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Codice Civile
Codice Penale

La divisione dell’edificio abusivo

La legge ha inteso esentare dalla comminatoria di nullità tutti gli atti finalizzati a portare a termine la divisione dell’edificio abusivo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Catania
Seconda Sezione Civile

nella persona dei sigg:

Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 187/2020 pubblicata il 21/01/2020

nella causa civile d’appello iscritta al n. /2018 R.G. promossa da:

XXX s.r.l. con sede legale in (P. IVA), rappresentata da YYY S.p.A. (C.F. e P. IVA), in persona del procuratore speciale Avv., elett. dom.to in c/o lo studio dell’Avv. che la rappr. e dif. giusta procura rilasciata in apposito foglio separato;

APPELLANTE

nei confronti di

Curatela del Fallimento ZZZ s.n.c. e dei Fallimenti personali dei soci illimitatamente responsabili KKK nata a (C.F.), JJJ nato a (C.F.) e SSS nato a (C.F.) in persona del curatore Avv. (C.F.); QQQ nata a (C.F.), III nato a (C.F.), GGG nato a (C.F.), EEE nata a (C.F.), PPP nata a (C.F.), FFF nato a (C.F.), RRR nata a (C.F.) e LLL s.p.a. (C.F.);

APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI: all’udienza del 12 novembre 2019 parte appellante ha concluso come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 27.09.1993 la *** S.p.A. eseguiva pignoramento immobiliare (proc. iscritto al n. /93 R.G.E. del Tribunale di Catania) dell’appartamento sito in, di vani 5 e accessori, distinto in Catasto al foglio, part. sub., di proprietà di *** (nato a) e *** (nata a ) in ragione di un mezzo indiviso per ciascuno di essi.

Con successivo atto del 15.05.1997 la Banca *** eseguiva autonomo pignoramento (proc. iscritto al n. /1997 R.G.E. del Tribunale di Catania) sui seguenti immobili:

1) Tratto di terreno di mq. sito in in catasto al fg., part. di proprietà di SSS e QQQ in ragione di un quarto indiviso ciascuno, con quanto su di esso realizzato;

2) Appartamento sito in, piano secondo, di vani 4 e accessori, in catasto al fg., part. sub., di proprietà di SSS, in regime di comunione legale con QQQ;

3) Appartamento sito in, di vani e accessori, in catasto al fg., part. sub., con pertinenziale garage, in catasto al f., part. sub e terreno di mq., in catasto al fg., part., di proprietà di *** in ragione di un mezzo indiviso (l’altro 50% era intestato a ***).

Le due procedure esecutive venivano riunite e, dopo aver acquisito la relazione del c.t.u., il G.E. con ordinanza del 23.07.2012 disponeva procedersi alla divisione giudiziale “degli immobili pignorati” ex artt. 601 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., fissava l’udienza di trattazione per il 13.03.2013, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., e mandava alla parte più diligente di:

a) di integrare il contradittorio nei confronti degli interessati non comparsi all’udienza del 13.02.2012, o comparsi ma non costituiti nel processo esecutivo a mezzo di avvocato, mediante notificazione della presente ordinanza almeno 90 giorni prima della prossima udienza e di trascriverla entro 10 giorni dalla notifica ai sensi degli artt. 1113 e 2646 c.c.;

b) di iscrivere a ruolo la causa di divisione inserendo nel fascicolo d’ufficio copia dell’istanza di vendita, del verbale di udienza del 13.02.2012 e dell’ordinanza, nel termine di gg. 10 dalla prima notificazione della presente ordinanza;

c)di depositare nel fascicolo altresì copia della relazione di stima dell’esperto effettuata nella procedura esecutiva, della documentazione ipotecaria e catastale depositata nel fascicolo della procedura esecutiva nonché certificati ipotecari (o certificazione notarile sostitutiva) relativa alla quota dei comproprietari non esecutati per il ventennio anteriore alla trascrizione della presente ordinanza;

d) di notificare l’avviso ad intervenire previsto dall’art. 1113 c.c. ai soggetti indicati nella stessa disposizione risultanti dai certificati ipotecari relativamente alla quota di pertinenza dei comproprietari non esecutati.

