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Licenziamento individuale, giustificato motivo oggettivo

Legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale.

Pubblicato il 06 June 2021 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – PRIMO GRADO 3^

IL GIUDICE, Dott., quale giudice del lavoro, all’udienza del 28 maggio 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 5205/2021 pubblicata il 28/05/2021

nella causa iscritta al n. /2020 R.G e vertente

TRA

XXX, rappresentata e difesa dall’Avv. che la rappresentano e difendono per procura in atti.

                                                                                                            RICORRENTE

E

CONSORZIO YYY S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,

                                                                                      RESISTENTE CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso iscritto il 28.12.2020 XXX ha convenuto in giudizio il Consorzio YYY S.C.A.R.L. in liquidazione per sentir accogliere le seguenti conclusioni: -IN VIA PRINCIPALE,ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della dott.ssa XXX – in virtù dei compiti e delle mansioni effettivamente svolti sin dalla sua assunzione presso la società resistente – al riconoscimento della qualifica di impiegato di concetto corrispondente al 3° livello secondo le previsioni del C.C.N.L. “Commercio” e, per effetto del corretto inquadramento anche retributivo, CONDANNARE il datore di lavoro al pagamento dell’importo di euro 1.584,40 (a titolo di differenze paga lordo) + euro 55,37 (a titolo di t.f.r. lordo); ACCERTARE  E  DICHIARARE che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla ricorrente dal Consorzio YYY S.C.A.R.L. (posto in liquidazione volontaria con atto del 24.6.2020) tramite raccomandata del 25.9.2020 è illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e, per l’effetto, DICHIARARE estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e CONDANNARE il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; IN VIA SUBORDINATA,ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della dott.ssa XXX – in virtù dei compiti e delle mansioni effettivamente svolti sin dalla sua assunzione presso la società resistente – al riconoscimento della qualifica di impiegato di concetto corrispondente al 3° livello secondo le previsioni del C.C.N.L. “Commercio” e, per effetto del corretto inquadramento anche retributivo, CONDANNARE il datore di lavoro al pagamento dell’importo di euro 1.584,40 (a titolo di differenze paga lordo) + euro 55,37 (a titolo di t.f.r. lordo); ACCERTARE E DICHIARARE che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla ricorrente dal Consorzio YYY S.C.A.R.L. (posto in liquidazione volontaria con atto del 24.6.2020) tramite raccomandata del 25.9.2020 è illegittimo per violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 604 del 1966 e, per l’effetto, DICHIARARE estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e CONDANNARE il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. per l’effetto, DICHIARARE estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e CONDANNARE il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”

A fondamento della domanda ha allegato di avere lavorato alle dipendenze del Consorzio YYY Scarl oggi in liquidazione con formale inquadramento nel 5° livello del ccnl del Commercio come addetta all’amministrazione del personale dall’ 8 luglio  del 2019 fino al 30.9.2020, data in cui era stata licenziata illegittimamente per giustificato motivo oggettivo e di avere in realtà svolto mansioni superiori corrispondenti al 3° livello.

Il Consorzio YYY SCARL non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.

All’odierna udienza la causa è stata infine decisa.

****

Quanto alle presunte mansioni superiori svolte la ricorrente ha dedotto, in modo del tutto generico (punto 4), e chiesto di provare che si sarebbe occupata con sistematicità – quindi, in modo continuativo e non meramente occasionale – di fatturazione attiva e passiva, effettuazione pagamenti a dipendenti e fornitori, effettuazione movimenti finanziari tra le banche, aggiornamenti e modifiche sul software gestionale aziendale, registrazione calcoli entrate/uscite, recupero di non meglio precisati crediti, attività di segreteria (mail, telefonate, accoglienza clienti, prenotazione viaggi, accessi presso uffici postali).

Senza riportare in ricorso il contenuto delle declaratorie contrattuali, senza indicare alcuno degli specifici profili propri della qualifica rivendicata e senza effettuare alcun reale raffronto, afferma che tali mansioni dovrebbero rientrare nel quantomeno nel terzo livello in quanto tali compiti sarebbero operativamente autonomi. Aggiunge che tali compiti comporterebbero, oltre ad una certa autonomia, “particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza nonché adeguata preparazione teorica e tecnicopratica”.

Se queste sono allegazioni è persino superfluo rilevare che dalla descrizione del ricorso non viene specificato in che cosa sarebbe consistita la non meglio precisata “una certa autonomia”.

E soprattutto va evidenziato che affermando che i compiti svolti avrebbero comportato una  “adeguata preparazione teorica e tecnico-pratica“ la ricorrente ha ammesso di avere svolto proprio compiti del 5° livello di formale inquadramento, che presuppone appunto il possesso di una “adeguata” preparazione tecnico pratica, laddove il 3° livello richiede “particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico pratica”.

Nulla di ciò che la ricorrente ha dedotto è idoneo a dimostrare il possesso di tali requisiti risultando così evidente l’infondatezza della domanda ed è vero invece che la stessa ricorrente allega di avere svolto attività come quelle inerenti la fatturazione che corrispondono ad un preciso profilo del 5° livello (fatturista) .

Probabilmente proprio per questa ragione non ha riportato in ricorso il contenuto delle declaratorie di riferimento come avrebbe comunque dovuto fare a pena di inammissibilità della domanda, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte.

