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La responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta

La responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale

Pubblicato il 16 June 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 832/2022 pubbl. il 13/06/2022

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2668/2021 promossa da:

XXX (c.f.)

PARTE ATTRICE

contro

YYY(cf.)

PARTE CONVENUTA

Conclusioni delle parti

Le parti hanno concluso come da udienza del 17.03.2022 svoltasi in forma scritta e fogli trasmessi in via telematica e in particolare:

per l’attrice, XXX: “Voglia il Tribunale ILL.Mo adito , contrariis reiectis così provvedere: IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli : “1) “ vero che il giorno del sinistro , la signora YYY , si trovava al parco e stava conversando con una persona, lontana dall’area cani e con il proprio cane slegato dal guinzaglio ed accoccolato ai propri piedi” Vero che 2 “) “Vero che il cane della Signora YYY slegato dal guinzaglio , alla vista del cane dell’attrice, correva verso il predetto cane scatenando la rissa canina”; 3” Vero che la signora YYY al verificarsi della lite canina richiamava il proprio cane solo vocalmente avvicinandosi al luogo dove di trovava l’attrice, impegnata nel porre in essere tutte le manovre per separare i due contendenti di fatto senza intervenire in aiuto”4) “ vero che l’attrice esponeva anche alla signora YYY di avere un dolore molto forte alla mano”; 5) “ Vero che la signora YYY ometteva di prestare soccorso all’attrice limitandosi a consigliare di mettere il ghiaccio sulla parte dolente”; 6) “ vero che la signora YYY almeno in un ‘occasione ha dichiarato che il proprio cane era libero dal Guinzaglio” Si indicano a testi i signori : signora. Sul capitolo 2 Con riserva di dedurre, richiedere nuovi mezzi istruttori e formulare nuove istanze in relazione alle deduzioni istruttorie Disporsi CTU medico- legale sulla persona della signora XXX al fine di stabilire l’invalidità riportata. Si nomina sin d’ora quale CTP il Dott.. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva in capo alla signora YYY-Caraci per l’evento lesivo occorso alla signora XXX ex art.2052 e/0 2043 c.c. di conseguenza: condannare la signora YYY –al risarcimento e pagamento delle seguenti somme in favore della Signora XXX: Euro 13.480,74 = a titolo di invalidità permanente nella misura del 6 – 7 % o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; Euro 5321,10 = a titolo di invalidità temporanea così suddivisa: assoluta nella misura del 100% per giorni 1; per Euro 122,50 = al giorno o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; Euro 2756,25 = a titolo di invalidità parziale nella misura del 75% per 30 giorni per Euro 91,87 = o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa ; Euro 918,75 = a titolo di invalidità parziale nella misura del 50% per 15 giorni; per Euro 61,25= al giorno o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; Euro 459,37 = per euro 30,62 al giorno a titolo di invalidità parziale nella misura del 25% per 15 giorni oltre al danno morale nella misura di 1/ 4 pari ad euro 1064,22 o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; ulteriori euro 2255,29 = a titolo di spese mediche ed euri 1227,00 = a titolo di mancato guadagno come da prospetto allegato per un totale di euro 22.284,13 fatti salvi errori e /omissioni. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva in capo alla signora YYY di conseguenza condannare in favore dell’odierna attrice il risarcimento e pagamento di quella diversa somma maggiore o minore scaturita dall’esperita CTU medico- legale ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento totale della domanda, graduare la responsabilità a carico delle parti, alla luce delle risultanze istruttorie. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze formulate compensare le spese di lite. Con vittoria di spese.”.

