REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott., alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA n. 20/2020 pubbl. il 08/01/2020
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale dei procedimenti dell’anno 2008, avente ad oggetto: risoluzione con tratto preliminare e risarcimento danni
TRA
XXX, (C.F.:), YYY (C.F.:), ZZZ (C.F.: ), tutti residenti in ed ivi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell’avv. dal quale sono rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell’atto di citazione;
Attori
CONTRO
KKK, residente in ed ivi elettivamente domiciliato al presso e nello studio degli avv.ti, che difendono e rappresentano congiuntamente/disgiuntamente, giusta mandato a margine della comparsa di risposta;
Convenuto Conclusioni: come da verbale di udienza del 25/09/2017.
FATTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori hanno adito l’intestato Tribunale affinché dichiari la simulazione del contratto di compravendita, repertorio n. raccolta n., stipulato in data 13 maggio 2003, a cura del notaio in, tra *** e KKK, quindi per l’effetto dichiarare nullo il simulato contratto di compravendita e conseguentemente dichiarare che l’appartamento, sito in alla via, in catasto al foglio, particella, sub, piano, cat. A/3, cl. 4, di vani 6, rendita catastale €, ed il locale autorimessa sito in via, in catasto al foglio, particella, sub, piano T, cat. C/6, mq 12, rendita catastale €, fanno parte dell’asse ereditario relitto da ***; con condanna alle spese e competenze del giudizio.
Assumevano gli attori, che gli immobili sopradescritti costituivano il patrimonio della defunta *** che costituenti l’asse eriditario, dovevano essere divisi secondo legge, tra i coeredi. Però, *** in data 13 maggio 2003 vendeva, in favore di KKK, la nuda proprietà degli immobili ut supra descritti al prezzo di vendita dichiarato di € 11.500,00, dando atto che era stato versato precedentemente alla stipula e la venditrice (madre dell’acquirente) ne rilasciava quietanza a saldo, con rinuncia ad ipoteca legale.
La Sig.ra *** decedeva in data 01.08.2004 ed i beni immobili acquistati, divenivano di proprietà piena ed esclusiva di KKK. Affermavano gli attori che l’atto posto in essere, altro non era che una vendita simulata, posta al solo fine di favorire il figlio KKK rispetto agli altri coeredi; dell’atto simulato vi sono tutti gli elementi tipici quali: la stretta parentela, l’irrisorietà del prezzo, la mancata prova di averlo corrisposto. Secondo consolidata giurisprudenza, ritengono gli attori, in presenza degli elementi (indizi) sopra indicati gli atti di trasferimento della proprietà di beni immobili devono essere dichiarati nulli.
L’atto di citazione notificato in data 07.05.2008 non veniva iscritto a ruolo, tant’è che in data 12.07.2008 proponevano atto di citazione in riassunzione.
2) Il convenuto, ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.11.2008, con la quale chiedeva il rigetto della domanda presentata dagli attori perché infondata, ritenendo valido l’atto di compravendita immobiliare, in subordine dichiarare parzialmente valido l’atto di compravendita per il prezzo ivi risultante ed accertare per la differenza di prezzo, la validità dell’atto dissimulato di donazione configurante un negotium mixtum cum donatione, nell’ipotesi di simulazione totale dichiarare valido il contratto dissimulato di donazione remuneratoria, sempre in riconvenzionale accertare che XXX si è indebitamente appropriato delle quote di pensione di reversibilità, della moglie ***, spettanti al figlio invalido KKK per l’ammontare di € 4.197,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sosteneva nel merito l’inammissibilità della prova per presunzioni invocata dagli attori, ritenuto che non avendo agito per l’integrazione della loro quota ereditaria non hanno assunto la figura di terzi e quindi, soggiacendo alle preclusioni inerenti sia la prova testimoniale che per le presunzioni semplici.
