REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII civile in persona del giudice unico
ha emesso la seguente
SENTENZA n. 3359/2023 pubblicata il 28/02/2023
nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 74090 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2017, ivi riunita la n. 65296/19 trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 10.11.21, sostituita ex art. 221 comma 4 del decreto–legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77, prorogato dall’art. 16 D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. tra XXX S.R.L., P.IVA, rappresentata e difesa dagli avv.
OPPONENTE /ATTORE IN RICONVENZIONALE
e
YYY S.p.A., (già *** S.p.A.), C.F. e P. IVA ,
OPPOSTA /CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
ZZZ S.p.A. (già *** S.p.A.) P. IVA, TERZO CHIAMATO / INTERVENTORE ADESIVO rappresentate e difese dagli avv., conclusioni per XXX:
nel giudizio 74090/17
In via preliminare:
– accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di YYY nell’azione promossa atteso che le vetture di cui è stata richiesta la restituzione non sono di sua proprietà;
– in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di cui sopra, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di YYY nell’azione promossa atteso che 24 delle vetture di cui è stata richiesta la restituzione sono state consegnate dopo la data di cessazione degli effetti del contratto e, per l’effetto, non sono di proprietà di YYY; In via principale e nel merito:
– revocare il decreto ingiuntivo n. 18531/2017 in R.G. n. 44747/2017, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 03 agosto 2017 in quanto infondato in fatto e diritto.
In via riconvenzionale:
– accertare l’illegittimità della condotta assunta dalla YYY S.p.a. e dalla ZZZ S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della XXX S.r.l. e, per l’effetto,
– intimare la YYY S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a consentire il pagamento dei veicoli in stock ancora in possesso della XXX S.r.l. ed il conseguente rilascio dei documenti per la immatricolazione dei veicoli medesimi, nonché
– condannare la YYY S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire alla XXX S.r.l. in persona le legale rappresentante pro tempore i danni patiti a seguito del suddetto inadempimento, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, nella misura che ci si riserva di quantificare nel corso del presente giudizio, ovvero nella maggiore o minore somme che il
Giudice riterrà equa ai sensi dell’art. 1226 c.c.; Sempre in via riconvenzionale:
– accertare e dichiarare il grave inadempimento della ZZZ S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto di Concessione e, per l’effetto,
– condannare ZZZ S.p.a. al pagamento immediato in favore della XXX degli incentivi/iniziative maturati sulle singole vendite dei veicoli trasferiti ai clienti finali, nella misura ad oggi quantificabile in € 165.497,54, salvo interessi maturati e maturandi, nonché
– condannare la ZZZ S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire alla XXX S.r.l. in persona le legale rappresentante pro tempore i danni patiti a seguito del suddetto inadempimento, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, nella misura che ci si riserva di quantificare nel corso del presente giudizio ovvero nella maggiore o minore somme che il
Giudice riterrà equa ai sensi dell’art. 1226 c.c. In via riconvenzionale subordinata:
– nella denegata ipotesi di accoglimento dell’avversa domanda di condanna della XXX al pagamento di qualsivoglia somma in favore della YYY, condannare la ZZZ in persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e/o comunque tenere indenne la XXX dal pagamento di quanto eventualmente disposto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.
nel giudizio 65296/19
In via preliminare:
• accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di YYY nell’azione promossa per i motivi di cui in premessa;
• revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto concessa con ordinanza del 12.02.2021;
In via principale e nel merito:
• revocare il decreto ingiuntivo n. 15972/2019 in R.G. n. 42898/2019, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 28 – 30 luglio 2019 in quanto infondato in fatto e diritto.
In via riconvenzionale:
• condannare la YYY S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Internazional Auto S.r.l. dell’importo di € 38.994,00 (trentottomilanovecentonovantaquattro/00) oltre interessi di mora, per i motivi di cui in narrativa; in subordine;
• in ogni caso dichiarare la compensazione giudiziale del presunto credito vantato dalla YYY nei confronti della XXX S.r.l. con la somma dovuta alla medesima XXX S.r.l. in ragione del mancato accredito delle pratiche di finanziamento come indicate in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.
