N. R.G. 17755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._5584_2024_- N._R.G._00017755_2022 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_06_11_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17755/2022 promossa da:
(P.IVA ) elettivamente domiciliata in Avigliana, INDIRIZZO presso il difensore Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende ATTRICE OPPONENTE contro (C.F. ) elettivamente domiciliata in Avellino, INDIRIZZO presso il difensore Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per attrice opponente “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie che meglio;
In via istruttoria C.F. Ammettere a prova per interpello e testi le circostanze dedotte in memoria ex art. 183 VI c. cpc n. 2 del 11.4.2023, da 1) a 13), circostanze da intendersi in questa sede integralmente trascritte e riportate, con i testi ivi indicati.
In via principale Accogliere l’opposizione promossa e per l’effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5216/2022 emesso dal Tribunale di Torino per le causali di cui in narrativa ed in ogni caso mandare assolta la conchiudente da ogni avversa pretesa;
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell’esponente al pagamento di quanto richiesto in favore del convenuto in opposizione, previo accertamento dei crediti di cui in narrativa, porre in compensazione i rispettivi crediti sino alla concorrenza degli stessi.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, IVA e CPA comprese, maggiorate ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018”.
Per convenuto opposto “Voglia l’Ecc.mo Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, nel merito:
– rigettare integralmente l’opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 5216/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 13 luglio 2022 (R.G. n. 12155/2022, Giudice Dott.ssa NOME COGNOME e, comunque, condannare, in ogni caso, al pagamento in favore del sig. della somma di Euro 11.133,25 oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
– condannare la società opponente alle spese per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 cpc secondo equità;
– condannare la società opponente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che ne dichiara antistatario.
” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 23 settembre 2022, la ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5216/2022, emesso dal Tribunale di Torino su richiesta di , per l’importo complessivo di € 11.135,25, relativo alle forniture effettuate negli anni 2019 e 2020, lamentando che i materiali ricevuti sarebbero risultati viziati e contestando l’aumento tariffario non concordato applicato dal convenuto. Infine, l’attrice opponente ha chiesto la compensazione dell’eventuale importo dovuto con propri crediti, derivanti dalle spese sostenute per eliminare i vizi.
In data 22 dicembre 2022 si è costituito il signor che ha chiesto il rigetto delle domande attoree con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo che la aveva denunciato dei vizi al solo fine di non adempiere ai pagamenti e che non vi era stato alcun aumento dei prezzi, ma un adeguamento in base alle modifiche delle lavorazioni richieste dall’opponente.
Alla prima udienza del 9 febbraio 2023, il Giudice si riservava sulla richiesta di provvisoria esecuzione formulata dalla difesa.
Con successivo provvedimento del 10 febbraio 2023, il Giudice respingeva l’istanza di provvisoria esecutività e assegnava i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. Successivamente, con provvedimento del 16 gennaio 2024, dichiarava la causa matura per decisione, ritenendo irrilevanti le istanze istruttorie.
Con provvedimento del 30 marzo 2024, il Giudice fissava l’udienza per la precisazione delle conclusioni tramite trattazione scritta, assegnando il termine ex art. 127-ter c.p.c. al 22 aprile 2024.
In detta udienza, il Giudice, dato atto delle conclusioni depositate con note scritte, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. *** L’opposizione proposta da è solo parzialmente fondata per i seguenti motivi.
1.
Sull’aumento unilaterale dei prezzi lamenta che la variazione dei prezzi non sia stata concordata tra le parti, tuttavia risulta dai documenti prodotti e dal comportamento delle parti che il signor , inviando la comunicazione del 30.01.2020, ha semplicemente adeguato i prezzi in base alla variazione di lavorazione richieste dall’opposta (“precisando che l’operazione di nastratura è variata rispetto all’inizio della collaborazione aggiunto un giro di nastratura in più”).
L’opponente non ha negato che vi fossero state richieste di variazioni nelle lavorazioni e non vi è alcuna prova di una tempestiva contestazione dell’adeguamento degli importi prima della commissione delle nuove lavorazioni, anzi la stessa ha pagato parzialmente la fattura n.3/2020, il che fa supporre un accordo sul prezzo o quantomeno la consapevolezza delle ragioni del suo adeguamento in base alle tabelle già in vigore fra le parti.