Con la medesima ordinanza assegnava alle parti termine fino a venti giorni prima dell’udienza per costituirsi in giudizio e sospendeva i due procedimenti esecutivi fino ad eventuale accordo delle parti sulla divisione o l’emissione di sentenza passata in giudicato.

Il *** (successore a titolo universale della Banca ***) provvedeva a notificare alle altre parti la detta ordinanza, avviando il giudizio di divisione iscritto al n. /2012 R.G., depositava la nota di iscrizione a ruolo, trascriveva la domanda giudiziale e, all’udienza del 06.11.2013, depositava certificazione notarile sostitutiva.

Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio.

Espletata C.T.U. al fine di verificare il valore degli immobili, la loro comoda divisibilità in natura e di predisporre un eventuale progetto di divisione, il Giudice Unico della VI Sezione Civile del Tribunale di Catania, con sentenza n. /2017 del 20.06.2017, dichiarava la contumacia dei convenuti, rigettava la domanda di divisione giudiziale degli immobili pignorati e dichiarava non ripetibili le spese di lite.

Avverso detta sentenza ha proposto appello XXX s.r.l. (legittimata ad agire quale cessionaria dell’originario credito del *** S.p.A.) per i motivi di cui si dirà appresso.

Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.

All’udienza del 12.11.2019 parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione del termine di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del curatore dei fallimenti della ZZZ s.n.c. e dei fallimenti personali di KKK e JJJ (comproprietari pro quota del bene pignorato ed indicato in premessa al n. 1) e del fallimento di SSS (debitore esecutato), di QQQ (debitrice esecutata), di FFF e RRR (figli del debitore esecutato *** deceduto in data), di III, GGG, EEE e PPP (figli della debitrice esecutata *** deceduta in data) e di LLL S.p.A. (quale società avente causa di Banca ***, già *** s.p.a. – creditrice pignorante, nonché avente causa di *** s.p.a. cessionaria del *** s.p.a. – creditore intervenuto), non costituitisi seppure regolarmente citati. Come si evince dalla sintetica motivazione, con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato la domanda attorea poiché l’ordinanza del 23.07.2012 non risultava trascritta nel termine di gg. 10 dalla notifica, per il mancato deposito della certificazione notarile relativa alla quota dei comproprietari non esecutati nel ventennio e per l’omesso invito ad intervenire previsto dall’art. 1113 c.c..

La controversia in esame ha ad oggetto una divisione c.d. “endoesecutiva” o “incidentale” al processo esecutivo, quel giudizio di divisione, cioè, che ha luogo per lo scioglimento della contitolarità, tra il debitore ed altri soggetti estranei al rapporto di credito per il cui soddisfacimento il creditore ha aggredito il bene appartenente soltanto pro quota al suo debitore, dei diritti reali oggetto del pignoramento, al fine di poter procedere sulla parte del compendio staggito assegnata in natura in via esclusiva al debitore – con le forme ordinarie dell’espropriazione sul bene in proprietà esclusiva – o, in caso di non comoda divisibilità, sul suo equivalente in denaro all’esito della liquidazione.

Il giudizio in questione è divenuto, infatti, lo sviluppo normale di ogni procedura espropriativa avente ad oggetto una mera quota: in tal senso depone – relegando ad un ruolo di eccezione le diverse soluzioni, oltretutto al ricorrere di specifiche e positivamente accertate situazioni di fatto – il nuovo testo del capoverso dell’art. 600 cod. proc. civ., sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23, lett. e), convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80.

Può anzi dirsi che il suo collegamento funzionale con il processo esecutivo, già indiscusso in precedenza, è sottolineato oggi dalla previsione del novellato art. 181 disp. att. cod. proc. civ., in base alla quale – in forza del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23-ter, lett. f), convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80 – tale giudizio di divisione, pur restando indiscutibilmente un ordinario giudizio di cognizione, si svolge dinanzi al medesimo giudice dell’esecuzione – in funzione, ovviamente, di giudice istruttore civile – della procedura esecutiva contestualmente sospesa in attesa della liquidazione della quota del debitore esecutato.