conclusioni per YYY S.p.A. e ZZZ S.p.A. nel giudizio 74090/17
– rigettare integralmente l’opposizione di XXX S.r.l. ex art. 645 c.p.c. poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto di YYY S.p.A. nei confronti della stessa XXX S.r.l. alla riconsegna dei beni mobili di cui al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 18531/17, nel frattempo integralmente eseguita (ad eccezione che per il veicolo mancante, modello Fiat 500 Living, V.I.N. , oggetto della causa R.G. 65296/2019);
– accertare e dichiarare l’inammissibilità, l’improponibilità e/o l’infondatezza e, per l’effetto, rigettare le domande riconvenzionali formulate da XXX S.r.l. nei confronti di YYY S.p.A. e di ZZZ S.p.A. per tutte le ragioni esposte in atti;
– in ogni caso, condannare XXX S.r.l. al pagamento dei compensi e delle spese del presente procedimento, ivi inclusa la fase di discussione dell’istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
nel giudizio 65296/19
– NEL MERITO: o rigettare integralmente l’opposizione di XXX S.r.l. ex art. 645 c.p.c. poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti e, per l’effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 15792/19 (dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento del 12 febbraio 2021) con condanna della stessa XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell’importo di Euro 20.119,03 oltre interessi di mora e accessori, di cui al Decreto Ingiuntivo n. 15792/19 medesimo;
o accertare e dichiarare l’inammissibilità, l’improponibilità o comunque l’infondatezza e, per l’effetto, rigettare le domande riconvenzionali formulate da XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di YYY S.p.A. per tutte le ragioni esposte in atti;
– in ogni caso, condannare XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi e delle spese del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
XXX è un’impresa che ha fatto parte della rete di vendita di ZZZ, la nota casa produttrice di autoveicoli, sino al 28 febbraio 2017, allorché è decorso il termine biennale di preavviso in relazione al recesso comunicato dalla casa madre il 2 febbraio 2015.
YYY è la società che gestisce le principali attività a supporto delle vendite di ZZZ, quali i finanziamenti ai clienti finali per l’acquisto delle autovetture, e che nell’ambito di tale attività è cessionaria di tutti i crediti maturati da ZZZ nei confronti di XXX in forza dei contratti di concessione.
Il decreto ingiuntivo n. 18531/2017 del 3 agosto 2017, opposto nel primo giudizio (N. R.G. 74090/17), richiesto da YYY nei confronti di XXX S.r.l., provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., ha per oggetto la consegna di 171 veicoli, elencati al punto A dell’estratto conto sub doc. 14 allegato al ricorso medesimo, venduti da ZZZ ad XXX con riserva di proprietà, dei quali non era stato corrisposto il prezzo di acquisto.
Il decreto ingiuntivo n. 15972/2019 del 30.07.19, opposto nel giudizio N. R.G. 65296/19, dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c., riunito al primo all’udienza di precisazione delle conclusioni, anch’esso richiesto da YYY nei confronti di
XXX S.r.l., ha per oggetto la richiesta di pagamento di € 20.119,03, oltre interessi dalla domanda ex art. 1284 quarto comma c.c, quale controvalore dell’autovettura Fiat 500 Living distinta dal VIN 351,05379255, compresa nel medesimo elenco ma oggetto di furto ad opera di ignoti commesso presso la sede di XXX nella notte fra il 17 ed il 18 novembre 2017.
XXX ha proposto opposizione ad entrambi i decreti ingiuntivi deducendo l’insussistenza dell’obbligo di restituzione e proponendo nei confronti di YYY , e nel primo giudizio anche di ZZZ, di cui ha richiesto la chiamata in causa, le ulteriori domande in epigrafe trascritte aventi titolo negli intercorsi rapporti contrattuali.
Nell’ambito del primo giudizio ha proposto in via anticipatoria richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 18531/2017 del 3 agosto 2017, che è stata rigettata.
YYY ed ZZZ si sono costituite nel primo giudizio con unica memoria difensiva resistendo all’opposizione ed alle domande di XXX, e così YYY nel secondo giudizio.
Le cause sono state istruite con la documentazione prodotta dalle parti; il giudice ha rigettato la richiesta di prova per testi proposta da parte attrice nel giudizio anteriore e la richiesta di prova per testi proposta dalla opposta nel giudizio riunito.
2.
La opponente eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di YYY a richiedere la restituzione degli autoveicoli, argomentando che la riserva di proprietà non è un accessorio del credito ma un presupposto per l’esercizio dell’azione di rivendica che non può essere convenzionalmente derogato e che con la risoluzione del contratto di concessione di vendita sono cessate le cessioni di credito, e che una parte degli autoveicoli sarebbero stati consegnati dopo la cessazione del rapporto.
