REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 16139/2019 pubblicata il 07/08/2019
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. /2014 vertente
TRA
XXX, elettivamente domiciliata in, presso lo studio degli avv., che la rappresentano e difendono come da procura in calce all’atto di citazione
– attrice –
E
YYY, elettivamente domiciliato in, presso lo studio degli avv., che lo rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione
– convenuto –
Conclusioni: all’udienza del 27 marzo 2019 l’attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e insistendo nelle richieste istruttorie avanzate nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e il convenuto si riportava ai propri scritti difensivi insistendo nell’ammissione delle prove articolate nella seconda memoria di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c.
Oggetto: gestione di affari altrui
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l’atto introduttivo di giudizio XXX conveniva innanzi all’intestato ufficio sua madre ***, in amministrazione di sostegno dal 2009, esponendo di essersi fatta carico delle spese relative ad immobili di proprietà della convenuta, provvedendo al pagamento degli oneri condominiali, di utenze, tasse ed imposte e di aver provveduto a sostenere spese inerenti la sua cura, quali stipendio per badanti, spese per l’abbattimento di barriere architettoniche, cure mediche ed inerenti ulteriori necessità quotidiane, ottenendo solo in parte il rimborso delle spese sostenute. Dato atto di aver provveduto ad esborsi, autorizzati dal giudice tutelare, non rimborsati, per l’importo complessivo di € 54.186,62, secondo quanto meglio precisato in citazione, chiedeva la condanna della controparte alla restituzione di tale somma oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Successivamente alla notifica dell’atto introduttivo, in data 11.10.2014, decedeva la convenuta e interveniva in giudizio il figlio, YYY, per chiederne l’interruzione. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con la prima memoria YYY, premesso di essere tenuto limitatamente alla propria quota ereditaria, contestava che la controparte avesse sostenuto i pagamenti di cui chiedeva il rimborso e l’inerenza delle spese a debiti ovvero necessità della madre. Osservava che l’attrice non aveva diritto alla restituzione delle somme richieste in quanto non dovuta ovvero perché aveva già conseguito il rimborso delle spese sostenute dall’amministratore di sostegno su autorizzazione del giudice tutelare e chiedeva il rigetto della domanda con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
L’attrice in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. evidenziava la tardività delle contestazioni sollevate dalla controparte e si riportava alla domanda formulata con l’atto introduttivo di giudizio chiedendone l’accoglimento.
2. Esposto il contenuto delle domande e delle difese svolte dalle parti va preliminarmente evidenziato che il giudizio non è stato interrotto a seguito del decesso della convenuta, ***, dovendosi ritenere l’integrità del contraddittorio in ragione della spontanea costituzione del figlio e coerede, YYY considerato che la stessa attrice risulta coerede della madre.
Sempre in via preliminare si osserva che, in ragione delle conclusioni formulate all’udienza del 27.03.2019, in cui la parte istante si è riportata alle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e ha richiamato la seconda memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. solo per reiterare le istanze istruttorie ivi formulate, deve ritenersi che l’attrice abbia rinunciato alle domande avanzate nella menzionata seconda memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. al fine di conseguire il rimborso di € 631,57 per arretrati di oneri condominiali e di € 7.351,30 quali ulteriori esborsi sostenuti a seguito ed in relazione al decesso della madre.
Peraltro, tali domande avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili in quanto tardivamente ed irritualmente formulate nella seconda memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., deputata unicamente alle repliche rispetto alle deduzioni svolte dalla controparte in prima memoria, alle produzioni documentali e all’articolazione di mezzi istruttori rispetto a domande già proposte.
3. Tanto esposto, rendendosi necessario, in primo luogo, procedere all’esatto inquadramento della fattispecie, va rilevato che con la domanda introduttiva di giudizio l’attrice, nel presupposto di essersi presa cura di esigenze di varia natura della madre, in amministrazione di sostegno, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute.
Ciò premesso si osserva che, al fine di vagliare la domanda introduttiva di giudizio, deve aversi riguardo alla previsione di cui agli artt. 2028 e ss c.c. in materia di gestione di affari altrui, che si ravvisa quando “chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui”, in ragione della quale, in forza di quanto stabilito dall’art. 2031 c.c., deve riconoscersi l’obbligo dell’interessato di rimborsare il gestore delle spese necessarie o utili.