Per la convenuta, YYY: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE • Accertata e dichiarata la nullità dell’atto di citazione, dichiarare improcedibile e pertanto rigettare la domanda proposta dall’attrice; IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO • nella denegata ipotesi di rigetto dell’eccezione pregiudiziale di rito di cui sopra, accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità dell’attrice XXX nella causazione della vicenda de quo; • per l’effetto respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto; • condannare la Signora XXX ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d’ufficio in via equitativa. IN OGNI CASO • in ogni caso, con condanna dell’attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio IN VIA ISTRUTTORIA Chiede ammettersi interrogatorio per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che in data 26 marzo 2019, alle ore 18:00 la Signora YYY si trovava con il proprio cane di piccole dimensioni e del peso di kg 4 presso i giardini Mozart di Zibido S Giacomo, al guinzaglio; 2) vero che il cane della signora YYY, seduta sulla panchina, si trovava ai piedi della stessa a farsi accarezzare, insieme ad altri cani e persone, legato al guinzaglio e docilmente; 3) vero che a circa venti metri passava la signora XXX, con il proprio cane di grosse dimensioni del peso superiore a kg 40, abbaiando e ringhiando; 4) vero che il cane della signora XXX di dirigeva digrignando i denti, ringhiando e abbaiando strattonando la propria padrona nonostante il guinzaglio, al punto di costringerla a seguirlo con balzi e urla di richiamo; 5) vero che la signora XXX si trovava con il braccio allungato completamente e trainata dal proprio cane senza riuscire ad opporsi alla corsa verso il cane della signora YYY, visibilmente spaventato e tremante; 6) vero che il cane della signora XXX compiva balzi in avanti per liberarsi del guinzaglio, senza museruola e facendo perdere l’equilibrio più volte alla signora XXX, che in quel modo compiva quindici metri trainata dal cane, visibilmente intento ad aggredire il cane della signora YYY, immobile e spaventato; 7) vero che la signora YYY, un istante prima dell’arrivo del cane della signora XXX riusciva a prendere in braccio il proprio cane per proteggerlo dall’aggressione del cane della signora XXX, e solo a quel punto la signora XXX riusciva a riprendere il controllo del proprio cane, strattonandolo ed allontanandosi; 8) vero che la signora XXX si allontanava con il proprio cane senza lamentare alcun danno ed anzi scusandosi per il comportamento del proprio animale; 9) vero che il cane della signora YYY gioca con il nipotino, con i gatti e gli altri cani in modo docile e con baci e carezze, ino ad oggi questa è la prima aggressione che ha subito; 10) vero che al momento dei fatti di cui sopra vi erano unicamente i signori e la signora; 11) vero che il cane della signora YYY è un cane di piccola taglia come da fotografia che si rammostra (doc. 2 fascicolo parte convenuta); 12) vero che il cane della signora XXX era privo di museruola; 13) vero che la signora XXX era priva di museruola a portata di mano, come prevede la legge. Si indicano come testi il Signor e la Signora. Si insiste per il rigetto delle avverse richieste istruttorie e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, insiste nell’ammissione della prova contraria sui medesimi capitoli di prova e testi già indicati”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX conveniva in giudizio YYY per ottenere l’accertamento della responsabilità di quest’ultima ex art. 2052 c.c. per danni cagionati dal proprio animale, e, conseguentemente, la condanna della stessa al pagamento della somma di € 22.284,13 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto.

A fondamento della propria domanda, l’attrice deduceva di aver subìto, in data 26.03.2019, un incidente (in specie la frattura di due dita della mano destra) mentre conduceva al parco il proprio cane di media taglia. In particolare, quanto alla dinamica dell’incidente, il cane in proprietà della convenuta, che si trovava senza guinzaglio, si sarebbe diretto con fare aggressivo verso il cane dell’attrice dando origine ad una zuffa canina; sicché l’attrice, per tutelare il proprio cane, attuava manovre di allontanamento e di contenimento riportando le fratture dedotte. Infine, deduceva di aver subito, a causa dell’incidente occorso, danni patrimoniali e non patrimoniali (allegando a tal fine consulenza medico-legale).

Si costituiva la convenuta eccependo, preliminarmente, la nullità dell’atto di citazione, nonché della procura alle liti. Nel merito, contestava i fatti di causa così come dedotti dall’attrice. In particolare, sarebbe stato il cane dell’attrice a dirigersi con fare minaccioso verso il proprio cane, di piccola taglia, mente la stessa lo conduceva a guinzaglio. L’attrice, che a parere della convenuta conduceva il proprio animale “maldestramente e con scarsa efficacia”, sarebbe riuscita a fermare il proprio cane soltanto a pochi centimetri di distanza dal cane della convenuta.

La convenuta contestava altresì le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice in quanto sfornite di prova. Chiedeva, infine, la condanna dell’attrice ex art. 96 c.p.c..

