REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 39/2023 pubblicata il 02/02/2023
nella causa civile n. 304/2019 R.G., di appello avverso la sentenza n. 299/2019, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 21.8.2019 nella controversia n. 834/2016
R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
XXX – XXX s.p.a. ()
APPELLANTE CONTRO
YYY assicurazioni s.p.a. ()
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
– in via principale e in integrale riforma della sentenza gravata, dichiarare la vessatorietà ex art. 1341 comma 2 c.c. della clausola sub art. 20 del contratto di assicurazione intercorso inter partes, con conseguente revoca del decreto di ingiunzione opposto;
– in via gradata: in parziale riforma della ripetuta sentenza, dichiarare parzialmente prescritto ex art. 2952 comma 2 c.c. il credito ex adverso azionato per importo pari ad euro 21.000,00;
con vittoria di spese, diritti ed onorari relativamente al doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Per l’appellata:
1) in via principale, ritenendo irricevibile, inammissibile e comunque infondata la proposta impugnazione, rigettare in toto l’appello, con piena conferma della sentenza di primo grado, e per l’effetto condannare l’XXX-XXX al pagamento in favore di YYY
Assicurazioni spa delle somme ad essa spettanti, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/02 e spese;
2) in via subordinata, comunque, accertare e dichiarare in capo all’appellante la tenutezza al pagamento in favore di YYY Assicurazioni spa delle somme non prescritte e/o in ogni caso dovute, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/02 e spese;
3) comunque, delibare come inaccoglibile e/o infondata qualsiasi domanda e/o eccezione e/o richiesta di controparte;
4) condannare controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 299 del 21.8.2019, ha rigettato l’opposizione, proposta da Istitituto neurologico mediterraneo – XXX s.p.a., avverso il decreto n. 139/2016 emesso il 24.5.2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di YYY assicurazioni s.p.a., della somma di € 36.000,00, oltre interessi al tasso legale previsto dal d. lgs. n. 231/2002 dalla costituzione in mora e spese, a titolo di rimborso delle franchigie relative a 12 sinistri risarciti per responsabilità medica professionale, in forza della previsione dell’art. 20 del contratto assicurativo n. intervenuto tra la XXX e la *** assicurazioni (alla quale la YYY era succeduta a seguito di fusione per incorporazione).
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la XXX, con atto di citazione notificato il 12.9.2019, chiedendone la riforma integrale e, in subordine, parziale, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio la YYY, chiedendo il rigetto dell’appello e, in via subordinata, l’accertamento della debenza delle somme non prescritte.
All’udienza del 16.3.2022, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex art. 221 comma 4 del d.l. n. 34 del 19.5.2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 77 del 17.7.2020, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono argomentate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata.
2. L’impugnazione è affidata a due motivi, con i quali si lamenta: 1) la mancata declaratoria di vessatorietà della clausola – franchigia, in violazione del disposto di cui all’art. 1341 comma 2 c.c.; 2) il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione, in violazione dell’art. 2952 comma 2 c.c., in rapporto al combinato disposto di cui agli artt. 112 c.p.c. e 2938 c.c.
2.1. Con il primo motivo la XXX si duole della esclusione, da parte del primo giudice, della natura vessatoria della clausola 20 del contratto di assicurazione, su cui si fonda la pretesa azionata dalla compagnia di assicurazioni in via monitoria e, quindi, del mancato rilievo della sua inefficacia in difetto di approvazione specifica per iscritto ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c.
La clausola in esame stabilisce che in relazione ai sinistri derivanti da responsabilità medica professionale riferiti al periodo dal 31.12.2003 al 31.12.2006, per il quale era pattuita l’efficacia retroattiva della copertura assicurativa, “ogni sinistro viene risarcito previa una franchigia fissa e assoluta di € 3.000,00, che resta a carico dell’assicurato”; è altresì previsto che la compagnia di assicurazioni “si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo della franchigia, nonché ad accettare e liquidare anche i danni non superiori, per valore, alla franchigia” e che alla scadenza di ogni annualità assicurativa, previa comunicazione da parte della società assicurativa degli importi anticipati per le franchigie, “il contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta”.
Secondo l’appellante la previsione di una franchigia fissa con riferimento a ciascun sinistro determinerebbe una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, con la conseguenza che la clausola che la prevede sarebbe qualificabile come vessatoria ai fini di cui all’art. 1341 comma 2 c.c.
La tesi è stata disattesa dal tribunale sulla base della considerazione che la clausola “andando a definire l’oggetto del contratto (il rischio assicurato) e non la responsabilità dell’assicuratore in caso di inadempimento, non può essere fatta rientrare fra le clausole definite vessatorie dall’art. 1341 c.c.”. La valutazione è corretta e deve essere confermata in questa sede.
Rientrano nel novero delle clausole limitative della responsabilità nel contratto di assicurazione, come tali necessitanti di specifica approvazione per iscritto, quelle che “limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito”, mentre attengono all’oggetto del contratto “le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (tra le pronunce più recenti v. Cass., n. 15598/2019; Cass., n. 19997/2016; Cass., n. 17783/2014; Cass., n. 8235/2010; Cass., n. 23741/2009).
