Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. ssa NOME COGNOME Presidente Dott. ssa NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1401_2024_- N._R.G._00000284_2023 DEL_20_11_2024 PUBBLICATA_IL_22_11_2024
nella causa nr 284/2023 promossa da:
con unico socio, e per essa quale mandataria , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all’indirizzo pec presso l’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all’atto di appello APPELLANTE Contro , elettivamente domiciliato all’indirizzo pec presso l’avv NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso ex art 702bis cpc in atti del giudizio di primo grado APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE Per l’Appellante “Nelle cause riunite n.ro 284/23 + 287/23 r.g.a. , contrariis reiectis e salvis iuribus, voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello – in parziale riforma dell’Ordinanza ex art. 702bis e segg. c.p.c. pronunziata, in data 15 febbraio 2023, dal Tribunale di Genova in funzione di giudice monocratico in persona del G. U. Sig. Dott. NOME COGNOME nel procedimento sommario di cognizione n. 10229/22 r.g.-Tribunale di Genova e comunicata all’odierna appellante in data 17 febbraio 2023, e confermata l’intervenuta cessazione della materia del contendere come dal Tribunale ritenuta all’esito del giudizio di primo grado -: A)
QUANTO ALLA CAUSA N.RO 284/2023 RGA I)ritenere e dichiarare la c.d. “soccombenza virtuale” quanto al giudizio ed alle attoree domande tutte di I grado, esclusivamente in capo al solo odierno appellato , occorrendo in dipendenza di qualsivoglia capo delle conclusioni rassegnate in prime cure dall’allora convenuta e, per essa, dalla sua Mandataria II) per l’effetto e comunque, liquidare – nella misura meglio vista di giustizia in base ai conferenti parametri di legge – le integrali spese del giudizio di primo grado a carico esclusivo del medesimo odierno appellato ed in favore della parte odierna appellante, dichiarando tenuto e condannando il precitato appellato al pagamento conseguente delle spese così liquidate in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore e/o, occorrendo, per essa, della sua Mandataria nella qualità e sempre in persona del legale rappresentante pro tempore; previi gli accertamenti e le declaratorie di legge e comunque previamente accertando e dichiarando:
a) che, a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 655 c.p.c. e 2884 c.c., in caso di e dopo la mera pronuncia di “sospensiva” ex art. 649 c.p.c. del giudice dell’opposizione, non vengono meno ex lege e continuano invece a permanere i presupposti di legittimità cui la stessa legge subordina l’iscrizione ed il mantenimento dell’iscrizione ipotecaria già medio tempore eseguita dal creditore in forza di decreto ingiuntivo originariamente concesso con clausola di “provvisoria esecutorietà”;
b) che, per l’effetto e comunque, e/o, per essa, la sua nella qualità non avevano, non hanno mai avuto e non hanno obbligo alcuno di provvedere alla cancellazione della ipoteca giudiziale – di € 300.000,00// iscritta a Genova in data 23.09.2020 al reg. part. n. 3853 e al reg. gen. n. 26756 a favore di e contro – oggetto di causa, in pretesa e contestata conseguenza mera ed in asserita ed altrettanto contestata dipendenza mera della e subito dopo la intervenuta pronuncia mera ‘ordinanza ex art. 649 c.p.c. in data 3.06.2021 con la quale il giudice dell’opposizione r.g. n.ro 8445/2020 (+ riuniti r.g. 8828 e 9337/2020) – Tribunale di Genova ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell’ivi opposto decreto ingiuntivo n.ro 1728/23020 – Tribunale di Genova (r.g. 5486/20209), in forza del quale è stata medio tempore iscritta la precitata ipoteca; B) E QUANTO ALLA CAUSA N.RO 287/2023 RGA III)respingere e disattendere l’avverso gravame n.ro 287/2023, perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e non provato, assolvendo la conchiudente da ogni avversa pretesa anche d’altrettanto infondata condanna;
C) QUANTO A CIASCUNA CAUSA ED IN OGNI CASO
IV)con vittoria di spese ed onorari anche del II grado di giudizio, oltre rimb. forf. 15% spese generali, cpa ed iva di legge.