In particolare, l’elemento caratterizzante la gestione d’affari altrui è costituito dal compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente in assenza di un rapporto contrattuale tra il gestore, che ha agito nella consapevolezza di curare l’affare di un terzo, e l’interessato.
Ciò posto attese le peculiarità del caso di specie appare necessario rilevare che l’istituto in esame è caratterizzato anche dal fatto che il gestore abbia agito absente et inscio domino.
Sul punto va, tuttavia, rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nella ricostruzione dell’istituto della negotiorum gestio, disciplinato dall’art. 2028 c.c. e ss, la nozione che la consolidata giurisprudenza” della Corte di Cassazione “ha accolto del requisito della absentia domini, secondo una direttrice condivisa dalla prevalente dottrina, è quello per cui, a tal fine non rileva che vi sia una condizione di assoluto impedimento dell’interessato alla gestione dei propri affari ovvero che sussista una impossibilità materiale rispetto alla cura di questi, ritenendosi soddisfatto l’anzidetto requisito là dove il dominus non abbia manifestato, espressamente o tacitamente, il divieto a che altri si ingerisca nella cura dei propri affari (cfr. Cass. 3 marzo 1954, n. 607; 13 maggio 1964, n. 550; 23 maggio 1984, n. 3143, 25 maggio 2007, n. 12280; 9 parile 2008, n. 9269 e 7 giugno 2011, n. 12304). Si tratta di una concezione relativistica e scevra da rigidità, che tende, infatti, ad estendere l’ambito applicativo dell’istituto al di là degli angusti limiti tradizionalmente configurati soprattutto nella considerazione, più risalente, che faceva capo al previgente codice civile del 1865, per cui la stessa giurisprudenza aveva allora ritenuto necessario che l’utile gestione dovesse essere intrapresa absente et inscio domino alla stregua di una accezione, rispettivamente di impossibilità oggettiva e di evidente mancanza di consapevolezza dell’intrusione del terzo”. Viceversa deve rilevarsi l’attuale diverso consolidato orientamento “in tema di configurazione dell’elemento dell’absentia domini, tributario delle istanze solidaristiche di cui all’art. 2 Cost., operanti in senso conformativo dell’istituto secondo un bilanciato contemperamento con le esigenze dell’autonomia privata che porta a ritenere, in consonanza anche con una parte della dottrina, non impredicabile una sorta di equiparazione implicita tra il dominus prohibens e il dominus non absens, con ciò assistendosi ad un sostanziale assorbimento del requisito dell’assenza nel rilievo della mancanza di una manifestazione dell’amministrato di preclusione all’intervento gestorio del terzo, che dell’art. 2031 c.c., comma 2, contempla come impedimento genetico degli obblighi scaturenti dalla gestione stessa” (cfr. Cass. n. 13203 del 26.06.2015).
4. Tanto premesso si osserva che nel caso di specie l’attrice si è occupata spontaneamente della cura degli interessi della madre, le cui condizioni psico fisiche, quali risultano dalla documentazione in atti, le impedivano di provvedervi direttamente (cfr. decreto di nomina di amministratore di sostegno all. da parte convenuta alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.), compiendo atti giuridici di varia natura, senza che possa escludersi l’operatività dell’istituto in ragione dell’intervenuta nomina di un amministratore di sostegno. Al riguardo va infatti rilevato che, come evidenziato dall’attrice, dalla documentazione in atti risulta che la XXX aveva presentato specifica istanza per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la madre e l’amministratore di sostegno e il giudice tutelare non avevano manifestato alcuna opposizione a fronte dell’ingerenza dell’odierna attrice, accordandole, piuttosto, il rimborso di alcune spese, sul rilievo della indisponibilità da parte dell’amministrata delle risorse economiche necessarie per provvedervi (cfr. rendiconto depositato dall’amministratore di sostegno all. 12 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice, ma depositato anche dalla controparte nonché istanze dell’amministratore di sostegno e provvedimento di autorizzazione adottato dal giudice tutelare in data 16 luglio 2012 all. 13 e 14 alla medesima seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. in cui si dà atto del fatto che XXX aveva sostenuto notevoli spese per fare fronte alle esigenze della madre, in mancanza delle risorse economiche necessarie da parte dell’amministrata, acquisite solo dopo la vendita di un immobile).
