N. R.G. 327/2024 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME relatore dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._249_2024_- N._R.G._2_2024 DEL_28_11_2024 PUBBLICATA_IL_29_11_2024
Nel procedimento n. 327 /2024, promosso da:
appresentati e difesi dall’avv.to NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE Contro con sede legale a Bagno a Ripoli in INDIRIZZO Partita IVA rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Con ricorso depositato in data 14-10-2024 hanno avanzato proposta di Liquidazione Giudiziale nei confronti della società vantando rispettivamente il un credito di euro 24.429,80 oltre interessi rivalutazione e spese in forza del decreto ingiuntivo numero 1000 del 30 agosto 2024 emesso dal tribunale di Firenze sezione lavoro e il un credito di euro 44.000 zero 63,05 oltre interessi e rivalutazione e spese in forza del decreto ingiuntivo 1000 del 2024 emesso dal Tribunale di Firenze sezione lavoro. I ricorrenti hanno dedotto, altresì, di avere agito esecutivamente per il recupero del credito, ma che i pignoramenti mobiliari e presso terzi effettuati hanno dato esito negativo.
Hanno evidenziato, quindi, che la società versa in stato versa in stato di insolvenza, atteso che per oltre un anno si è finanziata attraverso il mancato pagamento dei dipendenti.
Con ricorso depositato il 14/10/2024 la società ha chiesto al tribunale di dichiarare aperta la propria liquidazione controllata in quanto start up innovativa secondo le norme del D.L. 179 del 2012 che versa in stato di sovraindebitamento.
Quanto al primo profilo, la società ha dedotto testualmente “ 1) è stata costituita in data 29/11/2018 e quindi non oltre il termine di sessanta mesi previsto dalla lettera b) dell’art. 25 DL 179/2012,
siccome prorogato di ulteriori 12 mesi giusto il disposto del comma 5 dell’art. 38 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (“Decreto Rilancio”), proroga confermata anche con la circolare 3724/C del MISE;
2) ha residenza in Italia in quanto ivi ha la sede legale e la sede produttiva;
3) non ha mai registrato un valore della produzione annuo superiore ai cinque milioni di euro;
4) non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
5) non ha mai distribuito utili;
6) ha come oggetto sociale esclusivo, e comunque prevalente su ogni eventuale attività accessoria, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7) non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda;
8) ai sensi della lettera h) dell’art. 25 DL 179/2021, possiede almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
a) ha sostenuto spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
b) ha impiegato personale altamente qualificato in quanto dotato di laurea magistrale in percentuale superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva;
c) è titolare, dei diritti relativi a un software registrato direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività dell’impresa”.
Quanto poi, alla situazione di sovraindebitamento, ovvero di insolvenza alla luce dell’articolo 2 del CCII, la società ha evidenziato di versare in grave crisi economico finanziaria derivante da una pluralità di fattori:
il ritardo nel completamento infrastrutturale della piattaforma software che ha inciso sulla successiva fase di commercializzazione, mai pienamente decollata, il rallentamento dell’attività tipica di supporto digitale allo sviluppo dello sport dilettantistico derivante dalla mancanza di cultura digitale degli operatori del settore sportivo di base, dalla pandemia da COVID-19 che ha bloccato il mondo dello sport dilettantistico e dalla crisi energetica conseguente alla Guerra tra Russia e Ucraina che ha inciso sulle spese della varie società ed associazioni sportive ed infine dai continui rinvii dell’entrata in vigore della legge sulla Riforma dello Sport che prevede adempimenti attuabili in modo semplificato proprio attraverso i prodotti Ulteriori ragioni della crisi sono state rappresentate dal venir meno di alcuni contributi e dal venir meno di taluni ordini, a cui ha fatto riscontro il progressivo aumento degli oneri finanziari dovuti all’esponenziale incremento dei tassi di interesse applicati dal sistema bancario.
