REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 407/2018
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in RIETI presso il difensore avv.
YYY (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in RIETI presso il difensore avv.
ATTORE/I Contro
DITTA ZZZ. COSTRUZIONI DI *** (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ZZZ (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. () Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in RIETI presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
JJJ (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in RIETI presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si danno per riportati e trascritti in questa sede gli atti introduttivi di lite poiché già noti alle parti e si dà atto che gli attori XXX e YYY hanno concluso in citazione ed all’udienza del 10.6.2016 chiedendo al giudice adito di volere, contrariis reiectis: “- Accertata e dichiarata la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla ZZZ, previo integrale rigetto di tutte le eccezioni sollevate in via pregiudiziale e/o preliminare e nel merito dalla ZZZ con la comparsa di costituzione e risposta del 31.12.2013, e di quelle sollevate a sostegno delle ragioni di quest’ultima dalla chiamata in causa JJJ, revocata l’ordinanza di precisazione delle conclusioni e previa ammissione ed escussione dei mezzi istruttori tutti richiesti nelle proprie memorie difensive anche ai sensi dell’art. 183 cpc.; accertata la responsabilità in capo alla ZZZ, in persona del legale rappr.te p.t. dei dedotti danni, rispettivamente e segnatamente subiti dalla parte attrice, condannare la prima al pagamento : a-) quanto alla proprietaria sig.ra YYY condannare la ditta ZZZ al pagamento in suo favore –per le precise causali di cui in narrativa- della capital somma di € 10.684,40 o di quella diversa somma maggiore o inferiore che verrà ritenuta di giustizia ; b-) quanto al gestore della attività di ristorazione sig. XXX condannare la ditta ZZZ al pagamento in suo favore –per le precise causali di cui in narrativa della capital somma di Euro 36.781,15 o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia ; c) (in favore di entrambi), in uno agli interessi legali dal di del dovuto sino allo effettivo soddisfo . Spese di lite come per legge”; che la convenuta ZZZ nella comparsa di costituzione e risposta nonché nella prima comparsa conclusionale depositata ex art. 190 c.p.c. ha concluso chiedendo al Tribunale adito di volere, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via pregiudiziale e/o preliminare 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ZZZ società in accomandita semplice per tutte le ragioni esposte al riguardo in narrativa e nei precedenti scritti difensivi e per l’effetto estrometterla dal presente giudizio, con vittoria di spese, iva e cap da distrarre in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano sin d’ora antistatari; 2) Accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4 c.p.c. per violazione dell’art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c., con vittoria di spese ed onorari, oltre iva e cap da distrarre in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano sin d’ora antistatari; 3) Accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 1 c.p.c. per violazione dell’art. 163, comma 3, n. 2 c.p.c., con vittoria di spese ed onorari, oltre iva e cap da distrarre in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano sin d’ora antistatari; 4) Accertare e dichiarare l’improponibilità delle domande formulate dalla signora YYY che, a causa della mancata specificazione dei fatti costitutivi, risultano insufficientemente determinate e tali da impedire alla difesa della società convenuta di predisporre una puntuale, specifica ed adeguata linea di difesa; 5) Accertare e dichiarare l’improponibilità delle domande formulate dal signor XXX che, a causa della mancata specificazione dei fatti costitutivi, risultano insufficientemente determinate e tali da impedire alla difesa della società convenuta di predisporre una puntuale, specifica ed adeguata linea di difesa; 6) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della relazione redatta dal Geometra *** e di tutti gli atti relativi al procedimento di istruzione preventiva celebrato dinanzi al Tribunale di Rieti, prodotti dagli attori quali allegati n. 1, 2 e 3 dell’atto di citazione, per tutte le ragioni esposte in narrativa (violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in danno della ZZZ società in accomandita semplice, violazione del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 4 e 164, comma 4, violazione ed insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c.) e di dichiararne l’inammissibilità ed inutilizzabilità nel presente giudizio e di ordinarne l’espunzione dal fascicolo di parte attrice in quanto irritualmente prodotti. Nel merito, di volere In via principale 7) Rigettare le domande avanzate dagli attori in quanto invalide, contraddittorie, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano sin d’ora antistatari; In via subordinata, 8) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree: – accertare e dichiarare il concorso di colpa della signora YYY e del sig. XXX