Ne consegue che, sebbene formalmente distinti, il processo con il quale si invoca la illegittimità de licenziamento con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie ed il processo con il quale, a seguito della dichiarazione, con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, della illegittimità del licenziamento, si chiede il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, trovano entrambi fondamento nella illegittimità del licenziamento.
La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione, l’indennità prevista, costituisce esercizio di un diritto derivante dalla illegittimità del licenziamento e riconosciuto al lavoratore dalla stessa norma di legge, secondo lo schema generale dell’obbligazione con facoltà alternativa ex parte creditoris, con la conseguenza che non viola il principio della immutabilità della domanda la richiesta della indennità sostitutiva, formulata in corso di causa, in sostituzione della reintegrazione chiesta con l’atto introduttivo.
Ne consegue che, sebbene formalmente distinti, il processo con il quale si invoca la illegittimità de licenziamento con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie ed il processo con il quale, a seguito della dichiarazione, con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, della illegittimità del licenziamento, si chiede il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione, trovano entrambi fondamento nella illegittimità del licenziamento. Si è quindi fuori della previsione di cui all’art. 337, secondo comma, del codice di procedura civile, che regola il caso in cui l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo e prevede la facoltà del giudice di sospendere il processo se la sentenza di cui si invoca l’autorità, è impugnata. Non opera nemmeno l’art. 295 di codice di procedura civile.
La indennità sostitutiva della reintegrazione nasce dalla illegittimità del licenziamento ed ordina la reintegrazione è, per legge, provvisoriamente esecutiva. Sospendere il processo nel quale si chieda, a seguito di pronuncia provvisoriamente esecutiva che dichiara la illegittimità del licenziamento ed ordina la reintegrazione, la indennità sostitutiva, equivarrebbe a sospendere la provvisoria esecutività della precedente pronuncia.
Con riferimento alla ipotesi in cui il creditore agisca prima per l’accertamento dell’an e successivamente per la determinazione del quantum, dando così vita a due distinti processi, il disposto di cui all’art. 336, secondo comma, c.p.c. comporta che la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, ancorché su quest’ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 23483 del 12 novembre 2007
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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