Invero, la finalità di una divisione endoesecutiva è, con tutta evidenza, quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene in proprietà esclusiva, sia esso identificato ancora in natura ovvero ormai liquidato e cioè trasformato nel suo equivalente in denaro: e tanto, nel primo caso, per la conclamata migliore appetibilità sul mercato di un bene in proprietà esclusiva rispetto ad una semplice quota, l’acquisto della quale obbligherebbe l’eventuale acquirente ad una contitolarità di diritti, coi rischi e le complicazioni da questa derivanti e l’onere (o il rischio) di un successivo giudizio di scioglimento della medesima; e, nel secondo, per la – intuitivamente – maggiore utilità della prosecuzione del processo esecutivo su beni fungibili per definizione, quali appunto il denaro.

Tali effetti – tra cui anche quello, molto grave, della liquidazione del bene e cioè della definitiva perdita di qualsiasi diritto in natura, benché limitato, su di esso – sono imposti al contitolare non debitore in dipendenza delle vicende di altro contitolare e quindi senza alcuna diretta responsabilità personale o propria del primo, per l’evidente priorità della necessità del soddisfacimento dei creditori (Cass. 20817/2018 e 6072/2012).

Con i primi tre motivi di appello, strettamente connessi tra loro, la XXX s.r.l. deduce di aver esattamente adempiuto a quanto prescritto dal G.E. nell’ordinanza del 23.07.2012, avendo regolarmente notificato il provvedimento alla Banca *** (già ***  S.P.A.), alla debitrice esecutata QQQ, agli eredi di *** (debitrice esecutata) ed agli eredi di *** (debitore esecutato), avendo altresì trascritto l’ordinanza e prodotto la certificazione notarile sostitutiva.

I motivi sono fondati atteso che, dal fascicolo di I grado e dalla documentazione allegata al fascicolo, emerge che l’odierno appellante ha provveduto alle dette notifiche nei termini assegnati nell’ordinanza del 23.07.2012 e, per quanto riguarda QQQ e PPP, nel successivo termine assegnato con ordinanza del 13.03.2013.

Non era necessario provvedere ad ulteriori notifiche nei confronti di *** s.p.a. (cessionaria del *** – creditore iscritto), rappresentata dalla mandataria LLL Bank, e nei confronti del Curatore del Fallimento di ZZZ s.n.c. e dei fallimenti dei singoli soci illimitatamente responsabili KKK, JJJ e SSS, poiché costituiti e presenti in udienza a mezzo dei rispettivi procuratori (v. verbale in atti).

Peraltro, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “i creditori iscritti e gli aventi causa, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione (art. 1113 c.c., comma 1), non sono parti in tale giudizio, configurandosi la divisione come scioglimento di un rapporto di comunione, con la conseguenza che soltanto i titolari di tale rapporto devono partecipare al giudizio finalizzato a detto scioglimento, mentre la mancata evocazione nel giudizio di divisione dei creditori iscritti comporta solo che la divisione non abbia effetto nei loro confronti, come espressamente previsto dall’art. 1113 c.c., comma 3 (vedi Cass.Sez.II, 08.10.2013 n. 22903; Cass.Sez.II, 09.11.2012 n. 19529).

La domanda di divisione è stata regolarmente trascritta con presentazione n. del 07.08.2013 ai nn. di Reg. generale e di Reg. particolare, presso l’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di (v. all. 23 del fasc. di I grado), seppure oltre il termine discrezionalmente fissato dal G.E. (gg. 10 dalla notifica). Invero né l’art. 1113 c.c. né l’art. 2646 c.c. – richiamati in sentenza – impongono un termine perentorio per la relativa trascrizione della domanda di divisione e, pertanto, non può ritenersi che parte attrice sia incorsa in alcuna decadenza.

Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, parte attrice ha anche ottemperato alla produzione della certificazione notarile a firma del Notaio *** (all. 24 del fasc. di I grado) all’udienza del 06.11.2013 (documento allegato altresì alla memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. del 07.01.2014).

Passando ad esaminare il quarto motivo dell’atto di appello, attinente al merito della domanda principale di divisione ex artt. 713 e ss. c.c., 601 e 784 e ss. c.p.c. proposta dall’attore (creditore procedente) ed alla natura e consistenza dei beni pignorati, lo stesso merita parziale accoglimento e di conseguenza va disposto lo scioglimento della comunione di alcuni dei beni pignorati e sopra descritti con le modalità e nei limiti che seguono.

Invero l’appartamento sito in, via, piano terra, di vani 5 e accessori, distinto in Catasto al foglio, part. sub., risulta di proprietà di *** (e per esso dei suoi eredi) e *** (e per essa dei suoi eredi) in ragione di un mezzo indiviso; il bene è stato interamente pignorato nei confronti di entrambi i debitori esecutati e, pertanto, non occorre procedere ad alcuna divisione, ben potendo proseguire la procedura esecutiva sull’intero immobile. Analoghe considerazioni valgono per l’appartamento pignorato sito in, piano secondo, di vani 4 e accessori, in catasto al fg., part. sub., che risulta di proprietà esclusiva di SSS (debitore esecutato e fallito). Nonostante dalle relazioni notarili in atti sembrasse che l’immobile era stato acquistato da SSS in regime di comunione legale con la moglie QQQ (giusto atto pubblico del 31.10.1990), parte attrice ha documentalmente provato (v. estratto dell’atto di matrimonio, con annotazioni, depositato nel giudizio di I grado) che i due coniugi, nel contrarre matrimonio in data 15.06.1985, avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Ne consegue che il detto bene è di proprietà esclusiva di SSS e, pertanto, non deve procedersi ad alcuna divisione.

Per quanto attiene invece agli altri beni pignorati, sulla scorta dei dati forniti dalla c.t.u. redatta nel corso del giudizio di I grado, può procedersi alla loro divisione in natura ai sensi degli artt. 718 e 727 c.c., atteso che trattasi di immobili comodamente frazionabili per la loro composizione e distribuzione degli spazi interni e l’eventuale separazione non inciderebbe negativamente sul valore commerciale e sulla loro utilizzabilità.

In particolare, sul terreno pignorato dalla Banca *** sito in in catasto al f., part., di proprietà indivisa di SSS e QQQ, in ragione di 1/4 indiviso ciascuno (di cui risultano comproprietari per 1/4 ciascuno JJJ e KKK), il c.t.u. ha accertato la costruzione di due unità immobiliari autonome ed indipendenti, disposte a schiera, composte da due elevazioni fuori terra, site in, (rispettivamente individuate al N.C.E.U. di al Foglio, particella sub., Cat. A/7, classe 3, 8,5 vani catastali, rendita €e particellasub., Cat. A/7, classe 3, 8,5 vani catastali, rendita € 943,82).

Il detto lotto risulta, pertanto, già materialmente diviso in due parti, mediante muri di recinzione e con ingresso pedonale e carrabile separati ed anche catastalmente le due unità immobiliare sono censite con due subalterni diversi. Può, pertanto, nel rispetto dell’art. 729 c.c., attribuirsi a SSS (e per esso al relativo fallimento) ed a QQQ, la proprietà indivisa dell’unità immobiliare composta da due elevazioni fuori terra, sita in, con ingresso posto a destra e meglio indicata nella c.t.u. in atti (individuata al N.C.E.U. di, particella sub. ) dagli stessi coniugi già abitata, trattandosi di immobile avente un valore (euro 184.000,00) di poco superiore all’altra unità immobiliare che viene invece attribuita in proprietà indivisa ai coniugi JJJ e KKK (e per essi ai rispettivi fallimenti) e consistente in un edificio di due elevazioni fuori terra, sito in, con ingresso posto a sinistra e meglio indicato nella C.T.U. in atti (individuata al N.C.E.U. di al Foglio, particella sub.) il cui valore, invece, stimato dal c.t.u. è di euro 177.000,00.