nella provocazione e/o aggravamento dei danni ex art. 1227 commi 1 e/o 2 c.c. e di ogni altra circostanza e/o concausa possa aver contribuito alla produzione dei danni lamentati dagli attori; – liquidare i danni nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, gradando la responsabilità della ZZZ società in accomandita semplice in considerazione del rispettivo apporto causale fornito dalle diverse cause che dovessero risultare aver contribuito alla produzione dei danni lamentati dagli attori, tenuto conto anche del concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c.; – condannare, in luogo della ZZZ società in accomandita semplice, la JJJ chiamata in causa, a manlevare e tenere indenne la ZZZ da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole possa derivarle dal presente giudizio; – accertare e dichiarare la responsabilità per mala gestio della JJJ nei confronti della ZZZ società in accomandita semplice, e per l’effetto condannarla a tenere indenne la ZZZ da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole possa derivarle dal presente giudizio. In via ulteriormente subordinata, ritenuto che le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e/o di nullità dell’atto di citazione siano fondate ed idonee a definire il giudizio nel senso del rigetto della domanda attorea per inammissibilità e/o nullità, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse e di rimessione della causa in istruttoria si chiede all’Ill.mo Tribunale adito di ammettere tutte le richieste istruttorie formulate dalla scrivente difesa nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e nelle contestazioni riportate nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c.“; che, autorizzata dal giudice la chiamata in causa del terzo ritualmente richiesta dalla convenuta, si è costituita in giudizio la JJJ la quale, nella comparsa di costituzione e risposta e nella prima comparsa conclusionale depositata ai sensi dell’art. 190 c.p.c. ha concluso chiedendo al Tribunale adito di volere, contrariis rejectis, “In via preliminare ed assorbente: 1) accertata e dichiarata l’operatività dell’accordo transattivo intercorso tra la ZZZ e la Società JJJ, in data 13.06.2013, per l’effetto rigettare la domanda di manleva con dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti e conseguente estromissione della Compagnia JJJ dal giudizio; – in subordine nel merito: rigettare le domande avanzate dagli attori nei confronti della ZZZ per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta da parte della società ZZZ nonché dalla scrivente JJJ per aver la società convenuta diligentemente eseguito la sua prestazione a regola d’arte e secondo i buoni criteri della “scientia aedifacandi” e, comunque, essendo del tutto estranea ai fatti di cui è causa; – in linea gradata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda nei confronti della Società ZZZ : 3) – accertare e dichiarare che all’epoca dei fatti di cui è causa la società ZZZ non risultava garantita da copertura assicurativa con la JJJ e per l’effetto rigettare la domanda di garanzia e manleva come spiegata nei confronti della Compagnia; 4) in via subordinata accertato e dichiarato che la polizza n., stipulata in data 09.12.2008, opera unicamente entro i limiti del dettato contrattuale per le ragioni esposte in premessa rigettare la domanda di garanzia e manleva come spiegata nei confronti della Compagnia; 5) in linea ancor più gradata accertato e dichiarato che la polizza n., stipulata in data 09.12.2008 opera unicamente entro i limiti del dettato contrattuale per le ragioni esposte in premessa circoscrivere il diritto di manleva e garanzia in base alle condizioni di polizza nonché al massimale ivi riportato con l’applicazione delle franchigie previste tenendo conto, altresì, nell’effettuare la quantificazione del danno al periodo di copertura assicurativa con la JJJ operante dal 9.12.2008 al 9.12.2012 e per l’effetto delimitare l’eventuale obbligazione di quest’ultima nella misura accertata e decurtando comunque quanto già percepito dalla Soc. ZZZ chiamante in causa a seguito dell’accordo transattivo ripassato con la compagnia per un importo complessivo pari ad €. 2.000; – In ogni caso con salvezza delle spese di lite competenze ed onorari IVA e CAP Rimb. forf. come per legge.”; che, concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla base delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali di nullità della domanda attorea nonchè dell’atto di citazione sollevate dalla società convenuta ed è stata pertanto decisa all’esito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
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Orbene, sono fondate e vanno accolte le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari di nullità dell’atto di citazione ovvero della vocatio in ius ivi contenuta sollevate dalla difesa della società ZZZ in relazione alla quale va dichiarato il difetto di legittimazione passiva. Esse, siccome accolte per le ragioni di seguito esposte, appaiono idonee a definire il giudizio e rivestono carattere assorbente, tale da precludere ovvero rendere superfluo l’esame delle domande e delle questioni di merito formulate reciprocamente dalle parti.