Dalla giurisprudenza di legittimità si trae il chiaro principio secondo cui le clausole che delimitano il rischio, riguardano la “quantità di sicurezza” che l’assicurato acquista dall’assicuratore e, quindi, “pertengono all’oggetto del contratto, la cui delimitazione è lasciata dalla legge alla libera contrattazione delle parti, e non può mai dar luogo a un giudizio di vessatorietà” (Cass., n. 19997/2016).
Non possono nutrirsi dubbi sul fatto che la clausola in esame non esclude il rischio garantito, almeno per i sinistri da cui siano derivati danni di entità superiore a € 3.000,00 (tutti i 12 sinistri in riferimento ai quali l’assicuratore chiede il rimborso della franchigia), né pone alcuna limitazione alle conseguenze dell’inadempimento da parte della compagnia di assicurazioni, ma stabilisce in via generale che per i sinistri verificatisi in un determinato periodo di tempo (per i quali è prevista la copertura assicurativa con efficacia retroattiva) una parte del rischio, espresso monetariamente con la franchigia fissa, resta a carico dell’assicurato.
Priva di fondamento è l’argomentazione secondo cui la previsione della franchigia in misura fissa per ciascun sinistro determinerebbe uno squilibrio contrattuale tra le parti, dal momento che la delimitazione del rischio assicurato costituisce un elemento del complessivo assetto di interessi che influisce sul costo sostenuto dall’assicurato e che all’esclusione di ogni limite al rischio garantito, e quindi alla mancata previsione di una franchigia, corrisponde, a parità delle altre condizioni contrattuali, un premio maggiore.
Rientra, quindi, nella autonomia contrattuale dell’assicurato, a cui unicamente spetta la valutazione di convenienza, pattuire una franchigia in misura fissa a fronte di un risparmio sull’entità del premio assicurativo.
Nel caso in esame, considerata la tipologia del rischio assicurato (responsabilità civile da attività medica), i danni conseguenti sono di ingente consistenza, come dimostrato dagli importi liquidati per i sinistri a cui si riferisce la richiesta di franchigia (complessivamente € 3.287.602,59), di cui solo tre inferiori a € 50.000,00 e gli altri di ammontare considerevole, con una punta massima superiore a € 900.000,00; di qui l’interesse dell’appellante alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che, a fronte di una franchigia di limitato ammontare rispetto ai prevedibili danni, garantiva una copertura con efficacia retroattiva.
Per completezza va detto che la validità della clausola in esame non può essere valutata in relazione alla disciplina delle clausole vessatorie dettata dal codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005), difettando il presupposto di applicabilità di tale normativa, costituito dalla qualifica di consumatore del contraente assicurato: la XXX è persona giuridica che ha contratto per scopi inerenti alla sua attività di impresa.
2.2. Con il secondo motivo di gravame viene censurata la decisione del tribunale di disattendere l’eccezione di prescrizione proposta dalla XXX in primo grado, in quanto “sollevata in modo assolutamente generico nell’atto di citazione e specificata soltanto in sede di comparsa conclusionale, quando, superata la barriera preclusiva di cui all’art. 183 cpc, le parti non hanno più il potere di modificare e precisare le proprie domande ed eccezioni”.
La doglianza è fondata nei termini e nei limiti di seguito precisati.
Con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo (punto 1.4) la società appellante ha eccepito, in via subordinata rispetto alle difese in rito e nel merito, “la prescrizione dei pretesi insussistenti diritti, relativamente a ogni sinistro in forza del quale fondasi la richiesta di pagamento di franchigia, qui impugnata”.
Tale formulazione, sebbene generica, è sufficiente a integrare una rituale proposizione dell’eccezione di prescrizione, i cui elementi costitutivi sono l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e la manifestazione della volontà di avvalersene, non anche la specificazione di quale tipo tra le prescrizione previste dalla legge, diverse per durata, l’eccipiente intenda avvalersi, essendo compito del giudice stabilire se, in relazione al diritto che viene in considerazione, si sia verificata l’estinzione del diritto per prescrizione (Cass., n. 15790/2016; Cass., n. 14576/2007; nello stesso senso Cass., SU n. 15895/2019 e Cass. SU n. 10955/2002, secondo cui elemento costitutivo della prescrizione estintiva è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, costituisce quaestio iuris che concerne l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte non ha l’onere di indicare direttamente o indirettamente, cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia, le norme applicabili al caso di specie, la cui identificazione spetta al giudice).
