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Codice Penale

Liquidazione controllata e stato di insolvenza

La sentenza afferma che per l’apertura della liquidazione controllata è necessario che il creditore ricorrente dimostri la propria legittimazione, che sussista la competenza territoriale del Tribunale adito e che il debitore sia stato posto in condizione di difendersi. Inoltre, il debito complessivo del debitore deve superare la soglia prevista dalla legge e deve sussistere lo stato di insolvenza, che si configura come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. La rateizzazione di debiti iscritti a ruolo non esclude la qualifica di debito scaduto.

Pubblicato il 25 August 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

RG 277-1/2023 PROC.
UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Giudice dott.ssa NOME COGNOME Giudice Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._353_2024_- N._R.G._1_2023 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_08_08_2024

nel proc. unitario n. 277-1/2023 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e da (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi del Foro di Milano nonché dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Torino – RICORRENTI- nei confronti di (C.F. ), residente in Collegno (TO) INDIRIZZO A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME entrambi del Foro di Torino C.F. Con ricorso depositato l’11 luglio 2023 hanno domandato l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ), residente in Collegno (TO) INDIRIZZO Scala ha trasmesso l’informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, segnalando una situazione debitoria pari ad euro 55.049,42, di cui euro 54.370,47 quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 678,95 per “Importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” ed euro 604,42 quali “Importi oggetto di definizione agevolata”.

Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla parte convenuta, a mani della moglie in data 26 luglio 2023, ed il convenuto si è costituito depositando memoria in data 1.8.2023, poi integrata in data 29.8.2023, con cui ha eccepito il mancato superamento della soglia di cinquantamila euro a titolo di debiti scaduti prevista dall’art. 268 co 2 CCII.
ha altresì eccepito l’insussistenza di stato di insolvenza, allegando, tra il resto, con riferimento alle ulteriori posizioni debitorie risultanti dall’informativa trasmessa da , pari a complessivi Euro 55.049,42, di avere depositato istanze di rateazione, accettate dall’ per la riscossione, e di aver già pagato la prime rate.

In subordine, ha chiesto la concessione di un termine per l’avvio di procedura di concordato minore.

All’udienza del 5.9.2023 il difensore del convenuto ha dato atto di consegnare al difensore della parte ricorrente l’assegno circolare n. 8420018667-08 per 5.146,88, pari all’importo precettato e comprensivo degli interessi alla data del ricorso.

In accoglimento dell’istanza delle parti, sono stati assegnati termini per deposito di memorie di replica e controreplica.

Le ricorrenti, con memoria depositata il 15.9.2023, hanno argomentato in punto insolvenza, evidenziando tra il resto che le prime due rate del piano con scadenti nel mese di agosto per complessivi € 1.169,73 non sono state pagate da ma da un soggetto terzo, la così mostrando l’incapacità di pagare importi modesti e non riducendo il proprio debito ma trasferendolo da un creditore (l’Erario) ad un altro ( .

Inoltre, hanno sostenuto che la rateizzazione con non modifichi la qualifica C.F. convenuto, con memoria depositata il 6 ottobre 2023, ha precisato di essere socio e amministratore della che il 4 settembre 2023 l’assemblea di tale ente gli ha attribuito quale amministratore compensi per euro 12.000, in aggiunta ai quali lo stesso percepirà gli utili societari, che per l’anno 2021 sono stati pari ad euro 36.927,00.

Ha, altresì, proposto il pagamento con rate di 800,00 euro mensili del debito nei confronti di e sostenuto che la rateizzazione con ha comportato una novazione che comporterebbe l’impossibilità di considerare scaduti i debiti nei confronti dell’erario.

All’udienza del 24.10.2023, le ricorrenti hanno insistito per l’apertura della liquidazione controllata ed il convenuto ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità e in subordine il rigetto della domanda e, in ogni caso, in subordine, l’assegnazione di termine per proporre domanda di risoluzione della crisi di sovraindebitamento riservando di valutare in che forma.

Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio che, con ordinanza depositata il 31.10.2023, ha rigettato l’eccezione di improcedibilità, richiamando le statuizioni della Suprema Corte secondo cui la rateizzazione del debito per somme iscritte al ruolo non determina una novazione (ex multis Cass. n. 26515/2022) ed osservando che in conseguenza appare superata la somma di euro 50.000,00 per debiti scaduti indicata dall’art. 268 co 2 CCII, tenuto conto della somma dovuta a (euro 45.429,95 indicato nel ricorso introduttivo –cfr. doc. 5, 6 e 7) e delle somme per debiti iscritti al ruolo, affidati per la riscossione ad (per oltre 50.000,00 euro, anche tenuto conto dei pagamenti effettuati successivamente dal debitore in esecuzione del piano di rateazione – cfr. informativa datata 21.7.2023 e documenti depositati dal debitore in data 29.8.2023 e 10.10.2023).