Si determina, pertanto, in euro 3.500,00 il conguaglio in denaro ex art. 728 c.c. che SSS e QQQ sono tenuti a versare a JJJ e KKK.

Anche per l’altro immobile pignorato pro quota (50% indiviso) dalla Banca *** a *** (in comproprietà con ***) e consistente in due garage siti in (entrambi individuati al N.C.E.U. di al Foglio, particella sub., mq., classe, categoria C/6, rendita € 234,06) può procedersi alla divisione in natura ed alla conseguenziale attribuzione pro quota, trattandosi di due beni singolarmente individuati, con ingresso separato ed aventi identica consistenza. Seppure il c.t.u. nel descriverli quali pertinenze del limitrofo immobile sito al piano terra (non soggetto a divisione poiché, come già rilevato, pignorato per intero a *** e ***), abbia ritenuto la loro non comoda divisibilità in natura, la Corte, sulla scorta degli elementi tecnici forniti dallo stesso consulente e dalle allegate planimetrie e fotografie, ritiene potersi procedere ex artt. 718 e 729 c.c..

Non è, inoltre, di ostacolo alla loro divisione in natura l’individuazione catastale dei due garage in un’unica particella (sub), poiché ben può procedersi in una fase successiva all’effettivo frazionamento ed al contestuale diverso accatastamento.

Ciò premesso, in mancanza di opposizione o di diversa richiesta, si attribuisce a FFF (quale erede di ***) la piena ed esclusiva proprietà del garage più vicino all’edificio, meglio descritto nella C.T.U. ed indicato nella planimetria allegata, ed a JJJ (per esso al fallimento), SSS (per esso al fallimento), EEE e PPP (quali eredi di ***) la proprietà indivisa del successivo ed adiacente garage meglio descritto in C.T.U. ed indicato nell’allegata planimetria.

Il consulente d’ufficio ha evidenziato che per tutti gli immobili oggetto di pignoramento e ricadenti all’interno delle particelle e sono state avviate quattro distinte pratiche di sanatoria ex L. 47/85 e L. 724/94 (dettagliatamente descritte in consulenza) che sono in corso di definizione in attesa di integrazione di alcuni documenti e del pagamento dei contributi integrativi dell’oblazione e degli oneri concessori richiesti dall’UTC competente.

L’irregolarità urbanistica sopra accertata non impedisce lo scioglimento della comunione e la relativa divisione giudiziale anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 25021 del 16.04.2019), chiamate a risolvere “una questione di massima di particolare importanza”, nell’ambito di una complessa vicenda processuale (rimessa al Primo Presidente dalla Seconda Sezione Civile con ordinanza interlocutoria n. 25836 del 16 ottobre 2018). La Corte ha chiarito cosa debba intendersi per «atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali» (art. 46, comma 5, del D.P.R. n. 380 del 2001) e per «trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali» (art. 40, comma 5, della legge n. 47 del 1985). A tal proposito, con ampia e condivisibile motivazione, ha così stabilito: “nessuno dubita che la vendita forzata, posta in essere in sede di esecuzione immobiliare individuale o in sede concorsuale, sia sottratta alla generale comminatoria di nullità prevista per gli atti tra vivi, aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, privi delle c.d. menzioni urbanistiche. Si tratta, in questa sede, di stabilire se tale esclusione dalla comminatoria di nullità valga anche per lo scioglimento della comunione finalizzata alla esecuzione individuale o concorsuale. Orbene, ritiene il Collegio che le disposizioni eccettuative di cui sopra si applicano anche alle divisioni endoesecutive e a quelle endoconcorsuali.