I contratti di concessione e le condizioni di vendita richiamate negli stessi pacificamente prevedono la facoltà di ZZZ di cedere i crediti, assistiti dalle relative garanzie accessorie, e la difesa di YYY ha dimostrato che il patto di riservato dominio è stato puntualmente richiamato nelle singole fatture di vendita debitamente munite di data certa (doc. 16) e registrate nella contabilità (doc. 14), richiamando il regime di opponibilità dettato dall’art. 11 comma 3 del D. L.vo 231/2002: “La riserva della proprietà di cui all’articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l’acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è’ confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.”
Ma si deve osservare che nel caso di specie neanche viene in rilievo l’opponibilità nei confronti di terzi pignoranti o acquirenti ma solo la possibilità per l’acquirente del credito di acquistare e di fare valere la riserva di proprietà, possibilità che si deve riconoscere semplicemente sulla base del suo carattere patrimoniale e non personale. Pertanto la si deve ritenere liberamente trasferibile, né risulta che tra le parti il trasferimento sia soggetto a particolari formalità.
Di conseguenza si deve riconoscere il trasferimento della riserva di proprietà contestualmente alla cessione del credito, la quale opera dal momento della vendita da ZZZ ad Internazional Auto, e quindi dal momento dell’emissione della fattura, mentre si deve reputare irrilevante la data di consegna, che per alcuni veicoli sarebbe stata successiva alla cessazione del rapporto.
La opposta YYY risulta quindi legittimata a richiedere la riconsegna delle autovetture.
3.
La opponente propone un’interpretazione della disciplina contrattuale degli effetti della risoluzione del rapporto di concessione secondo la quale essa non sarebbe obbligata alla restituzione degli autoveicoli in stock, benché pacificamente non li abbia pagati, ed al contrario avrebbe diritto di acquistarli definitivamente, corrispondendone il prezzo.
Sostiene, a questo proposito, che questa disciplina, contenuta nell’art. 58 del contratto di concessione di vendita, prevede tre differenti opzioni di cui la concessionaria può avvalersi per la vendita dei veicoli ancora presenti nel proprio stock una volta che sia cessato il contratto:
1. conclusione ed esecuzione dei contratti abbinati ad ordini di acquisto: se il concessionario ha uno o più ordini pendenti, ZZZ si impegna a permettere la consegna diretta al cliente finale, e ciò tanto per i veicoli ordinati dal concessionario ed ancora da consegnare quanto per i veicoli in stock, cioè già in possesso del concessionario cessato;
2 in alternativa, ove il concessionario non volesse portare a conclusione direttamente il contratto già sottoscritto con il cliente finale, su richiesta del cliente stesso, potrà cedere il contratto a ZZZ ovvero ad altre concessionarie, vedendosi riconosciuta una provvigione per il procacciamento dell’affare, pari al 3% dell’importo del veicolo;
3 infine potrà continuare a stipulare vendite, limitatamente ai veicoli già in stock: vendite che “saranno disciplinate da previsioni identiche” a quelle utilizzate in vigenza di contratto, seguendo “le procedure di volta in volta emanate da Fiat per la liquidazione dei rapporti”.
Queste sarebbero, nella ricostruzione di parte opponente, le ipotesi normali di smaltimento dello stock in essere alla data di cessazione del rapporto, mentre l’art. 61 del contratto, che ne prevede la restituzione ed il riacquisto da parte della casa madre avrebbe carattere meramente sussidiario.
Si riporta qui per esteso l’art. 58 del contratto.
La disposizione negoziale prevede la possibilità di dar corso a contratti di vendita successivamente alla cessazione del rapporto esclusivamente nell’ipotesi di contratti anteriormente conclusi col cliente abbinati ad ordinativi dell’autovettura già trasmessi alla casa madre (art. 58.1), previo pagamento anticipato ed integrale del prezzo da parte del concessionario (art. 58.3), peraltro con possibilità per la casa madre di acquisire direttamente l’ordine o di assegnarlo ad altro membro della rete di vendita, salvo solo il riconoscimento della provvigione al concessionario uscente (art. 58.4); in ogni caso per la operatività dell’art. 58.1 si richiede che il concessionario comunichi alla casa madre quali degli ordini da esso conferiti e non ancora eseguiti siano abbinati ad ordini dei clienti già acquisiti.
