REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1703/2021 pubblicata il 31/12/2021
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3647/2011 r.g, avente ad oggetto: “Lesione personale.” tra
XXX (C.F.:)
– ATTORE e
COMUNE DI YYY (P. IVA.:), in persona del sindaco pro tempore
CONVENUTO e
ZZZ S.P.A. (P. IVA), in persona dell’Amministratore Delegato
– TERZA CHIAMATA e
FALLIMENTO S.C.R.L. KKK, (P.IVA) in persona del curatore
TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Conclude affinché l’Ecc.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, Voglia accogliere la domanda attorea in quanto fondata in fatto ed in diritto, e quindi condannare il Comune di YYY (o, in estensione, le ZZZ spa o La Cooperativa KKK laddove ritenuti responsabili dal Giudice a seguito dell’espletata istruttoria) per i titoli di cui all’atto di citazione a dare e pagare in favore del Sig. XXX la somma di € 11.094,90 o quella superiore che verrà ritenuta di Giustizia a titolo di risarcimento dei danni a lui derivati a seguito del sinistro di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo ed oltre al rimborso delle spese di CTU pari ad Euro 600,00 da lui anticipate ed Euro 360,00 per la CTP da lui pagata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del Giudizio come da nota a parte, già depositata con la precedente comparsa conclusionale”
Parte convenuta:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza disattesa, previa chiamata in causa della ZZZ S.p.a. – in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di YYY; – in tesi, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa, – in denegata ipotesi di riconosciuta fondatezza della domanda avversaria, per i motivi esposti in narrativa, ridurre l’importo in favore del Sig. XXX nella misura che emergerà all’esito dell’espletanda istruttoria e, accertata e dichiarata la responsabilità di ZZZ S.p.a., dichiarare la medesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a rilevare indenne il Comune di YYY da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall’accoglimento della domanda attrice e condannarla al rimborso di qualsiasi somma che dovesse essere condannata a corrispondere all’attore stesso; – in ogni caso con vittoria di diritti onorari e spese della presente procedura”
Terza chiamata ZZZ S.p.a.:
“Nel merito, In tesi respingersi la domanda del Sig. Alessandro XXX, perché infondata e conseguentemente la domanda di rilevazione del Comune convenuto nei confronti della comparente; In ipotesi, in caso di accoglimento della domanda attrice, accertata e dichiarata la responsabilità della terza chiamata Cooperativa KKK, porre a carico della medesima ogni onerosa conseguenza e pagamento di somme eventualmente dovute alla parte attrice. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Terza chiamata curatela della S.c.r.l. KKK:
“Conclude affinché l’Ill.mo Tribunale di Pisa, per tutte le ragioni in narrativa espresse, Voglia 1) in rito ed in via preliminare: accertare e dichiarare, a tutti gli effetti di legge, l’improcedibilità e/o improseguibilità della domanda giudiziale relativa al procedimento rubricato al n. 3647/2011 R.G. avanzata dall’attore e/o dalla terza chiamante ZZZ S.p.A., nei confronti del Fallimento della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata di Produzione e Lavoro – KKK, in persona del proprio Curatore, il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge, nella denegata ipotesi, 2) nel merito: rigettare le domande attoree e/o comunque quelle formulate da ZZZ S.p.A., che ha evocato in giudizio la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata di Produzione e Lavoro – KKK, tutte in quanto infondate in fatto e diritto, 3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24.10.2011, XXX ha evocato in giudizio il Comune di YYY (PI) per ivi sentirne accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. per il sinistro occorsogli il 5.10.2009 in YYY (PI), ed ottenere la condanna dell’Ente al risarcimento di tutti i danni subiti.
A fondamento della domanda, l’attore ha allegato che, alle ore 21.20 circa, percorreva la predetta via alla guida della propria bicicletta quando, incappando in una buca sul manto stradale, non visibile e non segnalata, cadeva a terra procurandosi lesioni personali.
Si è costituito in giudizio il Comune di YYY (PI) il quale ha preliminarmente eccepito la carenza della propria legittimazione passiva in quanto, secondo quanto riferito dall’attore, la caduta sarebbe stata causata da una depressione sul manto stradale, dovuta a opere di manutenzione al pubblico acquedotto poste in essere da ZZZ S.p.a.
Ha, nel merito, contestato in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e chiesto il rigetto della domanda, allegando un concorso di colpa a carico di parte attrice nella verificazione del sinistro.
Chiamata in causa dal Comune di YYY, ZZZ S.p.a. si è costituita chiedendo a sua volta l’autorizzazione alla chiamata in causa della Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata di Produzione e Lavoro – KKK, che aveva commissionato le opere di manutenzione dell’acquedotto.
Ha contestato, nel merito, l’an e il quantum della pretesa attorea, non avendo XXX fornito prova della responsabilità, quantomeno esclusiva, del Comune di YYY.
Si è costituita in giudizio Società Cooperativa a Responsabilità Limitata di Produzione e Lavoro – KKK, negando ogni addebito, e in particolare di aver svolto lavori che hanno interessato l’area in cui si è aperta la buca.
