REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile Il Presidente Delegato, dr.ssa NOME COGNOME
ha pronunciato ex artt. 15 D.Lgs. n. 150/2011 e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._799_2025_- N._R.G._00020977_2024 DEL_17_02_2025 PUBBLICATA_IL_17_02_2025
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20977/2024 iscritta in data 25.11.2024 (a fronte di un deposito telematico effettuato in data 21.11.2024) da Avv. COGNOME NOME in proprio, elettivamente domiciliato in Torino, presso il proprio studio.
– PARTE OPPONENTE – contro , domiciliato ex lege in Torino, presso l’Avvocatura dello Stato.
– PARTE OPPOSTA CONTUMACE – ***** Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 13.2.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE Voglia l’Ecc.mo Presidente, contrariis reiectis, – accogliere il ricorso e, per l’effetto, in riforma del decreto di pagamento opposto, rideterminare il compenso da liquidarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME per l’opera professionale svolta nella causa indicata in premessa nella somma complessiva di euro 1.638,33 (ovvero € 630,33 in relazione alla Fase delle indagini preliminari ed € 1.008,00 in relazione alla fase dell’udienza preliminare), oltre rimborso forfetario 15% e CPA per legge, – condannare il al pagamento dei compensi professionali e MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’Avv. COGNOME NOME propone opposizione avverso il decreto emesso in data 22.10.2024 (comunicato in data 24.10.2024), con il quale il Tribunale di Torino, Sezione GIP, ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liquidazione depositata in data 10.7.2024 in relazione ai compensi per le prestazioni svolte nella fase delle indagini preliminari nel proc. n. 7790/2023 RGNR a favore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 28.9.2023. , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Parte opponente si duole che gli sia stata illegittimamente negata la liquidazione di prestazioni svolte nella fase delle indagini preliminari, sol perché egli aveva dimenticato di inserire tale richiesta nella precedente richiesta di liquidazione di compensi accolta in relazione alle sole prestazioni svolte nella fase GIP-GUP.
3.
L’opposizione è fondata nei termini che seguono:
– in seguito alla sua nomina a difensore di fiducia di nel procedimento sopra indicato e alla successiva ammissione al PSS dello stesso, in data 19.10.2023 era stato notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari in relazione alla contestazione del reato ex art. 609 bis c.p. (doc. 4);
– l’Avv. COGNOME aveva depositato memoria ex art. 415 bis c.p.p.
con richiesta di interrogatorio dell’indagato, che veniva poi espletato in data 24.11.2023 (doc. 5-6);
– successivamente veniva fissata udienza preliminare al 22.2.2024, all’esito della quale era stato disposto il rinvio a giudizio (doc. 7);
– in data 22.2.2024 l’Avv. COGNOME aveva depositato istanza di liquidazione di compensi in complessivi € 2.032,50 (da decurtare poi ex art. 106 bis TUSG a € 1.355) per tutte le fasi previste avvalendosi dei minimi tariffari indicati in una tabella intitolata “Fase indagini preliminari”, ma che al suo interno conteneva gli importi previsti per la “Fase GIP-GUP” per le attività introduttiva e decisionale;
– nella parte analitica descrittiva delle specifiche attività svolte per le quali veniva richiesta tale (prima) liquidazione, si rinvengono attività svolte sia nella fase delle indagini preliminari, che in quella successiva svoltasi davanti al GUP e precisamente:
➢ per la fase di studio:
studio posizione e studio per la redazione richiesta di spese dello stato, ➢ per la fase istruttoria:
esame richiesta di incidente probatorio da parte del PM e rigetto del GIP, ➢ per la fase decisionale:
discussione udienza preliminare e assistenza discussione altre parti;
– con il decreto 20.6.2024 il GIP aveva liquidato € 1.005 per le sole fase di studio, introduttiva e decisoria, negando si fosse svolta alcuna fase istruttoria;
– con la successiva richiesta di liquidazione depositata in data 10.7.2024, l’Avv. COGNOME ha sostenuto di avere soltanto errato nella prima istanza ad indicare che essa aveva ad oggetto la fase delle indagini preliminari e di essersi reso conto “di avere omesso per mera svista la richiesta di liquidazione relativa alla Fase delle indagini preliminari”, ovvero la fase in cui si è svolto l’interrogatorio richiesto ex art. 415 bis c.p.p.
, così che aveva chiesto di liquidare tutte le fasi svolte in tale fase processuale nella misura minima prevista per la fase di studio (per lo studio dell’interrogatorio) e istruttoria (per l’assistenza all’interrogatorio) pari a € 945, da ridurre ex art. 106 bis TUSG a € 630,33;
– risulta errata l’affermazione del GIP che, nel dichiarare inammissibile tale seconda richiesta, ha rilevato che il procedimento indicato si era già concluso con il rinvio a giudizio e che doveva applicarsi “unicamente la tabella relativa alle attività svolte dinanzi al GIP-GUP, assorbente la tabella predisposta per la liquidazione delle attività svolte in indagini preliminari” e che aveva già emesso decreto di liquidazione per la fase GIP-GUP;
– come noto, infatti, spetta al GIP la liquidazione dei compensi anche delle fasi svolte nel corso delle indagini preliminari e non si ritiene che la presentazione di una richiesta di liquidazione “monca” di attività svolte, ma non indicate a fondamento della stessa, possa consumare ex se il diritto di riceverne il compenso;
– in tal caso, si ritiene che vada piuttosto verificato se con tale istanza il difensore abbia implicitamente rinunciato a richiedere la liquidazione di ulteriori istanze, non essendo prevista espressamente l’inammissibilità di plurime istanze correttive, anche allorché il procedimento si sia concluso avanti al giudice comunque competente a provvedere a tale liquidazione (unico limite essendo l’eventuale prescrizione estintiva –
cfr. ex multis Cass. n. 22448/2019);
preliminari relazione almeno all’interrogatorio allo studio esso necessariamente connesso (e ben distinto dalla fase di studio prevista per l’attività svolta avanti al GUP in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio e che il GIP aveva liquidato con il decreto del 20.6.2024) e neppure emergono elementi inequivoci a sostegno di una sua eventuale e implicita volontà di rinuncia ad esso;
– va pertanto accolta la richiesta di liquidazione per attività rimaste del tutto estranee alla liquidazione effettuata per la sola fase GIP-GUP in data 20.6.2024 e che integrano la fase studio e istruttoria previste nella fase delle indagini preliminari;
– la richiesta si attesta nell’importo tabellare minimo previsto e deve pertanto ritenersi del tutto congrua nella misura indicata in € 630,33 già operata la decurtazione di un terzo prevista dall’art. 106 bis TUSG, oltre rimborso forfettario 15% e solo CPA come espressamente specificato;
4. Alla soccombenza segue l’obbligo di parte opposta al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all’effettivo valore della causa, considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Visto l’accoglimento dell’opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
in modifica del decreto di liquidazione opposto, – liquida in favore dell’Avv. COGNOME NOMECOGNOME quale legale di ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della causa n. 7790/2023 CODICE_FISCALE, il compenso di € 630,33, oltre rimborso forfetario del 15% e CPA come per legge;
– condanna il a rifondere all’Avv. COGNOME COGNOME le spese della presente causa che liquida in € 125,00 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
– autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 17.2.2025 Il Presidente Delegato
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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