Ciò però può valere solo per la fatturazione coeva o successiva a tale precisazione, ma non è estensibile a lavorazioni precedenti (2019) oltretutto già fatturate, quindi non è dovuto l’importo aggiuntivo di 838,62 euro.
2. Sulle forniture del 2019 In generale.
per quanto riguarda le forniture del 2019, le contestazioni sollevate dall’opponente non possono essere accolte.
Secondo consolidata giurisprudenza (ex multis Cass. civ. n. 19146/2013), una volta che l’opera sia stata accettata, anche tacitamente, spetta al committente dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose, nonché la tempestiva denuncia degli stessi:
“In tema di garanzia per difformità e vizi nell’appalto, l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia“, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l’art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. Nel caso di specie, ha consegnato al cliente finale le bobine fornite da dopo una verifica, per la quale non risulta in atti un esito negativo, dimostrando così un’accettazione tacita dell’opera.
Le contestazioni mosse dall’opponente risultano quindi generiche e tardive, in contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza che impone una prova rigorosa e specifica dei vizi lamentati, soprattutto quando il committente ha comunque utilizzato o rivenduto il materiale.
Nella email del 7.05.2020, infatti la scrive in riferimento ai problemi riscontrati nella fornitura del 2020 “Presenza di flussante sul nastro praticamente su tutti i pezzi;
li stiamo pulendo perché tale problema ci era stato segnalato e questa volta non li accetterebbero”.
Questa ultima espressione non può che essere riferita alle forniture precedenti che sono state accettate dalla 3. Sulle forniture del 2020 e sulla compensazione Diversamente, per le forniture del 2020, l’opponente ha fornito prova documentale della tempestiva contestazione delle difformità e della necessità di interventi di ripristino (comunicazione del 7.5.2020, doc. 4 opponente).
Come stabilito dalla Cassazione
(sent. n. 15781/2018), la prova dei vizi deve essere particolarmente rigorosa:
“La mancata richiesta di verifica della cosa nei modi previsti dall’art. 1513 c.c. non preclude l’esercizio dell’azione di garanzia per vizi, ma comporta che il compratore debba fornire una prova rigorosa dell’identità e dello stato della cosa”.
Nel caso di specie, ha assolto tale onere dimostrando l’esistenza di specifici vizi (flussante sui nastri, bruciature) allegando le foto, ha fornito prova documentale della tempestiva contestazione (doc. 4), ha descritto gli interventi eseguiti per il ripristino e i costi sostenuti calcolati su base oraria (990 euro).
*** Per quanto sopra esposto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Alla revoca non consegue tuttavia il rigetto delle pretese formulate da , poiché nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo vengono comunque in considerazione i rapporti creditori intercorrenti tra le parti e su di essi occorre pronunciare all’esito del giudizio a cognizione piena:
“L’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. civ. n. 20613/11). Di conseguenza la eve essere condannata al pagamento della somma di € 9.086,83, ricavata dalla differenza tra l’importo del decreto di € 11.133,25 e le somme di € 838,62, quale illegittimo aumento delle fatture 2019, e di € 1.207,80 (€ 990 + IVA), quale costo sostenuto dall’opponente per l’eliminazione dei vizi.
SPESE DEL GIUDIZIO Essendo stato accertato un credito pressoché identico a quello recato dal decreto ingiuntivo, nonostante la revoca di quest’ultimo le spese processuali devono seguire la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell’opponente.
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/14, tenendo conto dell’attività svolta:
fase di studio € 919 fase introduttiva € 777 fase istruttoria € 840 fase decisoria € 1701
E dunque in totale € 4.237, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo qui opposto n. 5216 del 14/07/2022;
in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla parte opposta e rigettata ogni altra domanda della dichiara tenuta e condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposto della somma di euro 9.086,83 oltre ad interessi moratori ex D. Lgs. 231/02, a far tempo dalla data di scadenza delle fatture fino all’effettivo soddisfo;
Condanna la parte opponente lla rifusione, in favore della parte opposta , da pagarsi direttamente all’avvocato antistatario, delle spese di giudizio che liquida in € 4.237,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 4 novembre 2024 Il GOP Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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