La debitrice ha anche evidenziato che ai primi segnali della crisi, gli organi amministrativi hanno cercato di contenere i costi attraverso la rinegoziazione del contratto di locazione e la rinuncia al compenso da parte dell’amministratore e di incrementare ricavi attraverso accordi commerciali inerenti l’utilizzo e lo sfruttamento del software di proprietà , predisponendo, altresì, un piano di risoluzione della crisi, che prevedeva l’accordo con il ceto bancario sui piani di rientro, la condivisione del piano industriale da parte dei dipendenti e dei fornitori e la rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti infruttiferi oltre ad un aumento di capitale finalizzato ad introdurre un soggetto terzo interessato a divenire partner industriale e commerciale. Sulla base di questi presupposti la società in data 22/11/2023 ha chiesto l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi che, però, non è andata a buon fine atteso che le trattative con il primo potenziale partner industriale individuato non si sono sviluppate in senso positivo e le trattative intraprese con la società RAGIONE_SOCIALE sono naufragate, atteso che, con la scadenza del termine della composizione negoziata, i dipendenti hanno perso la fiducia nel progetto di risanamento e si sono dimessi in massa. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio aziendale mantenendo in essere i contratti già stipulati afferenti la gestione del software, la società ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la società della durata di un anno, con esplicita previsione di risoluzione anticipata a richiesta degli organi della procedura di liquidazione controllata.
Il giudice ha fissato per ambedue i procedimenti l’udienza del 12 novembre 2024 ed ha disposto indagini presso i creditori istituzionali per la verifica dei debiti societari:
la cancelleria ha formato il fascicolo per ambedue le procedure.
All’udienza indicata il giudice allo scopo di consentire ai creditori istanti la liquidazione giudiziale di esaminare la documentazione relativa alla domanda di apertura della liquidazione controllata, ha disposto un rinvio all’udienza del 19-11-2024 dando termine per memorie.
I creditori in data 18-11-2024 hanno depositato una memoria nella quale hanno contestato i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata deducendo in sintesi che:
1) la relazione dell’OCC avrebbe riportato acriticamente le cause e le ragioni determinanti lo stato di insolvenza elaborate dalla stessa società e che avrebbe fatto lo stesso con riferimento ai requisiti necessari per considerare una startup innovativa;
2) l’OCC non avrebbe esaminato e valutato in modo critico e adeguato la completezza e attendibilità della documentazione allegata;
3) non è possibile desumere in base a quali criteri sia stato considerato sussistente il requisito del 15% di spesa in ricerca e sviluppo non essendo stati indicati in dettaglio tutti i parametri;
4) non sarebbe provata la sussistenza e persistenza dei requisiti per tutto il quinquennio soprattutto con riferimento al software che è stato registrato solo a novembre 2023 a dimostrazione del fatto che il requisito fino a tale data non sarebbe stato sussistente;
5) non appare condivisibile l’affermazione dell’OCC in merito alla sussistenza di diligenza degli amministratori, atteso che, nonostante la crisi fosse conclamata già dal 2020, come risulta dal mancato pagamento degli stipendi risalenti a tale anno, la società ha continuato ad assumere e ha proseguito la sua attività;
6) non vi sarebbe equivalenza tra la procedura di liquidazione giudiziale e la procedura di liquidazione controllata atteso che la prima tutela maggiormente i creditori nella misura in cui consente di esercitare le azioni risarcitorie per responsabilità degli amministratori e dei sindaci nella causazione del dissesto societario, azioni che, invece, non competerebbero al liquidatore in caso di liquidazione controllata.
In sede di udienza la società ha controdedotto alle contestazioni mosse dai creditori ed anche l’OCC ha effettuato delle puntualizzazioni.
La società ha insistito per l’apertura della liquidazione controllata.
Preliminarmente va disposta la riunione dei due procedimenti atteso che, in forza dell’art 40 CCII, è unico il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale:
appare, quindi, evidente che i due procedimenti per liquidazione giudiziale e per liquidazione controllata vanno inseriti nell’unico procedimento finalizzato alla regolazione della crisi societaria.
