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Liquidazione Controllata del Patrimonio di una Coppia di Coniugi

La sentenza affronta la fattispecie dell’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di una coppia di coniugi, evidenziando i presupposti di legge per l’accesso a tale procedura e le modalità di gestione e liquidazione dei beni. Viene ribadito il principio di separazione patrimoniale tra i coniugi e l’impossibilità di costituire una cassa comune. Inoltre, si sottolinea l’inapplicabilità della sospensione dell’esecuzione immobiliare in questa procedura, con riferimento alle normative vigenti. Infine, si definiscono i ruoli e le responsabilità del Giudice Delegato, del Liquidatore e dell’OCC.

Pubblicato il 02 September 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati:
dott.
NOME COGNOME Presidente rel.
est. dott.sa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME nel procedimento unitario n. 416 /2024 R.G., ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._359_2024_- N._R.G._1_2024 DEL_05_08_2024 PUBBLICATA_IL_12_08_2024

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA , nato il 08.05.1973, a Torino (TO), C.F. , residente in Marentino (To), INDIRIZZO
COGNOME INDIRIZZO, e nata il 24.02.1973, a Chivasso (TO), C.F. residente in Marentino (To), INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE, con l’ausilio del gestore nominato dall’ vv.
NOME COGNOME – debitori istante Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 25.7.2024 dai coniugi con l’ausilio dell’ n persona dei Gestori della Crisi avv. NOME COGNOME
esaminati i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall’OCC;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che i debitori hanno residenza in Marentino;
ritenuto che ricorrono i presupposti per l’apertura di una procedura familiare ex art. 66 CCII poiché i due condebitori convivono e il debito ha origine parzialmente comune e che ricorrono anche i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

– i debitori sono persone fisiche in stato di sovraindebitamento, così come definito dall’art. 2 co 1 lett. c) d.lgs. cit., non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l’ammontare dei debiti indicati nel ricorso – 805 mila euro per Divono in larga parte dipendenti dai debiti accumulati dalla ditta individuale, chiusa a ottobre 2022 (vedi la relazione);
65 mila euro per – e la consistenza dell’attivo attualmente ripartibile tra i creditori, di cui l’elemento principale è rappresentato dalla casa di residenza in Marentino sulla quale è pendente esecuzione immobiliare iniziata dal creditore BNL in forza di mutuo fondiario;
– nel ricorso, redatto dall’OCC, è illustrata la situazione economica patrimoniale e finanziaria del debitore ed emerge una valutazione positiva circa l C.F. C.F. artt. 268 ss. CCI;

considerato che:

– nell’ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio dei due debitori utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all’art. 268, comma 4, CCII, e il surplus dei redditi da questi percepiti per tutta la durata della procedura rispetto all’ammontare destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;

– massa attiva e passiva devono restare distinte (art. 66 comma 3 CCII), pertanto il surplus dei redditi lavorativi di ciascun coniuge andrà a pagare i rispettivi creditori;
sotto questo profilo non può darsi accoglimento, al previsto “accantonamento di complessivi euro 400,00 mensili dallo stipendio del ricorrente e/o da quello della ricorrente ” perché equivale alla formazione di una sorta di cassa comune incompatibile col criterio di diritto;

– i coniugi hanno un figlio ventiseienne “in procinto di lasciare la casa per rendersi autonomo e indipendente”;

– i bisogni incomprimibili sono indicati in € 1.688,00 oltre € 200,00 per salute e imprevisti e € 450,00 per la futura locazione di un nuovo alloggio, a seguito della vendita forzata dell’immobile;
allo stato tuttavia i debitori risultano ancora residenti nell’immobile pignorato, pertanto deve indicarsi in € 1.888,00 – adeguato perché inferiore alla mediana ISTAT – la quota di reddito che essi hanno titolo a trattenere, salvo affidare al giudice delegato, previa istanza dei debitori e parere del Liquidatore, l’eventuale revisione delle condizioni al verificarsi di un significativo mutamento nelle circostanze;

– secondo un criterio di proporzionalità alle rispettive capacità reddituali (art. 143 c.c.), allo stato, deve contribuire per il 63% (€ 1.190,00) e per il 37% (€ 698,00), di modo che la quota distribuibile ai rispettivi creditori è il sopravanzo, allo stato pari a circa € 510,00 mensili per e € 302,00 mensili per – i debitori chiedono disporsi la sospensione dell’esecuzione immobiliare sulla casa di proprietà (RGE 835/2021), ma l’istanza non può essere accolta, perché alla liquidazione controllata si applicano, per rinvio ex art. 270 comma 4 CCII, le medesime disposizioni della liquidazione giudiziale in punto divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (art. 150) e concorso dei creditori (art. 151); pertanto sono fatte salve le “diverse disposizioni della legge” per quanto attiene all’esonero dal divieto di iniziare o proseguire azioni individuali, fermo l’onere del creditore esonerato dal divieto di fare “accertare il credito secondo le norme” previste per l’accertamento del passivo.
Risulta trasparente l’applicabilità di tale plesso normativo al credito fondiario, senza che (art. 270 comma 4 CCII);

– spetti al nominando Liquidatore valutare se le due autovetture di proprietà abbiano o meno un valore tale da renderne opportuna l’acquisizione all’attivo della procedura ed economica la vendita, anche tenuto conto degli eventuali maggiori costi che i debitori dovrebbero sostenere, nell’orizzonte di durata della procedura liquidatoria, in assenza dell’autovettura, per recarsi al lavoro;

ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio dei debitori saranno individuati dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell’art. 272 CCII e sottoposto all’approvazione del G.D., che i debitori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall’art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall’art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC; preso atto che l’avv. NOME COGNOME che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII non risulta iscritta nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza previsto dall’art. 356 CCII e che ciò, unitamente alla mancanza di evidenze circa incarichi professionali svolti come liquidatore e curatore, giustifichi la nomina di un diverso liquidatore, individuato in un professionista di fiducia del Tribunale e dotato di comprovata esperienza nella gestione di procedure concorsuali; ritenuto che il compenso dell’OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l’approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un’istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;

PQM

dichiara l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , nato il 08.05.1973, a Torino (TO), C.F. , residente in Marentino (To), INDIRIZZO
COGNOME INDIRIZZO, e nata il, C.F. residente in Marentino (To), INDIRIZZO
Vernone INDIRIZZO, nomina Giudice Delegato il dott. NOME COGNOME
nomina liquidatore il dott. C.F. C.F. termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), che i debitori possano trattenere la complessiva somma di € 1.888,00 mensili, divisi nelle proporzioni di cui sopra, mettendo invece a disposizione della procedura e dei rispettivi creditori tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone che il Liquidatore – inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
– se il debitore svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
– qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
– notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 01/08/2024 Il Presidente estensore (dott. NOME COGNOME

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