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all’udienza del 17.03.2022, svoltasi in forma scritta, i difensori delle parti insistevano nelle proprie conclusioni mediante deposito di note scritte e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell’art. 190, co. 2, c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le eccezioni preliminari di nullità sollevate dalla convenuta non meritano accoglimento per i motivi che seguono.

Quanto, in primo luogo, alla mancata indicazione, nell’atto di citazione notificato, del codice fiscale della convenuta, si rileva che, pure essendo quest’ultimo richiesto a pena di nullità dell’atto di citazione (in virtù del combinato disposto degli artt. 163, co. 3, n. 2, e 164, co. 1, c.p.c.), tale vizio risulta comunque sanato, con effetto retroattivo, dalla costituzione in giudizio della convenuta, ex art. 164 c.p.c..

Peraltro, a tale proposito, la stessa convenuta nel proprio atto difensivo afferma che: “Si tratta comunque di una nullità sanata ex tunc con la presente costituzione in giudizio della convenuta (art. 164, comma 3 c.p.c.)”.

In secondo luogo, quanto alla mancata indicazione della data nella procura, si rileva che dall’esame dell’art.125, co. 2, c.p.c. (“Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte”) si desume, in generale, che la procura alle liti, per essere valida, debba semplicemente essere rilasciata in data anteriore alla costituzione in giudizio dell’attore.

Ciò posto, in punto di validità della procura rilasciata in calce all’atto di citazione, si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata dell’atto difensivo principale, anche se priva di data certa, purché questa sia depositata all’atto della costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l’anteriorità rispetto a tale momento (in tal senso, ex multis 05.11.2018 n. 28106).

Nel caso di specie, la procura rilasciata dall’attrice, da considerarsi in calce all’atto di citazione ex art. 83, co. 2, c.p.c., risulta essere stata depositata telematicamente in giudizio, sia pure come atto separato, contestualmente rispetto al deposito dell’atto di citazione; sicché è dato escludere, con valutazione di verosimiglianza, che il rilascio della stessa sia avvenuto in epoca posteriore alla costituzione in giudizio.

In terzo luogo, non può ritenersi nulla la procura alle liti che difetti dell’indicazione del codice fiscale del delegante, rectius nel caso di specie quello dell’attore, nonché dello studio professionale presso il quale la stessa parte elegge domicilio.

Principalmente, la loro indicazione all’interno della procura alle liti non è prevista a pena di nullità dal già citato art. 125 c.p.c., sicché non si potrebbe predicare la nullità per vizio di forma, pena la violazione dell’art. 156, co. 1, c.p.c.. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, non si può ritenere che sia rimasta assolutamente incerta l’identità del delegante, nonché il luogo di elezione del domicilio, risultando quest’ultimo specificatamente indicato nella prima pagina dell’atto di citazione; sicché deve ritenersi che la procura alle liti abbia raggiunto lo scopo a cui l’atto era destinato ex art. 156, co. 3, c.p.c..

Infine, risulta evincibile dalla procura allegata all’atto di citazione notificato l’attestazione dell’autenticità della sottoscrizione dell’attrice, come si evince dalla dicitura “Visto per autentica” che precede la sottoscrizione del difensore di parte.

Premessa l’infondatezza delle eccezioni preliminari di parte convenuta, nel merito della controversia, la domanda formulata dall’attrice non è risultata fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Preliminarmente, in punto di diritto, pare utile richiamare alcuni consolidati principi giurisprudenziali in materia di responsabilità aquiliana per fatto dell’animale ex art. 2052 c.c.

Secondo la prevalente impostazione, in dottrina e giurisprudenza, si tratta di una fattispecie di responsabilità oggettiva che non si fonda su un comportamento colposo in vigilando del proprietario dell’animale (o di chi temporaneamente se ne serve), ma esclusivamente sul fatto posto in essere dall’animale che con il proprio comportamento materiale cagioni un danno e sul rapporto di proprietà o di uso che giustifica l’imputazione del citato comportamento al proprietario o a chi se ne serve.

Ne consegue che anche il caso fortuito, che a norma dell’art. 2052 c.c. consente al proprietario (o a chi si serve dell’animale) di andare esente da responsabilità, non attiene ad un comportamento del responsabile, ma va apprezzato sul piano del rapporto di causalità.