Con tale provvedimento il Tribunale, ritenuto di dover riservare la valutazione dell’insolvenza alla decisione del merito, e, visto l’art. 271 CCII, ha concesso al debitore termine sino al 29.12.2023 per l’integrazione della domanda di accesso ad una procedura di cui al capo II del titolo IV CCII, evidenziando che il presupposto di tali procedure non è necessariamente l’insolvenza, essendo sufficiente la mera crisi, a differenza della pronuncia di apertura della liquidazione controllata che, qualora come nel caso di specie richiesta da un creditore e non dal debitore, richiede necessariamente la sussistenza di insolvenza- art. 268 co 2 CCII. Il convenuto ha depositato in data 22.12.2023 prova della richiesta di nomina di OCC ed all’udienza del 16 gennaio 2024 ha dichiarato essere stata nominata OCC la dott.ssa COGNOME con provvedimento depositato il 27.1.2024, ha osservato che il debitore ha provato di aver richiesto ed ottenuto la nomina di OCC nel termine richiesto dal Tribunale e di essere in attesa di incontro con tale soggetto, ha fissato nuova udienza per verificare l’esito di tale domanda di accesso ad una procedura alternativa al 1 marzo 2024. Sono seguite, per verificare l’esito della domanda alternativa, le udienze 1.3.2024, 19.4.2024 e 14.5.2024, alla quale è stata convocata la dott.ssa , la quale ha dichiarato potersi depositare domanda di concordato minore entro fine giugno (2024).

Il creditore ha insistito per l’apertura della liquidazione controllata.

Il Tribunale, con ordinanza depositata il 20.6.2024, ha ritenuto necessario aggiornare le informative richieste ad in relazione alla situazione debitoria del convenuto, essendo le informative in atti non aggiornate in ragione del tempo trascorso e tenuto conto delle circostanze allegate dal convenuto in ordine alla rateazione in essere, al fine di poter valutare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento delle domande proposte.
ha trasmesso l’informativa datata 27.6.2024, inserita nel fascicolo telematico il 18.7.2024, da cui risulta un debito scaduto, al netto di provvedimenti di sospensione o sgravio di euro 63.968,60, di cui 5.314,36 non oggetto di rateizzazione.

Non è invece visibile, neppure allo stato, l’informativa richiesta ad All’udienza 19.7.2024 le parti hanno discusso la causa e in particolare le ricorrenti hanno insistito per l’apertura della liquidazione controllata, precisando che allo stato il debito nei confronti di è di 47.948,32 euro, e nei confronti di è stata liquidata la tassa di registro del pregresso procedimento per decreto ingiuntivo e quindi si sono aggiunti 424,75 euro e, dunque, il credito complessivo delle ricorrenti è di 48.373,07 euro.

Il convenuto si è opposto precisando di non avere notizia dell’avviso di addebito SEDE DI TORINO 28-12-2023 4.559,14 risultante dall’informativa inserita nel fascicolo telematico il 18.7.2024, che le rateazioni con in corso sono regolarmente pagate e vi sono stati ulteriori pagamenti di euro 3.000 nel mese di luglio.

Ha dichiarato che si è tenuto un ulteriore incontro con l’OCC, dott.ssa , che ha formulato richieste documentali a cui è stato dato riscontro.

Quanto alla domanda di apertura della liquidazione controllata, si è opposto argomentando la carenza dei requisiti soggettivi, non essendovi colpa né responsabilità dell’indebitamento, e oggettivi, non essendovi insolvenza in termini di incapacità di far fronte ai debiti scaduti.
accettare termini di dilazione del pagamento.

Infine, ha precisato che il nucleo familiare è composto sempre da moglie e figlio e che la moglie attualmente è occupata.

Il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.

*** Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, in quanto:
sussiste la legittimazione delle ricorrenti.

In particolare, appare creditrice di sulla base del decreto ingiuntivo n. 9636/2023 del Tribunale di Milano (doc. 6 di parte ricorrente), per la somma che è stata quantificata all’udienza 19.7.2024 in euro 47.948,32 euro.