Il comma 5 dell’articolo non prevede una ipotesi ulteriore e non fa riferimento alcuno alle vetture in stock, ma si limita a precisare che la disciplina applicabile alle vendite eseguite dopo la cessazione del rapporto, che quindi rimane ammissibile solo in presenza delle condizioni già indicate, è la medesima prevista, o richiamata, dal contratto di concessione, sicché non limita in alcun modo l’ambito operativo dell’art. 61, che prevede l’obbligo di riconsegnarle.
Alla luce di questa disciplina la possibilità del concessionario di procedere alla vendita di vetture in stock è subordinata alla duplice condizione che si tratti di contratti conclusi col cliente anteriormente alla cessazione del rapporto di concessione e che il concessionario ne paghi integralmente il prezzo; invece, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, il contratto non prevede affatto il diritto del concessionario di continuare a tempo indefinito ad operare sul mercato utilizzando lo stock di vetture in essere alla data della cessazione del rapporto.
Tale disciplina è chiaramente finalizzata alla rapida definizione degli ordini acquisiti in corso di vigenza del contratto, e solo di questi, ed alla restituzione dei veicoli in stock non pagati, che prevede quale unica alternativa il pagamento del prezzo da parte del concessionario e l’abbinamento del veicolo ad un ordine acquisito in vigenza del contratto.
L’art. 61.1, che prevede il diritto della casa madre o del terzo da questa designato di riprendere il possesso degli autoveicoli, ha dunque portata generale e non residuale.
La radicale esclusione della prosecuzione di una attività di vendita di autoveicoli ZZZ da parte del concessionario è palesata anche dalla disposizione dell’art. 61.2 che prevede l’obbligo della casa madre, ma anche il diritto della stessa, di riacquistare i veicoli che il concessionario abbia acquistato nei 12 mesi precedenti la cessazione del contratto ed integralmente pagato, se suscettibili di essere venduti come nuovi; disposizione che è con ogni evidenza logicamente incompatibile con il preteso diritto del concessionario di pagare le vetture in stock e di continuare a proporle sul mercato.
Pare evidente che la disciplina contrattuale così ricostruita, diversamente da quella proposta dalla opponente, è perfettamente coerente con l’avvenuta cessazione del rapporto di concessione di vendita, con la necessità di definire sollecitamente i rapporti pendenti e con la legittima esigenza della casa madre che sia manifesta ed inequivoca sul mercato l’uscita del concessionario dalla propria rete distributiva.
Quindi ove non ricorrano i presupposti di cui all’art. 58.1 il concessionario non può disporre delle vetture in stock al momento delle cessazione del rapporto, ed in particolare non può proporle in vendita dopo tale momento e nemmeno può acquistarle definitivamente pagandone il prezzo, ma le deve restituire alla casa madre; l’unica possibile eccezione all’obbligo di restituzione è l’esistenza di un ordine di acquisto anteriore alla cessazione del rapporto specificamente riferibile alla singola vettura.
Si deve concludere, non avendo la opponente nulla dedotto né documentato al riguardo, per l’esistenza del diritto di YYY alla restituzione degli autoveicoli, e quindi per il rigetto dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18531/2017.
4.
Il decreto ingiuntivo n. 15972/2019, opposto nel giudizio riunito (N. R.G. 65296/19), ha per oggetto il controvalore dell’autoveicolo Fiat 500 Living distinto dal VIN 351,05379255, rubato da ignoti nei locali di XXX nella notte fra il 17 ed il 18 novembre 2017 nelle more dell’esecuzione del primo decreto ingiuntivo, determinato in base al prezzo di vendita originario mai corrisposto da XXX (quindi nessuna rilevanza assume ai fini del presente giudizio il fatto che XXX abbia percepito un indennizzo dalla propria assicurazione in dipendenza del furto).
La opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva di YYY in primo luogo sulla base delle medesime argomentazioni svolte nella prima opposizione, le quali, a parte le ragioni di infondatezza esposte nel precedente punto 3, sono non pertinenti, perché YYY fa valere non la riserva di proprietà ed il diritto di restituzione del bene ma il credito per il pagamento del prezzo; in secondo luogo eccepisce il difetto di legittimazione passiva anche con riferimento al diritto di credito, sostenendo che questo sarebbe sorto solamente in seguito al furto dell’autovettura e farebbe capo alla casa madre e non alla finanziaria, essendo avvenuto il furto successivamente alla cessazione del rapporto di concessione, quando la cessione dei crediti fra ZZZ ed YYY pacificamente non era più operante.