Il Tribunale, attraverso il vaglio della complessiva documentazione presente in atti, dovrà individuare lo strumento di regolazione della crisi che si attaglia alla società in oggetto tenuto conto della sua natura e delle sue prerogative secondo la previsione normativa.
La società al Registro Imprese risulta iscritta nell’apposita sezione speciale in qualità di Start- up innovativa ai sensi della legge 18 ottobre 1912 n° 179 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 2012.
È noto che il legislatore all’art. 31 comma 1 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 come modificato dalla legge di conversione 221/2012 ha statuito la non assoggettabilità della start-up innovativa a procedure concorsuali ad esclusione di quelle previste dal capo II dalla Legge 27 Gennaio 2012 n. 3:
la norma in sostanza stabilisce che in caso di insolvenza della start-up innovativa non è possibile dichiararne il fallimento, ma può essere intrapresa solo una procedura di sovraindebitamento.
Al di là della necessitata modifica terminologica, in linea perfetta con tale previsione speciale, il codice della crisi all’art 2 comma 1 lettera c) prevede che lo stato di crisi o di insolvenza delle star-up innovative deve qualificarsi come sovraindebitamento, cosicchè i soli strumenti di regolazione della crisi ai quali possono accedere tali società risultano essere il concordato minore ex art 74 ovvero la liquidazione controllata ex art 268 CCII, non anche la liquidazione giudiziale.
Appare chiaro, quindi, che alla luce delle norme indicate, che non lasciano spazio a discrezionalità, a determinare la scelta delle procedure maggiori ovvero delle procedure minori a cui sottoporre le società qualificate come start-up innovative non può essere assolutamente il criterio della maggiore convenienza dell’una o dell’altra procedura per i creditori, ma solo la verifica dell’effettiva natura della società che deve avere carattere sostanziale.
La Suprema Corte, infatti, con la sua pronuncia del 4 Luglio 2022 n. 21152 ha stabilito che l’iscrizione nel Registro delle imprese di una start-up innovativa ha natura di pubblica notizia e, quindi, rappresenta una condizione certamente necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolata e, segnatamente, l’esonero dalla dichiarazione di fallimento, dovendo sempre essere assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificatamente preposta, l’effettivo e concreto possesso dei requisiti, al di là della loro formale attenzione e di un loro riscontro meramente cartolare. In altri termini a titolo esemplificativo, è insufficiente la mera declinazione formale da parte della società interessata delle capacità innovative, ma occorre provare in concreto la reale sussistenza di una attività d’impresa rivolta alla creazione, allo sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi o ad alto contenuto tecnologico-scientifico, nonché l’individuazione del personale qualificato e dei costi-ricavi sostenuti.
Da ciò ne consegue che, essendo la qualifica di start-up innovativa subordinata ad una dichiarazione amministrativa del suo legale rappresentante, spetta al Tribunale valutare volta per volta se la start-up innovativa possieda gli specifici requisiti richiesti dalla legge e, conseguentemente, quale disciplina applicare.
Nel caso di specie, a supportare il Tribunale nella sua valutazione vi è anche l’analisi svolta dall’ nella sua relazione.
RAGIONE_SOCIALE Va, senza dubbio, riconosciuto che la società presenta tutti i requisiti richiesti dall’art 25 del decreto legge 179/2012, infatti:
è stata costituita il 29-11-2018 e, quindi, non oltre il termine di 60 mesi previsto dalla lettera b) dell’art 25 citato;
ha sede legale e produttiva in Italia a Bagno a Ripoli in INDIRIZZO
dai bilanci e dalle situazioni contabili non risulta avere mai registrato un valore della produzione superiore a cinque milioni, come, peraltro, evidenziato dall’OCC;
non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione e non ha mai distribuito utili;
ha come oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo e al Registro Imprese “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, destinati, in particolare, agli operatori dello sport”;
dall’atto costitutivo e dallo statuto non risulta che sia frutto di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
Relativamente a tali elementi, provati documentalmente in atti, non vi sono state contestazioni da parte dei creditori.