” Per l’Appellante incidentale “Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis rejectis, respingere integralmente l’appello proposto da e, in accoglimento dell’appello proposto separatamente dal Sig. avverso la medesima ordinanza, accertare e dichiarare la legittimazione e l’interesse del Sig. ad agire per chiedere la cancellazione dell’ipoteca iscritta da in data 23.09.2000 sugli immobili indicati in atti e, per l’effetto, accertare e dichiarare la soccombenza esclusiva di nel doppio grado di giudizio, nonché l’assenza delle condizioni previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite; condannare alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del Sig. , con la maggiorazione prevista per manifesta fondatezza della domanda dall’art. 4, comma 8, del DM 55/2014, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Si rimette alla valutazione dell’Ecc.ma Corte d’Appello adita la condanna d’ufficio di al pagamento di una somma equativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., sussistendone tutti i presupposti”.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art 702bis cpc pronunciata il 15 febbraio 2023 nel procedimento sommario di cognizione recante RG 10229/2022 promosso da nei confronti di il Tribunale di Genova in composizione monocratica dichiarava cessata la materia del contendere compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
ricorso ex art 702bis cpc depositato il 16.11.2022, il Sig aveva chiesto:
in via principale la condanna di ad eseguire quanto necessario per cancellare, mediante restrizione ex art 2882 e 2821 c.c. ,l’ipoteca giudiziale originariamente iscritta (il 23.09.2020) su tutti gli immobili di proprietà dell’attore/ingiunto, tra cui quelli siti in Masone (GE), oggetto di preliminare di vendita regolarmente trascritto il 16.09.2020;
in subordine, l’emissione di ordine di cancellazione dell’ipoteca ex art 2884 c.c. A fondamento della domanda aveva dedotto che, pochi giorni dopo la trascrizione (16.09.2020) del suddetto preliminare con cui egli aveva promesso in vendita immobile in Masone (GE), e precisamente il 28.09.2020, gli fosse stato notificato decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con cui gli era stato intimato di pagare a la somma complessiva di euro 307.255,66 per un presunto debito risalente al 2008;
che, proposta opposizione, l’esecutività del suddetto decreto ingiuntivo fosse stata sospesa con ordinanza del 3.06.2021;
che nelle more, all’approssimarsi della data prevista per il rogito, il notaio avesse comunicato alle parti l’avvenuta iscrizione, in data 23.09.2020, di ipoteca giudiziale su tutti gli immobili di proprietà , tra cui appunto quelli promessi in vendita.
Premessa la pacifica inefficacia dell’ipoteca iscritta da successivamente alla trascrizione del preliminare, ai sensi dell’art 2645bis c.c., il 24.11.2020 le parti avevano dunque stipulato l’atto definitivo di vendita, contestualmente al quale il Sig , si era impegnato per iscritto a provvedere a proprie spese alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale.
In adempimento dell’obbligazione assunta, il Sig aveva dunque richiesto, tramite il proprio legale, ripetutamente (ed inutilmente) a provvedere alla cancellazione dell’ipoteca, deducendo che la stessa, oltre ad essere inefficace in virtù della trascrizione antecedente del preliminare, fosse inutile, stante la restrizione intervenuta sugli altri beni estranei al preliminare, fino a quando, decorso il termine concesso nell’atto di diffida del 21.09.2022, in data 16.11.2022 , l’attore aveva iscritto a ruolo il ricorso ex art 702bis di cui è causa. successivamente alla notifica del ricorso e del decreto, e precisamente il 24.01.2023, aveva proceduto alla cancellazione dell’ipoteca mediante restrizione, e nel costituirsi in giudizio aveva dato atto della avvenuta cancellazione chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere e la condanna dell’attore alle spese di lite, sul presupposto che la legittimazione e l’interesse ad agire per la cancellazione non spettassero al – in quanto non più proprietario dell’immobile su cui aveva iscritto ipoteca – ma solo agli acquirenti, deducendo altresì che, in ogni caso, anche questi ultimi non avessero alcun interesse ad agire, attesa la inefficacia della iscrizione in presenza di preliminare trascritto in data antecedente. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Genova dichiarava cessata la materia del contendere, attesa la intervenuta cancellazione, nelle more del giudizio, dell’ipoteca giudiziale.
Il Tribunale tuttavia compensava le spese di lite in virtù della asserita soccombenza reciproca, motivando che l’attore fosse virtualmente soccombente in quanto non più legittimato, dopo la vendita a terzi dell’immobile, a chiedere la cancellazione della ipoteca giudiziale, e in quanto avrebbe dovuto cancellare l’ipoteca iscritta in seguito alla sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto, costituente titolo per l’iscrizione ipotecaria.
Avverso la sentenza suddetta hanno proposto appello tanto quanto concludendo come in epigrafe.
All’udienza del 16.11.2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte ha disposto la riunione dell’appello proposto (successivamente) da , incardinato con RG 287/2023, a quello proposto da incardinato con RG 284/2023, invitando le parti a formulare una proposta conciliativa e rinviando ex art 352 cpc all’udienza del 10 ottobre 2024, successivamente rinviata, in seguito a sostituzione del Giudice relatore, a quella del 17.10.2024, in cui, non avendo formulato le parti alcuna proposta transattiva, all’esito della lettura delle note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. DELLA DECISIONE Con il proprio atto di appello ha impugnato l’ordinanza gravata nella parte in cui, nonostante la dichiarata soccombenza virtuale del in punto di legittimazione attiva, aveva compensato le spese di lite, motivando che avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione dell’ipoteca in virtù della intervenuta sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo costituente titolo per la iscrizione ipotecaria.
