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Codice Penale

Istituto della compensazione legale e giudiziale

Il giudice può dichiarare l’estinzione del credito principale per compensazione legale a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito.

Pubblicato il 08 June 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1669/2022 pubblicata il 31/05/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7374/2019 promossa da:

XXX SRL (C.F.)

ATTORE contro

YYY SRL (C.F.)

 

CONVENUTO MOTIVI DELLA DECISIONE

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione – art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta raccomandata in data 21.5.2019, la società XXX s.r.l. ha citato in giudizio la YYY s.r.l. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Giudice Unico di Firenze, per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dell’attrice al risarcimento del danno causato da parte convenuta, quantificato come in premessa dell’atto di citazione, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; operare la compensazione fra il credito vantato dalla convenuta e quello vantato dall’attrice; condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della differenza ottenuta a seguito di compensazione, somma quantificata in €. 9.899,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora per ritardato pagamento e con vittoria di spese e compensi di causa”.

In buona sostanza parte attrice ha convenuto in giudizio YYY s.r.l. adducendo di svolgere, fra le altre, attività di produzione, per conto proprio, per conto terzi e anche a mezzo ditte terze, di articoli di pelletteria artistica, quali borse, portafogli, cinture, etc.; di aver acquisito con ordine di acquisto del 19.4.2018 dalla società *** s.p.a. produttrice del marchio “***” la commissione al confezionamento di n. 93 borse “***” con data di consegna stabilita per il 8.5.2018, n. 100 borse “***” con data di consegna al 7.6.2018; di aver a sua volta commissionato la lavorazione-assemblaggio di detti prodotti alla società YYY s.r.l. corrente in cui consegnava in data 26.4.2018 ed in data 27.6.2018 il relativo materiale; che la YYY s.r.l. non rispettando i termini di riconsegna del prodotto a seguito di sollecito la notiziava circa il fatto che tutto il prodotto in lavorazione era stato a sua volta consegnato a sua insaputa in “subappalto” alla ditta “Pelletteria ***” con sede in la quale nella notte fra il 9 e 10 luglio 2018 aveva subito un furto della merce custodita e quindi anche il furto della merce che XXX aveva consegnato in conto lavorazione a YYY; che quindi la merce mai gli veniva restituita né il relativo danno risarcito; che la propria committente *** s.p.a. chiedeva a XXX il risarcimento del danno quantificato in Euro 29.358,00 cui seguiva il relativo pagamento; che la merce consegnata in conto lavorazione a YYY s.r.l. era già stata sottoposta a parziale processo di lavorazione da parte di XXX e-o altri contoterzisti per un costo aggiuntivo a suo carico di Euro 5.041,04 per cui il controvalore della merce sottratta e quindi la quantificazione del danno subito da XXX ammonta a complessivi Euro 34.399,04; di avere ricevuto da YYY s.r.l. richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 24.500,04 a fronte quale ha inteso procedere dinanzi all’intestato Tribunale affinché previo accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni da parte di YYY sia dichiarata la compensazione fra i rispettivi crediti fino alla concorrenza della somma di Euro 24.500,04 richiesta da YYY e questa condannata al pagamento in favore di XXX della somma residua di Euro 9.899,00.