È stato oggetto, invece, di deduzioni critiche l’effettiva ricorrenza di almeno uno dei tre requisiti soggettivi richiamati dalla lettera h) dell’art 25 del D.L. citato ovvero:
l’avere sostenuto spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggior valore tra coosto e valore totale della produzione;
l’avere impiegato personale altamente qualificato in quanto dotato di laurea magistrale in percentuale superiore a 2/3 della forza lavoro;
l’essere titolare dei diritti relativi a un software registrato direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
In sede di udienza, l’OCC ha precisato di avere valorizzato tra i vari requisiti soggettivi quello afferente la titolarità del software, prestandosi lo stesso ad una verifica effettiva e non mediata attraverso l’analisi di dati di bilancio riscontrabili solo formalmente.
Il ragionamento dell’OCC è apparso lineare e logico dal Collegio oltre che condivisibile.
ha, per sua ammissione, come attività caratteristica proprio quella di supportare e accelerare il processo di rivoluzione digitale dello sport italiano a livello giovanile, dilettantistico e amatoriale, mediante l’ideazione, la creazione e la commercializzazione di una piattaforma software dedicata che, secondo il modello SaaS company1, offra una gamma completa di servizi alle società e ai praticanti sportivi attraverso l’utilizzo infrastrutturale delle nuove tecnologie.
” La società ha asserito di avere investito oltre un milione di euro (circa 1,2 milioni), provenienti in gran parte da bandi pubblici e da finanziamenti bancari, in ricerca e sviluppo addivenendo alla realizzazione di una piattaforma software composta da più programmi modulari tra loro collegati ed implementabili.
La società nella relazione sui requisiti della start up inviata all’OCC in data 9-10-2024 ha precisato che sono stati registrati presso la SIAE “ RAGIONE_SOCIALE in data 15/09/2023 con pubblicazione 13/02/2023 registrato alla Società RAGIONE_SOCIALE numero progressivo NUMERO_DOCUMENTO con numero di registrazione NUMERO_DOCUMENTO;
RAGIONE_SOCIALE in data 15/09/2023 con pubblicazione 16/02/2023 alla Società RAGIONE_SOCIALE numero progressivo NUMERO_DOCUMENTO con numero di registrazione NUMERO_DOCUMENTO.
Si tratta di due programmi di elaborazione la cui iscrizione alla SIAE è stata accertata dall’OCC come emerge dalla certificazione riportata nella sua relazione.
I creditori istanti partendo dal presupposto che la Suprema Corte con riferimento al possesso dei requisiti ha asserito che devono essere presenti per tutto il quinquennio, ha ritenuto che, almeno per il software tale riscontro non possa esserci.
È noto che le startup innovative devono effettuare, ogni anno, un unico adempimento, per la conferma dei requisiti, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nella relativa sezione speciale.
Tale adempimento è previsto dall’art. 25, comma 15, D.L. n. 179/2012:
entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell’esercizio (Circolare Mi.
S.E. n. 3722/C del 15 luglio 2019), il rappresentante legale deve attestare, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa, depositando tale dichiarazione, con apposita domanda telematica, presso il Registro delle imprese.
Appare chiaro che se la società è rimasta iscritta nella sezione speciale, il suo amministratore ha effettuato l’autocertificazione del possesso dei requisiti.
Resta il fatto, però, che la Suprema Corte ai fini dell’esenzione dalla fallibilità richiede un accertamento concreto.
Risulta, dal certificato fotografato sulla relazione dell’OCC che la registrazione dei due software è avvenuta alla SIAE in data 15-9-2023:
va, quindi, stabilito se possa ritenersi che la società fosse in concreto titolare del software anche prima.
