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Codice Civile
Codice Penale

Limiti territoriali in polizza assicurativa

Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata da un assicurato a seguito del furto di un orologio di valore. La polizza prevedeva la copertura assicurativa limitatamente al territorio italiano e per un periodo massimo di 30 giorni all’anno. L’assicurato, pur avendo dichiarato di risiedere stabilmente in Italia, non è stato in grado di fornire prove sufficienti a suffragare la sua versione, risultando viceversa smentito dai documenti da lui stesso prodotti. Il Giudice ha pertanto ritenuto non operante la polizza per violazione dei limiti territoriali, con conseguente rigetto della domanda e condanna alle spese.

Pubblicato il 04 January 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N.R.G. 1480 /2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice NOME COGNOME, ha emesso la seguente

SENTENZA N._1928_2024_- N._R.G._00001480_2023 DEL_12_11_2024 PUBBLICATA_IL_13_11_2024

nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 1480 /2023 R.G., promossa cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell’avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all’atto di citazione depositato il 9 marzo 2023 ATTORE contro cod. fisc. , in persona della dott.sa in qualità di procuratrice speciale del rappresentante per l’Italia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell’avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 31 maggio 2023 CONVENUTO cod. fisc. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e C.F. P. telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell’avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 24 maggio 2023 CONVENUTO

oggetto: contratto di assicurazione;

conclusioni delle parti:

all’udienza del 31 maggio 2024, svoltasi ex art. 127ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni di seguito trascritte:

– per l’attore:

“IN INDIRIZZO

1) accertare e dichiarare che il sinistro occorso al Sig. in data 10/06/2022 in Roma, INDIRIZZO rientra tra quelli indennizzabili e coperti dalla polizza assicurativa n. NUMERO_DOCUMENTOCODICE_FISCALE sottoscritta con la 2) accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi pagato l’indennizzo assicurativo a seguito del sinistro occorso al Sig. in data 10/06/2022 in Roma, INDIRIZZO

3) accertare e dichiarare che il valore dell’orologio Rolex “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (REF TARGA_VEICOLO) in oro giallo 18k di proprietà del Sig. e sottratto allo stesso in data 10/06/2022 era di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) o nella misura che verrà accertata in corso di giudizio;

5) per l’effetto, condannare in solido tra loro, ovvero ciascuna secondo la propria responsabilità, la e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare in favore del Sig. la somma di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) – ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia – in forza del contratto di assicurazione n. NUMERO_DOCUMENTO-LB;

6) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore conclusione, accertata e dichiarata la violazione da parte della e della dei doveri di diligenza, correttezza, trasparenza ed informazione nei confronti dell’assicurato, condannare la e la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare in favore del Sig. la somma di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) – ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia – a titolo di risarcimento del danno”.

– per “ in via istruttoria – respingere le istanze istruttorie avversarie;

– in subordine, ammettere alla prova contraria con i testi indicati nella seconda memoria istruttoria;

– solo occorrendo ammettere i seguenti capi di prova per testi, dedotti nella seconda memoria istruttoria senza inversione dell’onere della prova:

– solo occorrendo, ammettere i capi ti prova per testi dedotti in prova contraria nella terza memoria istruttoria:

nel merito, respingere le domande avversarie;

con vittoria di spese di lite, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 147 del 2022, iva, cpa e successive occorrende”.

– per “ INDIRIZZO INDIRIZZO Respingere le domande proposte dal sig. nei confronti di perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.

IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere mezzi istruttori, compreso l’ordine di esibizione richiesto nei confronti dell’attore sig. della precedente polizza RAGIONE_SOCIALE n. CODICE_FISCALE stipulata dal sig. con l’intermediazione di per l’annualità 2021/2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ha chiesto a questo tribunale di accertare l’operatività della polizza assicurativa n. NUMERO_DOCUMENTOTARGA_VEICOLO stipulata con di accertare che l’orologio Rolex “RAGIONE_SOCIALE” di sua proprietà, sottratto il 10.6.2022, ha un valore di un milione di euro;

di condannare in solido a pagare tale importo;

in subordine, di dichiarare la violazione da parte di e di ai doveri di diligenza e correttezza, e di condannare le due convenute al pagamento di 500 mila euro.