5.1. Ciò posto si tratta ora, in primo luogo, di verificare se l’attrice abbia o meno sostenuto i pagamenti di cui ha chiesto il rimborso e se le spese di cui si tratta si riferiscano alla madre delle parti così da dover essere considerate utilmente sostenute nel suo interesse.
A tale riguardo va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall’attrice, non possono ritenersi provati i pagamenti dalla stessa eseguiti in ragione del fatto che il convenuto non abbia provveduto alla relativa tempestiva contestazione, avendo sollevato i suoi rilievi solo nella prima memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
Sul punto va rilevato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (cfr. Cass. n. 14652 del 18.07.2016 e n. 3576 del 13.02.2013).
Invero, il pagamento eseguito da parte dell’attrice è fatto proprio di quest’ultima che deve ritenersi essere ignoto alla controparte, non essendovi elementi per ritenere che il convenuto fosse a conoscenza di tutti gli esborsi fatti dalla sorella per necessità della madre tanto più che, come dedotto da entrambe le parti, egli viveva all’estero.
5.2. Si procederà dunque ad esaminare le singole spese di cui è stato chiesto il rimborso nell’atto introduttivo di giudizio.
In particolare, l’attrice ha in primo luogo chiesto la restituzione della somma di € 5.600,00 quali spese di vitto da gennaio a luglio 2012, nella misura di € 800,00 al mese.
Invero, non può essere riconosciuto il diritto della parte istante al rimborso di tale somma atteso che, come evidenziato dal convenuto, non può ritenersi provato il relativo esborso, considerata l’inidoneità della documentazione prodotta costituita da un prospetto redatto dalla stessa parte istante senza peraltro alcuna specifica indicazione in ordine ai dati su cui lo stesso si fonda (cfr. all. 4 all’atto di citazione) e l’inammissibilità della prova testimoniale articolata attesa la sua genericità.
L’attrice ha quindi chiesto il rimborso della spesa di € 1.760,43 relativa a spese di fisioterapia sostenute a marzo, aprile e maggio 2010.
Al riguardo ritiene il giudicante che l’attrice abbia addotto una serie di elementi probatori atti a far ritenere, nel loro complesso, di aver sostenuto l’esborso di cui si discute. In primo luogo sono state depositate tre ricevute emesse dal dott. *** che ha eseguito le prestazioni in discorso (cfr. all. 6, 7 e 8 all’atto di citazione). Al riguardo si osserva che la dicitura “ricevuta” sulle stesse apposta attesta che il relativo pagamento è stato eseguito e che non si tratta di semplici fatture. Va quindi considerato che la disponibilità del documento in parola da parte dell’attrice è sintomatico del fatto che ella abbia provveduto al relativo pagamento e che deve ritenersi che non vi abbia provveduto con denaro della madre tenuto conto della relativa indisponibilità in ragione della nomina di un amministratore di sostegno. Infine, va considerato quanto riportato nelle istanze redatte dal medesimo amministratore di sostegno, in cui, sia pure con riguardo a periodi diversi da quelli cui si riferiscono le tre ricevute in esame, è evidenziato che l’odierna attrice aveva, tra l’altro, provveduto alle spese per la fisioterapia della madre.
Alla luce di tali elementi può ritenersi provato il pagamento della suindicata somma di € 1.760,43 a cura della parte istante.
L’intestazione delle ricevute a nome della *** e le indicazioni riportate nelle istanze presentate al giudice tutelare dall’amministratore di sostegno attestano l’utilità delle spese in discorso (cfr all. 13 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice in cui l’amministratore di sostegno dà atto dei benefici tratti dall’amministrata dalla fisioterapia che le aveva consentito di camminare per alcuni passi da sola, riducendo il rischio di piaghe da decubito).
L’attrice ha quindi chiesto il rimborso di € 791,24 per spese farmacologiche depositando i relativi scontrini e talune prescrizioni mediche inerenti il periodo da marzo a settembre 2012.