Innanzitutto, sul piano dell’interpretazione letterale, l’uso del plurale nella espressione «Le nullità di cui al presente articolo non si applicano (..)», contenuta nell’art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 (ma, analogamente, nell’art. 40, comma 5, della legge n. 47 del 1985) ed il carattere generale e onnicomprensivo di tale rinvio significano chiaramente che il legislatore ha inteso riferirsi all’intera serie degli atti colpiti dalla sanzione della nullità ai sensi della medesima disposizione.

Pertanto, poiché – alla stregua di quanto in precedenza osservato – l’atto di scioglimento della comunione (anche ereditaria) avente ad oggetto fabbricati abusivi rientra tra gli atti tra vivi colpiti dalla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 della legge n. 47 del 1985, deve ritenersi che tale atto, ove afferente a procedure esecutive immobiliari (individuali o concorsuali), sia parimenti compreso tra quelli sottratti alla comminatoria di nullità. In secondo luogo, poi, sempre sul piano dell’interpretazione letterale, va considerato che il legislatore, con l’espressione «atti derivanti da procedure esecutive immobiliari», mostra di volersi riferire ad un novero di atti più ampio di quelli facenti parte stricto sensu della procedura di espropriazione forzata immobiliare.

Tale locuzione, indubbiamente, è tale da includere non solo le vendite poste in essere nell’ambito della procedura esecutiva, ma anche le divisioni disposte, con separato giudizio, nell’ambito (e previa sospensione) del medesimo procedimento esecutivo. Anche l’espressione «trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali», di cui all’art. 40, comma 5, della legge n. 47 del 1985, è tale da includere gli atti di divisione dell’immobile abusivo; considerato, peraltro, che – come si è detto (supra, par. 5.3.2.) – agli atti divisionali va riconosciuta efficacia costitutivo-traslativa.

D’altra parte, come sì è veduto, nell’ambito del procedimento di espropriazione della quota, la divisione costituisce lo strumento principale previsto dalla legge per soddisfare il credito de quo agitur. Impedire la divisione dell’edificio privo di legittimità urbanistica vorrebbe dire, perciò, ridurre l’espropriazione forzata alla vendita della quota indivisa, indirizzandola così verso esiti economicamente irrisori quanto al possibile ricavato. E invece la legge punta a massimizzare il risultato della esecuzione forzata. In tal senso depongono le disposizioni eccettuative in esame, laddove esse prevedono, in favore dell’aggiudicatario dell’immobile abusivo, la riapertura dei termini per presentare domanda di sanatoria dell’abuso (quando consentita).

In sostanza, sia la lettera delle disposizioni di cui agli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985 sia la loro la ratio normativa depongono nel senso che la divisione “endoesecutiva” e quella “endoconcorsuale” sono sottratte alla comminatoria di nullità prevista per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi. Considerato il carattere unitario del fenomeno divisorio, è appena il caso di osservare che non vi sono ragioni per distinguere tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria: le disposizioni eccettuative sopra esaminate sottraggono entrambe le divisioni alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985.

In definitiva, deve ritenersi che, con le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, la legge ha inteso esentare dalla comminatoria di nullità tutti gli atti finalizzati a portare a termine la procedura esecutiva immobiliare, individuale o concorsuale. Tra tali atti va compresa la divisione dell’edificio abusivo, di cui il debitore sia comproprietario pro quota, da disporsi con apposito giudizio divisorio, comunque inserito nell’ambito del processo di espropriazione individuale; e vanno compresi gli atti di divisione, contrattuali o giudiziali, promossi dal curatore in seno al procedimento fallimentare disciplinato dal r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni (la cui disciplina continua ad applicarsi alla presente causa ratione temporis, considerato che il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, introdotto dal d.lgs. 12/01/2019 n. 14, non sì applica alle procedure di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, le quali – ai sensi dell’art. 390 d.lgs. n. 14 del 2019 – continuano ad essere regolate dalla precedente disciplina) o dall’omologo organo gestorio delle altre procedure concorsuali.

