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Codice Penale

IVA su compravendita immobile commerciale

La sentenza chiarisce le regole sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) nelle compravendite immobiliari, distinguendo tra fabbricati strumentali e non strumentali. Il giudice, analizzando le clausole contrattuali e la normativa applicabile, stabilisce l’aliquota IVA corretta e chi ne sopporta il carico.

N. R.G. 1121/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice NOME COGNOME all’esito dell’udienza del 10 aprile 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4044_2024_- N._R.G._00001121_2012 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

nella causa civile iscritta al n. 1121/2012 r.g. proposta rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME domiciliatario, in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione;

attore— nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME domiciliataria, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta;

convenuta –

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2455/2011 emesso dal Tribunale di Bari il 13/12/2011 – adempimento IVA compravendita immobiliare Conclusioni come da verbale d’udienza del 10/4/2024 che si intendono integralmente richiamate.

MOTIVI I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp.

att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 2455/2011 emesso dal Tribunale di Bari il 13/12/2011 con il quale, ad istanza della gli è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di €11.200,00, oltre interessi al tasso legale e spese della procedura monitoria, a titolo di differenza dell’importo dovuto dall’acquirente a titolo di IVA non versata al momento della cessione notarile del fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività di impresa, con aliquota corrispondente al 20% del prezzo di acquisto secondo quanto previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 633/1972. Ha eccepito di non essere, in alcun modo, obbligato al pagamento dell’eccedenza di IVA rispetto a quanto adempiuto in sede di stipula dell’atto notarile di compravendita, avendo fatto affidamento, sulla scorta delle trattative prenegoziali e delle informazioni fornite dal venditore e dall’intermediario immobiliare, che l’importo pattuito nel regolamento contrattuale fosse onnicomprensivo dell’imposta.

Ha concluso, pertanto, per l’accoglimento dell’opposizione e la revoca dell’ingiunzione di pagamento opposta, vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi anticipatario (atto di citazione notificato il 23/1/2012).

I.2.- Costituendosi in giudizio, la insistito per l’infondatezza dell’opposizione e la conferma del titolo monitorio, avendo la società venditrice esercitato chiaramente nel rogito notarile l’opzione per l’assoggettamento dell’operazione traslativa al regime IVA ai sensi dell’art. 10, co. I, n. 8 ter del d.P.R. n. 633/1972;

il tutto con vittoria di spese processuali.

I.3.- Disattesa l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, ritenuta matura per la decisione e di pronta soluzione, a seguito di numerosi rinvii da parte di precedenti assegnatari del fascicolo, è, da ultimo, pervenuta all’udienza del 12/4/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

II.-

L’opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni seguenti.

La proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dall’attore e per accettazione dalla società convenuta il 21/6/2011 (doc. 3 fasc.

ha cristallizzato l’obbligo di trasferimento immobiliare del locale commerciale sito in INDIRIZZO in Bitetto (BA) dietro il versamento del prezzo di €112.000,00.

Il documento negoziale contiene in modo evidente l’inciso “ogni spesa, imposta o tassa inerente l’acquisto sarà a carico del Proponente escluse solamente quelle, per legge, a carico del venditore”.

In nessun’altra pattuizione viene espressamente assunto da parte del venditore l’obbligo di versare l’iva dovuta dall’acquirente allo Stato né tantomeno detta imposta si assume inglobata nel prezzo.

La previsione negoziale riflette il regime normativo generale.

L’art. 1475 del cod. civ., rubricato “Spese della vendita”, così recita:

“Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è pattuito diversamente”.

L’art. 18, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, cd. Testo Unico IVA, in continuità, stabilisce testualmente:

“…Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente…”.

Alcuna diversa volontà negoziale può ricavarsi dall’espressa menzione dell’aggiunta dell’iva sull’importo previsto a titolo di provvigione in favore dell’agente immobiliare;

da un lato, perché la clausola negoziale attiene al diverso rapporto tra proponente e agente immobiliare, dall’altro, perché tratta mera specificazione di un effetto ex lege automatico, conseguente, sul piano fiscale, al mero compimento della specifica operazione immobiliare.

Nel contratto di compravendita stipulato innanzi al Notaio dott. in data 26/7/2011, le parti stabilirono, alla clausola negoziale sub art. 6, che “la parte venditrice, come rappresentata, dichiara che il presente trasferimento è soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma I, n. 8 ter del d.P.R. n. 633/1972”.

Orbene, avendo le parti espressamente regolato, in sede di proposta irrevocabile d’acquisto, che fosse a carico dell’acquirente ogni spesa, imposta o tassa inerente l’acquisto, dall’altro, avendo inserito nel corpo dell’atto pubblico traslativo la dichiarazione del venditore dell’assoggettamento dell’operazione al regime di IVA previsto dalla normativa vigente, non può dirsi, in alcun modo, corroborata la diversa ipotesi interpretativa prospettata dall’attore secondo cui l’iva sarebbe stata interamente a carico del venditore ed inclusa nel prezzo complessivo di €112.000,00. Per certi versi, tale conclusione è smentita dallo stesso comportamento contestuale e successivo alla stipulazione assunto dall’acquirente che comunque ha versato alla controparte il 10% a titolo di IVA, con assegno circolare di pari data dell’alienazione (ossia il 25/7/2011).