Comunque, sostiene parte convenuta, il valore come determinato ed il prezzo pagato rispecchiano i valori di mercato di, soggetta a spopolamento, dove l’offerta immobiliare risulta eccessiva rispetto ad una scarsa domanda che porta i prezzi al ribasso e di gran lunga inferiori anche rispetto ai contributi pubblici ricevuti per la ricostruzione post-terremoto. Il convenuto acquistava la nuda proprietà che ha determinato un abbattimento del prezzo rispetto al valore dell’immobile, in base all’applicazione di rigidi coefficienti. Inoltre, sosteneva, il garage era allo stato grezzo, ed il convenuto ha dovuto eseguire dei lavori di adeguamento del fabbricato per € 9.875,00.
Ed ancora parte convenuta sottolinea, che gli attori, e in specie ZZZ, nello stesso periodo della compravendita impugnata, ebbe ad acquistare un’abitazione con del terreno circostante dal padre XXX e dagli zii e nell’occasione il prezzo dichiarato nell’atto pubblico fu quello del valore catastale, perfettamente simile all’atto contestato ed oggetto del presente giudizio.
Infine, ed a sostegno di quanto richiesto in riconvenzionale il convenuto evidenziava di aver assistito la madre accompagnandola da a almeno tre volte a settimana per sottoporsi a dialisi e ciò, nonostante le condizioni fisiche causate da una malattia progressiva del sistema nervoso che lo ha reso inabile al lavoro.
3) La causa, istruita documentalmente, all’udienza del 25.09.2019 precisato le conclusioni, viene ora in decisione, alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è infondata e merita il rigetto nei termini che si precisano.
4) Preliminarmente è necessario puntualizzare che in tema di simulazione di contratto, laddove l’erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal “de cuius“, perché dissimulante una donazione, e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua “causa petendi” nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; ne consegue che egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti”.( Cass. Civ. Sez. 2, Sent. n. 13706 del 12/06/2007)
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è granitica, ribadendo i principi che più volte sono stati affermati nella giurisprudenza di legittimità e che questo giudice ribadisce e fa propri :
– ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal “de cuius” per dissimulare una donazione, l’erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione (Cass. Civ. sent. del 30/7/2002 n. 11286);
– con riferimento ad asserita vendita fittizia posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l’erede può essere considerato terzo ai fini della prova della simulazione – e dunque beneficiare delle agevolazioni probatorie ex art. 1417 c.c. – quando ha proposto contestualmente all’azione di simulazione anche un’espressa e concreta domanda di riduzione della donazione dissimulata (Cass. Civ. sent., del 26/4/2007 n. 9956);
– la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l’immobile tra i beni facenti parte dell’asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del “de cuius”, non possono legittimamente dirsi “terzi” rispetto al negozio; deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l’erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota (Cass. Civ. sent., del 24/3/2006 n. 6632).
Da ultimo, la Suprema Corte, sempre in linea con il principio di diritto sopra delineato ha affermato che “il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato“, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.” (Cass. Civ. Sez. 2 – , sent. n. 12317 del 09/05/2019). 4.1) Nella fattispecie gli attori agiscono in qualità di eredi al solo fine di far dichiarare la nullità del contratto di compravendita stipulato dal “de cuius”, perché affetto da simulazione relativa, dissimulante una donazione e per la ricostruzione dell’asse ereditario, ai fini della divisione dello stesso, ma non hanno proposto, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, non assumendo la qualità di legittimario che pone l’azione a tutela della quota di riserva, quindi, non possono considerarsi terzi rispetto al negozio di cessione soggiacendo ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti. Ne consegue, che ai fini della prova soggiacciono ai limiti imposti dall’art. 2729 c.c. che dispone al secondo comma che “le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”. Nella fattispecie gli attori non potevano avvalersi della prova testimoniale, in quanto non ritenuti terzi rispetto all’atto simulato e non possono far ricorso alle presunzioni per dimostrare la nullità dell’atto per simulazione, ma soggiacciono al principio generale sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. che recita: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In tale situazione, gli attori, nella loro qualità di successori del defunto, sono assoggettati ai vincoli probatori previsti per le parti dall’articolo 1417 c.c. e grava su di loro l’onus probandi dei fatti costituivi su cui si fonda la propria domanda.
4.2) Poste tali premesse, e tornando al caso in esame, si rileva che la prova della simulazione dell’atto non può emergere da un quadro indiziario, per le quali operano le limitazioni inerenti la prova testimoniale, ma deve essere supportata da idonee prove.