Con comparsa del 27.9.2019 depositata per via telematica si costituiva in giudizio YYY chiedendo preliminarmente di chiamare in causa il suo subappaltatore “Pelletteria ***” per esserne rilevata indenne quindi rassegnando nel merito le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito In rito, autorizzare la chiamata in causa della Ditta individuale PELLETTERIA ***, con sede in , in persona dell’omonimo titolare Sig. ed a tal fine fissare una nuova udienza di trattazione per consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini di legge; – Nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice nei confronti della Società YYY srl in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. – In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente dichiarare la Ditta Individuale PELLETTERIA *** in persona dell’omonimo titolare Sig. *** tenuta a rilevare indenne la Società YYY srl da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse conseguire dall’accoglimento della domanda promossa dalla Società XXX srl e conseguentemente condannare le medesime al rimborso di qualsiasi somma la Società YYY Srl dovesse essere condannata a corrispondere. – In subordine, accertato che la Società YYY srl ha subito un ulteriore danno di €. 11.317,16= di cui: 103 borse al costo unitario di €, 36,00 per un totale di €. 4.523,76 compresa IVA; 35 borse al costo unitario di €. 42 per un totale di €. 1793,40, compresa IVA; acconto di €. 4.000,00= che parte attrice aveva corrisposto alla Pelletteria *** ed un successivo acconto di €. 1.000,00= che parte attrice ha corrisposto alla Pelletteria ***, condannare la Ditta Individuale PELLETTERIA *** in persona dell’omonimo titolare Sig. a corrispondere alla Società YYY srl la somma di €. 11.317,16= o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora per ritardato pagamento e con vittoria di spese e compensi di causa”. il Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria e diversa istanza Voglia Nel merito: – rigettare l’opposizione a D.I. promossa da *** SpA in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l’effetto confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3750/2018 (R.G. 10404/2018); In via riconvenzionale: – accertare e dichiarare la compensazione legale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1243, comma 1, c.c. tra il numero delle pedane nella disponibilità di *** e di***SpA come illustrato in narrativa, e per l’effetto condannare la Fonte *** SpA alla restituzione del numero residuo di pancali pari a nr.508 pancali Epal oltre a nr. 84 pancali Dusseldorf ovvero al pagamento di € 3.964,68 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o in via equitativa, che *** srl dichiara di accettare, anche ai sensi dell’art.639 c.p.c., in luogo delle pedane residue dovute; In subordine, sempre in via riconvenzionale: – accertare e dichiarare la compensazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1243, comma 2, c.c. tra il numero delle pedane nella disponibilità di *** e di *** SpA come illustrato in narrativa, e per l’effetto condannare la *** SpA alla restituzione del numero residuo di pancali pari a nr.508 pancali Epal oltre a nr. 84 pancali Dusseldorf ovvero al pagamento di € 3.964,68 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o in via equitativa, che *** srl dichiara di accettare, anche ai sensi dell’art.639 cpc, in luogo delle pedane residue dovute; In ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. n. 3750/2018 (R.G. 10404/2018) ai sensi dell’art.648 c.p.c. come formulato in narrativa; In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre Iva e C.N.P.A.F. come per legge”.

Nella propria comparsa di costituzione la società convenuta ha opposto in compensazione alla società convenuta la somma di Euro 24.500,04 portata dalle fatture n. 15 del 16.6.2018 di Euro 2.917,36 e n. 17 del 31.9.2018 di Euro 11.582,68 non pagate dal XXX ed oggetto di sua condanna monitoria [procedimento iscritto al R.G. n. 7124/2019 assegnato al Dott. ***].

Alla prima udienza differita ex art. 168-bis co. 5 c.p.c. al 18.10.2019 poi differita al 30.1.2020 al fine di consentire la chiamata in causa della ditta individuale Pelletteria *** nel rispetto dei termini di legge come richiesta YYY s.r.l., parte convenuta depositava il relativo atto di citazione dichiarando che la notificazione della stessa non risultava andata a buon fine chiedendo nuovi termini per rinnovo quindi il Tribunale concedeva termine sino al 15.2.2020 per rinnovo della notificazione della citazione al terzo chiamato in causa rinviando all’udienza del 21.5.2020 poi differita causa pandemia da Covid-19 al 29.10.2020.

In detta udienza la convenuta YYY s.r.l. dava atto della impossibilità di notificare la citazione al terzo perché irreperibile quindi le parti concordemente chiedevano termini per memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. poi concessi con rinvio di udienza al 4.2.2021. Con ordinanza riservata del 14.2.2021 attesa la natura della controversia veniva disposto che le parti esperissero tentativo di mediazione presso un organismo accreditato e quindi rinviata la causa all’udienza del 17.6.2021. Fallito il tentativo di mediazione con ordinanza riservata del 27.6.202 in assenza di istanza istruttorie – prove dirette – la causa era rinviata per precisazione delle conclusione all’udienza del 10.2.2022. Con decreto di trattazione scritta del 27.1.2022, il Tribunale confermava l’udienza del 10.2.2022 disponendo “che la suddetta udienza si svolga secondo le modalità previste dall’ art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e quindi in forma cartolare, con trattazione unicamente scritta, senza comparizione dei difensori e delle parti” ed ha assegnato alle “parti termine sino a sette giorni prima dell’udienza per il deposito telematico delle predette note scritte e termine sino a tre giorni prima dell’udienza per eventuali repliche, contenente le “sole istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti, secondo quanto indicato in parte motiva”, rilevando che per le “udienze già fissate per la precisazione delle conclusioni: i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni; il giudice con successivo provvedimento comunicherà alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche” invitando altresì “i difensori, ove possibile, al deposito di un “preverbale” unico a firma congiunta o, in alternativa, due preverbali di identico contenuto, con le richieste e conclusioni di entrambe le parti”.

Con note di trattazione scritta le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale, all’udienza in forma cartolare del 10.2.2022, ha concesso termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è fondata e va accolta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.

In diritto, il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell’azione contrattuale di accertamento svolta è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell’obbligazione contrattuale che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi del diritto avversario (cfr. ex multis: Cass. civ., SSUU, 23.09.2013, n. 21678; Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ., sez. 3, 26.02.2013, n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003 n. 18315; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).