Il MISE ha chiarito che per quanto riguarda la titolarità dei diritti relativi ad un programma software “afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa” esso deve essere registrato presso il Pubblico Registro per il Software, attraverso una trasmissione alla SIAE di una dichiarazione e di una descrizione del programma, oltre che del supporto digitale che lo contiene, sottolineando che possono essere registrati non solo tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno ma anche tutti gli atti che ne trasferiscono in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica e gli atti che costituiscono diritti reali di godimento o di garanzia su diritti di utilizzazione economica del programma. Il MISE ha anche precisato (parere 29 ottobre 2015, n. 218415) che con il termine “titolare dei diritti” il legislatore ha “inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software”.
Nel caso di specie, nella nota integrativa al bilancio 2021 in relazione al punto “ informazioni relative a start up “ si legge testualmente “ Di seguito proponiamo una breve relazione dell’attività di sviluppo sperimentale svolta nell’anno 2021:
l’attività di sviluppo è stata orientata a ottenere le competenze e a costruire i prodotti che saranno il focus dell’attività commerciale di negli anni a venire.
In particolar modo sono state sviluppate le applicazioni già generate nel corso degli esercizi precedenti, quali RAGIONE_SOCIALE.0, RAGIONE_SOCIALE.0, Progetto IoT, App camminatori e Programmazione gare, oltre all’App. Stay Safe.
Inoltre è stata ideata ed implementata una piattaforma contenente più applicazioni dedicate al mercato dello sport dilettantistico in genere ed al tema degli accessi digitali, oltre che alla gestione contabile delle associazioni sportive (app***), secondo il modello ***.
” Appare evidente che molto prima della registrazione avvenuta nel 2023 ed anzi già molto prima del 2021 come si evince dal tenore della nota integrativa redatta in tempi non sospetti, la società stava programmando quelle applicazione che sono state poi di seguito registrate, cosicchè, in base alla nota esplicativa del MISE va ritenuta titolare delle stesse per tutto il quinquennio.
I programmi in questione sono peraltro connessi strettamente all’attività oggetto della società Alla luce delle considerazioni compiute è possibile senza dubbio ritenere che la società sia una start up innovativa e come tale può essere assoggettata solo a liquidazione controllata..
La società, peraltro, è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all’art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Dalla relazione dell’OCC, infatti, risulta che l’attivo è rappresentato:
dall’incasso dei canoni mensili di affitto di azienda dalla società per Euro 2.000,00, oltre IVA mensili, sino alla cessione dell’azienda dalla cessione, a mezzo di procedure competitive, della azienda concessa in affitto alla di cui al punto che precede;
dall’attività di recupero di taluni crediti verso clienti, per un importo complessivo indicato nella situazione al 31 Agosto 2024 pari ad Euro 76.000 in valore arrotondato;
dalle disponibilità liquide sul conto corrente attivo della società;
dall’eventuale incasso di taluni crediti residui relativi a contributi da bandi pubblici deliberati ma non erogati Il passivo ammonta per contro ad € 1.300.000 variamente composto ( lavoratori, fornitori, erario e professionisti) ed è difficilmente onorabile con un attivo con valori decisamente inferiori e talora incerti.
Va rilevato che, diversamente da quanto asserito dai creditori istanti, il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e l’O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all’art. 269, 3°comma, Codice della Crisi, all’agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali.
La domanda proposta, quindi, soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
visto l’art. 270 del Codice della Crisi dichiara l’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
con sede legale a Bagno a Ripoli in INDIRIZZO
Partita IVA NOMINA
Giudice
delegato la dott.ssa NOME COGNOME e Liquidatore l’O.C.C., dott. con studio in Firenze alla INDIRIZZO
ORDINA ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201;
si applica l’articolo 10, comma 3;
visto l’art. 150 del Codice della Crisi DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
che, ai sensi dell’art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 22-11-2024 IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE Dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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