Spetta dunque al danneggiato provare il fatto dell’animale, l’evento lesivo (sia in termini di eventus damni sia il pregiudizio strictu sensu inteso) e il rapporto eziologico fra i due profili, mentre il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, imprevedibile, assolutamente eccezionale e perciò idoneo ad interrompere il nesso di causa provato dall’attore (cfr. Cass., 22.03.2013, n. 7260; Cass., 28.07.2014, n. 17091; Cass., 20.05.2016, n. 10402).

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “ai sensi dell’art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell’animale ai danni per l’intero (Cass., 3, n. 6454 del 19/3/2007; Cass., 3, n. 7260 del 22/3/2013; Cass., 3, n. 17091 del 28/7/2014; Cass., 3, n. 10402 del 20/5/2016).” (in termini con giurisprudenza citata Cass. 30.11.2017, n.28652).

Coerentemente, la giurisprudenza ha altresì sottolineato il rilievo di un “ fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato “ (in termini Cass. 19.07.2019, n.19506)

Premesse tali coordinate giurisprudenziali, nel caso di specie, è circostanza pacifica tra le parti che le fratture riportate dall’attrice, sig.ra XXX, debitamente documentate (doc.2-3-3 bis), erano direttamente ed esclusivamente riconducibili all’attività di contenimento del proprio cane eseguita da quest’ultima.

L’attrice, infatti, nel proprio atto introduttivo, deduce espressamente che “Nel tentativo di sedare la zuffa e riportare la calma , attuava manovra di allontanamento del proprio cane trattenendolo per il guinzaglio riportando frattura scomposta della falange prossimale del3″ dito (trattata chirurgicamente mediante osteosintesi) e frattura della falange media del4″ dito della mano destra” (sic atto di citazione pag.1 e 2); parimenti, nella perizia di parte attrice, il consulente dichiara che il danno fisico originava dalla circostanza che “mentre cercava di dividere i due animali il guinzaglio con cui tratteneva il proprio cane gli rimaneva impigliato nella mano destra…” (cfr periziale allegata alla memoria ex art. 183 sesto comma n.1 pag.1); tale dato di fatto è stato ulteriormente argomentato negli scritti conclusivi nel senso “proprio perché il proprio cane era slegato è corso incontro al cane della XXX, (sfuggendo di fatto al controllo della proprietaria), che la stessa ha riportato un danno fisico importante come quantificato dal Dott. Marozzi” (comparsa conclusionale pag.3)

Viceversa, questione controversa, risulta essere l’individuazione di quale dei due animali abbia innescato per primo la serie causale che ha portato alla causazione del danno dall’attrice patito.

A tale proposito, secondo la prospettazione di parte attrice sarebbe stato il cane della convenuta, condotto in luogo pubblico senza guinzaglio, a dirigersi con fare aggressivo verso il proprio cane e così ad innescare una zuffa canina. Al contrario, la convenuta sostiene che sarebbe stato il cane dell’attrice, peraltro di una taglia più grande, a dirigersi con fare minaccioso verso il proprio cane, che comunque si trovava a guinzaglio, e che non ci sarebbe stato neanche uno scontro tra animali, posto che l’attrice sarebbe riuscita a fermare il proprio cane poco prima dello scontro.

Ciò posto in punto di fatto, applicando i principi sopra esposti in tema di onere probatorio al caso in esame, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale sopra esposto, gravava proprio su parte attrice l’onus probandi circa l’effettiva dinamica come dedotta; in altri termini, l’attrice avrebbe dovuto dimostrare sul piano eziologico l’origine causale dell’evento danno come riconducibile all’animale di proprietà della convenuta sig.ra YYY.

A riguardo, l’attrice non ha fornito la prova del fatto storico costitutivo della sua domanda.

In primo luogo, nel caso di specie, non vi è alcuna certezza in merito al fatto che vi sia stato un effettivo scontro fisico tra cani.