Palesemente erronea era la decisione impugnata sul punto, non sussistendo alcun obbligo di legge di cancellare l’ipoteca giudiziale in caso di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, la quale non fa venir meno i presupposti di legittimità di cui all’art 655 cpc per il mantenimento dell’ipoteca, mentre l’obbligo di cancellazione della ipoteca giudiziale insorge esclusivamente in seguito a pronuncia irrevocabile di accoglimento della opposizione.
Con unico motivo di impugnazione ha a sua volta proposto appello – riunito a quello proposto da – avverso l’ordinanza gravata nella parte in cui il Giudicante ha compensato le spese di lite sul presupposto della reciproca soccombenza delle parti in causa, deducendo “Violazione degli artt. 91, 92 e 100 cpc, in relazione agli articoli 2882 e 2884 c.c.” Contrariamente a quanto esposto dal Giudice di prime cure in parte motiva, difatti, non poteva dubitarsi della legittimazione e dell’interesse ad agire del Sig per chiedere la cancellazione dell’ipoteca, e ciò in quanto: a) costituisce orientamento consolidato di Cassazione quello secondo cui tale legittimazione spetta “a chiunque vi abbia interesse”, ed in particolare anche al debitore originario, anche ove non più proprietario;
b) nel caso che ci occupa, il sig aveva anche un interesse specifico a che si provvedesse a tale cancellazione, essendosi specificamente impegnato a ciò, ed a proprie spese, nei confronti degli acquirenti.
A fronte della indiscussa legittimazione ad agire dell’attore, nessuna soccombenza virtuale poteva ravvisarsi nella posizione processuale dell’attore, sicchè del tutto illegittimamente ed in violazione dell’art. 91comma 1cpc il Giudice aveva compensato le spese di lite tra le parti.
Anzi, alla luce della considerazioni svolte, temeraria doveva ritenersi la condotta processuale di che, dopo essersi rifiutata ripetutamente di cancellare in via stragiudiziale l’ipoteca, vi aveva provveduto solo dopo la notifica del ricorso ex art 702bis cpc, e ciò nonostante il ricorso fosse stato iscritto a ruolo solo il 16.11.2022, a distanza dunque di due mesi dalla diffida inoltrata a con pec del 21.09.2022, e nonostante la sospensione della esecutività del titolo per l’iscrizione che, pur non implicando alcun onere di cancellazione, poneva in seria discussione la legittimità del titolo esecutivo (v. pag. 10 atto d’appello incidentale di ) ) . Venendo al merito, ragioni di priorità logica rendono opportuno esaminare prima l’appello incidentale proposto da Costituisce orientamento consolidato di Cassazione quello secondo cui la legittimazione ad agire per la cancellazione dell’ipoteca appartiene “a chiunque vi abbia interesse” (Cass. 20851/2014; Cass 10682/1998) ed in particolare al debitore, anche quando non più proprietario “.. che, avendo rivenduto il bene, resta potenzialmente esposto, nel perdurare della iscrizione, ad eventuali contestazioni del nuovo acquirente” (Cass 3987/1999).
La Corte di Cassazione (ex pluribus: sent. 7 dicembre 1973 n. 3335; n. 3987/1999) ha sottolineato che l’art 2882 c.c. richiede solo il consenso delle parti interessate ed, in particolare, l’assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all’istanza di cancellazione.
Con riferimento alla diversità degli effetti del vincolo ipotecario nei confronti delle parti e di terzi, la Cassazione ha anche posto in luce che, se nei confronti del creditore può ammettersi che l’estinzione della obbligazione estingua anche la garanzia ipotecaria che l’assista, verso i terzi è certamente necessaria la cancellazione dell’ipoteca, perchè il permanere dell’iscrizione nonostante l’estinzione del credito può ben essere di pregiudizio al proprietario, in quanto determina un intralcio per il commercio giuridico del bene (Cass 6658/1994; Cass 3938/1975).
un caso perfettamente analogo (Cass 3987/1999, citata anche dall’appellante ) la Suprema Corte ha avuto modo di precisare espressamente “..
la legittimazione a chiedere la cancellazione giudiziale dell’ipoteca, a norma dell’art 2884 c.c. e dell’art 21 del RD 15 marzo 1927 n. 436 spetta a chiunque vi abbia un legittimo interesse, e quindi non soltanto al debitore originario, anche se non proprietario, o al terzo acquirente del bene ipotecato, ma in genere a tutti coloro che potrebbero risentire un diretto pregiudizio dal permanere del vincolo ipotecario;
e non è dubbio che tra questi ultimi rientri chi, come (omissis…), dopo aver comprato il veicolo da (..omissis) lo abbia poi rivenduto a (omissis.. ) e sia perciò esposto, dato il perdurare dell’ iscrizione, sebbene non più rispondente ad una garanzia operante, a pur sempre possibili contestazioni del nuovo acquirente sulla reale condizione del bene o sui veri o presunti intralci alla sua ulteriore circolazione giuridica”.