Diversamente, qualora l’azione di simulazione fosse stata proposta dall’erede nella sua qualità di legittimario a tutela della quota di legittima o dal creditore di una delle parti del contratto di compravendita immobiliare, la simulazione poteva fondarsi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2697 c.c., indicavano il carattere fittizio dell’alienazione, con la conseguenza che l’acquirente avrebbe avuto l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non si sarebbe potuto ritenere soddisfatto dalla mera dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agiva per far valere la simulazione era terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. Civ. sent. n. 1413/2006; Cass. Civ., sent. n. 22454/2014; Cass. Civ., sent. n. 12955/2014). Non così nel caso che ci occupa, dove la dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nell’atto pubblico è opponibile agli attori i quali, come sopra riportato, sono considerate parti e non terzi, rispetto all’atto, come opponibile è il prezzo determinato in € 11.500,00 riportato nell’atto pubblico di compravendita.
4.3) Senza valere come inversione dell’onere della prova, parte convenuta, evidenzia che il prezzo stabilito nell’atto pubblico di compravendita è relativo alla sola nuda proprietà dell’immobile, avendo la venditrice riservato per se il diritto di usufrutto, che porta ad una riduzione, pari al valore dell’usufrutto, del prezzo complessivo dell’immobile. Pertanto, il valore dell’immobile, ricavato moltiplicando il valore catastale per il coefficiente di rivalutazione, di € 24.470,00, ridotto del valore dell’usufrutto, determina il prezzo riportato nell’atto notarile di compravendita pari ad € 11.450,00. Valore che non viene inficiato dalla circostanza che la venditrice l’anno successivo alla vendita è deceduta, perché al fine della determinazione del valore dell’usufrutto viene preso in considerazione il valore dell’immobile e l’età dell’usufruttuario.
Inoltre, il convenuto confuta anche un altro dato che gli attori hanno evidenziato e non provato e cioè quello del valore dell’immobile ritenuto irrisorio e, comunque, non conforme ai valori di mercato. A tal uopo è stato evidenziato e provato con atto versato nel proprio fascicolo di parte, che uno degli attori e precisamente ZZZ, nel medesimo periodo dell’atto impugnato ritenuto simulato, ebbe ad acquistare un immobile con circostante terreno dal padre XXX e dagli zii, per l’importo di € 20.450,00 di cui € 20.200,00 per l’abitazione. Il valore dell’immobile venne determinato con riferimento al valore catastale nel medesimo modo dell’atto contestato e per il pagamento si dava atto che il prezzo era stato versato prima della stipula.
Quindi, non solo manca la prova degli attori a sostegno della propria tesi, ma parte convenuta dimostra, producendo il relativo atto, che il prezzo del valore di acquisto degli immobili, per tutte le motivazioni sottese: allo spopolamento, alla eccessiva offerta di immobili, veniva determinato prendendo in considerazione il valore catastale.
Alla luce di quanto riportato, ritenuto in specie, per gli attori, sussistere la limitazione in campo probatorio, essendo da ritenersi parti e non terzi rispetto all’atto impugnato, ritenuto, quindi, non potersi ricorrere ad elementi indiziari per provare la paventata simulazione, la domanda non può trovare accoglimento e, pertanto, deve essere rigettata.
5) La spiegata domanda riconvenzionale proposta da KKK contro XXX è finalizzata ad ottenere la restituzione della somma incassata dal padre e relativa alla quota di pensione di reversibilità, della defunta madre ***.
Preliminarmente si premette che il nostro ordinamento prevede che i figli maggiorenni possono conseguire la pensione di reversibilità o la pensione ai superstiti a condizione che alla morte del dante causa risultino inabili e a carico di quest’ultimo. Com’è noto uno dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni ai superstiti in favore dei figli maggiorenni non studenti del lavoratore o del pensionato deceduto è la totale inabilità.
Il nostro ordinamento definisce il concetto di inabilità come la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell’infermità ovvero al difetto fisico o mentale dell’interessato ( in particolare il disposto dell’articolo 2 della legge 222/1984). In sostanza l’inabilità deve riferirsi all’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia di natura subordinata che autonoma, e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione del lavoratore e, di conseguenza, qualsiasi capacità di guadagno.