Concessi dal Giudice i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di interrogatorio formale, prova per teste e CTU medico-legale.
All’udienza del 23.1.2020 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c.
A seguito di istanza dei procuratori di parte, la causa è stata rimessa sul ruolo per l’intervenuto fallimento della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata di Produzione e Lavoro – KKK (sentenza n. 69/2019 del Tribunale di Pisa).
Riassunto il processo, si è costituito il Fallimento della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata di Produzione e Lavoro – KKK, rilevando l’improcedibilità della domanda nei suoi confronti e allegando che l’accertamento del credito risarcitorio per danni da responsabilità civile debba essere effettuato in sede concorsuale.
All’udienza del 16.9.2021 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Inquadramento della fattispecie.
Il fatto di cui è causa viene correttamente inquadrato in termini di responsabilità per cosa in custodia, rientrando senz’altro la strada comunale nell’ambito delle opere sulle quali l’Ente proprietario – titolare di una qualificata signoria di fatto sul bene – è tenuto ad esercitare una custodia e manutenzione diffusa, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi. Non coglie nel segno, al riguardo, l’alternativa qualificazione in fattispecie ex art. 2043 c.c. proposta dal Comune, siccome superata da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ciò chiarito, la domanda risarcitoria attorea merita accoglimento.
Com’è noto, in materia di illecito aquiliano il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie che, nell’ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all’altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non, che dall’evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza.
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest’ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell’evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell’infortunio.
È alla luce delle tracciate coordinate che devono essere esaminate le posizioni dell’attore e del Comune di YYY.
Pacifica la presenza, all’epoca del sinistro, di una buca sul manto stradale nel punto indicato dal XXX, ossia a circa un metro dal margine destro della carreggiata nella direzione che questi stava percorrendo con la propria bici, si tratta di accertare la concreta dinamica del sinistro e trarne le conseguenze in termini di (cor)responsabilità, avuto riguardo alle emergenze probatorie.
Quanto all’an del fatto storico allegato, il teste diretto *** ha confermato, con dichiarazioni coerenti e attendibili, le circostanze di spazio e di tempo descritte dall’attore – in forma sufficientemente specifica – nel libello introduttivo. Il teste, infatti, ha potuto assistere all’evento da una posizione privilegiata (seguendo a pochi metri di distanza con il proprio ciclo il XXX), e ha precisato che la depressione sul manto stradale non era segnalata e la strada era scarsamente illuminata a causa della vegetazione che oscurava parzialmente un palo della luce (cfr. verbale di udienza del 21.11.2014).
Siffatte circostanze, considerate unitamente alle caratteristiche della depressione incriminata, che si presentava, come si evince dalle foto – non oggetto di contestazione – prodotte dall’attore, strutturalmente omogenea e cromaticamente uniforme rispetto al resto dell’asfalto, ossia privo di fratture o altre anomalie che avrebbero potuto mettere in allerta l’utente della strada e rendere esigibile un’attenzione maggiore, conduce a ritenere sussistenti i requisiti oggettivo (pericolosità – insidiosità) e soggettivo (imprevedibilità – inevitabilità) perché possa ascriversi all’Ente la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Non vi sono margini, invece, per ravvisare una forma di concorso causale del danneggiato nella produzione dell’evento di danno, suscettibile di rilevare ai sensi dell’art. 1227, comma I, c.c.
La peculiare natura della strada teatro della fattispecie dedotta in causa – una via di quartiere, di contenuta estensione in larghezza e priva di segnaletica orizzontale e mal illuminata (all. 1 del fascicolo di parte attrice) – tenuto conto della prossimità dell’insidia al margine destro della carreggiata, rende irrilevante, siccome in concreto non rimproverabile, la circostanza che il ciclista avrebbe potuto/dovuto, in conformità con l’art. 143 C.d.S., transitare tenendo ancor più strettamente la destra.
2. Le posizioni delle parti terze chiamate.
La questione di merito della carenza legittimazione passiva – rectius di titolarità della situazione giuridica soggettiva di obbligo – sollevata dal Comune di Pisa è infondata. È sufficiente rilevare che il Comune di YYY non ha dato prova di aver affidato la gestione della manutenzione del segmento stradale di cui è causa ad ZZZ s.p.a., né ha dimostrato il trasferimento, sulla società chiamata in causa, del potere/dovere di custodia del marciapiede ove si è verificato il sinistro.
Né può essere accolta la formulata domanda di manleva.
La circostanza che ZZZ s.p.a. sia stata incaricata della coordinazione di tutte le attività inerenti al servizio idrico, in base alle fonti normative e convenzionali richiamate, rappresenta elemento di per sé neutro.
Del resto, viste le difese delle parti, anche alla luce delle prove testimoniali espletate, non è stata fornita idonea prova che in coincidenza del tratto di strada interessato dalla depressione la società chiamata in causa avesse svolto, in proprio o mediante l’opera della S.C.A.R.L. poi fallita, interventi di manutenzione del pubblico acquedotto; del tutto congetturale, in ogni caso, è l’inferenza per la quale siffatti lavori – in tesi svolti su un tratto di strada limitrofo, come confermerebbe il geometra Novi – avrebbero senz’altro provocato l’insidia di cui è causa.