A tale riguardo si osserva che nulla può essere riconosciuto con riguardo alle spese di cui agli scontrini allegati 10, 11, 12 e 13. Tali scontrini attestano acquisti effettuati in farmacia per conto della ***, il cui codice fiscale compare sugli scontrini stessi, ma considerata l’assenza di una prescrizione medica e di altri elementi da cui possa rilevarsi la tipologia di prodotto acquistato neanche indicato dalla parte istante, non può ritenersi provata la riferibilità ad esigenze della *** della spesa in discorso.
Diversamente deve ritenersi con riguardo agli altri esborsi documentati con il deposito dei relativi scontrini, che attestano l’intervenuto pagamento dei farmaci, per i quali sono state depositate le prescrizioni mediche per una spesa complessiva di € 468,85 (cfr. all. da 14 a 18 dell’atto di citazione). L’esborso di tali somme da parte dell’odierna attrice può ritenersi comprovato in ragione degli elementi sopra indicati con riguardo alle spese per la fisioterapia (possesso degli scontrini, indisponibilità del denaro dell’amministrata, indicazioni riportate sulle due istanze redatte dall’amministratore di sostegno per spese della stessa natura).
L’attrice ha quindi chiesto il rimborso della somma di € 3.592,55 per spese mediche.
Vanno riconosciute le spese mediche effettuate per la *** risultanti dalle ricevute e/o fatture quietanzate depositate la cui intestazione a nome della madre delle parti attesta che le prestazioni erano state rese in suo favore per una spesa complessiva di € 491,81 (ossia € 111,81 per visita oculistica + € 130,00 per visita medica + € 250,00 per lastre, cfr. all. 21, 22 e 23 dell’atto di citazione) nonché la spesa di € 440,00 per l’acquisto di occhiali bifocali di cui alla fattura n. 252 del 22.10.2009 anch’essa intestata alla *** in ciò considerato che in tale documento è contemplato uno spazio specifico per l’indicazione “corrispettivo non pagato”, lasciato in bianco con ciò dovendosi ritenere l’intervenuto versamento dell’intera somma indicata (cfr. all. 20 all’atto di citazione).
Vanno riconosciute le spese per il trasporto della *** dalla casa di abitazione alla casa di cura il 2.07.2010 e, successivamente, dalla casa di cura al suo appartamento, in data 26.07.2010, quali risultano dalle fatture quietanzate in atti per complessivi € 263,62 (cfr. all. 25 e 26). Al riguardo si osserva che lo stesso amministratore di sostegno nelle istanze presentate al giudice tutelare aveva dato atto del ricovero della *** a luglio 2010 presso la casa di cura per un intervento chirurgico conseguente alla frattura del femore (cfr. all 14 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice).
Vanno riconosciute le spese per prestazioni fisioterapiche di cui alla ricevuta depositata n. 18/10, emessa a nome dell’attrice, in cui si dà atto del fatto che era la *** la beneficiaria delle prestazioni (cfr. all. 28 all’atto di citazione). Quanto alla prova del fatto che la XXX abbia provveduto al pagamento delle suindicate spese si richiama quanto sopra riportato in ordine alle spese farmacologiche e per fisioterapia.
Non può essere invece riconosciuta la spesa di € 535,00 per l’acquisto di una rete a doghe con materasso in lattice non essendo la fattura depositata di per sé sola idonea ad attestare l’utilità della spesa nell’interesse dell’amministrata (cfr. all. 24 all’atto di citazione). Per le stesse ragioni non può essere riconosciuta la spesa per l’acquisto di un materasso in lattice di cui alla fattura del 29.03.2011 (cfr. all. 29 all’atto di citazione).
Non può essere riconosciuta la spesa di € 638,50 per acquisti presso un laboratorio ortopedico non attestando il documento depositato di per sé solo che si sia trattato di un esborso fatto per esigenze della madre delle parti, potendo l’attrice, cui è intestata la fattura, aver acquistato tali prodotti per sé stessa ovvero in favore di un terzo (cfr. all. 27 all’atto di citazione).
Analogamente richiamato quanto sopra esposto in ordine alla sussistenza di una pluralità di elementi sintomatici del fatto che vengano in rilievo esborsi sostenuti dall’odierna attrice, vanno riconosciute le spese mediche di € 501,81 per terapia odontoiatrica a domicilio e di complessivi € 280,00 per visite otorinolaringoiatriche a domicilio (cfr. ricevuta n. 01/2010 allegata all’atto di citazione e ricevute all. 30 e 31 al medesimo atto introduttivo).