A sostegno della sua domanda l’attore ha allegato:

di essere proprietario del menzionato orologio Rolex;

che nel mese di febbraio 2022 ha contattato il broker fine di assicurarlo;

ha quotato la polizza;

in relazione a tale quotazione, il signor avrebbe visionato l’orologio presso l’orologeria “RAGIONE_SOCIALE” in INDIRIZZO a Roma;

la medesima orologeria ha valutato il Rolex tra gli 800.000 euro e 1.200.000 euro e la valutazione è stata accettata da la polizza stipulata ha avuto durata dal 23.4.2022 al 23.4.2023.

L’attore ha poi dedotto che il 10.6.2022 si sarebbe recato a cena presso il ristorante RAGIONE_SOCIALE quest’ultima apparterrebbe “ad una importante famiglia di diplomatici irlandesi, collezionisti ed amatori di gioielli ed orologi antichi, clienti da anni del Sig. quando lo stesso gestiva la “RAGIONE_SOCIALE House” (pag. 9,10 atto di citazione).

Rientrando nella casa che l’attore ha a Roma, parcheggiata la sua autovettura, giunto davanti al portone d’ingresso e una volta aperto lo stesso, sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto armato e con il volto coperto, il quale avrebbe spinto facendolo cadere a terra con violenza e gli avrebbe sottratto il Rolex e il telefono cellulare.

ha chiamato l’ambulanza e si è fatto quindi trasportare al pronto soccorso dove, a parte le circostanze riportate nell’anamnesi, non è stato riscontrato dolore alla palpazione superficiale e profonda, peristalsi valida e assenza di edemi (doc. n. 4 allegato all’atto di citazione).

L’attore ha denunciato la rapina e il sinistro.

Tuttavia è accaduto che l’assicuratore, nominato un perito nella persona del dott. effettuate le dovute indagini, ha negato l’operatività della polizza assicurativa in quanto:

la perizia sul valore dell’orologio era effettuata da “RAGIONE_SOCIALE”, negozio di proprietà dei figli dell’assicurato;

mancherebbe il numero di serie sull’orologio;

il quadrante non sarebbe originale, ma ristampato;

l’orologio sarebbe stato custodito a Roma, in contrasto con i “limiti territoriali” previsti dalla polizza;

la cena del 10.6.2022 non rappresenterebbe una delle occasioni contrattualmente previste nelle quali indossare l’orologio.

Tanto precisato, dalla lettura del contratto assicurativo emerge che la polizza assicura, tra l’altro, “preziosi e orologi in cassaforte a casa” per il “valore intero-stima accettata” “contro tutti i rischi materiali e diretti di perdita o danneggiamento allorchè essi si trovano all’interno dei luoghi indicati nel modulo stesso durante il periodo di validità della presente assicurazione subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni”.

Il limite territoriale è individuato in:

INDIRIZZO – 60048 Serra San Quirico (Ancona).

Relativamente alla partita 2 , si precisa che è automaticamente prevista garanzia wearing risk/indossato in Italia (inclusa Città del Vaticano; Repubblica di San Marino) dall’Assicurato per 30 giorni/anno, in occasione di cene di gala, viaggi di lavoro e piacere, eventi speciali, pari ad EUR 1.000.000,00 – massimo limite risarcimento per sinistro ed anno assicurativo, senza obbligo proposta (Collectors Proposal Form, doc.

5

allegato alla comparsa di sulla base della quale è stato sottoscritto il contratto assicurativo ha dichiarato che il suo “indirizzo” è “INDIRIZZO 60048 Serra San Quirico (AN)” (pag. 1).

Nel corso delle indagini svolte dal perito incaricato dall’assicurazione, il 21 giugno 2022 ha dichiarato, con dichiarazione resa per iscritto e sottoscritta dall’attore:

di trovarsi “in INDIRIZZO in Roma presso la sua abitazione”;

alla domanda:

“quando è arrivato a Roma prima della rapina?

”, il sig. ha risposto:

“da circa vent’anni vivo a Roma in questa abitazione quotidianamente aiuto mio figlio nella conduzione del suo negozio di orologi usati che una volta era di mia proprietà e saltuariamente vado presso la mia casa di Ancona” (doc. n. 3 allegato alla comparsa di Nello stesso documento ha dichiarato che anche la moglie risiede a Roma.