Tenuto conto della indubbia legittimazione attiva di il principio della ragione più liquida consente di non verificare la attuale legittimazione attiva di comunque certamente legittimata quale creditrice al momento della presentazione del ricorso sulla base del decreto ingiuntivo prodotto come documento 3, come dimostrato dalla consegna di assegno circolare alla stessa all’udienza 5.9.2024;
questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’art. 27 co 2 CCII, atteso che la residenza del convenuto è a Collegno (TO) ,INDIRIZZO (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente);
il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocato ed essendosi costituito;
appare superata la soglia di 50.000 per debiti scaduti di cui all’art. 268 co 2 CCII, tenuto conto del debito nei confronti di quantificato all’udienza 19.7.2024 in euro 47.948,32 senza contestazione sull’ammontare da parte del debitore e tenuto conto del debito scaduto nei confronti dell’erario, che al netto di provvedimenti di sospensione o sgravio è pari ad euro 63.968,60, di cui 5.314,36 euro neppure oggetto di rateizzazione.

In relazione alle somme oggetto di rateazione, è stato comunque già osservato con ordinanza depositata il 31.10.2023 che la rateizzazione del debito per somme iscritte al ruolo non determina una novazione e che devono pertanto considerarsi quale debito scaduto (ex multis Cass. n. 26515/2022);
è provato anche lo stato di insolvenza di cui all’art. 268 CCII, definito dall’art. 2 co 1 lett. b) CCII come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie di euro 800,00 mensili, formulata in questo procedimento (cfr. memoria depositata il 6 ottobre 2023), non accettata dalla creditrice.

A tale circostanza di per sé sola sufficiente, si uniscono gli esiti negativi delle tentate esecuzioni presso terzi (docc.
8 e 9), il pagamento da parte delle prime due rateazioni in essere con da parte di un soggetto terzo ( e l’assenza di beni indicati come utilmente aggredibili;
non rileva ai fini dell’accoglimento della domanda se l’insolvenza debba considerarsi o meno colpevole, pertanto non occorre esaminare la tesi difensiva del convenuto secondo cui difetterebbe tale requisito soggettivo.

Per quanto esposto, si ritengono sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII.

Quanto alla risoluzione della situazione di insolvenza con uno strumento alternativo, deve osservarsi che è spirato il termine assegnato ex art. 271 CCII, con ordinanza depositata il 31.10.2024, con cui è stato concesso al debitore termine sino al 29.12.2023 per l’integrazione della domanda di accesso ad una procedura di cui al capo II del titolo IV CCII.

Al riguardo deve osservarsi che la richiesta di nomina di OCC, avvenuta il 22.12.2023, non può ritenersi sufficiente, dovendosi depositare domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento.

Peraltro, l’OCC convocato in ragione del tempo trascorso dalla nomina, in data 14.5.2024 aveva dichiarato che sarebbe stato possibile depositare domanda di accesso al concordato minore a fine giugno e tale domanda non risulta presentata.

Ciò posto, quanto alla apertura della liquidazione controllata deve osservarsi che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione allo stato deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata.

La somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata, allo stato, come segue:
– il debitore ha dichiarato che il nucleo familiare convivente risulta composto oltre che da lui, dal figlio minore e dalla moglie (circostanza non contestata dalle ricorrenti e della cui verifica, in assenza di stato di famiglia si onera il nominando Liquidatore di verificare);
– all’udienza 19.7.2024 il legale del convenuto ha precisato che la moglie ha ripreso a lavorare;
una coppia con un figlio (euro 2.849,29) e tale somma deve essere divisa tra i coniugi, cosicchè l’odierno convenuto potrà trattenere 1.424,64 euro mensili;
– pertanto, la somma di euro 1.424,64 mensili essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dal debitore dovrà essere messa a disposizione del liquidatore.

Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova.

Il debitore dovrà provvedere trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria).

Inoltre, deve precisarsi che oggetto del procedimento di liquidazione è l’intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l’antieconomicità dell’acquisizione all’attivo di taluni e l’eventuale esercizio di azioni. Infine, deve provvedersi alla nomina del Liquidatore, tenuto conto dei criteri indicati dall’art. 270 co 2 lett. b) CCII (che prevede la nomina tra gli iscritti all’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) e del disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l’Istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”, albo consultabile dal 1 aprile 2023.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara l’apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. ), residente in Collegno (TO) INDIRIZZO;
nomina la dott.ssa NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura;
C.F. il dott. con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal Tribunale;
dispone l’inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, all’esito della camera di consiglio del 24 Luglio 2024

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