Altro criterio rilevante ai fini della presente decisione è l’onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, in quanto introdotta dopo il 4.07.2009, in virtù della quale spetta a chi si difende contestare specificamente i fatti costitutivi del diritto preteso dall’avversario, diversamente determinandosi l’effetto della relevatio ab onere probandi dei fatti incontestati (cfr. ex multis Cass. civ., sez. 3, 18.05.2011 n. 10860; Cass. civ., sez. 3, 19.08.2009 n. 18399; Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008 n. 18202; Cass. civ., sez. 3, 21.05.2008 n. 13079).

In fatto, il Tribunale osserva essere pacifico perché emergente dai documenti versati in atti e comunque non contestato tra la parti che l’attrice XXX s.r.l. nell’ambito della propria attività di produzione per conto proprio e per conto terzi di articoli di pelletteria artistica quali borse, portafogli, cinture etc. ebbe ad acquisire con ordine di acquisto del 19.4.2018 dalla società *** s.p.a. produttrice del marchio “***” la commissione al confezionamento di n. 93 borse “***” con data di consegna stabilita per il 8.5.2018, n. 100 borse “***” con data di consegna al 7.6.2018; di aver a sua volta commissionato la lavorazione-assemblaggio di detti prodotti alla convenuta YYY s.r.l. cui consegnava in data 26.4.2018 ed in data 27.6.2018 il relativo materiale; che questa non rispettava i termini di riconsegna del prodotto perché oggetto di furto presso la ditta “Pelletteria ***” cui era stato a sua volta consegnato in subappalto da YYY; di aver ricevuto richiesta di risarcimento del danno per complessivi Euro 29.358 dalla committente *** s.p.a. poi onorata con detrazione dal proprio fatturato verso Mabi (cfr. docc. nn. 5, 8 e 10 fascicolo parte attrice) nonché di aver sostenuto prima di commissionare in subappalto la lavorazione-assemblaggio di detti prodotti alla società YYY s.r.l. costi di lavorazione sui singoli capi – borse – mai restituiti da YYY per l’ulteriore importo di Euro 5.041,04 (cfr. doc. 9 fascicolo parte attrice).

Ancora è pacifico e non contestato che YYY s.r.l. vanti un credito verso l’attrice per la somma di Euro 24.500,04 portata dalle fatture n. 15 del 16.6.2018 di Euro 2.917,36 e n. 17 del 31.9.2018 di Euro 11.582,68 non pagate dalla XXX ed oggetto di sua condanna monitoria [procedimento iscritto al R.G. n. 7124/2019 assegnato al Dott. ***] e che l’eccepita compensazione di detta somma non sia contestata dalla società convenuta così come il proprio obbligo di custodia fino alla riconsegna dei beni ricevuti in conto lavorazione dalla attrice.

In diritto, il Tribunale osserva come l’istituto della compensazione sia legale che giudiziale trovi disciplina nell’art. 1243 c.c. il quale stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l’esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice può dichiarare l’estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigettare la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (cfr. Cass. s.u. n. 23225/2016).

Premesso quanto sopra, il Tribunale ritiene alla stregua dei principi cui informare la decisione e delle emergenze probatorie in precedenza descritte, la domanda attrice fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per la sussistenza di tutti i requisiti di operatività della compensazione giudiziale ex art. 1243, co. 2 c.c.; segnatamente, il Tribunale osserva, invero, come sia il fondamento del diritto dell’attrice al risarcimento del danno causato dalla convenuta che il credito opposto da questa in compensazione risultino provati sia nell’an sia nel quantum dai documenti dimessi in atti e del resto a ben vendere neppure contestati tra le parti.

Trattandosi di debito di valore, deve altresì riconoscersi alla XXX s.r.l. sulla somma di Euro 9.899,00 [pari ad Euro 34.399,04 – 24.500,04] la rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla verificazione dell’evento lesivo che tenuto conto delle trattative intercorse con *** s.p.a. appare equo individuare in una data intermedia ovvero al 15.5.2019.

Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il controvalore monetario del pregiudizio patrimoniale sofferto dalla danneggiata, va riconosciuto alla Euro 9.899,00 [pari ad Euro 34.399,04 – 24.500,04] oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal 15.5.2019 ed interessi di mora ex D. LVO n. 231/2002 a decorrere dal 21.5.2019, entrambi sino al saldo;

– letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna

– YYY s.r.l. a rimborsare in favore di XXX s.r.l. le spese processuali del presente giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 37/2018 in complessivi Euro 5.353,00 (di cui Euro 518,00 per spese non imponibili), di cui EURO 875,00 per la fase di studio della controversia, EURO 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, EURO 1.600,00 per la fase istruttoria ed EURO 1.620,00 per la fase decisionale, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.

Così deciso in data 31.5.2022 dal Tribunale di Firenze.

Il giudice

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