In giudizio ha negato quanto già dichiarato al perito, non però disconoscendo la sottoscrizione apposta alla dichiarazione (ben quattro), ma solo contestando che la dichiarazione sia stata effettivamente sottoscritta il 21 giugno 2022, in quanto il documento sarebbe stato stampato dal perito non contestualmente alle dichiarazioni e una volta stampato sarebbe stato sottoposto alla firma di in un’altra occasione, il mese di ottobre successivo, presso la sede di Roma della (“dopo un brevissimo resoconto del contenuto, facendo intendere che si trattasse delle dichiarazioni rese dall’assicurato alcune settimane prima. ”, pag.2 prima memoria istruttoria).

La circostanza della non contestualità dell’apposizione della sottoscrizione rispetto al momento in cui le dichiarazioni sono state rese risulta irrilevante.

L’attore in giudizio ha quindi sostenuto il contrario di quanto già dichiarato poco dopo i fatti e cioè che lui risiederebbe realmente nella frazione di Serra San Quirico e che si rechi “frequentemente a Roma per via degli affetti:

entrambi i figli vivono e lavorano in quella citta” (pag. 9 atto di citazione), “Nelle occasioni in cui si trova a Roma, coadiuva i figli nella gestione della “RAGIONE_SOCIALE”, azienda di famiglia” (pag. 2 prima memoria istruttoria).

“ nella residenza in Serra San Quirico (AN), INDIRIZZO, è collocata una cassaforte interrata del peso di quattro quintali, con collegamento diretto ai Carabinieri.

Contro Il Rolex assicurato è sempre stato ivi custodito, salvo per le occasioni speciali, come autorizzato dal contratto assicurativo per trenta giorni l’anno, secondo la garanzia wearing risk / indossato, senza dover preventivamente informare il broker” (pag. 3 prima memoria istruttoria).

“Ed è proprio in uno dei citati spostamenti in automobile, specificamente in data 5/06/2022, che il Sig. ha trasferito il bene assicurato da Serra San Quirico a Roma, per poi conservarlo nella cassaforte dell’abitazione di INDIRIZZO

La polizza prevedeva che l’assicurato avrebbe potuto indossare l’orologio in Italia, senza esclusioni territoriali” (pag. 9 atto di citazione).

la sera del 10/06/2022 il Sig. assieme alla moglie Sig.ra recavano a cena al ristorante “INDIRIZZO”, in INDIRIZZO insieme ai coniugi Sig.ri L’incontro era occasione sia in via di amicizia, che di rappresentanza.

La Sig.ra appartiene ad una importante famiglia di diplomatici irlandesi, collezionisti ed amatori di gioielli ed orologi antichi, clienti da anni del Sig. quando lo stesso gestiva la “RAGIONE_SOCIALE House”.

La circostanza era occasione sia di incontrare amici di vecchia data (piacere, eventi speciali), che di intrattenere relazioni con clienti della gioielleria orologeria, interessati ad acquisti presso la famiglia (lavoro), oltre ad essere occasione di incontrare esponenti di una famiglia irlandese di fama internazionale (gala)” (pag. 10 atto di citazione).

Tuttavia, la contestazione di quanto dichiarato nell’immediatezza dei fatti non è stata supportata da idonea prova, in quanto i capitoli di prova testimoniale articolati sul punto non sono ammissibili (art. 2722 c.c.), come tempestivamente contestato dall’assicurazione convenuta nella terza memoria istruttoria (e non rilevato d’ufficio dal giudice, come invece ritenuto dall’attore), e l’allegazione difensiva contrasta con gli stessi documenti depositati dall’attore in allegato all’atto di citazione da cui si evincono gli spostamenti da Roma verso le Marche e viceversa (doc. n. 15). Come evidenziato dalla difesa di infatti emerge che il signor vive a Roma e, saltuariamente, si reca a Serra San Quirico solo nei fine settimana:

infatti quasi tutti i viaggi Roma Nord – Orte (che su Google Maps risulta essere una possibile uscita per Serra San Quirico) avvengono nei weekend;

ad esempio: (i) 1.1.2022, sabato, da Roma Nord a (sabato) da Roma Nord a Orte;

6.2.2022 (domenica) da Orte a Roma Nord;

(iii) 25.3.2022 (venerdì) da Roma Nord a Orte;

27.3.2022 (domenica) da Orte a Roma Nord;

(iv) 2.6.2022 (giovedì festivo) da Roma Nord a Orte;

5.6.2022 (domenica) da Orte a Roma Nord;

(v) in generale tutti i viaggi indicati partono, significativamente, da Roma.