L’eccezione, anche sotto questo aspetto, è infondata, perché il diritto di credito origina dalla vendita del veicolo da ZZZ a XXX, che pacificamente risale al 6 febbraio 2017, mentre la consegna al concessionario è avvenuta l’8 febbraio 2017, quindi anch’essa prima della data di scioglimento dei contratti di concessione.
Ne consegue che anche il credito oggetto del secondo decreto ingiuntivo si deve ritenere provato.
5.
La domanda riconvenzionale proposta da XXX nel secondo giudizio per l’importo di € 38.994,00 e l’eccezione di compensazione sollevata in via subordinata, nell’ipotesi di rigetto dell’opposizione, si riferiscono alla vendita di quattro autoveicoli per i quali assume che YYY avrebbe concesso il finanziamento agli acquirenti ma di cui non le avrebbe anticipato il prezzo; sicché XXX avrebbe consegnato gli autoveicoli senza averne ricevuto il prezzo né dagli acquirenti né da YYY e questa ne starebbe riscuotendo le rate senza avere erogato il finanziamento.
XXX a sostegno del credito ha prodotto, all’atto della propria costituzione in giudizio, alcuni documenti (doc. 18/20), indicati nell’indice sub “pratica di finanziamento”, che riportano il nominativo degli acquirenti, i dati identificativi degli autoveicoli, e degli importi monetari, ma che in realtà non fanno alcun riferimento a contratti di finanziamento, e successivamente, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, per ogni veicolo, l’estratto in copia del registro IVA di XXX indicante il riferimento della fattura emessa da ZZZ, la fattura di vendita di XXX, il contratto di finanziamento e la visura del PRA (doc. 21/24).
La opposta ha ricostruito il quadro dei rapporti contrattuali in essere tra YYY e la concessionaria, in questi termini: XXX aveva sottoscritto con altra società del Gruppo ZZZ, *** S.p.A. – poi fusa in YYY – accordi per disciplinare l’attività di procacciamento effettuata dalla concessionaria in relazione ai contratti di finanziamento o leasing conclusi dagli acquirenti di autoveicoli e per disciplinare la corresponsione delle necessarie anticipazioni di future erogazioni di credito (c.d. revolving); sulla base di tali accordi, YYY accordava una linea di credito in favore di XXX mediante un plafond a titolo di “credito revolving”; sicché alla conclusione di ogni finanziamento, il relativo importo veniva accreditato al concessionario e detratto da detto plafond, e non si poneva, almeno fino alla capienza di quest’ultimo, l’esigenza di un pagamento diretto in favore del concessionario; ha prodotto, in vista della prima udienza, attestazione della propria banca dell’esecuzione di due ordini di bonifico in favore di XXX, di € 68937,00 in data 27.01.15 e di € 203.645,89 in data 6.07.15 sul CC avente IBAN (doc. 60 conv.) ed estratto del proprio sistema operativo dal quale emerge l’imputazione di detto importo alle singole operazioni di vendita con finanziamento eseguite dal concessionario (doc. 61 conv.), e quindi ulteriori distinte di pagamento ed estratti dai propri sistema informatici, evidenziando in modo puntuale l’inclusione dei finanziamenti in contestazione nelle erogazioni effettuate (doc. 62/67).
La opponente in allegato alla terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha invece prodotto una e-mail proveniente dalla banca Credito Valtellinese (doc. 26), datata 20.05.21, nella quale questa, in risposta ad una sua richiesta (doc. 25), dichiara che il conto corrente avente IBAN non è intestato ad XXX, sostenendo quindi che i pagamenti documentati da YYY sono in realtà stati eseguiti su un conto corrente errato e, comunque, non intestato a XXX.
La opposta ha prodotto in prova contraria, in allegato alle note scritte per l’udienza virtuale del 6.10.21, fissata per l’ammissione dei mezzi di prova, la richiesta di XXX datata 17 luglio 2015 (doc. 68) – successiva a tutti i pagamenti in contestazione – a YYY di cancellazione della banca Credito Valtellinese dalle “banche d’appoggio” da utilizzare per i pagamenti inerenti ai rapporti di concessione, che riporta l’IBAN del relativo conto corrente, coincidente con quello sul quale risultano eseguiti i pagamenti documentati da parte opposta.