L’attrice ha altresì richiesto il rimborso della somma spesa per stipendi ed emolumenti versati ai badanti della madre.
Al riguardo si osserva che deve, in primo luogo, ritenersi che l’attrice abbia provato di aver sostenuto la spesa di € 8.250,00 per gli emolumenti versati a tale — quale badante della madre per le prestazioni rese in favore di quest’ultima, avendo depositato le relative quietanze rilasciate dal badante in cui lo stesso dà atto delle somme ricevute da XXX e delle prestazioni rese in favore della *** (cfr. all. da 33 a 40) così che deve ritenersi dimostrato sia il pagamento della spesa a cura dell’odierna attrice sia la riferibilità delle prestazioni alla madre delle parti.
L’attrice ha quindi depositato i cedolini degli stipendi versati a tale === recanti la firma dello stesso lavoratore che attesta la ricezione del pagamento degli stipendi, cui deve ritenersi abbia provveduto la parte istante, considerato che dalla lettura dei cedolini emerge che ad essa era intestato il contratto quale datore di lavoro. Sono state altresì depositate delle quietanze rilasciate da === da cui risultano le prestazioni rese in favore della *** e i pagamenti ricevuti dall’odierna attrice (cfr. all. da 42 a 53). Risulta dunque provata una spesa complessiva di € 8.558,69.
Va dunque riconosciuta la complessiva somma di € 16.800,69 di cui è stato chiesto il rimborso.
In ordine alla rispondenza della spesa in questione alle esigenze della madre delle parti, va richiamato quanto evidenziato dall’amministratore di sostegno della *** il quale aveva dato atto del fatto che a seguito dell’intervento chirurgico eseguito a luglio 2010 l’amministrata necessitava di assistenza continua di giorno e di notte così che si era reso necessario affiancarle due badanti (cfr all. 14 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice).
Con riguardo alla somma di € 9.600,00 richiesta in restituzione, quale spesa sostenuta per gli emolumenti versati ai badanti chiamati ad eseguire delle prestazioni occasionali nei giorni liberi di coloro che prestavano di regola la loro opera in favore della ***, si osserva che l’attrice ha documentato esborsi per € 9.200,00 depositando le quietanze rilasciate dai badanti in questione in cui si dà atto dei pagamenti ricevuti dalla parte istante per le prestazioni rese in favore di sua madre (cfr. all. da 55 a 94 dell’atto di citazione e cfr. istanza all. 14 alla seconda memoria di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice in cui si dà atto della necessità di avvalersi di un badante sostitutivo nelle giornate del giovedì e della domenica), mentre non è documentato l’esborso di € 400,00 riferito a dicembre 2013.
L’attrice ha quindi documentato i versamenti INPS per € 682,50 di cui ha chiesto il rimborso, comprovando la documentazione prodotta il relativo pagamento a cura della XXX quale datore di lavoro (cfr. al. 96 e 97 all’atto di citazione).
Il giudicante ritiene invece di non poter riconoscere il rimborso né della spesa di € 1.032,00 di cui alla fattura emessa dall’avv. né dell’importo di € 1.040,00 di cui alla fattura emessa dall’arch. (cfr. all. da 98 a 100 dell’atto di citazione).
Al riguardo si osserva in primo luogo che la fattura dell’avv. non risulta quietanzata e, quindi, che dalla stessa non si evincono elementi sufficienti per ritenere eseguito il pagamento richiesto. Inoltre, non è possibile valutare la rispondenza della spesa all’interesse della ***, evincendosi dalla fattura medesima che la stessa si riferisce ad un contenzioso di cui la stessa XXX era parte in proprio, così che l’eventuale versamento di quanto richiesto dal professionista con la fattura in discorso riguarderebbe anche un debito della stessa attrice (cfr. all. 99 all’atto di citazione).
Per quanto riguarda la fattura quietanzata resa dall’arch. si osserva che la stessa si riferisce alla stima di un immobile sito in (cfr. all. 100 all’atto di citazione), ma che non risultano neanche allegate le ragioni per le quali sia stato dato al professionista l’incarico di valutare il predetto immobile così che non è chiara la riferibilità della prestazione resa alla madre delle parti, evincendosi peraltro dalle indicazioni riportate in altri documenti depositati dalla stessa attrice che l’appartamento in questione appartiene anche alla XXX in ragione del 50% (cfr. all. 101 all’atto di citazione) così che il pagamento della fattura in discorso, intestata all’odierna attrice, potrebbe riguardare un debito contratto per sue esigenze personali.
