REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sezione Civile I – così composto:
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
sentenza n. 6247/2022 pubblicata il 21/06/2022
nella causa civile iscritta al n.9808/2017 R.G., avente ad OGGETTO: Divorzio
contenzioso – proposta da
XXX, rappresentata e difesa dall’ avv.
Contro
YYY, rappresentato e difeso dall’avv.
con l’intervento del P.M., il quale ha concluso per l’accoglimento della domanda.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3.4.2017, XXX esponeva: 1) di aver contratto matrimonio con YYY in data, e che dalla unione coniugale era nata la figlia ***, il 28.2.2002; 2) che, con sentenza del 19.1.2017, il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la loro separazione, affidando la figlia minore ad entrambi, e ponendo a carico del resistente l’obbligo di contribuire al mantenimento della stessa in misura di € 300,00 mensili, e del coniuge in misura di € 100,00 mensili; 3) che il YYY, negli anni, non era mai stato puntuale nel pagamento del suo contributo, rimanendo del tutto inadempiente ormai dal 2017; 4) che il coniuge lavorava come facchino al mercato ittico di Pozzuoli, e che ella viveva ospite della sorella ma era priva di reddito e di lavoro.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio con conferma dei provvedimenti economici a carico del coniuge, benché previo adeguamento dei relativi importi alla somma complessiva di € 700,00.
In sede presidenziale, non venivano modificati i provvedimenti della separazione. Al presente giudizio, veniva riunito quello iscritto al n. 23584/2017, su ricorso del YYY ed avente il medesimo oggetto.
Ammesse le prove orali richieste, il giudizio veniva istruito a mezzo di testi e di produzione documentale.
La ricorrente concludeva riportandosi al ricorso introduttivo, ed il resistente concludeva per il rigetto della domanda di assegno divorzile, e per la determinazione del solo contributo in favore della figlia.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
Motivi della decisione
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 19.1.2017 , passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l’interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell’art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l’ipotesi prevista dall’art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dall’art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d’altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all’art. 10 della succitata legge.
• Sulle domande di mantenimento proposte dalla ricorrente.
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge in favore della figlia maggiorenne, divenuta tale nel corso del giudizio. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato “iure proprio”, in assenza di un’autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all’altro genitore tanto il rimborso, “pro quota”, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento. Ne consegue che, essendo stata la figlia affidata alla madre sin dall’epoca della separazione ed essendo, come già detto, tutt’ora convivente con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che in virtù dell’art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l’abrogato art. 155 quinquies c.c..
Sul punto, è circostanza pacifica quella per cui la figlia maggiorenne della coppia, ormai ventenne, non è indipendente da punto di vista economico, ragion per cui sussiste l’obbligo in capo ai genitori di continuare a mantenerla.
Alla stregua delle emergenze processuali, considerato il reddito del resistente, che di fatto è un operaio che lavora nel mercato ittico di Pozzuoli con mansioni usuranti allo stato ridotte ( cfr. certificazione medica in atti del 30.5.2017) il Tribunale, sussistendo l’obbligo del mantenimento in favore del figlio, ritiene congruo confermare il medesimo importo di € 300,00 a suo carico stabilito in sede di separazione, come aggiornato da tale data, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli.
Va invece rigetta la domanda ex art. 5 l. 898/70.
Sotto tale profilo, applicato integralmente il contenuto della nota pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018, la domanda è del tutto sfornita di adeguata indicazione delle ragioni a suo sostegno; nel ricorso introduttivo , si è chiesta esclusivamente la conferma degli obblighi economici a carco del resistente, sull’errato presupposto che, in relazione al coniuge, le ragioni con cui è stato riconosciuto il diritto al mantenimento in sede di separazione (seppur nella limitata misura di € 100,00 mensili) fossero integralmente sovrapponibili a quelle per le quali riconoscere invece l’assegno divorzile ex art. 5 L. 898/70; ciò posto, la difesa della Grasso ha del tutto omesso di articolare deduzioni ed allegazioni in relazione ai criteri assistenziale/compensativo/perequativo, su cui riconoscere la sussistenza del suo buon diritto ad ottenere quanto richiesto.
L’istruttoria orale ha poi dato conferma, contrariamente a quanto dalla stessa indicato nel ricorso, dello svolgimento di attività lavorativa da parte sua, sia come cameriera in un ristorante, che come domestica (sebbene a nero), ragion per cui appare altresì del tutto impossibile ricercare valide forme di confronto tra il suo reddito e quello del coniuge, da cui valutare una certa forma di squilibrio economico (elemento in ogni caso insufficiente ex sé, a fondare il riconoscimento dell’assegno in questione). La domanda va dunque rigettata.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali, attesa la natura necessitata della domanda e l’esito del giudizio, possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l’effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa in Pozzuoli il ( atto n., parte I, Ufficio I, Reg. Atti di Matrimonio dell’anno 1992);
• Pone a carico di YYY l’obbligo di corrispondere a XXX, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, coma aggiornata a far data dalla sentenza di separazione, oltre al 509% delle spese straordinarie;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Spese compensate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all’Ufficiale dello Stato Civile di Cava dei Tirreni per la trascrizione, l’annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13.05.2022.
IL GIUDICE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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