REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BARI
– SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
ha emesso la seguente
SENTENZA n. 566/2023 pubblicata il 07/04/2023
nella causa iscritta al n. 145 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2021
tra
Fallimento XXX Società Cooperativa a r.l.
appellante e appallata incidentale e
Banca Popolare di YYY S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa,
appellata e appellante incidentale
Conclusioni: all’udienza del 25 novembre 2022, i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 895/2020 del 02/07/2020 il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda di ripetizione svolta dalla curatela fallimentare, odierna appellante, nei confronti della Banca Popolare di YYY SpA, per la somma complessiva pari a € 9.145.709,72, con previo accertamento dell’invalidità di tutte le operazioni bancarie transitate sul conto corrente bancario acceso dalla società in bonis nel periodo dal 30.06.2010 al 15.02.2016, in quanto poste in essere in difetto di potere di rappresentanza (falsus procurator), con vittoria delle spese di lite.
Con atto di citazione notificat0 via pec in data 27.1.2021 ha proposto quindi appello la curatela fallimentare chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado l’accoglimento della domanda proposta e chiedendo, in via subordinata, “anche in ipotesi di diversa qualificazione della domanda come domanda di risarcimento, di condannare l’appellata al risarcimento del danno comunque subito dall’odierna appellante pari all’importo di € 1.524.279,90 risultante dallo stato passivo, o in quella somma maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, derivante dalla condotta omissiva o negligente della banca nell’aver consentito al soggetto privo del potere di rappresentanza della società fallita di depauperare il patrimonio sociale, con espressa previsione che la sentenza spieghi piena efficacia nei confronti dell’avente causa, *** S.p.A., anche se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 c.p.c., il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Si è costituita nel presente giudizio la Banca Popolare di YYY S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, spiegando anche appello incidentale e chiedendo da parte sua che:
-in riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo ad Intesa Sanpaolo S.p.A. per i motivi di cui in narrativa, accerti e dichiari il mancato spiegamento di effetti della sentenza di primo grado nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
-accertata e dichiarata la titolarità e/o legittimazione passiva in capo a Banca Popolare di YYY S.p.A. in L.C.A. per i motivi di cui in narrativa, dichiari l’improcedibilità delle domande avversarie ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 T.U.B.;
– accertata la violazione al divieto dei nova in appello per i motivi di cui in narrativa, dichiarare l’inammissibilità della domanda di risarcimento proposta in via subordinata dalla curatela nell’atto di citazione in appello;
– rigettarsi l’appello promosso dalla curatela del fallimento e respingersi domande attoree in quanto infondate per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa del presente atto e per l’effetto mandare assolta la convenuta da qualsivoglia pretesa, con vittoria di spese, compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio.
Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, all’udienza del 25 novembre 2022, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
Esaminati i motivi di appello proposti dalle parti processuali e la complessiva documentazione versata in atti, ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado impugnata deve essere riformata in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla banca appellata, essendosi verificata già nel corso del primo grado un evento che ha determinato l’improcedibilità del giudizio.
Con l’atto introduttivo proposto dalla curatela fallimentare dinanzi al Tribunale di Foggia, veniva avanzata una domanda di ripetizione nei confronti della Banca Popolare di YYY SpA di somme indebitamente prelevate dal conto corrente della società nel corso di diversi anni da persona non più dotata di poteri di amministrazione e rappresentanza, in quanto sostituita da altri nel ruolo di amministratore della società stessa.
Costituitasi in giudizio la banca convenuta e concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., con D.L. n. 99/2017 veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta, con successiva nomina dei commissari liquidatori con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25.6.2017 nonché con cessione in blocco in data 26.6.2017 di numerosi rapporti giuridici già pendenti in capo alla banca convenuta in favore della Banca *** SpA.
Secondo il combinato disposto degli artt. 52 e 93 L.F. (oltre che in base alla norma ex art. 83 T.U.B.), per giurisprudenza costante applicabile anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, con l’apertura della procedura concorsuale si verifica l’improcedibilità del presente giudizio, trattandosi di causa passiva per la liquidatela avente ad oggetto una pretesa di credito da far valere secondo le forme proprie della procedura concorsuale nel rispetto della par condicio creditorum (Cass. civ., n. 1010/04).
Ne consegue la riforma della sentenza di rigetto impugnata, con dichiarazione di improcedibilità del giudizio, assorbiti tutti i residui motivi di appello proposti dalle parti processuali.
Tale improcedibilità non può che ripercuotere i propri effetti anche nei confronti della *** SpA (neppure evocata in giudizio), non soltanto perché diveniva cessionaria successivamente al provvedimento normativo di liquidazione coatta amministrativa e di nomina dei commissari liquidatori ma anche e soprattutto per radicale inapplicabilità del disposto normativo ex art. 111 c.p.c., che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, consente la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, attesa l’evidente mancanza nel caso di specie dello stesso presupposto della procedibilità processuale nei confronti del cedente.
Quanto alle spese processuali, ritiene la Corte che la natura in rito della presente decisione e l’incertezza determinata dal provvedimento giudiziale che in primo grado non soltanto rigettava l’istanza di parte di interruzione automatica del processo ma non dichiarava neppure d’ufficio l’improcedibilità del giudizio, costituiscono ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi tra le parti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla curatela fallimentare della società XXX Società Cooperativa a r.l., in riforma della sentenza n. 895/2020 emessa in data 02/07/2020 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. dichiara l’improcedibilità del giudizio;
2. spese interamente compensate tra le parti processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante
Fallimento XXX Società Cooperativa a r.l. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella Camera di Consiglio in videoconferenza tenutasi in data 29 marzo 2023.
Il consigliere estensore Il presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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