Non si comprende per quale ragione detta parziale posta debitoria sia stata adempiuta, restando invece insoddisfatta quella ulteriore corrispondente alla reale aliquota applicabile al rapporto controverso.

Pertanto, a ben vedere, il reale thema decidendum investe la misura percentuale dell’iva dovuta dall’acquirente.

Nella specie, il fabbricato compravenduto è costituito da un locale commerciale posto al piano terra, iscritto in catasto alla categoria C1.

Risulta pervenuto nella titolarità della per acquisto dalla società di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a mezzo di atto notarile del 1°/12/2008.

Si tratta, quindi, in particolare, di un fabbricato cd. strumentale per natura.

Orbene, al riguardo si evidenzia come le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali per natura e relative pertinenze (categorie catastali: B, C, D, E e A/10) sono disciplinate dal n. 8- ter) dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, in vigore dal 12 agosto 2006, in virtù del quale, le cessioni stesse si considerano esenti da Iva, escluse quelle:

a) effettuate, entro quattro anni dalla data ultimazione della costruzione dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero qualificati;

b) effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) effettuate nei confronti cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni;

d) per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.

Attesa la prevalenza delle operazioni soggette rispetto a quelle esenti, si può affermare che le cessioni di fabbricati strumentali per natura sono in genere soggette ad Iva, ad eccezione di quelle effettuate, da imprese di costruzione o di recupero oltre il quadriennio dalla ultimazione e da imprese diverse da quelle di costruzione/recupero, nei confronti soggetti passivi con percentuale di detraibilità di imposta pari o superiore al 25%, senza esercizio, parte dell’impresa cedente, dell’opzione per l’imposizione di cui alla lettera d) del n. 8-ter) dell’art. 10 citato. Nella fattispecie, in esame, l’art. 6 del contratto traslativo evidenzia come l’opzione per l’imposizione IVA sia stata esercitata dall’impresa cedente.

L’art. 16 del d.P.R. 633/1972, ratione temporis applicabile all’operazione negoziale traslativa, prevede che al trasferimento di locali commerciali effettuato da imprese non costruttrici si applichi l’aliquota del 20% di iva, ove detti fabbricati non possiedano le cd.

caratteristiche degli immobili .

La Legge 408/1949 prevede che, acquistando locale commerciale direttamente dal costruttore si possa pagare l’IVA al 10%.

Tuttavia, l’immobile deve possedere alcune caratteristiche necessarie.

L’art. 13 della Legge n. 408/1949, ovvero la Legge Tupini, e l’art. 1 della Legge n. 1493/1962, e l’art. 1 della Legge n. 1212/1967, definiscono le caratteristiche dei cosiddetti fabbricati Tupini, ovvero:

Case di abitazione, comprendenti anche uffici e negozi, che non presentino i requisiti di abitazioni “di lusso”;

Edifici in cui più del 50% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazione;

Edifici in cui non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra può essere destinata a negozi.

Nella controversia esame, non stato adeguatamente comprovato da parte dell’attore il possesso nel fabbricato oggetto di alienazione delle caratteristiche dei fabbricati Tupini;

sicché deve ritenersi correttamente applicata allo specifico trasferimento l’aliquota Iva al 20%, applicandosi la maggiore percentuale del 21% alle sole operazioni immobiliari successiva all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 2-bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011 (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011).

Ogni eventuale profilo di negligenza informativa del notaio o dell’agenzia intermediazione immobiliare merito alle caratteristiche fiscali del bene in relazione alla peculiare normativa applicabile risulta estraneo all’oggetto del presente profilo, non essendo dette parti neppure coinvolte processualmente.

Alla stregua delle considerazioni che precedono l’opposizione non merita positiva delibazione, dovendo l’acquirente versare il saldo ancora dovuto a titolo di IVA.

III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente in favore della parte opposta ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt. 4-5 e tab.

allegata).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, determinati avuto riguardo al valore della domanda, e dunque tenuto conto dello scaglione ad esso relativo, ridotti in misura del 70% per la fase istruttoria, in ragione della natura prevalentemente documentale della stessa, nonché in misura del 50% per quella introduttiva, di studio e decisoria, attesa la non particolare complessità delle questioni controverse:

Scaglione:

da €5.200,01 ad 26.000,00

VALORE Studio 919,00 -50% 460,00 Introduttiva 777,00 -50% 388,00 Istruttoria 1.680,00 -70% 504,00 Decisoria 1.701,00 -50% 850,00

TOTALE 2.200,00

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione notificato in data 23/1/2012, da nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. , così provvede:

RIGETTA l’opposizione e, per l’effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2455/2011 emesso dal Tribunale di Bari il 13/12/2011, dichiarandolo definitivamente esecutivo;

CONDANNA l’opponente al pagamento in favore dell’opposta delle spese del presente giudizio liquidandole complessivi €

2.200,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME.

Si comunichi.

Bari, 1°/10/2024 Il Giudice NOME COGNOME

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