Alla luce di quanto testé osservato sullo svolgimento del procedimento e sull’attività delle parti, si deve rilevare la tardività della contestazione da parte della opponente della titolarità del conto corrente avente IBAN , trattandosi di circostanza dedotta in giudizio dalla controparte con nota di deposito del 27.01.20 in vista della prima udienza, alla quale è allegato il doc. 60, e poi nuovamente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Sicché è sufficiente prendere atto dei pagamenti documentati da parte opposta e della loro puntuale riferibilità ai finanziamenti in contestazione, non avendo peraltro XXX sollevato alcuna contestazione al riguardo se non quella relativa alla titolarità del conto corrente di destinazione.
Solo per completezza si deve rilevare che anche se la contestazione dovesse reputarsi tempestiva, si dovrebbe rilevare in primo luogo che la e-mail proveniente da Credito Valtellinese, (doc. 26 att.), datata 20.05.21, nella quale questa dichiara che il conto corrente avente IBAN , non è intestato ad XXX, è evidentemente inidonea a fornire la prova della contestazione della titolarità del conto in capo ad XXX al momento dell’esecuzione dei pagamenti, palesandosi in tal modo la sua pretestuosità; in secondo luogo che non si potrebbe negare all’altra parte la possibilità di offrire, alla prima difesa utile, la prova contraria resa necessaria dalla contestazione, e quindi che il documento 68 di parte opposta, tempestivamente prodotto con le note di trattazione della prima udienza successiva, ha positivamente provato la titolarità da parte di XXX del conto corrente alla data dei pagamenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda riconvenzionale e l’eccezione di compensazione si palesano infondate e si impone il rigetto dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 15972/2019 del 30.07.19.
6.
Le domande proposte con i ricorsi sono fondate, puramente e semplicemente, sugli obblighi che il contratto pone a carico della concessionaria; non si comprende quindi per quale ragione XXX avrebbe diritto di rivalersi contro ZZZ Italy del loro accoglimento. La domanda di manleva proposta dalla opponente contro ZZZ pertanto deve essere rigettata.
Le ulteriori domande proposte dalla opponente contro ZZZ nel giudizio N. 74090/17, che deducono la violazione da parte della casa madre degli obblighi inerenti il rapporto di concessione, devono essere dichiarate inammissibili per l’assenza di un oggettivo collegamento con la domanda di parte opposta, tale da rendere opportuno il simultaneus processus (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 533 del 15/01/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15271 del 04/07/2006); a questo riguardo pare sufficiente rilevare che ZZZ non è, ovviamente, nemmeno parte necessaria del giudizio di opposizione.
7.
Si devono valutare, ai fini della decisione delle domande, risarcitorie e di condanna all’adempimento, proposte dalla opponente nel giudizio N. 74090/17 contro YYY, solo le condotte inadempienti specificamente ascritte a questa, che si riferiscono alla gestione dello stock di vetture in essere alla data di cessazione del rapporto, specificamente: la negazione da parte di YYY dei finanziamenti richiesti dai clienti finali individuati dalla concessionaria; la non accettazione dei pagamenti offerti da XXX onde potere procedere alla vendita delle vetture in stock; il rifiuto di rilasciare alla concessionaria i documenti necessari per l’immatricolazione.
Tali domande si palesano infondate per le ragioni esposte al precedente par. 3, non sussistendo, secondo la disciplina contrattuale, alcun diritto del concessionario alla prosecuzione dell’attività di vendita con le vetture in stock al momento della cessazione del rapporto, e pertanto devono essere rigettate.
8.
Entrambe le opposizioni devono essere rigettate, ed i decreti ingiuntivi confermati; la domanda di manleva proposta dalla opponente nel giudizio n. 74090/17 contro ZZZ deve essere rigettata; le ulteriori domande proposte da XXX contro ZZZ nel medesimo giudizio devono essere dichiarate inammissibili; le domande proposte da XXX contro YYY sempre nel giudizio n. 74090/17 devono essere rigettate; la domanda riconvenzionale proposta da XXX contro YYY nel giudizio n. 65296/19 deve essere rigettata. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di XXX.
P. Q. M.
il Giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta le opposizioni riunite e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 18531/2017 del 3 agosto 2017 ed il decreto ingiuntivo n. 15972/2019 del 30.07.19; rigetta la domanda di manleva proposta da XXX s.r.l. contro ZZZ Italy s.p.a.;
dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte da XXX s.r.l. contro ZZZ s.p.a.; rigetta le domande proposte da XXX s.r.l. contro YYY s.p.a.; condanna XXX. s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti, che liquida in € 9839,00 ciascuna, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 28.02.23
IL GIUDICE
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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