta da parte del ricorrente di ordinare al convenuto la produzione dell’estratto dall’elenco annuale dei lavoratori agricoli per l’anno 2014.
Nel caso di specie al ricorrente, unitamente alla comunicazione del rigetto del riconoscimento della prestazione previdenziale, è stato comunicato che «non risulta iscritto negli elenchi agricoli».
Ad ogni modo, sia nell’ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento, sia in mancanza del medesimo, appare necessario che l’attore provi in modo puntuale l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l’accertamento, dovendosi in proposito rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all’art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell’impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Tanto più che parte resistente, producendo in copia il verbale delle operazioni ispettive n. del, ha documentato come nel 2014 la presunta datrice di lavoro del ricorrente, manifestasse in realtà una scarsa conoscenza della realtà aziendale, mentre i rapporti con i clienti e fornitori venivano intrattenuti da altre persone.
La circostanza, poi, venuta fuori dalla testimonianza di ***, fratello del ricorrente, secondo cui la presunta datrice di lavoro in realtà è la compagna di suo nipote ***, che porta a presumere l’esistenza nella specie di un’azienda a conduzione familiare, avrebbe imposto al ricorrente medesimo uno “standard” probatorio ancora più rigoroso circa i caratteri tipici della subordinazione o di quegli elementi, c.d. “sintomatici”, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l’eventuale predeterminazione dei turni, l’eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l’assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.). Risultano prodotti in atti documenti a supporto di tale prospettazione, costituiti da buste paga e comunicazione unilav. Ma si tratta di documentazione proveniente dal supposto datore di lavoro e di formazione unilaterale che, pertanto, è priva di valore probatorio rispetto all’ente convenuto.
In conclusione parte ricorrente non ha fornito la prova rigorosa necessaria a superare la presunzione di gratuità legata ai rapporti di parentela, rendendosi necessario nella specie uno standard probatorio rafforzato, al fine di superare la presunzione di gratuità della prestazione o la possibilità che il rapporto si atteggiasse in realtà come quello tra coadiutori in un’impresa famigliare (cfr. Cass. Sez. L. Sentenza n. 9043/2011). In questo senso, le dichiarazioni rese dal teste hanno scarso significato.
Va poi considerato che il teste non risulta estraneo ed indifferente alla vicenda per cui è causa, essendo anch’egli in causa contro INPS per il medesimo oggetto e con riferimento allo stesso anno 2014,
La ricorrente risulta quindi integralmente soccombente.
Tuttavia in presenza della dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c, la stessa non può essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, che pertanto restano irripetibili.
P.Q.M.
– Rigetta il Ricorso ;
– Dichiara irripetibili le spese del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Indica in gg. 60, il termine per il deposito della motivazione .
Gela, 05.06.2019
Il G.O.P.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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