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Legittimità della notifica tramite posta privata

La sentenza chiarisce la validità delle notifiche di atti amministrativi e tributari effettuate da operatori postali privati in possesso di licenza, anche in alternativa al servizio postale universale, nel periodo precedente all’entrata in vigore della legge n. 124/2017.

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Pubblicato il 25 gennaio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 616/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._9_2025_- N._R.G._00000616_2022 DEL_05_01_2025 PUBBLICATA_IL_07_01_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616/2022 promossa da:

(C.F. ) con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Chieti al INDIRIZZO ATTORE/OPPONENTE contro ( cf.:

, con sede legale in Roma, INDIRIZZO, in persona del Responsabile Contenzioso Abruzzo, Dott.ssa autorizzata con procura speciale del 01.10.2021, repertorio n. 175858, raccolta n. 11458 per rogito notar Dott. , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Teramo (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo al INDIRIZZO CONVENUTA/OPPOSTA Oggetto: opposizione all’intimazione di pagamento n°08320219000373623000NUMERO_CARTA notificata data dicembre 2021 relativamente alla cartella n°08320130002114287000 C.F. C.F. Conclusioni: come richiamate all’udienza del 5/7/2024, in cui alle parti erano concessi i termini di cui all’art 190 cpc con decorrenza dal 10/10/24 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 08.02.2022, conveniva in giudizio al fine di ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 28.12.2021, con la quale l’Agente della Riscossione aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 85.971,41 per il recupero del credito di cui alle cartelle esattoriali nn.

083 2013 NUMERO_CARTA, 083 2014 NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA limitando tuttavia l’impugnativa alla sola cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA NUMERO_CARTA.

A sostegno, eccepiva la intervenuta prescrizione e l’ errore nella quantificazione del credito specificato nell’intimazione opposta in quanto, a suo dire, l’ non avrebbe detratto dal quantum ancora dovuto i versamenti effettuati a seguito del piano rateale concesso nel 2013 per un totale complessivo di € 3.452,34.

L’opposizione, che è stata contrastata dall’ , la quale ha variamente argomentato sulla infondatezza dei motivi di opposizione, deve essere respinta alla stregua delle osservazioni che seguono.

Quanto alla prescrizione, occorre rilevare quanto segue.

Sostiene l’opponente che, poichè l’intimazione di pagamento n°08320219000373623000NUMERO_CARTA è stata notificata in data 28 dicembre 2021, con riferimento alla prima delle cartelle raggruppate nell’atto impugnato, per un importo pari ad € 15.814,09, notificata il 29 maggio 2013, si sarebbe maturata la prescrizione, stante l’ampio decorso del termine di prescrizione quinquennale tra le due date.

Peraltro, la prescrizione si sarebbe avverata già nel 2020 poiché, pur considerando l’ultima rata pagata in data 17/11/2015, a novembre del 2020, comunque, il termine quinquennale era spirato.

La controparte ha sul punto specificamente dedotto che il ricorrente, per la detta cartella, ha richiesto ed ottenuto la rateazione del debito nell’anno 2013 ed ha pure provveduto al versamento delle relative rate dal 16.08.2013 al 17.11.2015, come da quietanze allegate.

Inoltre sempre per la detta cartella, l’attuale opponente sarebbe stato raggiunto anche dall’intimazione di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO in data 22.12.2017, notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza (doc. 9-10).

Ebbene vi è da aggiungere che solo in sede di comparsa conclusionale l’opponente ha sviluppato un’ulteriore argomentazione, mai rilevata prima ( non essendo state peraltro depositate le memorie ex art 183 ultimo comma cpc ) che atterrebbe la inesistenza della notifica allegata e prodotta da parte convenuta.

Infatti, l’asserita notifica relativa all’anno 2017 era eseguita non per mezzo di ma col servizio poste private “RAGIONE_SOCIALE”, per cui sarebbe priva di valore legale e da ritenersi inesistente (cfr. Cass S.U. sent. n°299/2020).

Ha infatti esposto che , se è vero che la L. 124/2017 ha liberalizzato il settore delle poste, prima riservato a , vi è che, tuttavia, affinchè le notifiche effettuate tramite poste private abbiano valore legale occorre una licenza abilitativa stabilita di concerto con AGCOM e Ministero della Giustizia.

Ciò significa che nonostante l’entrata in vigore della L. n°124/17, gli operatori privati, in assenza di rilascio di licenze individuali, non sono legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali, nonché processuali e ciò in quanto l’operatore di posta privata non riveste, a differenza del fornitore del servizio postale universale ( ), la qualità di pubblico ufficiale sicchè gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (Cass. 30/1/2014 n°2035).

Di contro, la mancanza della licenza individuale speciale, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto da notificare poichè l’operatore non è munito di poteri certificativi.

Si tratta di un’argomentazione non accoglibile inconferente alla stregua dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia Infatti con l ‘ordinanza n. 18541 dell’8/7/2024 la Cassazione ha confermato l’orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

In sostanza, come affermato dalle Sezioni Unite (S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020, confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l’operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica dell’avviso di accertamento. Nel lasso temporale in questione, il possesso della “licenza individuale” costituiva condizione necessaria, per l’operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale.

L’art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva (notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le stesse sezioni unite (con la sentenza n. 8416/2019) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa.

Pertanto, risultano fondate le argomentazioni della convenuta sulla validità della notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA in data 22.12.2017, ai sensi dell’art. 140 c.p.c eseguita per il tramite di un operatore privato e l’inconferenza della dedotta assenza della licenza contemplata dalla legge 124/17.

Da quanto sopra deriva il rigetto dell’eccezione di prescrizione.

Parimenti infondati i rilievi inerenti il quantum.

La convenuta ha dato invero contezza con le deduzioni e produzioni documentali del calcolo effettuato per determinare l’importo residuo ancora dovuto dal contribuente, tenuto conto del pagamento rateale versato, avendo fatto riferimento solo alle somme versate a titolo di imposta/sorte capitale, escludendo inoltre dal computo le altre voci di debito in quanto relative agli interessi e alle spese dovute per la rateazione concessa.

Da parte sua l’opponente ha contestato detti conteggi anche in questo caso solo tardivamente con la conclusionale Pertanto l’opposizione anche sotto questo aspetto va rigettata, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l’opposizione proposta da avverso l’atto di intimazione di pagamento n°08320219000373623000 relativamente alla sottesa cartella n°08320130002114287000 e condanna l’opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte, liquidandole in euro 1.700,00 o ltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Pescara, 5 gennaio 2025

Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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