La ZZZ, sin dalla comparsa di costituzione e risposta – premesso di essere stata convenuta in giudizio dagli attori quale “Ditta ZZZ. Costruzioni di *** in persona dell’omonimo titolare” al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dall’errata esecuzione di alcuni lavori da parte della Ditta convenuta per gli importi indicati in citazione, stante, a monte, il contratto di appalto stipulato dal Condominio *** in data 18.7.2018 con la Ditta ZZZ per l’esecuzione di alcune opere di manutenzione – ha dedotto: a) che l’atto di citazione, – benchè indirizzato alla ZZZ DI *** IN PERSONA DI *** – è stato tuttavia notificato presso la sede della ZZZ società in accomandita semplice, soggetto giuridico del tutto distinto e differente da quello cui si fa riferimento nell’atto introduttivo del giudizio; b) di essersi costituita senza tuttavia accettare il contraddittorio attesa la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla prospettazione fatta dagli attori in citazione nonché la stessa nullità dell’atto di citazione ai sensi degli art. 164, comma 1 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 163, comma 3, n. 2 c.p.c. ed ai sensi degli art. 164, comma 4 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. (la società si è anche difesa nel merito contestando la nullità, inammissibilità ed inutilizzabilità nel presente giudizio della perizia redatta dal geometra *** nell’ambito del procedimento di istruzione preventiva promosso dai signori YYY e XXX nei confronti del condominio *** e la ZZZ. s.a.s. nonché la fondatezza, in fatto e in diritto, e la mancanza di prova delle domande azionate dagli attori articolando in ogni caso istanza di chiamata in causa del terzo, ai fini di manleva e garanzia, compagnia assicuratrice JJJ con la quale la ZZZ. s.a.s. ha sottoscritto una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso i terzi n. ***).
Sostiene in particolare la convenuta, al fine di fondare le superiori eccezioni pregiudiziali e preliminari, che dalla lettura dell’atto di citazione emerge chiaramente che gli attori abbiano inteso convenire in giudizio la Ditta ZZZ di *** in persona dell’omonimo titolare, salvo notificare l’atto presso la sede della ZZZ. s.a.s. e che gli stessi abbiano avanzato le proprie pretese creditorie esclusivamente nei confronti della Ditta ZZZ (vedasi pag. 1 dell’atto di citazione nel quale è infatti espressamente indicato che “il Condominio ***, ritenendo necessario eseguire opere di manutenzione straordinaria in alcune parti del fabbricato ed, in particolare, nel terrazzo di copertura -lastrico solare del garage comune – proprietà YYY, in data 18.7.2008 stipulava con la Ditta ZZZ contratto di appalto per la esecuzioni di tali opere” Vedasi altresì quanto sostenuto dall’attrice all’udienza del 2 maggio 2014, poi riportato nella memoria 183 n. 1, secondo cui “come facilmente desumibile dal contenuto dell’atto di citazione, gli attori hanno inteso convenire in giudizio l’impresa responsabile della esecuzione dei lavori edili appaltati dal Condominio ***, identificandola (in base alle informative assunte) nella DITTA ZZZ COSTRUZIONI DI *** avente sede in e notificando a tale soggetto l’atto introduttivo così come risulta dalla relata in calce”.).
In sostanza tale parte, con le contestazioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito la carenza di una condizione dell’azione la cui insussistenza, di per sé, impedisce in radice la possibilità di addivenire ad una pronuncia di merito, la situazione evidenziata dando luogo ad un vizio insanabile che rende l’avversa domanda radicalmente inammissibile.
Orbene, ritiene il giudicante di potere condividere le prospettazioni difensive formulate dalla società convenuta (cui ha aderito anche la compagnia assicuratrice – terza chiamata in causa – JJJ).
