TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott., all’udienza del 06.10.2021 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. /2019 RGAL
TRA
XXX, rappresentato e difeso dagli avv.
ricorrente
E
YYY S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.
convenuta contumace
E
ZZZ S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.
convenuta contumace
OGGETTO: competenze di lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato XXX conveniva davanti a questo Giudice le società indicate in epigrafe deducendo:
– di aver lavorato alle dipendenze della convenuta ZZZ S.r.l., dal 27.10.2014 al 30.06.2014 con contratto a tempo determinato, e dal mese di luglio 2014 fino al 12.07.2019 con contratto part time al 75%;
– di aver prestato la propria attività, nel periodo 04.07.2014 e fino al 12.07.2019, a seguito della trasformazione del rapporto con la ZZZ S.r.l. da full time a part time, anche alle dipendenze della società YYY S.r.l., assunto con contratto part time al 25% per 1-2 ore di lavoro giornaliere; – di aver osservato, nello svolgimento della propria attività per entrambe le società (aventi la stessa sede legale ed operativa, lo stesso amministratore e che di fatto si avvalevano degli stessi dipendenti) il seguente orario di lavoro: dalle ore 07:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30 dal lunedì al sabato;
– di aver sempre svolto mansioni di autista, inquadrato dalla ZZZ S.r.l. nel 5° livello del CCNL Spedizione, Trasporto e Logistica e al livello 4S dalla società YYY S.r.l.;
– di essere stata retribuito in misura ridotta rispetto all’impegno orario giornaliero e settimanale profuso, percependo mensilmente la somma di euro 1.000,00;
– di essere, pertanto, creditore nei confronti della società YYY della complessiva somma di euro 60.529,00, a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto e nei confronti ZZZ S.r.l. della somma complessiva di euro 23.571,00, per le medesime causali.
Chiedeva, quindi, una condanna dei datori di lavoro alla corresponsione degli importi somma sopra indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le società convenute, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si sono costituite e, pertanto, sono state dichiarate contumaci.
All’odierna udienza, celebrata ai sensi dell’art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, conv. con mod. dalla Legge n. 77/2020, i procuratori delle parte ricorrente ha depositato note autorizzate, insistendo nelle conclusioni come rassegnate nello scritto di costituzione; la causa, sulla base della documentazione prodotta e degli esiti della prova testimoniale esperita è stata, quindi, decisa con sentenza contestuale all’esito della camera di consiglio.
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e debba, pertanto, essere accolta. Si osserva che, come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa; tanto in base al principio generale fissato all’art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l’onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l’orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell’onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018).
Ebbene, ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia offerto idonei riscontri delle deduzioni contenute in ricorso.
Le dichiarazioni rese dai testi *** e ***, infatti, hanno consentito di ricostruire il rapporto di lavoro così come dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.
In particolare i testimoni, con dichiarazioni coerenti e non contraddittorie, hanno confermato la durata del rapporto, l’orario di lavoro, le mansioni di autista svolte dal ricorrente per entrambe le società, gli importi corrisposti mensilmente dall’amministratore delle società convenute, la sostanziale identità tra le due imprese sociali.
I testi escussi sono risultati attendibili, in quanto già colleghi di lavoro del ricorrente e, quindi, direttamente a conoscenza del contesto lavorativo e dei fatti di causa (*** ha lavorato per YYY dal 2014 al 2018, *** per entrambe le società convenute dal 2009 al 2019).
Non vi è, dunque, ragione per dubitare dell’inattendibilità dei testimoni. Al ricorrente competono, pertanto, le somme richieste a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto.
Al lavoratore, pertanto, dovrà essere corrisposta dalla società YYY la somma complessiva di euro 60.529,00 e dalla società ZZZ la somma di euro 23.571,00 per le voci retributive azionate, oltre interessi legali la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo, ex art. 429 c.p.c.
I conteggi prodotti per le citate causali risultano, infatti, corretti alla luce della contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro e possono quindi porsi a base del computo del quantum da corrispondere, essendo stati redatti in applicazione dei parametri retributivi previsti in relazione a livelli formalmente riconosciuti (5 e 4S del CCNL Spedizione, Trasporto e Logistica, applicato ai rapporti di lavoro).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la società YYY S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , a corrispondere al ricorrente la somma di euro 60.529,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Condanna la società ZZZ S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , a corrispondere al ricorrente la somma di euro 23.571,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Condanna le società convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 6.000.00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Cosenza, 06.10.2021
IL GIUDICE
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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