L’attrice si è infatti limitata ad allegare che il cane della convenuta abbia dato origine alla “zuffa canina”, ma non è stata allegata alcuna documentazione dalla quale potesse emergere un’evidenza di aggressione ai danni del proprio cane quale, ad esempio fotografie, relative alla fase successiva dello scontro, del corpo dell’animale, da cui poter evincere, in modo univoco, segni di lesione o ferite; parimenti non prodotti referti veterinari, verbale di polizia municipale intervenuta etc.

In secondo luogo, sul punto, la stessa non ha formulato alcun puntuale capitolo di prova volto a suffragare detta circostanza fattuale, facendo riferimento genericamente a “rissa canina”, senza qualsivoglia ulteriore specificazione (impatto tra gli animali, dinamica, eventuali morsi, etc.), limitandosi a eccepire che” il cane della sig.ra YYY, non tenuto regolarmente al guinzaglio, alla vista del cane dell’attrice, correva verso il predetto cane” (sic memoria ex art. 183 sesto comma n.2 cap.2) ; sicché, la circostanza fattuale della zuffa canina si è risolta in una mera asserzione, genericamente dedotta e sfornita di alcuna prova.

Più in generale, i capitoli di prova formulati dall’attrice -e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni- sono risultati idonei a suffragare gli elementi in fatto allegati, dal momento che, come peraltro già rilevato da questo giudice nell’ordinanza del 17.02.2022, gli stessi sono risultati generici e valutativi; sulla base di questi motivi le istanze istruttorie, anche in questa sede, devono ritenersi inammissibili per i motivi già rassegnati nell’ordinanza in precedenza citata.

In terzo luogo, sotto ulteriore e connesso profilo, in ogni caso, non è sufficiente a determinare un’univoca origine causale dell’evento dannoso né la circostanza (invero contestata e non suffragata da elementi probatori, quali sanzioni amministrative) che il cane della sig.ra YYY fosse sfornito di guinzaglio né che il medesimo di dirigesse abbaiando verso il cane dell’attrice (su tale profilo amplius infra)

Alla luce di quanto esposto, sia pure in via presuntiva, e secondo valutazione probabilistica basata su criterio di ragionevolezza, la dinamica dell’evento che ha causato il danno fisico alla sig.ra XXX si è originata a seguito di un mero avvicinamento tra cani, che, per quanto avesse visto gli stessi coinvolti, reciprocamente, in atteggiamenti concitati, risulta pur sempre rientrante nell’ambito di un avvenimento tipico dell’approssimarsi tra cani, trattandosi di animali che agiscono istintivamente.

In ragione di quanto esposto, stante l’assenza di elementi probatori documentali, la genericità delle deduzioni circa l’effettivo scontro tra cani e l’ inammissibilità dei capitoli di prova dedotti, l’attrice non ha assolto al proprio onus probandi, difettando, nello specifico, sia la prova dell’origine causale , dal momento che non è certo che l’origine della serie causale che ha cagionato l’evento lesivo possa essere ricondotta unicamente all’azione del cane di piccola taglia in proprietà della convenuta, sia la prova della stessa zuffa tra animali.

In ogni caso, anche a voler accedere alla ricostruzione di parte attrice e , quindi ritenere provata la dinamica delle circostanze così come (invero genericamente) dedotte , la domanda risulterebbe comunque infondata risultando comunque comprovato il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra la condotta dell’animale della convenuta e il danno; in altri termini, quand’anche si volesse ritenere che sia stato il cane della convenuta ad aver innescato la serie causale che ha condotto al danno, nel caso di specie, deve ritenersi che la condotta gravemente colposa dell’attrice abbia interrotto, ex art. 41 co. 2, c.p., il nesso causale tra evento e danno.

L’attrice, infatti, aveva comunque un obbligo di custodia nei confronti del proprio cane, specie onde evitare che lo stesso potesse essere pericoloso per gli altri e , a fortiori, per sè stessa quale proprietaria; più nello specifico, la stessa aveva comunque il dovere di adottare tutte quelle cautele normalmente attese e prevedibili da parte di un proprietario di un cane, specie se di media o grossa taglia.