In accoglimento del quinto motivo di appello, in ragione dell’esito, della natura e delle ragioni del presente giudizio e della contumacia dei convenuti nei due gradi del giudizio, sussistono valide ragioni per porre a carico della massa in proporzione delle rispettive quote dei condividenti le spese di entrambi i gradi del giudizio – che si liquidano in favore dell’odierno appellante come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (ex art. 12 comma 3 c.p.c.) e dell’attività difensiva effettivamente svolta – e le spese di c.t.u. come già determinate dal

Tribunale.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello proposto da XXX s.r.l nei confronti di Curatela del Fallimento ZZZ s.n.c., dei Fallimenti personali dei soci illimitatamente responsabili KKK, JJJ e SSS, di QQQ, III, GGG, EEE, PPP, FFF, RRR e LLL s.p.a. avverso la sentenza n. /2017 emessa dal Tribunale di Catania – VI Sezione Civile in data 20.06.2017 così statuisce:

-dispone lo scioglimento della comunione esistente tra SSS, QQQ, JJJ e KKK sulle due unità immobiliari disposte a schiera, composte da due elevazioni fuori terra, site in, (rispettivamente individuate al N.C.E.U. di al Foglio, particella sub., Cat. A/7, classe, 8,5 vani catastali, rendita € 943,82 e particella sub., Cat. A/7, classe, 8,5 vani catastali, rendita € 943,82) e, per l’effetto, attribuisce a SSS (e per esso al relativo fallimento) ed a QQQ, la proprietà indivisa dell’unità immobiliare composta da due elevazioni fuori terra, sita in, con ingresso posto a destra e meglio indicata nella C.T.U. in atti (individuata al N.C.E.U. di al Foglio, particella sub.) ed a JJJ e KKK (e per essi ai rispettivi fallimenti) la proprietà indivisa dell’unità immobiliare composta da due elevazioni fuori terra, sita in, via, con ingresso posto a sinistra e meglio indicata nella C.T.U. in atti (individuata al N.C.E.U. di al Foglio, particella sub.).

-determina in euro 3.500,00 il conguaglio in denaro ex art. 728 c.c. che SSS e QQQ sono tenuti a versare a JJJ e KKK;

-dispone lo scioglimento della comunione esistente tra FFF (quale unico erede di ***) e JJJ, SSS, EEE e PPP (quali eredi di ***) sui due garage siti in (entrambi individuati al N.C.E.U. di Foglio, particella sub., mq. 44,00, classe, categoria C/6, rendita € 234,06) e per l’effetto attribuisce a FFF la piena ed esclusiva proprietà del garage più vicino all’edificio e meglio descritto nella C.T.U. ed indicato nella planimetria allegata, ed a JJJ (per esso al fallimento), SSS (per esso al fallimento), EEE e PPP la proprietà indivisa del successivo ed adiacente garage meglio descritto in C.T.U. ed indicato nell’allegata planimetria, con onere per la parte più diligente di procedere al frazionamento ed al successivo accatastamento dei singoli garage come sopra attribuiti.

-Rigetta la domanda di divisione in relazione all’appartamento pignorato sito in, piano secondo, di vani 4 e accessori, in catasto al fg., part. sub., di proprietà esclusiva di SSS ed in relazione all’appartamento pignorato sito in , piano terra di vani e accessori, in catasto al fg., part. sub., di proprietà (indivisa) di *** e *** (e per essi dei rispettivi eredi).

-Concede alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dei procedimenti esecutivi nn. /13 e /97 R.G.E..

Liquida le spese del I grado del giudizio in favore di XXX s.r.l. nella misura di euro 13.888,00 di cui euro 458,00 per spese, euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 5.400,00 per la fase istruttoria ed euro 4.050,00 per la fase decisoria oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), e le spese del presente giudizio di appello in complessivi euro 10.319,00 di cui euro 804,00 per spese, euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1820,00 per la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), che pone a carico della massa in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.

Pone definitivamente a carico della massa in proporzione delle rispettive quote dei condividenti anche le spese di c.t.u. già liquidate in I grado.

Così deciso in data 16.01.2020 nella camera di consiglio della seconda sezione.

Il Consigliere est. Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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