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Codice Civile
Codice Penale

Liquidazione compensi avvocato per difesa d’ufficio

La sentenza definisce i compensi spettanti ad un avvocato per la difesa d’ufficio, riducendo l’importo richiesto in base all’attività effettivamente documentata e applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.

Pubblicato il 01 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 7095/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO III
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1801_2024_- N._R.G._00007095_2022 DEL_26_09_2024 PUBBLICATA_IL_26_09_2024

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7095/2022, promossa da:
(c.f. ), con l’avv. NOME COGNOME  attrice  nei confronti di:
(c.f.
 convenuto contumace  Conclusioni di parte attrice:
come da note scritte depositate telematicamente in data 13/3/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.

L’avv. ha chiesto la condanna di pagamento in suo favore della somma di € 7.156,98 (oneri fiscali inclusi), oltre C.F. C.F. interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di compensi professionali, previo accertamento delle prestazioni dalla stessa rese a favore del predetto convenuto, rimasto contumace.

L’attrice ha precisato le proprie conclusioni per l’udienza del 14/3/2024, tenutasi con le modalità di cui all’art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *

L’attrice ha in primo luogo allegato di essere stata nominata difensore d’ufficio del convenuto e tale circostanza è confermata dalle risultanze sia dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.
(v. doc. 1 att.), sia della richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 416 e 417 c.p.p. del convenuto, imputato in ordine al reato di cui agli artt. 61, n. 11 quinquies, 94 e 572 c.p. per maltrattamenti alla moglie (v. doc. 2 att.).

Quanto all’espletamento dell’attività difensiva sia nel procedimento R.G. GIP 9431/2018 – R.G.N.R. 6377/2014, sia nel procedimento R.G. 812/2020 innanzi al Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, si osserva che l’attrice ha versato in atti:
 la comunicazione al convenuto della propria nomina quale difensore d’ufficio, contenente l’informativa circa la facoltà dello stesso di presentare memorie, produrre documenti e chiedere ulteriori indagini e l’invito a prendere contatto con la stessa (v. doc. 3 att.);
 il decreto di fissazione dell’udienza preliminare (v. doc. 4 att.);
 l’atto di costituzione di parte civile (v. doc. 5 att.);
 un verbale dell’udienza dibattimentale del 9/9/2020 di audizione dei testi (v. doc. 6 att.);
 una richiesta di differimento dell’udienza per impedimento dell’imputato (v. doc. 7 att.);
 la sentenza n. 1450/2020 di condanna del convenuto, emessa a conclusione del procedimento (v. doc. 8 att.).

I compensi sono stati quantificati dall’attrice coma da nota spese versata in atti sub doc. 9, sulla base dei parametri (i) medi per la fase di studio e minimi per la fase decisionale in relazione al procedimento innanzi al GIP/GUP e (ii) medi per le quattro fasi di giudizio in relazione al procedimento innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Devesi tuttavia rilevare che, come emerge dalla documentazione versata in atti sopra indicata, con riferimento all’attività in concreto espletata l’attrice ha dato prova:
 in relazione alla corrispondenza informativa intercorsa con il convenuto, dell’invio di una sola missiva (v. doc. 3 att. cit.);
 in relazione all’attività di partecipazione alle udienze, della sola presenza all’udienza dibattimentale del 9/9/2020 (v. doc. 6 att. cit.);
 in relazione all’attività di deposito ed esame di atti e documenti, del deposito di una sola istanza di differimento di udienza (v. doc. 7 att. cit., peraltro motivatamente rigettata dal Giudice, come emerge dal doc. 6 att.) e del verosimile esame dell’atto di costituzione di parte civile e della sentenza (v. docc.
5 e 8 att. cit.).

Peraltro, nulla sul punto avrebbe potuto aggiungere l’interrogatorio formale del convenuto richiesto dall’attrice, vertente sull’intero contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, in violazione del disposto dell’art. 230 c.p.c. che richiede che le prove per interrogatorio formale siano dedotte per articoli separati e specifici, non potendo alla genericità e vaghezza e al carattere indeterminato delle prove orali – formulate mediante il richiamo di una intera ricostruzione in fatto frammista a considerazioni giuridiche e contenuti valutativi – supplire una “lettura estrapolativa” che si porrebbe in contrasto con il principio della disponibilità, che impedisce al giudicante di sostituirsi alla parte nell’individuazione dei fatti da provare (v. in tal senso Cass. n. 12292/2011). Inoltre si evidenzia che la prima messa in mora documentata (v. doc. 10 att.) contiene l’invito al convenuto a pagare un importo (pari a € 5.866,38 “comprensivo di oneri fiscali”) inferiore rispetto a quello azionato nel presente giudizio e di cui alla nota spese sub doc.
9, che l’attrice ha allegato – ma non provato – di avere precedentemente consegnato al convenuto.

Pertanto, in ragione dell’effettiva consistenza e incidenza dell’attività professionale documentata, si ritiene congruo quantificare i compensi spettanti all’attrice sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (ratione temporis applicabili, ossia in vigore al momento dell’esaurimento dell’attività:
v. Cass. n. 4949/2017) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del procedimento innanzi al Tribunale di Bergamo – Sezione Penale del dibattimento, ritenendo invece congrua per il resto la quantificazione operata dall’attrice.

Di talché, l’attrice ha diritto alla corresponsione da parte del convenuto (i) di una somma pari a € 1.485,00 oltre oneri accessori (ossia € 2.166,79 oneri accessori inclusi) per il procedimento innanzi al GIP/GUP e (ii) di una somma pari a € 2.250,00 oltre oneri accessori (ovvero € 3.283,02 oneri accessori inclusi) per il procedimento innanzi al Tribunale in composizione monocratica, e così per un totale di € 5.449,81, oneri accessori inclusi.

Il convenuto, onerato della prova del pagamento estintivo del credito vantato dall’attrice (v. Cass. S.U. n. 13533/2001), è rimasto contumace e nulla ha provato.

Pertanto, la domanda dell’attrice risulta fondata e merita accoglimento nei limiti innanzi esposti.

In conclusione, dunque, il convenuto deve essere condannato a pagare all’attrice la somma di € 5.449,81, oneri accessori inclusi.

Sulla somma complessiva anzidetta sono altresì dovuti all’attrice gli interessi al tasso legale (espressamente richiesti), ossia (i) al saggio di cui all’art. 1284, I comma c.c. dal 31/5/2021 (data di ricezione del convenuto della prima messa in mora documentata:
v. doc. 10 att.), ai sensi degli artt. 1219, I comma e 1224 c.c., fino alla data della domanda e (ii) al saggio di cui all’art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda (ossia dalla notifica dell’atto di citazione, perfezionatasi – a seguito della disposta rinnovazione – ex art. 143 c.p.c. in data 29/3/2023) fino al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della condanna, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, in ragione dell’attività in concreto espletata.

Per questi motivi il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto al pagamento a favore dell’attrice della somma di € 5.449,81, oneri accessori inclusi, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere all’attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per compensi e in € 264,00 per spese anticipate, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014 e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge Bergamo, 26 settembre 2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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