Infatti le attività descritte non corrispondono ad alcuno dei profili del livello rivendicato in base alla classificazione del CCNL del Commercio.

Si applicano insomma i principi generali in quanto la Suprema Corte, tra le  numerose altre con la sentenza del 19 aprile 2011, n. 8993,  ha affermato che: “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.

****

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto al licenziamento.

Quanto alle ragioni del recesso datoriale, la lettera di licenziamento  è molto chiara: non si tratta certo di una riorganizzazione o ristrutturazione ma della cessazione dell’attività aziendale, peraltro preceduta dallo scioglimento e dalla messa in liquidazione, ciò che esclude in radice la possibilità di un repechage.

Non rilevano in alcun modo le ragioni di tale scelta e sono quindi irrilevanti ai fini della decisione le considerazioni della ricorrente quanto alle buone condizioni economiche del Consorzio fino all’aprile del 2020.

Ciò che rileva è solo il fatto del tutto pacifico, nemmeno contestato e contestabile, della cessazione dell’attività per effetto dello scioglimento con liquidazione risultante dalla visura prodotta.

Che poi questa sia stata una scelta voluta e quindi volontaria corrisponde ad una precisa facoltà dell’imprenditore.

Non è quindi riscontrabile alcuna violazione dell’art. 2 della legge 604/66 quanto all’obbligo di motivazione rispetto all’ipotesi della cessazione di attività che di per sé giustifica il licenziamento.

Si applicano,  anche in questo caso, i principi generali.

E’ pacifico infatti che il motivo oggettivo di licenziamento è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, le cui scelte sono espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione, senza che il giudice possa sindacarle sotto il profilo della congruità e della opportunità. E che il giudice non può sindacare la scelta degli stessi criteri di gestione dell’impresa (per tutte: Cass. n. 25045 del 13 ottobre 2008; Cass. n.11465 del 9 luglio 2012).

Non solo: in base all’orientamento giurisprudenziale più recente  (sent. n.23620 del 18/11/2015; sent. n.1461 del 2/2/2012 e altre conformi) il giustificato motivo sussiste, contrariamente all’opinione della ricorrente, anche se il fine dell’imprenditore è solo quello di incrementare gli utili dell’impresa e quindi i profitti: “deve ritenersi che il contratto di lavoro possa essere sciolto a causa di un’onerosità non prevista, alla stregua delle conoscenze ed esperienze di settore, nel momento della sua conclusione (art. 1467 cod. civ.) e tale sopravvenienza ben può consistere in una valutazione dell’imprenditore che, in base all’andamento economico dell’impresa rilevato dopo la conclusione del contratto, ravvisi la possibilità di sostituire un personale meno qualificato con dipendenti maggiormente dotati di conoscenze e di esperienze e quindi di attitudini produttive. Né l’esercizio di tale potere è sindacabile nel merito dal giudice, e ciò tanto più vale quando il legislatore, come indica l’art. 30 L. n. 183 del 2010 inclina a tutelare più intensamente la libertà organizzativa dell’impresa. Al controllo giudiziale sfugge necessariamente anche il fine, di arricchimento o di non impoverimento, perseguito dall’imprenditore (anche nei casi in cui questo controllo sia tecnicamente possibile), considerato altresì che un aumento del profitto si traduce non, o non solo, in un vantaggio per il suo patrimonio individuale, ma principalmente in un incremento degli utili dell’impresa ossia in un beneficio per la comunità dei lavoratori”.

Ancora: ” Dal punto di vista dell’esegesi testuale della disposizione è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un aumento della redditività d’impresa.Non è quindi necessitato che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o spese straordinarie e non appare pertanto immeritevole di considerazione l’obiettivo aziendale di salvaguardare la competitività nel settore nel quale si svolge l’attività dell’impresa attraverso le modalità, e quindi la combinazione dei fattori della produzione, ritenute più opportune dal soggetto che ne assume la responsabilità anche in termini di rischio e di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli….. Pertanto esigere la sussistenza di una situazione economica sfavorevole per rendere legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo significa inserire nella fattispecie legale astratta disegnata dalla L. n. 604 del 1966, articolo 3 un elemento fattuale non previsto, con una interpretazione che trasmoda inevitabilmente, talvolta surrettiziamente, nel sindacato sulla congruità e sulla opportunità della scelta imprenditoriale..” (così, Cass. n. 25201 del 7/12/2016).

“Secondo il più recente e condivisibile insegnamento di questa Corte, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost. (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699)”.(così, da ultimo, Cass. ord. n. 29765 del 19/11/2018).

Le esposte considerazioni risultano già di carattere assorbente perchè quanto risulta incontestatamente dagli atti è sufficiente a giustificare ad integrare il giustificato motivo di licenziamento e ovviamente, proprio in quanto l’attività del Consorzio è cessata per effetto dello scioglimento, non è più possibile alcun repechage rispetto alle mansioni della ricorrente.

Di certo dalla contumacia della resistente non può farsi derivare l’accoglimento di tale capo di domanda manifestamente infondato.

****

Il ricorso va quindi respinto.

Con la precisazione che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all’immediata pronunzia della sentenza; né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all’art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).

Il giudice in questo caso non è anzi nemmeno tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell’udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).

Nulla per le spese, stante la contumacia della parte resistente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

respinge il ricorso; nulla per le spese.

Roma 28.05.2021

Il Giudice

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