In altri termini, la stessa non può dolersi di aver riportato un danno mentre poneva in essere le manovre di contenimento e strattonamento del proprio animale, posto che dette condotte sono direttamente derivanti dall’obbligo di custodia del cane di proprietà a cui la medesima deve necessariamente ottemperare con la dovuta diligenza, integrando pertanto tale fattispecie un fattore esterno, assimilabile a caso fortuito idoneo a elidere il nesso di causalità (Cass. 30.3.2001 n. 4742 e recentemente Cass. 19506/2019 cit.).

Secondo una valutazione improntata su criteri di ragionevolezza, deve ritenersi del tutto prevedibile ed immaginabile che, nell’approssimarsi tra di loro, i cani effettuino movimenti repentini e concitati che costringono i padroni, a loro volta, a eseguire manovre atte ad allontanarli o comunque a contenerne il movimento.

Sicché il contenimento mediante trattenimento costituisce una condotta non solo affatto insolita da parte del proprietario di un cane, ma abituale e doverosa, coerente con i canoni di diligenza e che lo stesso padrone deve saper porre in essere al fine di gestire il proprio animale; si perviene a tale conclusione a fortiori nel caso di specie, considerando la dinamica concreta (si ripete, comunque non provata da parte dell’attrice) e l’assenza di zuffa strictu sensu intesa e viceversa consistente in un semplice avvicinamento di animali.

L’eventualità che un padrone di animale non sia in grado di gestire la propria bestia, deve considerarsi circostanza assolutamente non prevista e non prevedibile.

Sotto ulteriore e connesso profilo, costituisce grave negligenza e quindi atteggiamento caratterizzato da indubbi e significativi elementi di colpevolezza a carico della stessa sig.ra XXX, sia aver assunto la proprietà di animale non essendo in grado di gestirlo in modo corretto e adeguato nelle occasioni di pericolo , almeno quelle maggiormente frequenti, come in caso di avvicinamento ad altro animale, sia nel caso concreto, non aver correttamente controllato l’animale, considerando che la medesima sig.ra XXX, si trovava in un parco , solitamente frequentato da altre bestie.

Tale grave colpa è idonea ex se a elidere il nesso causale.

Sulla base di questi motivi, non meritano accoglimento e, pertanto, devono essere rigettate tanto la domanda principale quanto la domanda subordinata formulate dall’attrice, sicché nessuna responsabilità potrà essere riconosciuta in capo alla convenuta per la causazione dell’evento dannoso.

L’assenza della prova del fatto storico, da un lato, nonché l’elisione del nesso di causa, dall’altro, rende altresì irrilevante ogni disamina circa la prova del danno subìto.

Infine, non merita accoglimento e, quindi, deve essere rigattata l’istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta.

Sul punto -in disparte il co. 2 dell’art. 96, non applicabile al caso di specie- la valutazione di infondatezza delle deduzioni di parte attrice non coincide rispettivamente, con la prova della malafede o della colpa grave, nonché con la condotta abusiva dello strumento processuale, ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., a fortiori considerando il danno fisico subito dall’attrice.

Infine, si ritiene di non ammettere le istanze istruttorie formulate dal convenuto per le motivazioni già rese da questo giudice nell’ordinanza del 17.02.2022 e in quanto superflue alla luce di quanto sopra argomentato In ragione dell’esito della lite, si reputa equo porre le spese interamente sulla parte attrice, risultata soccombente sulla domanda principale, e non anche sul convenuto, risultato soccombente sulla domanda pregiudiziale di merito (a tale ultimo proposito, cfr. ex multis Cass. 28.11.2019 n. 31176 a parere della quale “il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito, infatti, non dà luogo ad una “soccombenza reciproca”).

Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e sono quindi addebitate su parte attrice ex art. 91 c.p.c.

I compensi sono liquidato in dispositivo ex D.M. 55/2014, prendendo come riferimento, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, lo scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, applicando il parametro medio per la fase introduttiva e di studio, minimo per la fase istruttoria (non essendo state accolte le istanze istruttorie), minimo per la fase decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando pari a € 3.535,00 oltre spese generali al 15% iva e c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:

– I) Rigetta, perché infondata per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice, XXX (c.f.);

– II) Condanna altresì la parte attrice XXX a rimborsare alla parte convenuta YYY (cf.) le spese di lite, che si liquidano in € 3545,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., , secondo le aliquote di legge.

Pavia, 13 giugno 2022

Il Giudice

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