Per quanto riguarda la domanda proposta per il rimborso dei pagamenti eseguiti per tasse e imposte si osserva che i documenti depositati sono idonei a comprovare la spesa (cfr. all. da 102 a 109 dell’atto di citazione) e va richiamato quanto sopra esposto in ordine alla sussistenza di elementi idonei a far presumere che tali pagamenti siano stati effettuati dall’attrice e, in particolare, il possesso da parte della XXX della documentazione attestante i pagamenti, l’impossibilità per la stessa di prelevare somme di pertinenza della madre a seguito della nomina di un amministratore di sostegno e quanto dichiarato dallo stesso amministratore in ordine al fatto che l’odierna attrice curava i pagamenti di pertinenza della genitrice.
Va dunque riconosciuto l’esborso di € 1.188,39.
Non può essere riconosciuto il rimborso della spesa di € 559,21 per il pagamento delle utenze relative all’appartamento sito in non risultando che la madre delle parti vi abitava, emergendo da altri documenti in atti che la stessa viveva nell’immobile sito nello stesso stabile all’interno 23 (cfr. all. da 55 a 94) e non essendo chiaro chi abitava nell’immobile in questione fruendo delle relative utenze.
Venendo ora ai rimborsi richiesti con riguardo alle utenze dell’appartamento sito all’interno 23, premessa l’utilità della spesa nell’interesse della *** che abitava nell’immobile, va rilevato che l’attrice ha depositato documentazione atta a comprovare il pagamento a sua cura del saldo degli oneri condominiali e delle spese di riscaldamento, avendo, tra l’altro, depositato attestazione rilasciata dall’amministratore del condominio riferita alla seconda e alla terza rata in cui si dà atto del pagamento da parte dell’attrice, mentre per gli altri bollettini va richiamato quanto sopra esposto in ordine alla sussistenza di elementi atti a comprovare che gli esborsi siano stati sostenuti da parte di XXX (cfr. all. 118 e 1199). Per le stesse ragioni deve ritenersi il diritto della parte istante al rimborso delle spese versate all’ENI e all’ENEL per i consumi di gas e luce nonché per i pagamenti relativi all’abbonamento TV inerente l’abitazione della madre così come la spesa relativa alla riparazione della lavatrice sita nel medesimo immobile (cfr. all. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 134 e 135).
Va senz’altro riconosciuta la rispondenza agli interessi della *** dei lavori eseguiti nel suo appartamento per eliminare le barriere architettoniche rendendole fruibile la casa nonostante la disabilità e, dunque, i lavori eseguiti dalla soc. coop. a.r.l. nel cui duplicato di fattura si dà atto che i lavori eseguiti sono stati pagati dall’odierna attrice con un bonifico (cfr. all. 128 all’atto di citazione), così come i lavori di falegnameria come da fattura quietanzata emessa a nome della XXX nonché per la fornitura dei relativi materiali (cfr. all. 126, 127 e 129).
Viceversa non è chiaro se la spesa di € 120,00 di cui alla fattura n. 11/2010 sia riferita all’immobile della madre delle parti (cfr. all. 130), così come l’acquisto dello scaldabagno e del rubinetto della cucina (cfr. all. 132 e 133) così che tali esborsi non possono essere rimborsati, mentre per la spesa di € 180,00 di cui alla fattura n. 8/2010 non è provato il pagamento avendo la parte istante prodotto una mera fattura non quietanzata (cfr. all. 131).
Ne consegue che per le spese in questione può essere riconosciuto all’attrice il diritto al rimborso della minor somma di € 5.107,62.
Non può essere riconosciuto il rimborso della spesa di € 32,80 per il pagamento di un’utenza che non è chiaro se intestata alla madre delle parti.