Stante la dichiarazione di fallimento della terza chiamata Società Cooperativa a Responsabilità Limitata di Produzione e Lavoro – KKK, le domande riproposte da ZZZ s.p.a. nei confronti della curatela, a seguito della riassunzione del processo, devono dichiararsi improcedibili ai sensi degli artt. 52 e 93 della Legge 267/1942.
3. I danni risarcibili.
Accertato il profilo strutturale della responsabilità, occorre vagliare l’entità del danno conseguenza patito dall’attore.
Per quanto concerne il danno biologico, possono recepirsi le valutazioni espresse nella consulenza tecnica d’ufficio, siccome esenti da censure di logicità e congruenza. Del resto, le stesse non sono state oggetto di osservazioni di parte.
A seguito delle lesioni subite nel sinistro per cui è causa, è derivato all’attore un danno alla salute temporaneo di 12 giorni di inabilità assoluta, seguiti da altri 18 giorni di inabilità parziale al 75 %, 30 giorni di inabilità parziale al 50 % ed ulteriori 30 giorni di inabilità parziale al 25 %. Il danno permanente è stato quantificato nell’ordine del 3,5 %; la menomazione dell’integrità psico-fisica a carattere permanente non è stato reputato incidente sulla capacità lavorativa specifica del soggetto.
Ora, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono (Cass. Sez. III, sent. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2021, per la liquidazione del danno non patrimoniale si perviene al riconoscimento di € 4.800,00 a titolo di invalidità temporanea, totale e parziale (punto base pari ad € 100,00); € 4.535,00 per danno macropermanente (di cui euro 3.628,00 per danno biologico), attesa l’età del soggetto all’epoca del sinistro (52 anni), somma comprensiva sia del danno biologico sia della componente di sofferenza soggettiva interiore correlata alla gravità della lesione riportata. L’attrice domanda altresì la personalizzazione del danno nella misura del 30%. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l’allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo, Cass. n. 7513/2018). Altrimenti opinando, si perverrebbe ad una non consentita duplicazione risarcitoria, riconoscendo un’ulteriore somma a titolo di risarcimento di pregiudizi già espressi nel grado percentuale di invalidità permanente, come sopra specificato (pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, inestetismi). Per quanto esposto, tenuto altresì conto dell’entità della lesione, non sussistono margini per il riconoscimento della personalizzazione richiesta, difettando finanche sul piano assertivo quegli aspetti che avrebbero inciso sugli aspetti dinamico relazionali della vittima in forma eccezionale e straordinaria (cfr. da ultimo Cass. n. 28988 dell’11.11.2019).
Quanto alle voci di danno patrimoniale, non sono state documentate spese mediche e non ne sono state previste per il futuro, mentre è dovuto il risarcimento di € 360,00 I.V.A. inclusa per la relazione peritale di parte.
Le ulteriori voci di danno patrimoniale richieste, inerenti alla bici e all’impatto negativo sugli emolumenti retributivi del XXX sono prive di supporto asseverativo, non essendo stato provato né chiesto in forma idonea di provare i singoli pregiudizi lamentati, rammentato che in via di equità integrativa ex art. 1226 c.c. si può pervenire alla determinazione del quantum debeatur, sul presupposto di aver dimostrato l’an della voce di danno, il che non è in questo caso.
In conclusione, all’attore spetta a titolo risarcitorio l’importo di euro 9.695,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo.
4. Le spese di lite.
Le spese di giudizio, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del Comune di YYY. Sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, scaglione di valore di riferimento, in base ai valori medi per ciascuna delle fasi, avuto riguardo all’attività espletata: in € 4.835,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., oltre € 458,00 per anticipazioni, in favore dell’attore; in € 3.500,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., in favore di ZZZ s.p.a. Sono compensate le spese di lite tra ZZZ s.p.a. e il fallimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attrice così dispone:
– condanna il Comune di YYY, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore di XXX, a titolo di risarcimento del danno, € 9.695,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo;
– rigetta la domanda di manleva del Comune di YYY nei confronti di ZZZ s.p.a.;
– dichiara improcedibile la domanda di ZZZ s.p.a. nei confronti della curatela del fallimento S.C.R.L. di Produzione e Lavoro – KKK;
– condanna il Comune di YYY (PI), in persona del sindaco pro tempore, al rimborso in favore di XXX delle spese processuali, pari ad € 4.835,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., ed oltre € 458,00 per anticipazioni;
– condanna il Comune di YYY (PI), in persona del sindaco pro tempore, al rimborso in favore di ZZZ s.p.a. delle spese processuali, pari ad € 3.500,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. ;
– compensa le spese tra ZZZ s.p.a. e il fallimento S.C.R.L. di Produzione e Lavoro – KKK;
– pone le spese di CTU a definitivo carico del Comune di YYY (PI).
Pisa, 31 dicembre 2021
Il Giudice
Nota
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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