Ciò premesso, la prescrizione applicabile al caso in esame deve essere individuata, a prescindere dalla sua mancata indicazione da parte dell’appellante entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c., in quella biennale prevista dall’art. 2952 comma 2 c.c., riguardante i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal pagamento delle rate di premio, che si prescrivono in un anno ai sensi del comma 1 della stessa disposizione, e dai diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, che si prescrivono in dieci anni), con decorrenza “dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
Non vi è dubbio che il diritto dell’assicuratore appellato ad ottenere dall’assicurato l’ammontare della franchigia per ciascun sinistro indennizzato compreso nel periodo dal 31.12.2003 al 31.12.2006 trovi fondamento in una specifica previsione del contratto di assicurazione (la clausola 20 della polizza), che da un lato prevede l’obbligo dell’assicuratore di liquidare al terzo danneggiato l’intero ammontare del danno, al lordo della franchigia, dall’altro pone a carico dell’assicurato l’obbligo di pagare all’assicuratore gli importi anticipati per le franchigie.
È, pertanto, priva di fondamento la deduzione di parte appellata, secondo cui la fattispecie in esame sarebbe qualificabile come ripetizione di indebito, con conseguente applicazione dell’ordinaria prescrizione decennale: l’assicuratore, pagando ai terzi danneggiati l’importo corrispondente all’intero danno, comprensivo della franchigia, non ha effettuato un pagamento indebito ma ha dato esecuzione a una specifica previsione contrattuale ed è lo stesso contratto a costituire fonte del suo diritto nei confronti dell’assicurato.
Conferma di tanto si trae dalla costante giurisprudenza di legittimità (tra le molte Cass., n. 13600/2019; Cass., n. 5088/2010; Cass., n. 29883/2008) in tema di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato nel campo dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli, per la quale il termine di prescrizione applicabile è costantemente indicato in quello di cui all’art. 2952 comma 2 c.c., i cui insegnamenti, per identità di ratio (anche nel caso in esame vi è la previsione contrattuale del pagamento diretto da parte dell’assicuratore ai terzi danneggiati, come di fatto avvenuto) possono essere estesi alla richiesta di restituzione della franchigia: tra i casi in cui la giurisprudenza richiamata ha individuato il termine prescrizionale applicabile in quello di cui all’art. 2952 comma 2 c.c. vi è anche quello della “rivalsa per la cosiddetta clausola di franchigia, fissante un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno” (Cass., n. 5638/1984).
Il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione biennale applicabile alla presente fattispecie coincide con la data di liquidazione dei sinistri, che può agevolmente ricavarsi dal “foglio riepilogativo date chiusura sinistri”, prodotto da parte appellata: la liquidazione dell’intero ammontare del danno ai terzi danneggiati, che fa sorgere il diritto dell’assicuratore a ottenere la restituzione delle franchigie versate, costituisce il momento “in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
Sempre daalla documentazione prodotta dall’appellata in primo grado risulta che XXX ha ricevuto in data 10.2.2014 la prima lettera di costituzione in mora per il recupero delle franchigie relative alla polizza oggetto di causa, alla quale hanno fatto seguito altre richieste, con cadenze inferiori ai due anni, fino alla proposizione del ricorso monitorio.
Al momento della prima richiesta era, quindi, prescritto il diritto di pagamento della franchigia relativa a 4 sinistri (***, ***, *** e ***, liquidati rispettivamente in data 14.8.2009, 22.3.2010, 5.4.2011 e 2.5.2011, quindi in epoca precedente il biennio antecedente la costituzione in mora), per l’importo complessivo di € 12.000,00.
2.3. Per quanto precede, in parziale riforma della sentenza impugnata deve accogliersi per quanto di ragione l’opposizione proposta e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e in parziale accoglimento della domanda proposta da YYY, XXX deve essere condannata al pagamento della somma di € 24.000,00, a titolo di restituzione delle franchigie relative a 8 sinistri, liquidati in un periodo di tempo compreso tra il 31.10.2012 e il 12.2.2016, con la maggiorazione degli interessi nella stessa misura riconosciuta con il decreto ingiuntivo (d. lgs. n. 231/2002), sul punto non oggetto di opposizione.
3. L’accoglimento dell’appello determina la necessità di nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che, in applicazione del principio della soccombenza e in considerazione dell’accoglimento della domanda nella misura di due terzi della richiesta iniziale, vanno poste a carico dell’appellante nella stessa misura (con compensazione tra le parti della restante quota di un terzo) e liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 con riconoscimento di valori prossimi ai medi in relazione al valore della causa e con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte d’appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull’appello avverso la sentenza n. 299/2019 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 21.8.2019, proposto da XXX – XXX s.p.a., con citazione notificata il 12.9.2019, nei confronti di YYY assicurazioni s.p.a., così provvede:
1) accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento parziale dell’opposizione proposta dall’appellante, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 139/2016 del 24.5.2016, accoglie in parte la domanda proposta dall’appellata e condanna XXX – XXX s.p.a. al pagamento, in favore di YYY assicurazioni s.p.a., della somma di € 24.000,00, oltre interessi al tasso legale previsto dal d. lgs. n. 231/2002 dalla costituzione in mora;
2) condanna l’appellante a rimborsare all’appellata due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per tale quota per il primo grado in € 3.000,00 e per il presente grado in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge; dichiara compensata tra le parti la restante quota.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 18.1.2023
Il Consigliere estensore
La Presidente
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