L’inabilità deve essere accertata secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento dell’astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell’art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (Cass. Civ. sent. nr. 26181/2016).
Quanto detto comporta che lo svolgimento dell’attività lavorativa fa presumere, dunque, l’inesistenza della totale inabilità e quindi non consente il conseguimento della pensione ai superstiti (e se la prestazione è stata conseguita ne determina la sua decadenza). A tal riguardo bisogna tuttavia evidenziare, che il legislatore con espressa disposizione normativa (articolo 8, comma 1-bis della stessa legge 222/1984) ha previsto un’eccezione a tale principio. Esso ha disposto la non rilevanza ai fini del riconoscimento della pensione ai superstiti, dell’attività lavorativa con orario non superiore a 25 ore settimanali svolta con finalità terapeutica dei figli riconosciuti inabili, presso le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991, ovvero presso datori di lavoro che assumono tali soggetti con convenzione di integrazione lavorativa ai sensi della legge per il collocamento dei disabili (articolo 11 legge 68/1999) attraverso contratti di formazione e lavoro, contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per l’assunzione di disoccupati di lunga durata. In tali circostanze, pertanto, il figlio inabile può percepire un piccolo reddito mensile cumulandolo con la reversibilità del dante causa. Inoltre, lo stato di inabilità di cui in parola deve sussistere al momento della morte del lavoratore o pensionato, a nulla rilevando eventuali aggravamenti dello stato di salute del superstite che siano intervenuti dopo la morte del familiare. Il venir meno dello stato di inabilità fa, inoltre, cessare il diritto alla prestazione previdenziale ai superstiti in quanto inabili.
5.1) Premesso quanto sopra, e non necessitando di ulteriori analisi ed approfondimenti ritenuto che il diritto alla prestazione, pro-quota, è stato riconosciuto dall’ente previdenziale e non messo in discussione da controparte, nella fattispecie il convenuto in riconvenzionale, ha dato prova della sua inabilità al lavoro producendo certificazione medica attestante il suo stato di invalidità; sono state prodotte in atti comunicazioni con le quali l’INPS indica il percettore della quota spettante a KKK ed il loro ammontare dal 01.01.2005 al 31.05.2008 pari a complessivi € 4.197,10. Inoltre, la domanda oggetto di riconvenzionale non viene contestata da XXX, padre del convenuto e coniuge della de cuius ***, il quale si limita ad affermare che la quota è stata incassata, solo perché dal 01.01.2005 KKK non l’aveva richiesta all’INPS.
Quindi, la richiesta oggetto di riconvenzionale risulta pacifica e non controversa oltre che supportata dalla documentazione versata in fascicolo di parte. In conclusione ed in virtù di quanto sopra evidenziato questo giudice non può che pervenire all’accoglimento della menzionata riconvenzionale, condannando XXX al pagamento della somma di € 4.197,10 a titolo di quota della pensione ai superstiti alla quale aveva diritto il convenuto KKK.
6) Il rigetto della domanda, e l’accoglimento della spiegata riconvenzionale, importa la condanna degli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, in virtù del principio della soccombenza. Spese che si liquidano in dispositivo applicando il D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55, e succ. mod.,così come previsto dall’art. 28 del medesimo D.M. (in senso conforme Cass., Civ. Sez. Un., n. 17406 del 2012, secondo cui, se l’attività difensiva è almeno in parte proseguita in epoca successiva all’entrata in vigore del citato D.M., l’intera prestazione professionale, compresa quella svolta prima dell’entrata in vigore del decreto, deve essere liquidata alla stregua dei nuovi parametri), tenendo conto sia della natura della controversia che del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RGT /2008, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
-Rigetta la domanda di parte attrice, per tutto quanto affermato in parte motiva;
-Accoglie la spiegata domanda riconvenzionale e per l’effetto condanna XXX a pagare, in favore di KKK, la somma di € 4.197,10 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
– Condanna gli attori alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in complessive € 4.835,00 oltre accessori di legge.
– Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
Così deciso in Potenza, 08.01.2020
Il G.O.P.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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