Nel caso specifico, la legittimazione del è dunque da ricollegare non solo alla generica possibilità di esposizione a contestazioni da parte del nuovo acquirente, ma all’assunzione di un preciso obbligo di procedere alla cancellazione assunto nei confronti dell’avente causa.
Tuttavia l’appellante incidentale non coglie nel segno con riguardo al suo assunto che la sospensione dell’esecutività del titolo ponesse in seria discussione la legittimità del titolo esecutivo ( v. pag 10 atto di appello incidentale Al riguardo – come anche ha osservato Fino 2 – la sospensione ex art. 649 cpc della esecutività del titolo opposto non comporta l’obbligo, per la società procedente, di procedere alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale, atteso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 655 cpc e 2.884 c., solo al passaggio in giudicato della decisione che accoglie l’opposizione il creditore procedente è obbligato a procedere alla cancellazione. Tuttavia, la domanda formulata in atto d’appello da ( di condanna di pagargli integralmente le spese di lite) non è meritevole di accoglimento per le assorbenti ragioni di seguito esposte:
Fino 2 – pur essendo pacifica l’inefficacia dell’ipoteca ex art 2645bis c.c. in presenza di antecedente trascrizione del contratto preliminare di vendita – ha proceduto alla cancellazione soltanto successivamente alla proposizione del ricorso, dopo aver rifiutato per due anni di dare seguito alla domanda di cancellazione avanzata da e aver ignorato formale diffida ad adempiere inoltrata a mezzo pec.
Tanto in comparsa di costituzione di primo grado (nella quale peraltro la stessa aveva articolato domanda subordinata di compensazione integrale delle spese di lite) quanto in appello, detta società ha cercato di minimizzare le conseguenze del proprio diniego alla cancellazione adombrando – come era già avvenuto nella comparsa di costituzione di primo grado – in capo al una carenza di interesse ad agire per la cancellazione di una ipoteca inefficace, laddove ogni formalità pregiudizievole, finchè non viene in concreto cancellata dai registri immobiliari, ostacola la circolazione del bene che ne è gravato. Inoltre, anche in appello, ha continuato a sostenere la tesi del difetto di legittimazione attiva di controparte, in spregio al consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
Avuto quindi riguardo all’esito complessivo della lite, l’appello di deve dunque esser rigettato, perché non viene accolta la sua domanda di condanna di pagamento in suo favore delle spese processuali.
Quanto alla domanda spiegata dall’appellante incidentale di condanna di ex art 96 cpc, non essendo risultata provata la malafede della appellante incidentale, non può trovare accoglimento.
Il parziale accoglimento dell’appello incidentale del sig. giustifica la compensazione in misura pari al 50% delle spese di lite del doppio grado, che per la parte residua cederanno a carico di le quali vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM147/2022, con riferimento al valore della causa (scaglione fino ad euro 26.000,00 ) ed ai valori medi riferiti a tutte e quattro le fasi di giudizio, e dunque:
al primo grado:
fase di studio : 459,00 fase introduttiva 388,00 fase istruttoria 841,00 ase decisoria:
850,00 per un totale di euro 2.538,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
quanto all’appello:
fase di studio della controversia:
euro 567,00 fase introduttiva:
euro 460,00 fase istruttoria euro 921,00 fase decisoria euro 955,00 per un totale di euro 2.904,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si dà atto ai fini dell’applicazione dell’art 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2012 n. 115 che l’appello proposto da è stato integralmente rigettato.
Definitivamente pronunciando, e per quanto di ragione, respinta ogni contraria o diversa istanza:
Rigetta l’appello proposto da con unico socio avverso l’ordinanza pronunciata il 15 febbraio 2023 dal Tribunale di Genova nel procedimento sommario di cognizione recante RG 10229/2022;
In parziale accoglimento dell’appello proposto da ed in parziale modifica dell’ordinanza pronunciata il 15 febbraio 2023 dal Tribunale di Genova nel procedimento sommario di cognizione recante RG 10229/2022, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in delle spese di lite del doppio grado che, compensate in misura pari al 50%, liquida quanto al primo grado in euro 2.538,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, , e quanto al presente grado in euro 2.904,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge; Si dà atto ai fini dell’applicazione dell’art 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2012 n. 115 che l’appello proposto da è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 11.11.2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente Avv. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME
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