Anche esaminando il doc. 16 (elenco di viaggi in treno di cui tuttavia non vi è indicazione della persona che ne ha usufruito), che asseritamente registrerebbe i viaggi in treno del sig. risulta significativamente che l’andata relativa al primo viaggio risulta avvenuta da Roma venerdì 29.4.2022 e il ritorno da Fabriano il 1° maggio successivo;

e così i successivi viaggi.

L’attore, a parte l’inammissibile prova testimoniale, non ha prodotto altro a supporto dell’allegazione difensiva relativa al fatto che abiterebbe stabilmente nella frazione di Serra San Quirico.

Documentazione che sarebbe stata facilmente reperibile, come ad esempio foto della casa;

bollette delle utenze (luce, gas, telefono, internet) da cui si possa evincerne un uso frequente e non occasionale dell’abitazione; foto della presenza della cassaforte;

prova dell’asserito collegamento dell’impianto di allarme con i Carabinieri.

Pertanto, la polizza invocata dall’attore non opera nel caso di specie, atteso che vi è prova che l’attore ne abbia violato i limiti territoriali.

Inoltre, non si può ritenere operante la polizza anche perché l’occasione in cui l’orologio, dall’asserito valore di € 1.000.000, sarebbe stato indossato non rientra tra quelle previste nella polizza.

Nel contratto è previsto che l’occasione deve consistere in “cene di gala”, “eventi speciali”, e i “viaggi di lavoro e piacere” (in cui l’attore vorrebbe far rientrare il caso di specie) devono pur sempre essere interpretati in maniera stringente alla luce degli altri due eventi descritti.

In altre parole, l’occasione, compreso il viaggio di piacere, deve pur sempre essere elegante, importante, in un ambiente in cui indossare un orologio dal valore di ben € 1.000.000 sia ritenuto appropriato e non vi siano evidenti rischi di subire furti o danneggiamenti.

Seppure i concetti possono essere variamente interpretati, nel caso di specie l’attore non ha fornito in giudizio il minimo indizio per poter valutare il ristorante “INDIRIZZO” di INDIRIZZO e per provare l’allegazione difensiva secondo cui “La Sig.ra appartiene ad una importante famiglia di diplomatici irlandesi, collezionisti ed amatori di ’attore ha articolato solo la prova testimoniale, in maniera del tutto generica e pertanto ritenuta inammissibile.

Avrebbe invece ben potuto, ad esempio, produrre fatture di precedenti acquisti di preziosi da parte della signora, foto di pregresse cene di gala, precisare di quali diplomatici si tratterebbe.

Pertanto, le domande svolte nei confronti di e del broker devono essere rigettate e l’attore deve essere condannato a rimborsare a entrambi i convenuti le spese da questi anticipate, liquidate, come richiesto in nota spese da entrambe le parti convenute, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, parametri medi previsti per le cause di valore pari al petitum.

Alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria esperito nel corso del processo, parametri medi previsti per le fasi di attivazione e di negoziazione (art. 20, comma 1 bis, d.m. n. 55 cit.), come richiesto in nota spese.

1) rigetta le domande formulate da con atto di citazione depositato il 9 marzo 2023 nei confronti della e della 2) condanna a rimborsare alla le spese processuali da quest’ultima anticipate, liquidate nella somma di € 29.193, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale;

3) condanna a rimborsare alla le spese processuali da quest’ultima anticipate, liquidate nella somma di € 29.193, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA per compenso professionale relativo al giudizio, oltre € 5.344, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale relativo alla fase di mediazione obbligatoria.

Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.

Ancona, 12 novembre 2024

Il giudice NOME COGNOME

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