Risultano quindi eseguiti i pagamenti relativi alla quota dei lavori per messa in sicurezza dell’ascensore dello stabile di Via di pertinenza della *** (cfr. all. 139) nonché di utenze relative ad altri immobili appartenenti alla madre delle parti salvo che per le somme di € 45,70 e € 17.35 non risultando adeguatamente documentati i pagamenti delle fatture del 18.05.2011 e del 19.11.2011 (cfr. all. 152 e 154 all’atto di citazione) così come è provata la spesa per la revisione della caldaia dell’immobile di appartenente alla madre delle parti per un importo complessivo di € 534,64 rispetto al quale va riconosciuto il diritto al relativo rimborso in favore dell’attrice.
Infine, l’attrice ha documentato l’esborso della somma di € 6.400,00 in favore della s.r.l. per l’assistenza prestata alla madre dal 23.08.2014 al 9.09.2014 (cfr. all. 1 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice).
In definitiva, risultano comprovati esborsi effettuati dall’attrice per far fronte ad esigenze della madre per complessivi € 44.120,36.
6. Tanto esposto ritiene il giudicante che debba essere disatteso l’assunto del convenuto, YYY, secondo il quale l’attrice avrebbe conseguito, quanto meno in parte, il rimborso delle spese di cui si discute che le sarebbero state restituite dall’amministratore di sostegno della madre.
A tale riguardo si osserva che dalla disamina del rendiconto all’11.10.2014 depositato da entrambe le parti emerge che le somme rimborsate alla odierna attrice dall’amministratore di sostegno riguardavano spese di vitto, per le quali nulla è stato riconosciuto in favore della XXX nel presente giudizio, nonché spese mediche e per l’acquisto di farmaci riferite al periodo dall’1 luglio all’11 ottobre 2014, laddove le spese di cui è stato chiesto il rimborso nel presente procedimento riguardano anni precedenti.
Peraltro, anche le utenze del cui pagamento dà conto l’amministratore di sostegno nel richiamato rendiconto riguardano un periodo successivo a quelle di cui è stata chiesta la restituzione nel presente giudizio. Né è ravvisabile alcuna sovrapposizione rispetto alle spese dei badanti riferendosi l’amministratore di sostegno a stipendi versati in un periodo successivo a quello cui si riferiscono le richieste avanzate nel presente procedimento ovvero ai due badanti che assistevano stabilmente l’amministrata e non a colui che era stato chiamato per prestazioni occasionali integrative nelle giornate del giovedì e della domenica. Nessuna sovrapposizione è altresì ravvisabile rispetto ai pagamenti fatti alla casa di cura, riferendosi i versamenti eseguiti dall’amministratore di sostegno al pagamento delle rette e delle spese mediche e farmacologiche, mentre la richiesta di rimborso riguarda i servizi di assistenza domiciliare dal 23 agosto al 9 settembre 2014 in ospedale.
7. In ragione di quanto sopra esposto va accolta la domanda proposta dall’attrice e il convenuto va condannato al rimborso pro quota delle spese anticipate nell’interesse della de cuius, ***.
In particolare, risultando dalla documentazione in atti che la *** aveva disposto delle sue sostanze con un testamento con cui aveva lasciato al figlio, YYY, la quota di legittima, e alla figlia, XXX, la quota disponibile dei suoi beni, il convenuto va condannato a corrispondere alla controparte l’importo di € 14.706,79 atteso quanto previsto dall’art. 537 c.c. (doc. all. 2 depositato da parte attrice in data 20.03.2015), oltre interessi al tasso legale dai singoli esborsi al saldo.
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria venendo in rilievo un debito di valuta.
8 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base al valore dell’accolto, seguono la soccombenza. In particolare, gli onorari sono liquidati in base ai parametri di cui al DM 55/2014 in misura intermedia tra i valori minimi e i valori medi per tutte le fasi di giudizio atteso la semplicità delle difese svolte, l’assenza di attività istruttoria e la sostanziale reiterazione in sede di scritti difensivi conclusivi delle difese svolte nei precedenti atti di giudizio e riconoscendo il rimborso delle spese esenti in ragione di 1/3 attesa la quota ereditaria spettante al convenuto YYY. P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando
– in parziale accoglimento della domanda condanna YYY al pagamento in favore di XXX della somma di € 14.706,79 oltre interessi al tasso legale dai singoli esborsi al saldo;
– condanna il convenuto, YYY, a rifondere all’attrice, XXX, le spese di lite che liquida in € 262,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa avvocati come per legge.
Roma, 26 luglio 2019
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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