Devono infatti richiamarsi le argomentazioni già espresse da questo giudicante nella ordinanza riservata emessa in data 3.10.2014, di seguito testualmente riportata con la quale si è rilevato: “”che l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per difetto e/o erroneità della vocatio in ius e la correlata eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta appare idonea a definire il giudizio; che infatti l’oggettiva incertezza sul soggetto effettivamente convenuto in giudizio e destinatario del petitum azionato (***quale titolare della ditta individuale ZZZ. ovvero ZZZ) non può essere superata – con conseguentemente sanatoria della nullità afferente la vocatio in ius – a seguito della avvenuta costituzione in giudizio della ZZZ. che in ogni caso è soggetto giuridico autonomo e distinto dalla Ditta ZZZ di *** la quale invero neanche risulta esistente; che infatti l’atto di citazione risulta notificato unicamente nei confronti della Ditta ZZZ in persona dell’omonimo titolare sig. *** e non anche nei confronti della società in accomandita semplice (a nulla rilevando l’eventuale coincidenza tra il soggetto *** persona fisica e la persona del lelgale rappr. ovvero socio accomandatario della sas); né a scanso di ogni possibile equivoco, il soggetto passivo/convenuto risulta chiaramente individuato attraverso la indicazione della partita IVA e/o del codice fiscale; ritenuta indifferente a tal fine l’eventuale coincidenza del domicilio eletto ovvero della sede legale tra la Ditta ZZZ persona fisica e la società ZZZ. Costruzioni s.a.s. su *** n. 18, vieppiù considerato che presso tale indirizzo risulta esservi solo la sede legale della s.a.s. avente quale codice fiscale *** (v. visura allegata sub. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta); che detta circostanza doveva essere nota e/o facilmente conoscibile dagli attori dal momento che il contratto di appalto – allegato B alla perizia redatta dall’arch. *** dagli stessi prodotto – risulta chiaramente stipulato e sottoscritto in data 18/7/2008 tra il Condominio *** e giustappunto la ZZZ. Costruzioni e c. s.a.s.(Appaltatore ed esecutrice dei lavori) – con sede in e con partita IVA; che tale società non ha accettato il contraddittorio nel merito PQM rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni..”
Vanno altresì riportate le condivisibili argomentazioni espresse sulla questione in esame dalla Suprema Corte nelle pronunce richiamate anche dalla difesa della parte convenuta secondo cui la legitimatio ad causam rappresenta una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa” (v. Cass. n. 3404/2012).
Ancora sul punto, la Suprema Corte con sentenza n. 21925/2015, ha statuito come segue: “Risponde per altro verso a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento, dovendo tenersi da essa distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva”.
Precisa ulteriormente la Corte, con la medesima pronuncia, che “La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell’azione, si fonda dunque esclusivamente sull’allegazione fatta in domanda, e una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso”.
In particolare, per quanto attiene alla legittimazione passiva la Cassazione con la sentenza n. 8040/2006 ha statuito che “La legittimazione ad causam dal lato passivo o legittimazione a contraddire costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui, nei cui confronti è chiesta la tutela, e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce. Il controllo del Giudice al riguardo si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a “subire” la pronuncia giurisdizionale”.
Di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 2951/2016 resa a Sezioni Unite, ha ulteriormente ribadito che “deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell’azione e deve essere condivisa l’affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda”.
Prosegue la Corte precisando che “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell’azione e che, anch’essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione sarà inammissibile. Da quest’analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore”.
Trattasi di principi consolidati in giurisprudenza, come confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 13756/2006 secondo cui “È per converso ius receptum di questa Corte regolatrice il principio secondo il quale il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione dell’attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla” nonché nella sentenza n. 6132/08 secondo cui “L’accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto”.
Conclusivamente, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati nonchè della prospettazione formulata dagli attori nei propri scritti difensivi, risulta che la ZZZ. s.a.s. non sia il soggetto destinatario degli effetti della pronuncia richiesta dagli attori. Ciò in quanto gli istanti hanno imputato il rapporto controverso unicamente alla Ditta ZZZ avanzando esclusivamente nei confronti di quest’ultima ogni pretesa economica a titolo risarcitorio.
La causa viene pertanto decisa come precisato nel dispositivo con dichiarazione di compensazione integrale, fra tutte le parti, delle spese di lite ricorrendone i giusti e gravi motivi stante la avvenuta decisione in limine litis sulle sole peculiari questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di rito e di merito disattesa o assorbita, così dispone:
– accerta e dichiara la nullità dell’atto di citazione e della vocatio in ius ivi contenuta per i profili evidenziati in motivazione e dichiara altresì il difetto di legittimazione passiva della convenuta ZZZ.Costruzioni s.a.s.;
– dichiara la compensazione integrale, fra tutte le parti, delle spese di lite Rieti, 5 settembre 2018
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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